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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/12/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3283/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3282/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 15 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Martina Gaiardo e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Giuseppe Benanti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in DC (Repubblica CA) in data 16 giugno 2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Grigno (TN), Parte II, Serie C,
N. 8, Anno 2007, e che dalla loro unione sono nati i figli (a Neratovice - CZ, Per_1
1 il 4 novembre 2007, maggiorenne), (a , il 16 gennaio 2010, Per_2 Persona_3 minorenne) e (a Innsbruck - Austria, il 2 settembre 2014, minorenne). Per_4
I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora come dipendente presso CP_1 un'azienda del settore del legname in Austria con reddito mensile di circa €
4.000,00, mentre la sig.ra è occupata part-time a tempo determinato presso Pt_1 una struttura alberghiera di Levico Terme con reddito mensile di circa € 1.500,00.
Inoltre, i coniugi hanno dedotto di aver acquistato in costanza di matrimonio due immobili siti in Repubblica CA e un immobile sito in via per Telve n. 60 a Borgo
LS (TN), adibito a casa coniugale, tutti gravati da mutuo ipotecario.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
autorizzando gli stessi a vivere separati, fermo restando gli obblighi di CP_1 legge compatibili con tale stato.
2) affidamento condiviso e mantenimento dei figli minori:
2.1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 Per_4 entrambi i genitori;
e con collocazione abitativa prevalente presso il Per_2 Per_4 padre a 1310, Rožnov pod Radhoštem 756 61 CZ in Repubblica Persona_5
CA; risiederà invece stabilmente con la madre in Borgo LS, Per_1 entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; le decisioni di non ordinaria amministrazione e quelle relative all'istruzione, all'educazione, all'attività motoria e sportiva e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2 2.2) Le spese ordinarie e straordinarie relative ai figli saranno sostenute integralmente dal genitore presso il quale i figli si troveranno nel relativo periodo.
2.3) Per il rilascio e il rinnovo di passaporti o documenti validi per l'espatrio dei figli minori, è richiesto il consenso scritto di entrambi i genitori che viene dagli stessi prestato con la sottoscrizione del presente ricorso.
3) Permanenza dei figli minori con ciascuno dei genitori:
3.1) I figli e trascorreranno con la madre tutti i periodi delle vacanze Per_2 Per_4 scolastiche in Repubblica CA, ovvero due mesi estivi, una settimana in autunno, una tra febbraio e marzo, e una a Pasqua, salvo impedimenti scolastici.
3.2) Le vacanze natalizie saranno divise tra i genitori per metà, alternandosi di anno in anno.
3.3) Il padre sosterrà le spese di trasporto dei figli per le visite alla madre in Italia, fintantoché manterrà l'attuale lavoro e/o posizione lavorativa;
altrimenti, le spese di trasporto saranno suddivise in equale misura.
4) rapporti patrimoniali tra i coniugi:
4.1) La casa coniugale sita in Borgo LS (TN), via per Telve n. 60, è assegnata alla signora , che vi abiterà unitamente al figlio Parte_1 Per_1
4.2) Il signor abiterà con i figli e in Repubblica CA, CP_1 Per_2 Per_4 nell'immobile di proprietà, attualmente locato a terzi, che costituiva la precedente casa coniugale a 1310, Rožnov pod Radhoštem 756 61 CZ in Persona_5
Repubblica CA che viene così assegnato allo stesso.
4.3) Il signor si farà carico, per otto mesi dal deposito del presente ricorso, CP_1 del pagamento del 100% della rata del mutuo relativo all'abitazione di Borgo
LS (€ 849,00) e continuerà a sostenere le rate del mutuo relativo all'immobile in Repubblica CA (€ 1.180,00).
4.4) I coniugi dichiarano di rinviare a separato accordo la divisione degli immobili in comunione legale.
4.4.1 I coniugi provvedono allo scioglimento della comunione legale relativa al saldo dei rispettivi conti correnti e depositi titoli che vengono sin d'ora assegnati a ciascun intestatario.
