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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1976/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Isabella Morelli, elettivamente domiciliata in Fermo (FM), via dei Palmensi, n. 76, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Diego Cuccù, elettivamente domiciliata in Porto Sant'Elpidio (FM), via Faleria, n. 68, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RESISTENTE
E
(C.F./P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
Francesco Meloni, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 27.11.2020, a seguito di procedimento per A.T.P. ai sensi dell'art. 696-bis e ss. c.p.c., conveniva in Parte_1 giudizio la (ora e l Controparte_4 Controparte_1 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_3
conclusioni:
“alla S.V. Ill.ma affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia condannare i resistenti, in solido tra loro, a risarcire al Sig. tutti i danni, patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, da questi subiti e subendi in conseguenza dei fatti descritti in premessa, nella misura che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e danno da ritardo nel pagamento delle somme dovute, come dedotto al punto n. 47 della suesposta premessa, da liquidarsi dal fatto alla decisione secondo i noti criteri enunciati da
Cass., SS.UU., n. 1712/1995.
Con vittoria di spese, anche dell'espletato procedimento di A.T.P. ai fini della conciliazione, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria”.
Si costituiva in giudizio la (ora Controparte_4 Controparte_1
, contestando le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...]
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, convertito il procedimento nel rito ordinario, respingere ogni domanda, comunque motivata, del Sig. nei confronti dell Parte_1 [...] in quanto infondata in fatto e diritto, sia nell' an che nel quantum. Controparte_5
Limitatamente alla denegata ipotesi di totale o di parziale accoglimento della domanda, dichiarare, per la quota del danno addebitabile all nei limiti e modi ex art. 3 DL n. 158/2012 ed art. 7 L. 8-3- CP_4
2017 n. 24, non dovuto il risarcimento come richiesto e comunque riducendo alle misure che risulteranno di giustizia gli importi eventualmente riconosciuti come dovuti per risarcimento.
Con vittoria di compensi professionali come da normativa vigente”.
Si costituiva, altresì, in giudizio l' , Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare: disporre il completamento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 65/2020
R.G., accordando alle Parti termine per integrare le proprie difese e deduzioni alla luce del contenuto dell'elaborato peritale definitivo e sulla scorta delle eventuali osservazioni presentate dai propri CTP;
2) In via ulteriormente preliminare: dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per genericità e indeterminatezza ai sensi degli artt. 702 bis comma 1 e 164 comma 4 c.p.c., in relazione all'art. 163, comma
3, nn. 3) e 4) c.p.c., con tutte le conseguenze di legge;
2 3) Nel merito: respingersi e dichiarare l'infondatezza di ogni avversa domanda formulata - a qualunque titolo - nei confronti della in quanto infondata, in fatto e in diritto, per Controparte_6 mancato assolvimento dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi e, comunque, per difetto del nesso di causa e assenza degli inadempimenti prospettati, attesa l'adeguatezza e la correttezza dell'assistenza e delle cure prestate in favore del Sig. per l'effetto, dichiarare l'infondatezza di qualunque domanda risarcitoria Parte_1
a qualsiasi titolo formulata nei confronti della Struttura sanitaria evocata in giudizio, non essendo le lesioni e i pregiudizi lamentati dal Sig. in alcun modo imputabili o riferibili alle prestazioni espletate dai Pt_1
Sanitari in forze presso la;
Controparte_6
4) Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da Parte ricorrente:
- limitare il quantum del risarcimento in relazione all'effettivo danno cagionato al ricorrente, così come verrà accertato e provato in corso di causa, a seguito delle prestazioni professionali rese e per tutte le ragioni espresse in narrativa;
- ritenere le condotte riferibili a ciascuna delle Strutture sanitarie convenute distinte e scindibili e accertare la responsabilità a carico di ciascuna, ritenendola responsabile del solo eventuale danno provocato dal segmento causale che ha visto la sua partecipazione, con esclusione della condanna in via solidale e con eventuale conseguente condanna pro quota;
- in via di ulteriore subordine, accertare l'efficienza causale delle condotte riferibili a ciascuna delle Strutture
Sanitarie convenute, nonché la graduazione delle rispettive colpe, ai fini della ripartizione interna dell'eventuale risarcimento in vista di una eventuale, futura e distinta azione di regresso”.
Instaurato il contraddittorio, disposti il mutamento del rito e l'acquisizione del fascicolo del procedimento per A.T.P., espletata C.T.U., definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 28.11.2024 le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, a sostegno della domanda, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede esponeva che:
1. affetto da stenosi del giunto pieloureterale del rene sinistro, nonché da Parte_1
calcolosi renale, sin dall'anno 2012, in data 24.12.2015, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fermo, a seguito di una colica renale. Gli esami clinici ai quali veniva sottoposto, riscontravano la presenza di micronoduli al rene sinistro del paziente, compatibili con una forma di “litiasi ureterale a tipo renella”; veniva, pertanto, dimesso con la diagnosi di “colica renale sinistra litisiaca”;
3 2. in data 28.12.2015, il ricorrente si sottoponeva a visita specialistica presso il medesimo ospedale all'esito della quale veniva rilevata la persistenza di idronefrosi, in conseguenza della quale veniva programmata una ureteroscopia sinistra e una litotrissia, con eventuale posizionamento di stent;
3. in data 20.01.2016, veniva ricoverato presso il reparto di urologia Parte_1 dell'Ospedale di Fermo, con la diagnosi di “idronefrosi sin. in litiasi dell'uretere giuntale di 1.2 cm”, per l'esecuzione dei prescritti esami, all'esito dei quali veniva refertata una “litiasi residua del gruppo inferiore di 7 mm”, cui seguiva la programmazione di una successiva E.S.W.L. (litotrissia extra- corporea);
4. in data 27.01.2016, nonostante il paziente si fosse attenuto alla terapia prescrittagli, accusava nuovamente una colica renale che lo costringeva a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Montegiorgio, ove veniva effettuato l'esame ecografico che rilevava la presenza, lungo il decorso dell'uretere prossimale, di due noduli calcifici, riferibili ad aggregati litisiaci, con diagnosi di “calcolosi reno-ureterale sn” e con richiesta di consulenza urologica;
5. conseguentemente, in data 29.01.2016, si ricoverava nuovamente Parte_1
presso il reparto di urologia del presidio ospedaliero di Fermo, con diagnosi di “calcolosi renale sin. radio-opaca” e, in pari data, veniva sottoposto a “litotrissia intra-renale e posizionamento di stent ureterale 4.8 ch.”; veniva dimesso, in data 31.01.2016, con referto attestante la “persistenza di frammenti residui di litiasi del calice inferiore del diametro di 0.5 cm”, con prescrizione di terapia farmacologica ad hoc e programmazione di E.S.W.L. (litotrissia extra-corporea) di completamento;
6. in data 30.03.2016, il paziente era sottoposto ad esame di E.S.W.L. e, contestualmente, gli veniva prescritta una ecografia renale di controllo al fine di valutare l'eventuale rimozione dello stent ureterale double J sinistro;
7. in data 14.04.2016, previa TAC attestante la persistenza del calcolo in prossimità dello stent ureterale di circa 7 mm, lo stesso veniva rimosso presso l'ambulatorio di endoscopia urologica, del medesimo presidio ospedaliero;
8. in data 29.04.2016, il ricorrente veniva nuovamente ricoverato presso la U.O.C. di
Urologia dell'ospedale di Fermo, con la diagnosi di idronefrosi sinistra secondaria, da sospetto incuneamento di calcolo ureterale omolaterale dopo R.I.R.S. (litotrissia endoscopica endorenale per via retrograda);
9. allora, veniva sottoposto ad un intervento di ureteroscopia sinistra che Parte_1
evidenziava una forma di stenosi sottogiuntale, trattata con l'incisione laser della stenosi, con
4 una nuova litotrissia ed un nuovo posizionamento di stent ureterale. Il paziente veniva dimesso, in data 01.05.2016, con prescrizione in ordine alla rimozione dello stent ureterale dopo tre mesi;
10. tuttavia, in data 22.07.2016, il ricorrente veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale di Fermo per stenosi dell'uretere prossimale e calcolosi renale sinistra;
in data
23.07.2016, avveniva la rimozione dello stent ureterale;
