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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/07/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 11-1/2025 R.G. P.U.
T R I B U N A L E D I P A T T I
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Serena ANDALORO Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. 11-1/2025 R.G.P.U., promosso da:
, nata a [...] P.G. (ME) il 23.09.1985 (c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Carianni
[...]
- RICORRENTE -
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t. , con sede in Patti CP_1 Controparte_2
(ME), Via Case Nuove Malluzzo SS113 (P. Iva: ) P.IVA_1
- RESISTENTE -
*****
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti di;
CP_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la società resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA CP_ Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente la quale, pur se regolarmente convocata, non si è costituita in giudizio, né è comparsa in udienza.
La domanda è procedibile e sussiste la legittimazione attiva della ricorrente.
1 Parte ricorrente ha allegato e provato di vantare dei crediti, nei confronti della società resistente.
In particolare, parte ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un credito dell'importo di € 9.368,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese, allegando la Sentenza n. 1644/2024 del
09.10.2024, emessa dal Tribunale di Patti all'esito del giudizio recante R.G. n. 286/2023, notificata unitamente all'atto di precetto (v. all.to n. 2).
I documenti prodotti vanno ritenuti sufficienti ai fini dell'accertamento del credito, anche tenuto conto della natura prevalentemente sommaria della cognizione che contraddistingue la fase istruttoria del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.
In considerazione dell'importo del credito azionato e di quelli emersi dall'informativa degli Enti, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49 CCII.
La domanda è, pertanto, procedibile.
La società debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame, non avendo offerto la prova contraria alla quale era onerata ai sensi dell'art. 121 CCII.
Gli atti a disposizione di questo collegio non consentono la ricostruzione della situazione contabile della società debitrice, atteso che al Registro delle Imprese gli ultimi bilanci depositati risultano riferiti agli esercizi finanziari delle annualità 2017 – 2016 – 2015, mentre non risulta che la debitrice abbia depositato i bilanci nelle restanti annualità fino ad oggi (cfr. certificato camerale).
Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza.
Parte ricorrente ha allegato e provato di aver tentato l'azione esecutiva, dapprima notificando l'atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo e, successivamente, effettuando le ricerche telematiche, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., di cui al verbale di esito negativo allegato in atti (v. all.to n. 4).
Oltre al debito nei confronti della ricorrente, la società resistente risulta debitrice per l'importo di
Euro 775.757,82 a titolo di tributi ed accessori (cfr. elenco cartelle/avvisi trasmesso dall'
[...]
). Controparte_4
Le risultanze dell'istruttoria svolta non consentono di ricavare elementi di segno positivo da cui evincere che la società debitrice possa far fronte, con i mezzi ordinari, al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
La debitrice versa, dunque, in stato d'insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
2 L'apertura della liquidazione giudiziale della società , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. , con sede in Patti (ME), Via Case Nuove Malluzzo SS113 Controparte_2
(P. Iva: ). P.IVA_1
NOMINA
la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore l'Avv. in considerazione del curriculum, il quale, anche Parte_2 alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, attestando di avere la disponibilità di tempo, di risorse professionali e organizzative, in misura adeguata al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione.
Si avvisa il curatore che ove non osservi questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore.
Si avvisa altresì che- intervenuta l'accettazione- il curatore deve comunicare telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.lgs 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione, di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
3 IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 22.10.2025 per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft
Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
_____________________________________________________________________________
___
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Join the meeting now
Meeting ID: 354 866 756 438 2
Passcode: h7jo9f6m
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+39 02 3206 8604,,485108238# Italy, Magenta
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Phone conference ID: 485 108 238#
For organizers: Reset dial-in PIN
_____________________________________________________________________________
___
Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
AVVISA
4 che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193 Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
5 AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n.
115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione (o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando.
Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCI;
che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
6 Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto” sul sito del tribunale il link dell'udienza di verifica con l'inserimento solo del n. di r.g.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 30.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Concetta Alacqua
7
T R I B U N A L E D I P A T T I
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Serena ANDALORO Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. 11-1/2025 R.G.P.U., promosso da:
, nata a [...] P.G. (ME) il 23.09.1985 (c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Carianni
[...]
- RICORRENTE -
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t. , con sede in Patti CP_1 Controparte_2
(ME), Via Case Nuove Malluzzo SS113 (P. Iva: ) P.IVA_1
- RESISTENTE -
*****
Il Collegio, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, depositato nei confronti di;
CP_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la società resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA CP_ Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente la quale, pur se regolarmente convocata, non si è costituita in giudizio, né è comparsa in udienza.
La domanda è procedibile e sussiste la legittimazione attiva della ricorrente.
1 Parte ricorrente ha allegato e provato di vantare dei crediti, nei confronti della società resistente.
In particolare, parte ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un credito dell'importo di € 9.368,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese, allegando la Sentenza n. 1644/2024 del
09.10.2024, emessa dal Tribunale di Patti all'esito del giudizio recante R.G. n. 286/2023, notificata unitamente all'atto di precetto (v. all.to n. 2).
I documenti prodotti vanno ritenuti sufficienti ai fini dell'accertamento del credito, anche tenuto conto della natura prevalentemente sommaria della cognizione che contraddistingue la fase istruttoria del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.
In considerazione dell'importo del credito azionato e di quelli emersi dall'informativa degli Enti, risulta pure integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49 CCII.
La domanda è, pertanto, procedibile.
La società debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame, non avendo offerto la prova contraria alla quale era onerata ai sensi dell'art. 121 CCII.
Gli atti a disposizione di questo collegio non consentono la ricostruzione della situazione contabile della società debitrice, atteso che al Registro delle Imprese gli ultimi bilanci depositati risultano riferiti agli esercizi finanziari delle annualità 2017 – 2016 – 2015, mentre non risulta che la debitrice abbia depositato i bilanci nelle restanti annualità fino ad oggi (cfr. certificato camerale).
Sussiste pure il requisito oggettivo dell'insolvenza.
Parte ricorrente ha allegato e provato di aver tentato l'azione esecutiva, dapprima notificando l'atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo e, successivamente, effettuando le ricerche telematiche, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., di cui al verbale di esito negativo allegato in atti (v. all.to n. 4).
Oltre al debito nei confronti della ricorrente, la società resistente risulta debitrice per l'importo di
Euro 775.757,82 a titolo di tributi ed accessori (cfr. elenco cartelle/avvisi trasmesso dall'
[...]
). Controparte_4
Le risultanze dell'istruttoria svolta non consentono di ricavare elementi di segno positivo da cui evincere che la società debitrice possa far fronte, con i mezzi ordinari, al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
La debitrice versa, dunque, in stato d'insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
2 L'apertura della liquidazione giudiziale della società , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. , con sede in Patti (ME), Via Case Nuove Malluzzo SS113 Controparte_2
(P. Iva: ). P.IVA_1
NOMINA
la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore l'Avv. in considerazione del curriculum, il quale, anche Parte_2 alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, attestando di avere la disponibilità di tempo, di risorse professionali e organizzative, in misura adeguata al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione.
Si avvisa il curatore che ove non osservi questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore.
Si avvisa altresì che- intervenuta l'accettazione- il curatore deve comunicare telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.lgs 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione, di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
3 IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 22.10.2025 per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft
Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
_____________________________________________________________________________
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Microsoft Teams Need help?
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Phone conference ID: 485 108 238#
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Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
AVVISA
4 che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193 Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
5 AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n.
115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione (o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando.
Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCI;
che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara il fallimento.
6 Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto” sul sito del tribunale il link dell'udienza di verifica con l'inserimento solo del n. di r.g.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 30.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Concetta Alacqua
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