4.5) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di assegno di mantenimento. I coniugi hanno un solo veicolo che viene assegnato in piena proprietà alla sig.ra rimarrà intestato Pt_1
3 Spese legali compensate.
I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3282/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 15 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Martina Gaiardo e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Giuseppe Benanti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in DC (Repubblica CA) in data 16 giugno 2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Grigno (TN), Parte II, Serie C,
N. 8, Anno 2007, e che dalla loro unione sono nati i figli (a Neratovice - CZ, Per_1
1 il 4 novembre 2007, maggiorenne), (a , il 16 gennaio 2010, Per_2 Persona_3 minorenne) e (a Innsbruck - Austria, il 2 settembre 2014, minorenne). Per_4
I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora come dipendente presso CP_1 un'azienda del settore del legname in Austria con reddito mensile di circa €
4.000,00, mentre la sig.ra è occupata part-time a tempo determinato presso Pt_1 una struttura alberghiera di Levico Terme con reddito mensile di circa € 1.500,00.
Inoltre, i coniugi hanno dedotto di aver acquistato in costanza di matrimonio due immobili siti in Repubblica CA e un immobile sito in via per Telve n. 60 a Borgo
LS (TN), adibito a casa coniugale, tutti gravati da mutuo ipotecario.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
autorizzando gli stessi a vivere separati, fermo restando gli obblighi di CP_1 legge compatibili con tale stato.
2) affidamento condiviso e mantenimento dei figli minori:
2.1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 Per_4 entrambi i genitori;
e con collocazione abitativa prevalente presso il Per_2 Per_4 padre a 1310, Rožnov pod Radhoštem 756 61 CZ in Repubblica Persona_5
CA; risiederà invece stabilmente con la madre in Borgo LS, Per_1 entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; le decisioni di non ordinaria amministrazione e quelle relative all'istruzione, all'educazione, all'attività motoria e sportiva e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2 2.2) Le spese ordinarie e straordinarie relative ai figli saranno sostenute integralmente dal genitore presso il quale i figli si troveranno nel relativo periodo.
2.3) Per il rilascio e il rinnovo di passaporti o documenti validi per l'espatrio dei figli minori, è richiesto il consenso scritto di entrambi i genitori che viene dagli stessi prestato con la sottoscrizione del presente ricorso.
3) Permanenza dei figli minori con ciascuno dei genitori:
3.1) I figli e trascorreranno con la madre tutti i periodi delle vacanze Per_2 Per_4 scolastiche in Repubblica CA, ovvero due mesi estivi, una settimana in autunno, una tra febbraio e marzo, e una a Pasqua, salvo impedimenti scolastici.
3.2) Le vacanze natalizie saranno divise tra i genitori per metà, alternandosi di anno in anno.
3.3) Il padre sosterrà le spese di trasporto dei figli per le visite alla madre in Italia, fintantoché manterrà l'attuale lavoro e/o posizione lavorativa;
altrimenti, le spese di trasporto saranno suddivise in equale misura.
4) rapporti patrimoniali tra i coniugi:
4.1) La casa coniugale sita in Borgo LS (TN), via per Telve n. 60, è assegnata alla signora , che vi abiterà unitamente al figlio Parte_1 Per_1
4.2) Il signor abiterà con i figli e in Repubblica CA, CP_1 Per_2 Per_4 nell'immobile di proprietà, attualmente locato a terzi, che costituiva la precedente casa coniugale a 1310, Rožnov pod Radhoštem 756 61 CZ in Persona_5
Repubblica CA che viene così assegnato allo stesso.
4.3) Il signor si farà carico, per otto mesi dal deposito del presente ricorso, CP_1 del pagamento del 100% della rata del mutuo relativo all'abitazione di Borgo
LS (€ 849,00) e continuerà a sostenere le rate del mutuo relativo all'immobile in Repubblica CA (€ 1.180,00).
4.4) I coniugi dichiarano di rinviare a separato accordo la divisione degli immobili in comunione legale.
4.4.1 I coniugi provvedono allo scioglimento della comunione legale relativa al saldo dei rispettivi conti correnti e depositi titoli che vengono sin d'ora assegnati a ciascun intestatario.
4.5) Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di assegno di mantenimento. I coniugi hanno un solo veicolo che viene assegnato in piena proprietà alla sig.ra rimarrà intestato Pt_1
3 Spese legali compensate.
I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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