11. in quel frangente, veniva dapprima effettuato, con esito negativo, un tentativo di ureteroscopia con strumento rigido e, conseguentemente, veniva svolto, attraverso l'utilizzo di un ureteroscopio flessibile, l'intervento di litotrissia intrarenale endoscopica, con rimozione di frammenti litisiaci (R.I.R.S.) e posizionamento di stent ureterale, la cui successiva rimozione veniva programmata in sede di dimissione ospedaliera, avvenuta in data 27.07.2016, ed eseguita in regime ambulatoriale in data 25.08.2016;
12. si sottoponeva, inoltre, ad un esame per la valutazione urodinamica Parte_1
e ad un'ecografia presso l'ospedale di Montegiorgio, dai cui risultati veniva riscontrata la persistenza di idronefrosi della pelvi renale, nonché la presenza di frammenti litisiaci che inducevano l'odierno ricorrente a rivolgersi al reparto di urologia dell'ospedale di Pesaro, ove il dott. gli prescriveva una uro-tac, poi eseguita, senza mezzo di contrasto, in data Persona_1
05.10.2016, presso la casa di cura “Villa dei Pini”, che evidenziava la presenza di una forma di ureteroidronefrosi da incuneamento di frammenti litisiaci al 3° prossimale dell'uretere di sinistra;
13. sempre presso la U.O.C. di urologia dell'ospedale di Pesaro (gestito dall'azienda ospedaliera “ ”), il paziente veniva sottoposto, per via endoscopica, Controparte_3 ad un'incisione con laser del giunto pieloureterale sinistro e ad una litotrissia del calcolo ureterale (R.I.R.S.), con nuovo posizionamento di stent ureterale e indicazione, all'atto della dimissione, avvenuta il 09.11.2016, per la sua rimozione per il giorno 16.11.2016;
14. ciononostante, si rendeva necessario un ulteriore ricovero del nel medesimo Pt_1
nosocomio pesarese, per calcolosi multipla del rene sinistro recidiva, ove i sanitari intervenivano nuovamente con incisione laser endoscopica del giunto pieloureterale sinistro e successiva litotrissia di numerosi calcoli renali endocaliceali, con posizionamento di stent ureterale;
15. all'atto della dimissione e prima di sottoporsi all'ennesimo intervento di rimozione dello stent, il paziente si trovava costretto a recarsi, in data 09.02.2017, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Montegiorgio, per una nuova colica renale in corso;
5 16. a questo punto, il ricorrente si determinava a consultare telefonicamente il dott. Per_2
, urologo dell'ospedale di Peschiera del Garda, esperto in chirurgia laparoscopica, al fine
[...] di eseguire un intervento di plastica del giunto pieloureterale sinistro, con rimozione dei calcoli in chirurgia robotica, all'esito del quale il paziente avrebbe beneficiato di un miglioramento della funzionalità emuntoria;
17. su indicazione del dott. , eseguiva, in data 26.07.2017, una Per_2 Parte_1 scintigrafia renale sequenziale presso l'ospedale di al fine di valutare la funzionalità CP_1 renale residua, da cui emergeva che la medesima si era ridotta sino al 13%. Detta funzionalità era divenuta, ormai, inidonea al trattamento indicato, mentre, al momento in cui veniva eseguito per la prima volta il trattamento somministrato dall'ospedale di Fermo, la stessa avrebbe consentito la sottoposizione al trattamento. Ed invero, in data 14.04.2016, il referto della T.A.C. all'addome mostrava una modesta ectasia della pelvi renale sinistra, la E.C.T. del
27.09.2016 mostrava già un quadro di idro-ureteronefrosi di 2° e 3°;
18. seguivano, infine, ulteriori esami che evidenziavano un progressivo innalzamento dei valori di creatinina/S ed una riduzione del valore di GFR, a conferma della ridotta funzionalità del rene sinistro e, parallelamente, del progressivo scompenso che stava coinvolgendo anche il rene destro;
19. la storia clinica dimostrava che il ricorrente era affetto da calcolosi renale - già in epoca precedente al primo trattamento somministrato dai medici dell'ospedale di Fermo - nonché da una stenosi del giunto pieloureterale del rene sinistro. Tali patologie erano suscettibili di influenzarsi reciprocamente, aggravando vicendevolmente i rispettivi decorsi patologici. Nello specifico, da un lato, la calcolosi determinava, con il passaggio attraverso il giunto pieloureterale, l'aggravarsi della stenosi a causa dell'insorgenza di una flogosi e di microlesioni, con esiti cicatriziali stenosanti;
dall'altro lato, la stenosi, a sua volta, in ragione del rallentamento nell'eliminazione di urina, causava un ristagno della medesima nelle cavità renali, con maggiore concentrazione di sali e flogosi, che acceleravano il processo di cristallizzazione e formazione di nuclei litiasici;
20. tali patologie non venivano adeguatamente trattate dai sanitari del presidio ospedaliero di
Fermo né, parimenti, dai medici dell'ospedale di Pesaro, tutti medici specialisti nella branca dell'urologia. Al contrario, la loro condotta aveva concorso a cagionare un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, con particolare riferimento alla grave diminuzione della funzionalità renale residua;
6 21. il pregiudizio all'integrità psico-fisica del ricorrente era riconducibile, in primo luogo, all'acritica insistenza dei sanitari nel somministrare reiteratamente lo stesso tipo di trattamento terapeutico ( , nonostante non venisse riscontrato alcuni miglioramento Controparte_7 dello stato di salute del paziente, senza indagare la possibilità di procedere, con un intervento “a cielo aperto” o per via laparoscopica, alla risoluzione della idronefrosi da calcolosi renale, non più praticabile a causa dell'insufficienza residua della funzionalità del rene sinistro, in secondo luogo, all'omesso intervento di chirurgia plastica finalizzato a curare definitivamente la stenosi del giunto pieloureterale, quando la funzionalità renale residua del paziente ancora lo consentiva;
22. gli errori terapeutici e le omissioni diagnostiche imputabili ai sanitari avevano cagionato al paziente un rilevante danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico iatrogeno differenziale. Lo stesso era il precipitato, da un lato, delle inadeguate cure somministrate al paziente, dall'altro lato, delle diminuite possibilità di cura conseguenti all'irreversibile riduzione della funzionalità del rene sinistro, insufficiente ad assicurare una idonea capacità depurativa.
Da tale situazione clinica conseguiva la necessità di interventi salvifici urgenti in caso di blocco del rene destro, nonché un'alta probabilità della necessità futura di un intervento di nefrectomia del rene sinistro, in ragione della altrettanto alta probabilità dell'insorgenza di infezioni dovute alla idronefrosi con calcolosi residua per la stenosi del giunto pieloureterale non trattato e, ormai, non più utilmente trattabile chirurgicamente;
23. detto danno biologico differenziale iatrogeno doveva essere quantificato nella misura del
25% di invalidità permanente, oltre ad un'invalidità temporanea totale di 20 giorni ed una parziale di ulteriori complessivi 330 giorni, di cui 60 giorni al 75% e 270 giorni al 50%, tenuto conto dei periodi di ricovero e cura del a partire dalla data del terzo ricovero Pt_1 ospedaliero (29.04.2016);
24. doveva, poi, evidenziarsi che l'invalidità permanente residuata in capo al aveva Pt_1
determinato un aggravio dell'usura fisica conseguente all'attività lavorativa di idraulico svolta dal medesimo;
25. doveva essere, altresì, riconosciuto il danno morale patito dal ricorrente a seguito dell'evento dannoso, tenuto conto della grave sofferenza interiore, riverberantesi nella propria sfera relazionale e affettiva, correlata, da un lato, alla consapevolezza della sopravvenuta impossibilità di potersi curare adeguatamente, nonché all'elevata probabilità della futura insorgenza di una forma di nefrectomia o di doversi sottoporre a terapie salvifiche in caso di mancata compensazione del rene destro, dall'altro lato, al disagio sofferto in conseguenza dei
7 numerosi ricoveri, esami, visite e terapie cui lo stesso era stato infruttuosamente sottoposto.
Ecco, allora, che il danno non patrimoniale doveva essere oggetto di personalizzazione;
26. infine, il ritardo nella corresponsione delle somme dovute a titolo di risarcimento determinava, altresì, un danno da c.d. lucro cessante commisurato alla perdita della rendita finanziaria che tale importo avrebbe generato quale forma di corrispettivo per il suo investimento in strumenti di raccolta di risparmio;
27. in data 09.07.2019, il ricorrente inviava, a mezzo PEC, alle odierne convenute, distinte missive contenenti la richiesta di risarcimento dei danni subiti che, tuttavia, risultavano senza esito;
28. in data 14.01.2020, il ricorrente depositava ricorso, ex art. 696-bis c.p.c., dinanzi al
Tribunale di Fermo, instaurando il relativo procedimento contenzioso che, al momento del deposito del ricorso nel presente giudizio di merito, era ancora sub iudice. Tanto detto, il procedimento per A.T.P. non si era concluso nel termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di iscrizione a ruolo della controversia e, pertanto, dovevano ritenersi perfezionate le condizioni di procedibilità della domanda oggetto del presente giudizio.
