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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1145/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IS NG NT, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3375/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da difensore_2 - CF_difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 03420239011580475000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220013630546000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...], C.F. CF_Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore, sito in Cosenza alla Indirizzo_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 03420239011580475000 comunicato in data 15.10.2023 e relativo alla cartella n.03420220013630546 , riguardante tassa automobilistica Regione
Calabria anno 2018, nonché del ruolo contenuto in tale cartella.
Allegava il ricorrente la nullità della notifica della cartella intimata e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, Indirizzo_2 - C.F. e P.I. P.IVA_1 - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Dott. difensore_2, suo dipendente, contestando i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Con successiva memoria parte ricorrente dichiarava di aver provveduto al pagamento della pretesa e chiedeva l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto avendo parte ricorrente interamente soddisfatto la pretesa della resistente, con ciò facendo venir meno la necessità della prosecuzione del giudizio.
Riguardo poi alle spese, occorre rilevare che se il giudizio fosse proseguito, probabilmente si sarebbe concluso con l'accoglimento del ricorso, sembrando la notifica della cartella affetta da nullità: per tale ragione le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 23 febbraio 2026
Il Giudice
LO AN SE
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IS NG NT, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3375/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da difensore_2 - CF_difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 03420239011580475000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220013630546000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...], C.F. CF_Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore, sito in Cosenza alla Indirizzo_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 03420239011580475000 comunicato in data 15.10.2023 e relativo alla cartella n.03420220013630546 , riguardante tassa automobilistica Regione
Calabria anno 2018, nonché del ruolo contenuto in tale cartella.
Allegava il ricorrente la nullità della notifica della cartella intimata e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento di tale atto, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, Indirizzo_2 - C.F. e P.I. P.IVA_1 - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Dott. difensore_2, suo dipendente, contestando i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Con successiva memoria parte ricorrente dichiarava di aver provveduto al pagamento della pretesa e chiedeva l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto avendo parte ricorrente interamente soddisfatto la pretesa della resistente, con ciò facendo venir meno la necessità della prosecuzione del giudizio.
Riguardo poi alle spese, occorre rilevare che se il giudizio fosse proseguito, probabilmente si sarebbe concluso con l'accoglimento del ricorso, sembrando la notifica della cartella affetta da nullità: per tale ragione le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 23 febbraio 2026
Il Giudice
LO AN SE