La (oggi , costituitasi in giudizio, a sostegno delle Controparte_4 Controparte_8 proprie difese assumeva quanto segue:
1. preliminarmente, doveva rilevarsi che, nell'ambito del procedimento per A.T.P., il
C.T.U. dott. non aveva ancora inviato alle parti la bozza dell'elaborato peritale. Persona_3
Pertanto, non poteva esserne disposta l'acquisizione agli atti del processo, ex art. 698 c.p.c. e, conseguentemente, allo stato la controversia necessitava di un'istruzione probatoria non sommaria che, in quanto tale, rendeva necessaria il mutamento dell'incardinato rito sommario in quello ordinario di cognizione;
2. nel merito, quanto all'an della domanda di parte attrice, veniva in rilievo che l'approccio terapeutico adottato dal personale sanitario dell' era stato tempestivo e Controparte_4 corretto;
3. sul quantum, invece, dovevano contestarsi in questa sede le richieste risarcitorie del danno non patrimoniale formulate dalla controparte, in quanto non provate e, in particolare, con riferimento alla domanda di personalizzazione del danno, la stessa postulava l'assolvimento dell'onere probatorio relativo alla presenza di circostanze che ne legittimassero il riconoscimento, non adempiuto nel caso di specie dall'attore.
La parte resistente , costituitasi Controparte_3 anch'essa in giudizio, deduceva quanto segue:
8 1. in via preliminare, in un'ottica di economia processuale ed al fine di non vanificare l'attività istruttoria già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, il Giudice a quo avrebbe dovuto consentire la conclusione delle operazioni peritali nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.;
2. sempre in via preliminare, doveva eccepirsi la nullità del ricorso introduttivo per genericità e indeterminatezza della causa petendi e del petitum della domanda attorea, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 702-bis comma 1, 164 comma 4 e 163, comma 3, nn. 3) e 4)
c.p.c.. A tal riguardo, doveva evidenziarsi come la ricostruzione dei fatti di causa svolta dalla controparte fosse lacunosa sotto un duplice profilo: in primo luogo, la stessa era carente di pertinenti considerazioni medico-legali a suffragio delle dedotte responsabilità a carico dei sanitari dipendenti dell'azienda sanitaria resistente, nonché in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei medesimi ed il pregiudizio lamentato dal ricorrente;
in secondo luogo, la prospettazione attorea difettava di puntuale allegazione in ordine all'individuazione delle conseguenze pregiudizievoli all'integrità psico-fisica di specificamente Parte_1 derivanti dalle condotte dei sanitari dell'Ospedale di Pesaro;
3. in particolare, quanto al primo profilo, doveva porsi in rilievo come le prospettazioni attoree - relative sia ad un'asserita prosecuzione erronea del trattamento conservativo endoscopico della stenosi del giunto, in luogo della correzione della stessa con un intervento chirurgico, sia all'asserita irreversibile riduzione della funzionalità del rene sinistro che ne sarebbe conseguita - non erano corredate da opportuni approfondimenti di natura scientifica e medico-legale che dimostrassero l'erroneità dell'opzione terapeutica adottata dai sanitari durante gli accessi del 07.11.2016 e del 23.01.2017 presso l'U.O. di Urologia dell'Ospedale di Pesaro;
4. altrettanto apodittica era l'asserzione del in punto di sussistenza del nesso di Pt_1 causalità tra l'opzione terapeutica selezionata dai sanitari e le conseguenze pregiudizievoli riportate dal paziente che ben potevano dipendere da fattori causali alternativi ed indipendenti;
5. il difetto di allegazione riguardava, altresì, la valutazione sull'astratta prevedibilità e prevenibilità dei sopramenzionati esiti pregiudizievoli sulla scorta di un giudizio prognostico controfattuale effettuato ex ante, ovvero sulla scorta di parametri scientifici e medico-legali sufficientemente attendibili. Diversamente, l'imputazione di responsabilità operata dal ricorrente era il risultato di un sillogismo promanante da una valutazione dell'iter terapeutico svolta ex post, sulla base di mere supposizioni e senza aver preventivamente individuato un fondamento logico-giuridico comprovato da un sostegno scientifico adeguato;
9 6. infine, sempre nella prospettiva della eccepita nullità del ricorso introduttivo ai sensi degli artt. 164 comma 4 e 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c., il ricorrente aveva omesso di individuare in termini specifici il perimetro del danno (danno-evento e danno-conseguenza) asseritamente subito, quale derivazione immediata e diretta della condotta dei sanitari del nosocomio pesarese, in occasione dei ricoveri ospedalieri del 07.11.2016 e del 23.01.2017;
7. nessun erroneo approccio diagnostico e terapeutico poteva essere imputato ai sanitari.
Al contrario, gli interventi eseguiti nelle date del 07.01.2016 e del 20.01.2017 dai sanitari dell'Ospedale di Pesaro erano i più confacenti alla peculiare situazione clinica di Parte_1 dal momento che la prassi, invalsa nel settore di medicina specialistica urologica,
[...] prevedeva il ricorso alla chirurgia aperta nel trattamento della calcolosi renale soltanto in ipotesi residuali, ovvero nei casi in cui il paziente fosse affetto da particolari patologie quali, a titolo esemplificativo, malformazioni renali, anomalie di forma e di sede, stenosi infundibolari multiple, megauretere ostruente, obesità-deformità scheletriche, coagulopatie e diatesi emorragica;
8. d'altro canto, la chirurgia con tecnica “a cielo aperto” non era una procedura medica esente da rischi e controindicazioni per il paziente e veniva statisticamente eseguita soltanto nel 2% dei casi di stenosi del giunto e calcolosi renoureterale;
9. il danno biologico iatrogeno differenziale riportato dal ricorrente, individuabile nella riduzione della funzionalità residua del rene sinistro, era causalmente riconducibile ad episodi infettivi delle vie urinarie occorsi nel lasso temporale intercorrente tra il mese di luglio e quello di settembre del 2017, ovvero 7-9 mesi dopo l'ultimo accesso presso il presidio ospedaliero di
Pesaro. La verificazione dell'evento dannoso doveva, pertanto, essere ascritta a fattori causali differenti in alcun modo prevedibili e, pertanto, non era imputabile all'odierna resistente;
10. la domanda attorea era infondata anche in punto di quantum debeatur, sia con riferimento alla percentuale di danno biologico permanente e alla durata dell'invalidità totale calcolata, sia, per altro verso, in relazione alla asserita cenestesi lavorativa, pregiudizio che invece doveva ritenersi già ricompreso nella valutazione percentuale dell'invalidità permanente. Analogamente era priva di riscontro probatorio la domanda di riconoscimento del c.d. danno morale, relativo, da un lato, a generiche sofferenze psichiche e patemi d'animo, dall'altro lato, ad eventi futuri del tutto ipotetici ed aleatori, quali la possibile insorgenza di nefrectomia o la necessità di doversi sottoporre a terapie salvifiche in caso di mancata compensazione da parte del rene destro. In ogni caso, la componente risarcitoria di natura non patrimoniale doveva essere valutata e liquidata in termini unitari;
10 11. da ultimo, il richiesto accertamento del c.d. danno da lucro cessante, in aggiunta alla domanda di liquidazione della rivalutazione monetaria e del danno da ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio erano inammissibili. Il danno alla salute derivante da un fatto illecito, invero, integrava un debito di valore e, pertanto, la liquidazione del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, di per sé, postulava il ricorso alla computazione degli interessi al saggio legale sulla sorte capitale costituita dall'ammontare del credito risarcitorio in secondo luogo, che tali interessi non potessero essere applicati sulla predetta somma unitamente alla rivalutazione monetaria, in ragione del divieto di cumulo tra la rivalutazione e gli interessi.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione, proposta dalla resistente
[...]
, di nullità del ricorso introduttivo per violazione Controparte_3 degli artt. 163, comma 3, n. 4) e 164, comma 4 c.p.c..
A tal riguardo, è sufficiente il rilievo secondo cui la rilevata indeterminatezza del ricorso o della citazione deve, in ogni caso, ritenersi superata in tutte quelle ipotesi in cui – come nel caso di specie – tenuto conto, del contenuto complessivo dell'atto e dei documenti ad esso allegati, le deduzioni della parte ricorrente sono sufficienti a garantire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr., ex pluribus, Cass. civ. n. 1681/2015).
Nel merito, preme, preliminarmente individuare il titolo di responsabilità fatto valere con la domanda svolta dalla parte ricorrente.
Sul punto, occorre rilevare che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito trentennale ha finito col far confluire tutte le ipotesi di responsabilità sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale.
Quanto, nello specifico, alle strutture sanitarie, si è soliti ravvisare la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico c.d. di spedalità, avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e lato sensu alberghiere.
La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura sia alle condotte dei medici esercenti la professione
11 sanitaria nella struttura, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha trovato il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11/01/2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria”(cfr. anche Cass. 25/02/2005, n. 4058).
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 (c.d. legge Balduzzi) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico, fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al più al solo “esercente la professione sanitaria”, con i correttivi di cui si dirà.
Inoltre, in merito all'accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie resistenti occorre rilevare come, nel quadro della consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano sul punto, tra le altre, Cass. S.U. n. 577/2008), il rapporto sotteso alla fattispecie oggetto di esame sia stato inquadrato come responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità, che può conseguire, ex art. 1218 c.c., oltre che dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico della struttura sanitaria, anche dall'inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliare necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr., in termini, Cass. n. 24285/2017).
La novella legislativa del marzo 2017 (L. n. 24/2017) all'art. 7, comma 1 e comma 2, ha pienamente confermato questo indirizzo giurisprudenziale, non intervenendo in senso innovativo e non generando dunque alcun problema di diritto intertemporale.
12 Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, tra l'altro, concernente fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della L. n. 24/2017, nonché un'ipotesi di responsabilità delle strutture sanitarie resistenti, debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa e ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio, le S.U. della Suprema Corte, con la sentenza n.
577/2008, hanno affermato che l'“attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Di recente si è peraltro chiarito che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (così Cass. n. 18392 del
26/07/2017).
Quanto al profilo della causalità, è consolidato l'orientamento che, discostandosi da quello tradizionale, afferma che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, presenta tuttavia, rispetto a quest'ultimo, notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile.
Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
Tanto detto, allora, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre verificare:
a) l'esistenza del contratto;
b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
c) in caso di risposta affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
13 In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa. In caso, poi, di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, andrà applicata la regola del riparto dell'onus probandi, nel senso che, atteso che l'onere della prova della causalità incombe comunque sul danneggiato, sarà questi a dover fornire la dimostrazione dell'efficacia sull'eziologia reale della malattia o dell'evento pregiudizievole della propria integrità psicofisica.
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto-struttura sanitaria, sarà quest'ultima, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità alla colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto adeguata al caso specifico, ovvero in considerazione della situazione del paziente e delle emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha avuto, inoltre, modo di specificare che “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (Cass. Civ., Sez. III, sent. del 20/10/2021, n. 29001).
14 Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, la responsabilità dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa
(Cass. 22/01/1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11/03/2002, n. 3492; 14/07/2003, n. 11001;
21/07/2003, n. 11316, in motiv.).
Sulla diligenza del debitore si precisa che, venendo in rilievo obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve valutarsi, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Dispone, poi, l'art. 2236 c.c. che se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave.
Gli artt. 1176 e 2236 c.c. esprimono dunque l'unitario concetto secondo cui il grado di diligenza dev'essere valutato con riguardo alla difficoltà della prestazione resa.
Quanto, poi, alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente-danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto - o il contatto sociale - e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Il medico, quale debitore convenuto è, invece, gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento -secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato- ovvero che, pur sussistendo inadempimento (o inesatto adempimento) esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01; n. 20806/09; S.U. n. 577/2008).
In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea.
Venendo al caso di specie, la documentazione prodotta, la relazione di consulenza tecnica redatta in sede di procedimento per A.T.P., nonché quella depositata nel presente giudizio, hanno consentito di accertare la seguente vicenda sanitaria relativa a Parte_1
[...]
a. in data 24.12.2015, il ricorrente si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Fermo accusando una colica renale al fianco sinistro in pregressa litiasi. All'esito dello svolgimento di esame ecografico all'addome, veniva riscontrata la presenza nel paziente di
“micronodularità iperecogene compatibili con aggregati litisiaci a tipo renella e dilatazione delle cavità calico-
15 pieliche sostenuta da formazione litisiaca uretelare sottogiuntale del diam di 1 cm circa” (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente);
b. in data 28.12.2015, il ricorrente si sottoponeva a visita specialistica urologica presso il medesimo ospedale e, in tale sede, veniva rilevata la presenza di “idronefrosi sin da litiasi sottogiuntale centimetrica” (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente);
c. in data 20.01.2016, veniva ricoverato presso il reparto di urologia Parte_1 dell'Ospedale di Fermo con la diagnosi di “idronefrosi sin. in litiasi dell'uretere giuntale di 1.2 cm”.
Veniva, quindi, sottoposto a ureteroscopia con litotrissia e stenting uretelare e, all'esito, veniva refertata una “litiasi residua del gruppo inferiore di 7 mm” (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente);
d. in data 27.01.2016, il ricorrente accusava nuovamente una colica renale e si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Montegiorgio, ove veniva effettuato l'esame ecografico all'addome e rilevata la presenza di “due nodularità calcifiche (diam 0,5 e 1 cm circa) lungo il decorso dell'uretere prossimale riferibili ad aggregati litisiaci;
analogo reperto (diam 0,6 cm) si apprezza in corrispondenza del gruppo caliceale inferiore del rene omolaterale”. Veniva, quindi, dimesso con la diagnosi di “calcolosi reno-ureterale sn” (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente);
e. in data 29.01.2016, veniva ricoverato nuovamente presso il reparto di urologia del presidio ospedaliero di Fermo e sottoposto a “litotrissia intra-renale e posizionamento di stent ureterale
4.8 ch.” e, in seguito, dimesso con referto attestante la “persistenza di frammenti residui di litiasi del calice inferiore del diametro di 0.5 cm” e prescrizione di terapia farmacologica (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente);
f. in data 30.03.2016, veniva svolto l'esame di E.S.W.L. e, all'esito, veniva prescritta un'ecografia renale al fine di valutare l'eventuale rimozione dello stent ureterale (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente);
g. in data 14.04.2016, previa TAC attestante la persistenza del calcolo in prossimità dello stent ureterale di circa 7 mm, quest'ultimo veniva rimosso presso l'ambulatorio di endoscopia urologica (cfr. docc. 9 e 10 del fascicolo di parte ricorrente);
h. in data 29.04.2016, il ricorrente veniva nuovamente ricoverato presso la U.O.C. di urologia del presidio ospedaliero di Fermo, con la diagnosi di “idronefrosi sinistra secondaria, da sospetto incuneamento di calcolo ureterale omolaterale dopo R.I.R.S. sinistra”. veniva Parte_1 sottoposto ad un intervento di ureteroscopia sinistra, il quale evidenziava una forma di stenosi sottogiuntale, tale da rendere necessari l'incisione laser della stenosi, una nuova litotrissia ed un nuovo posizionamento di stent ureterale (cfr. doc. 11 del fascicolo di parte ricorrente);
16 i. in data 22.07.2016, il ricorrente veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale di
Fermo per stenosi dell'uretere prossimale e calcolosi renale sinistra. In data 23.07.2016, si tentava di rimuovere lo stent ureterale con strumento rigido, risultato con esito negativo “per scarsa complianza dell'uretere che si presenta a corona di rosario alla pielografia”. Successivamente, veniva eseguito un intervento di litotrissia intrarenale endoscopica, con rimozione di frammenti litisiaci, ed uno di posizionamento di un nuovo stent ureterale di tipo “6 Ch”, poi rimosso in data 25.08.2016 (cfr. doc. 14 del fascicolo di parte ricorrente);
l. in data 27.09.2016, l'ecografia eseguita presso l'ospedale di Montegiorgio, rilevava il rene sinistro in stato “leggermente globoso ed edematoso con quadro di idro-ureteronefrosi di 2° e 3°”, nonché la presenza di “calcoli endorenali con dimensioni max di 19 mm a livello del bacinetto e 10 nei calici del gruppo inferiore ed a livello del tratto sottogiuntale, ammassati con dimensioni da 5 a 7 mm circa” (cfr. doc. 17 del fascicolo di parte ricorrente);
m. in data 05.10.2016, su prescrizione del dott. dell'Ospedale di Pesaro, Persona_1 veniva eseguita, presso la casa di cura “Villa dei Pini”, una uro-tac che evidenziava la presenza di una forma di “idroureteronefrosi per la presenza nel giunto pielouretelare – terzo prossimale dell'uretere di multipli nuclei calcifici con diametro variabile da 2 mm, il più caudale, al maggiore più craniale di 8x10 mm con margini policiclici e densità massima di circa 483 HU” (cfr. docc. 18 e 19 del fascicolo di parte ricorrente);
n. presso la U.O.C. di urologia dell'ospedale di Pesaro, il paziente veniva sottoposto, in data 08.11.2016, ad un intervento di “ureterolitrissia endoscopica (ULT) sin previa incisione laser stenosi puntiforme dell'uretere sottogiuntale con posizionamento di stent uretelare”, poi rimosso in data 16.11.2016
(cfr. docc. 20 e 21 del fascicolo di parte ricorrente);
o. in data 23.01.2017, il ricorrente veniva nuovamente ricoverato per calcolosi multipla del rene sinistro recidiva. I sanitari dell'Ospedale di Pesaro intervenivano con una nuova incisione laser endoscopica del giunto pieloureterale sinistro e successiva litotrissia di numerosi calcoli renali endocaliceali, con posizionamento di catetere, poi sostituito da stent ureterale (cfr. doc. 23 del fascicolo di parte ricorrente);
p. in data 09.02.2017, il paziente, in preda ad una nuova colica renale, si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di Montegiorgio, ove, la TAC all'addome evidenziava la persistenza di “numerosi frammenti litisiaci nel calice più caudale del gruppo inferiore (6-7 mm) ed in un calice del gruppo medio (7-8 mm)”, nonché un “quadro di idroureteronefrosi di 2° con rilievo nel tratto lombare dell'uretere, a circa 40 mm dal giunto, posteriormente allo stent, di almento 3 frammenti litisiaci impilati di 4-6 mm ca.” (cfr. doc. 24 del fascicolo di parte ricorrente);
17 q. consultava il dott. e, su indicazione di Parte_1 Persona_2 quest'ultimo, eseguiva, in data 26.07.2017, una scintigrafia renale sequenziale presso l'ospedale di Dalle risultanze di tale esame emergeva una sensibile riduzione della funzionalità del CP_1 rene sinistro (cfr. docc. 28 e 29 del fascicolo di parte ricorrente).
Tanto detto, passando in rassegna le conclusioni cui sono giunti i consulenti tecnici d'ufficio, sia in sede di procedimento per A.T.P., sia nel corso del presente giudizio, osserva il
Tribunale come le sopramenzionate C.T.U. abbiano consentito di accertare, in primo luogo, con riferimento al percorso diagnostico-terapeutico svolto presso l'Ospedale di Fermo, che:
- quanto al primo trattamento endoscopico di litotrissia eseguito sull'uretere (di cui al punto c. che precede), che “considerata la sede sottogiuntale del calcolo è frequente la migrazione, durante litotrissia endoscopica, di un frammento nella via escretrice sovrastante, come accaduto nel caso in oggetto” e che, dunque “è normale ricorrere al completamento in altra data del trattamento con ESWL”, in quanto “può accadere che un solo trattamento possa non risolvere in modo completo un calcolo di 7 mm (…)” (cfr. pag. 14 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti);
- quanto, invece, al secondo trattamento endoscopico di litotrissia e incisione laser della stenosi dell'uretere sottogiuntale (di cui al punto h. che precede), che “il trattamento è congruo per la patologia stenotica riscontrata;
la stenosi viene documentata con l'esplorazione endoscopica dell'uretere a cui è seguita, correttamente, incisione laser con progressione dell'ureteroscopio e litotrissia” (cfr. pag. 15 della
C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti);
- quanto al terzo trattamento endoscopico di litotrissia multipla e ureteroscopia con strumento flessibile (di cui al punto i. che precede), che “la situazione anatomica, in assenza di stent uretelare, sembra essere aggravata: è infatti presente idronefrosi di 2° e 3° grado accompagnata da spessore parenchimale ai limiti inferiori, quindi assottigliato per la compressione esercitata dall'idronefrosi con verosimile riduzione della funzione di depurazione” e, dunque, “(…) appare chiaro dall'esame comparativo tra rene sinistro e rene destro che è presente idroureteronefrosi a sinistra con iniziale compromissione dello spessore parenchimale di sinistra” (cfr. pagg. 16-18 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti).
Partendo da tali premesse, nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, il collegio peritale ha concluso nel senso che “Il Sig. è risultato affetto da stenosi Pt_1 dell'uretere giuntale-sottogiuntale e calcolosi in data 29/04/2016 risolte (Ospedale di Fermo) con incisione fibra laser (I° incisione) l'una e con litotrissia l'altra”, cui “sono seguiti altri trattamenti extra e intra corporei per frammenti litisiaci, eseguiti sempre all'Ospedale di Fermo”. Successivamente, è stata riscontrata nel paziente, in data 22.07.2016, all'esito di esami ecografici eseguiti presso l'Ospedale di
Montegiorgio, una forma di idroureteronefrosi di 2°-3° grado, rispetto alla quale il ricorrente si
18 è affidato “alle cure degli Urologi dell'Ospedale di Pesaro” (cfr. pag. 25 della C.T.U. svolta in sede di
A.T.P., in atti).
In secondo luogo, relativamente al percorso diagnostico-terapeutico che ha coinvolto l'Ospedale di Pesaro, è stato osservato:
- quanto al quarto e al quinto trattamento endoscopico di litotrissia e, rispettivamente, di seconda e terza incisione laser della stenosi (di cui ai punti n. e o. che precedono), che “la stenosi del segmento giunto-uretere prossimale è puntiforme ma anche plurirecidiva sia pure risolvibile con incisione mini- invasiva con laser”, tuttavia “ostruente il transito di urina a valle con ristagno della stessa a monte della stenosi” (cfr. pag. 20 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti);
- quanto, invece, all'ulteriore colica renale sinistra riscontrata in sede di esame ecografico in data 09.02.2017 (di cui al punto p. che precede), che “La colica renale a sinistra dopo alcuni giorni dalla dimissione da Pesaro si può giustificare con il dislocamento dell'estremità prossimale dello stent nel calice superiore piuttosto che essere nelle pelvi renale non garantendo un efficiente drenaggio di urina del rene in vescica.
(…) Tali elementi, assieme all'aspetto corpuscolato delle urine, fanno ritenere che si sia instaurato uno stato di flogosi, dannoso per un eventuale provvedimento chirurgico risolutivo sulla stenosi per un verosimile stato di infezione urinaria rischiosa per il buon esito di intervento chirurgico di plastica ricostruttiva della via escretrice, rivolta alla rimozione del tratto stenotico pluritrattato con fibra laser del segmento giunto-uretere sottogiuntale”
(cfr. pag. 20 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti).
Con riferimento a tale percorso diagnostico-terapeutico, i C.T.U., partendo dalla premessa per cui “Dal Novembre 2016 al Febbraio 2017 il Sig. si è affidato alle cure degli Pt_1
Urologi dell'Ospedale di Pesaro”, ha concluso nel senso che “in questo momento del percorso assistenziale, sarebbe stata necessaria una ri-valutazione globale del caso, un approfondimento degli accertamenti onde valutare
l'opportunità di proporre al Sig. un intervento chirurgico di rimozione del tratto stenotico dell'uretere Pt_1 con ricostruzione della continuità della via escretrice con tecnica di plastica pielo uretelare”. Nello specifico,
“Una prima rivalutazione poteva essere eseguita dopo il ricovero a Pesaro del Novembre 2016, la seconda, ancora più stringente, dopo il ricovero a Pesaro del Gennaio 2017, a seguito della persistenza della stenosi dell'uretere, dell'idronefrosi più grave a monte, dell'assottigliamento del parenchima renale, dei valori di creatinina superiori ai valori massimi di normalità, espressione di iniziale insufficienza renale”. Ne è derivata una “inevitabile alterazione funzionale dell'unità renale sin che viene documentata (…) con scintigrafia renale sequenziale con una capacità di filtrazione pari al 13% del rene sinistro, contro una funzione conservata del rene destro del 55%”. A tal riguardo, l'intervento chirurgico descritto “sia pure delicato, era da considerarsi fattibile, mediante rimozione del tratto stenotico del segmento pielo-uretelare e successiva plastica pielo-uretelare, ricorrendo eventualmente, se necessario, la mobilizzazione dell'uretere lombare e del rene stesso, affinché la
19 plastica ricostruttiva della via escretrice non fosse in trazione che, al contrario, avrebbe potuto inficiare il buon esito dell'intervento chirurgico” (cfr. pagg. 21, 22 e 26 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti).
A questo punto, le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale nel proprio elaborato tecnico sono state contestate dal C.T.P. della resistente Controparte_3
, il quale ha evidenziato l'erroneità, nonché l'intrinseca contraddittorietà delle
[...] medesime, rilevando che l'approccio terapeutico seguito dai sanitari dell'Ospedale di Pesaro
“veniva posto in essere sulla base delle peculiarità del quadro nefro-urologico obiettivato che, all'ingresso presso il
Reparto di degenza, era caratterizzato, (…) sotto il profilo strumentale, da “idroureteronefrosi per la presenza nel giunto pieloureterale-terzo prossimale dell'uretere di multipli nuclei calcifici” (…) che, nel caso de quo, prediligevano, in assenza di controindicazioni, approccio terapeutico endoscopico mini-invasivo, di fatto eseguito con successo ed in assenza di eventi avversi intra- e/o peri-procedurali”.
Tanto detto, doveva porsi in rilievo, in primo luogo, che “la considerazione avanzata dai
CC.TT.U. circa la necessità, in tale occasione, di intervenire chirurgicamente, non essendo comprovata da alcuna evidenza scientifica (cui d'altronde nella bozza di consulenza non viene fatto preciso riferimento bibliografico), risulti alquanto aleatoria”, in secondo luogo, che “gli stessi, pur ripercorrendo i principali passaggi della storia clinica del sig. sembrano non prendere in dovuta considerazione l'iter terapeutico-
Pt_1 assistenziale precedente al ricovero presso il Presidio Ospedaliero di Pesaro (PU). (…) nell'ambito del lungo percorso clinico (protrattosi dal 20 gennaio al 25 luglio 2016), la condizione urologica del sig.
Pt_1 veniva gestita mediante impiego esclusivo di trattamenti mini-invasivi (…). Nello specifico, si evidenzia che, in data 29 aprile 2016 proprio presso l'U.O. di Urologia del nosocomio di Fermo, il sunnominato veniva sottoposto, per la prima volta, a procedura endoscopica di “incisione con fibra laser” della nota “stenosi dell'uretere giuntale-sottogiuntale” di sinistra e “litotrissia”. Allorquando, l'intervento veniva eseguito in quadro nefro-urologico di “idronefrosi sin” e di aumentati valori di creatinina sierica (1.36 mg/dl v.n. 0.68-1.23), in presenza quindi di elementi laboratoristico-strumentali sovrapponibili alle documentate condizioni del sig. ei momenti antecedenti il ricovero del 7 novembre 2016”, infine, che “a settembre 2016,
Pt_1 quando era in cura presso l'Ospedale di Fermo, il sig. resentava “idronefrosi…di 2°-3° grado
Pt_1
e il parenchima renale è ai limiti inferiori della norma”, la creatinina era 1.42 mg/dl, e i CC.TT.U. annotano
“idroureteronefrosi a sinistra con iniziale compromissione dello spessore parenchimale di sinistra”.
La presunta contraddittorietà delle conclusioni della predetta C.T.U. emergeva, dunque, avuto riguardo alla circostanza che “presso l'Ospedale di Fermo erano presenti tutte le condizioni, nel settembre 2016, che sono contestate ai Curanti del per l'omessa indicazione al Controparte_9 presunto trattamento chirurgico. (…) Dunque, appaiono viziate da evidenti contraddizioni le argomentazioni sostenute dai CC.TT.U. che, non rilevando alcuna criticità della gestione terapeutica attuata presso l'Ospedale
20 di Fermo, indicano come censurabili i trattamenti operati dai Curanti dell Parte_2 che, in sole due occasioni nell'ambito di tre mesi, avrebbero omesso un trattamento
[...] controverso, omesso nelle medesime condizioni clinico-laboratoristiche dagli stessi Curanti di Fermo, in mancanza di elementi clinico-strumentali e laboratoristici che potessero indicare e/o giustificare all'epoca dei fatti l'impiego di dissimili trattamenti”. Vi erano anzi evidenze documentali di segno contrario, in quanto “dalle risultanze laboratoristiche successive al trattamento endoscopico della stenosi sottogiuntale ureterale sinistra, infatti, il trattamento eseguito presso il nosocomio di Pesaro comportava riduzione dei valori di creatinina sierica che, in data 20 gennaio 2017, risultavano pari a 1.30 mg/dl con velocità di filtrazione di 58 ml/min”.
Pertanto, secondo le argomentazioni svolte dall'ausiliario tecnico di parte, doveva ritenersi che la condotta posta in essere, nel caso di specie, dai sanitari dell'Ospedale di Pesaro fosse, sotto il profilo sia della correttezza diagnostica, sia del concreto approccio terapeutico, esente da censure “nell'ambito del ricovero del 23 gennaio 2017, dal momento che il sig. Pt_1 presentava recidiva di “calcolosi renale multipla sinistra” e “stenosi puntiforme” ureterale omolaterale in condizioni clinico-strumentali e laboratoristiche stabili”, nonché con riferimento al “trattamento endoscopico del 24 gennaio 2017 (ureteroscopia, incisione laser, litrotrissia, seguito da posizionamento di stent ureterale JJ)”, per altro verso, invece, “Anche in occasione del secondo accesso del sig. resso il Presidio Pt_1
Ospedaliero di Pesaro (PU), non si concretizzavano i presupposti per trattamento chirurgico del quadro urologico documentato” (cfr. pagg. 29-32 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti).
I C.T.U., in risposta a tali osservazioni, rilevavano, anzitutto, quanto alla dedotta mancanza di evidenze scientifiche circa la maggiore efficacia dell'intervento di ricostruzione chirurgica della via escretrice pielo uretelare per la risoluzione della patologia di stenosi del giunto da cui era affetto che “vi è ampia letteratura internazionale in cui la Parte_1 ricostruzione chirurgica della via escretrice pielo uretelare, per stenosi di tale segmento, ha esito favorevole nel quasi il 100% dei casi. Il trattamento endoscopico della stenosi dello stesso segmento della via escretrice ha un buon risultato invece nel circa 70-75% dei casi, pertanto inferiore rispetto alla rimozione e ricostruzione della via escretrice in oggetto” (cfr. pag. 41 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti).
Quanto, invece, alla dedotta incoerenza dell'elaborato peritale rinvenibile nell'omessa censura dell'operato dei sanitari dell'Ospedale di Fermo pur in presenza delle medesime condizioni cliniche in cui versava il paziente al momento del ricovero presso il presidio ospedaliero di Pesaro, i C.T.U. specificavano come “nel ricovero del Luglio 2016 nella Urologia dell'Ospedale di Fermo, valutata correttamente la patologia accorsa al segmento giuntale-sottogiuntale di sinistra
(…), vi era indicazione ad eseguire in quell'epoca la plastica del giunto pielo ureterale che avrebbe consentito la rimozione del tratto patologico dell'uretere e consentito il buon deflusso dell'urina e la regressione dell'idronefrosi”,
21 ma che, tuttavia, “Si preferì, sempre a Fermo nel Luglio 2016, eseguire trattamento endoscopico di frammenti di calcoli in sede intrarenale, continuando a riscontrare un uretere poco compliante all'ureteroscopio rigido, quindi un uretere stenotico, posizionando uno stent JJ che fu poi rimosso”. In conclusione, dunque, “è stato detto che nel periodo tra Luglio 2016 e Gennaio 2017, che potrebbe [essere] ristretto al lasso di tempo tra Luglio
2016 (Fermo) e Settembre-Novembre 2016 (Pesaro), vi era indicazione ad intervento chirurgico di rimozione del tratto stenotico e di plastica del giunto pielo ureterale, il quale avrebbe assicurato un risultato più efficace per la risoluzione della stenosi più efficiente per la ripresa funzionale del rene di sinistra” (cfr. pag. 42 della
C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti).
Tutto quanto ciò premesso, deve rilevarsi, in conformità ai principi di diritto poc'anzi richiamati, come l'accettazione del paziente nella struttura deputata a fornire assistenza sanitaria e ospedaliera comporta, come anticipato, la conclusione di un contratto atipico di spedalità.
L'obbligazione scaturente dal contratto, genericamente detta di assistenza sanitaria, ha un contenuto complesso, perché comprende sia la prestazione medica o chirurgica principale sia una serie di obblighi c.d. accessori, consistenti nella messa a disposizione del personale medico, ausiliario e infermieristico, dei medicinali e delle attrezzature tecniche necessarie e nelle prestazioni lato sensu alberghiere, comprendenti il ricovero e la fornitura di alloggio, vitto e assistenza al paziente fino alla sua dimissione (cfr., da ultimo, Cass. n. 19541/2015).
La struttura medica risponde, quindi, a titolo contrattuale per la mancata o scorretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni ricomprese nell'obbligazione assunta, ivi inclusa la prestazione medica principale.
Più recentemente, la Suprema Corte (nella sentenza n. 28987 dell'11/11/2019) ha precisato che “il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge
l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228 c.c., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ("cuius commoda eius et incommoda") ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse;
ne consegue che, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa
"in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione
22 dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante
l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833)”.
In questi termini, pertanto, deve rilevarsi che, alla luce della vicenda sanitaria così come ricostruita e delle considerazioni medico-legali espresse in merito nell'elaborato peritale, i
C.T.U. abbiano sostanzialmente riconosciuto sia una inadeguatezza della condotta dei sanitari dell' che di quella dei sanitari dell'Ospedale di Pesaro, consistente, per Controparte_10 entrambe le strutture mediche, nell'omessa prospettazione, in tempo utile, al ricorrente dell'opzione terapeutica maggiormente efficace nella cura della patologia di stenosi del giunto pieloureterale del rene sinistro (“intervento chirurgico di rimozione del tratto stenotico dell'uretere con ricostruzione della continuità della via escretrice con tecnica di plastica pielo uretelare”), rispetto a quella concretamente seguita dal personale sanitario di trattamento endoscopico con chirurgia mini- invasiva.
Ed invero, si è già evidenziato come i C.T.U. – sia pure in sede di replica alle osservazioni al CTP dell' - hanno dato Controparte_3 conto che, valutata correttamente la patologia riscontrata sul segmento giuntale-sottogiuntale di sinistra da parte dei sanitari dell'Ospedale di Fermo, nel luglio 2016, emergeva già l'“indicazione ad eseguire in quell'epoca la plastica del giunto pielo ureterale che avrebbe consentito la rimozione del tratto patologico dell'uretere e consentito il buon deflusso dell'urina e la regressione dell'idronefrosi”. Proprio nella preferenza accordata dai suddetti sanitari del fermano all'esecuzione del “trattamento Parte_3 endoscopico di frammenti di calcoli in sede intrarenale, continuando a riscontrare un uretere poco compliante all'ureteroscopio rigido, quindi un uretere stenotico, posizionando uno stent JJ che fu poi rimosso”, deve riscontrarsi la carenza nell'individuazione – o quantomeno nella prospettazione al paziente – del Cont trattamento sanitario più efficace già in capo all D'altro canto, l'omessa CP_1 indicazione con riguardo al trattamento in questione perseverata dai sanitari del secondo polo ospedaliero cui il ricorrente si è rivolto è idonea a integrare anche in capo a detta struttura sanitaria resistente un'imputazione a titolo di responsabilità. Il tutto tenuto conto che l'opzione terapeutica rispetto alla quale è stata omessa l'indicazione, a decorrere dal momento in cui veniva riscontrata nel l'insorgenza di una forma di idronefrosi di 2°-3° grado e di Pt_1 compromissione del parenchima renale ai limiti inferiori della norma, è risultata non più utilmente perseguibile in ragione della riduzione della funzionalità residua del rene sinistro del paziente che, medio tempore, si era prodotta in concomitanza con l'aggravamento delle condizioni cliniche di quest'ultimo.
23 Tanto premesso, osserva il Tribunale come non vi sia motivo per discostarsi dalle conclusioni dei C.T.U., in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Neppure sussistono ragioni per accogliere la richiesta di rinnovazione della C.T.U. essendo sufficiente rilevare come la stessa non sia stata corredata da alcun elemento specifico idoneo a dimostrare eventuali omissioni o incoerenze in cui sarebbe incorso il collegio peritale nell'espletamento dell'incarico o, ancora, carenze scientifiche o affermazioni illogiche eventualmente contenute nella relazione.
Quanto alle critiche reiterate dalle parti alle relazioni di C.T.U., si rileva che gli ausiliari del giudice hanno puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Il Tribunale del resto – aderendo alle conclusioni dei C.T.U., che hanno tenuto conto, dei rilievi dei C.T.P., replicandovi – esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Infine, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione
d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (cfr. Cass. n. 23362/2012).
Inoltre, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dagli ausiliari del
Giudice e la completezza dell'elaborato in esame sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e a dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni dei C.T.P. dei resistenti.
Sul punto, poi, appare opportuno attingere ad ulteriori principi di diritto che si attagliano alla fattispecie concreta rilevando, in questo senso, la diligenza richiesta nell'adempimento della prestazione – da valutare, a norma dell'art. 1176, comma 2 c.c., con riguardo alla natura della specifica attività esercitata – che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione.
24 Quanto, poi, alla limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave, di cui all'art. 2236, comma 2 c.c., essa ricorre nelle sole ipotesi in cui la prestazione implica la soluzione di problemi di particolare difficoltà ed attiene, dunque, ai soli casi in cui è richiesta una particolare perizia che trascende la preparazione media, ovvero in cui la particolare complessità deriva dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o non è stato ancora definitivamente dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (cfr., per tutte, Cass. n.
23918/06).
Deve aggiungersi, inoltre, che generalmente si ritiene che l'obbligazione assunta dal professionista costituisca una obbligazione di mezzi e dunque il mancato raggiungimento del risultato non determini inadempimento;
l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione ovvero alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Ciò posto, nel caso in esame le attività svolte sono consistite in indagini diagnostiche prive, pertanto, dei caratteri necessari per consentire una qualificazione in termini di “speciale difficoltà”.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi il dirimente elemento costituito dal fatto che, nel caso in esame, ciò che è censurabile non è la lettura degli esami diagnostici effettuati, bensì la valutazione – da compiersi con riferimento al parametro della diligenza che, come detto poco sopra, è estraneo alla fattispecie di cui all'art. 2236 c.c. – relativa alla necessità della prospettazione di un intervento avente maggiore efficacia nel trattamento della patologia da cui era affetto il ricorrente.
Deve, pertanto, escludersi che il caso in esame possa essere valutato in ossequio al disposto dell'art. 2236 c.c..
Tanto specificato, dagli elementi emersi dalla C.T.U., nonché dalle conclusioni medico- legali espresse dagli ausiliari del giudice si evince che, secondo il criterio di preponderanza dell'evidenza, l'omissione della prospettazione al ricorrente dell'opzione terapeutica maggiormente efficace nella cura della patologia di stenosi del giunto pieloureterale del rene sinistro ha spiegato un'efficienza causale nel senso sia dell'aggravamento della compromissione all'integrità psico-fisica subita dal ricorrente, non avendo allo stesso apportato rilevanti benefici in termini di risoluzione della patologia, sia della possibilità di sottoporsi ad altro trattamento indicato dai CTU come verosimilmente più efficacia per la ripresa funzionale del rene di sinistra.
25 Alla luce delle sopra esposte considerazioni in tema di onere della prova del corretto adempimento della prestazione, incombeva proprio sulla parte resistente l'onere di allegare, individuare e provare la correttezza della condotta tenuta in relazione alle norme di perizia e di diligenza.
Preme osservare che le parti resistenti non hanno, a tal riguardo, adempiuto all'onere della prova a loro imputabile. Nell'operato di quest'ultime è, quindi, ravvisabile un inesatto adempimento della prestazione, ex art. 1176 c.c..
Ne discende l'accertamento della responsabilità colposa in via solidale ed in misura paritaria delle medesime e, conseguentemente, del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 1223 c.c..
Ciò premesso, va valutata la pretesa risarcitoria della parte attrice.
In primo luogo, la parte ricorrente ha istato per il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente di danno biologico, come lesione all'integrità fisica del paziente in conseguenza della condotta pregiudizievole posta in essere dai sanitari.
Quanto ai postumi permanenti e temporanei, gli ausiliari del giudice hanno rilevato che:
“In merito al danno biologico permanente, considerando quanto descritto, si indica una percentuale pari al 10% di natura iatrogena;
tale percentuale deve considerarsi quale elemento peggiorativo della complessiva situazione clinica del paziente laddove una stima attuale del danno complessivo è da ritenersi nella misura del 25%. Ne deriva che la quota parte di danno iatrogeno va ricondotto dal 15 al 25% sotto il profilo risarcitorio, con un differenziale del 10%”. In merito al danno biologico temporaneo, va indicato, scorporando quanto atteso in casi consimili, in circa 6 mesi suddivisi in un mese al 75% ed in 5 mesi al 50%” (cfr. pagg. 26 e 27 della
C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti).
A tal proposito, la giurisprudenza ha già avuto modo di affrontare la questione relativa all'imputabilità risarcitoria del danno iatrogeno incrementativo sottolineando - con argomentazioni che questo giudice interamente condivide – come si ponga “la necessità di procedere, sotto il profilo della causalità giuridica, ad una selezione, nell'ambito della complessiva situazione di invalidità della parte lesa, delle conseguenze per individuare il danno alla persona oggetto dell'obbligo risarcitorio
a carico del medico operante. Principio che inevitabilmente deve riflettersi anche sui criteri liquidatori di esso che non possono prescindere dal rilievo che assume la situazione preesistente sotto due principali profili: a) non può farsi gravare sul medico, in via automatica, una misura del danno da risarcirsi incrementata da fattori estranei alla sua condotta, così come verrebbe a determinarsi attraverso una automatica applicazione di tabelle con punto progressivo, computato a partire, in ogni caso, dal livello di invalidità preesistente;
b) la liquidazione va
26 necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazione delle parti, delle conseguenze negative
“incrementative” subite dalla parte lesa” (cfr. Tribunale Milano, sent. del 30/10/2013).
Con riferimento alla quantificazione del danno, intendendo il danno differenziale iatrogeno quale pregiudizio che si innesta su una situazione di salute già in parte compromessa da una preesistente invalidità, aggravandone i sintomi, pertanto, per la liquidazione dello stesso occorre far riferimento alla differenza tra i due differenti gradi di invalidità (cfr. Corte d'Appello di Milano, sent. n. 329/2016).
Inoltre, la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.),
l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi), onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal caso fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario (cfr., in merito, Cass. civ., Sez.
III, Sent. n. 15991 del 21/07/2011).
Ciò posto e in definitiva, si tratta di esaminare una situazione caratterizzata da lesioni che si inseriscono in uno stato di preesistente patologia (che può riguardare lo stesso organo, in caso di lesioni concorrenti, ovvero organi diversi, in caso di lesioni coesistenti).
Tali profili, ad avviso del Tribunale, nell'ambito del danno iatrogeno, difficilmente sono rapportabili ad un rigido schema liquidatorio (proprio di quelli, in tesi, che indicano una liquidazione, per differenza aritmetica tra diversi gradi di invalidità): si pensi, ad esempio, ai diversi effetti che possono determinarsi a seconda che la complessiva invalidità sia la risultante
27 della sommatoria di lesioni coesistenti che colpiscono diverse funzionalità, ovvero la condotta del sanitario che abbia determinato una concorrente lesione che incide sulla medesima preesistente disfunzionalità.
Distinzione, anche questa, certo non risolutiva ove si consideri che anche fatti negativi riguardanti funzionalità diverse possono risolversi non in una mera sommatoria di distinti effetti negativi – da valutarsi in via autonoma ai fini risarcitori - ma possono comportare un effetto pregiudizievole sinergico, tale da incidere sulla concreta conduzione di vita della parte lesa, a seconda dell'età, del tipo di vita, della sua condizione familiare, ecc…
La liquidazione relativa alla misura differenziale di un danno alla salute, pertanto, deve essere rimodulata in considerazione della concreta vicenda clinica e della specifica situazione concreta della parte lesa e deve tenere conto di tutti i riflessi sull'integrità psico-biologica, del condizionamento e del pregiudizio delle attività a-reddituali, e di ogni ulteriore aspetto che concorra a descrivere il danno non patrimoniale (sulla base delle risultanze e delle allegazioni offerte dal soggetto danneggiato).
Tale rimodulazione può consentire – partendo dall'individuazione di un risarcimento pari alla percentuale di danno che, in ossequio ai principi sopra richiamati, può ritenersi ascrivibile ai professionisti inadempienti – di giungere ad un risarcimento che ben potrebbe essere anche superiore a quello risultante dalla differenza tra i due diversi gradi di invalidità.
Tutto ciò premesso, nel caso in esame risulta che, rispetto alla complessiva invalidità patita da - pari al 25% - l'entità del danno iatrogeno riferibile all'erronea Parte_1 attività dei sanitari delle parti resistenti può essere quantificato nella misura del 10%.
Alla luce dei principi di diritto sopra menzionati, emerge agevolmente come il danno differenziale risultante attenga a lesioni macropermanenti, pertanto, si ritiene necessario, alla luce delle indicazioni offerte dalla Suprema Corte (sentenza n. 12408 del 7.6.2011), far riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la
Giustizia civile di Milano nel 2009 ed aggiornate al 2024, le quali, facendo applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 26792 dell'11.11.2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomici funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la
28 liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico standard, c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico, c.d. danno morale. Alla stregua della ormai nota interpretazione giurisprudenziale richiamata, la liquidazione, infatti, può subire una personalizzazione solo se ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (ex multis
Cass. n. 21939/2017).
Ebbene, tenuto conto dell'età del ricorrente al momento del sinistro (51 anni) - da identificarsi nel mese di gennaio del 2017, ovvero in corrispondenza della data in cui i C.T.U. hanno individuato l'ultimo momento utile per una rivalutazione della situazione clinica del paziente e del conseguente percorso terapeutico da seguire (cfr. pag. 26 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P.: “La valutazione per un intervento chirurgico di rimozione del tratto stenotico e plastica ricostruttiva della via escretrice poteva essere effettuata tra Luglio 2016 e Gennaio 2017 subito dopo, allorquando vi era dilatazione di 2°-3° grado del sistema pielo-caliceale ed era segnalato assottigliamento minimo dello spessore parenchimale (invece successivamente instauratosi in grado maggiore)”)- e della differenza tra la percentuale di invalidità permanente residuata in capo al ricorrente (25%) e quella attribuita all'errore dei sanitari (10%), si perviene ad una liquidazione, a titolo di risarcimento del danno biologico, di euro 46.537,00 (risultante dalla sottrazione tra l'importo di
29 euro 82.666,00 per l'invalidità permanente al 25% ed euro 36.129,00 per invalidità permanente al 15%).
Alla parte ricorrente spetta, poi, il risarcimento del danno da invalidità temporanea- tenendo in considerazione il punto base fissato ad euro 115,00- pari ad euro 11.212,50 (quale somma tra l'importi di euro 2.587,50 (86,25*30), per l'invalidità temporanea parziale al 75% ed euro 8.625,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (57.50*150)).
Quanto alla richiesta personalizzazione, richiamati i principi sopra enunciati, se non può esservi dubbio, su un piano generale, che la liquidazione del danno non patrimoniale debba unitariamente "attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente", compreso dunque "l'aspetto della sofferenza interiore", così come l'eventuale "alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche" (cfr. Cass. civ. 20/04/2016, n. 7766, richiamata e ribadita da Cass. civ. n. 20795/2018), dalle richiamate pronunce della Suprema Corte emerge, per altro verso,
l'impossibilità di farsi ricorso a qualunque automatismo risarcitorio, in quanto la lesione del diritto alla salute, come quella di ogni diritto costituzionalmente protetto, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi, e dunque essi sono autonomamente risarcibili solo se provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. Cass. civ., n. 901/2018).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha istato per la personalizzazione del danno tenuto conto della sostanziale cenestesi lavorativa conseguente alle lesioni dell'integrità fisica del nonché del danno morale afferente a sofferenze psichiche e patemi d'animo ascrivibili Pt_1 alla consapevolezza di non poter intraprendere cure risolutive per la propria patologia.
Quanto al primo polo della liquidazione ulteriore richiesta, i C.T.U. si sono soffermati sull'incidenza delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal sinistro sulla capacità lavorativa di affermando che “dei parametri individuati (mansioni a carattere manuale Parte_1 specializzato come idraulico ed elettricista a teorico svolgimento in forma autonoma senza dipendenti) chiaramente il quantum del danno biologico sopra individuato, con particolare riferimento ai dati anamnestici, consente lo svolgimento del lavoro (come sopra già indicato) ma ne pregiudica i seguenti elementi: resistenza alla fatica fisica necessità di maggiori momenti di interruzione del lavoro per la necessaria minzione. Questi aspetti, quindi, sono gli unici che incidono non già in termini di riduzione della specifica attività lavorativa, non già in termini di necessità di assunzione di altro dipendente quanto in una maggior usura nel turno lavorativo dovuta alla mino resistenza fisica ed alla necessaria interruzione di alcuni minuti per la minzione più frequente” (cfr. pag. 12 della C.T.U. svolta nel presente giudizio, in atti).
30 Le risultanze della C.T.U. in ordine alla compromissione fisica e psichica della parte ricorrente e alla concreta diminuzione delle attività svolgibili dalla medesima inducono, pertanto, a ritenere sussistente, al più, una perdita di capacità lavorativa generica e non specifica, posto che i postumi riscontrati comportano una indubbia riduzione della resistenza al lavoro in genere, ma non necessariamente incidono sulla capacità di guadagno del soggetto del quale, del resto, non è stata fornita prova dell'impossibilità assoluta di svolgere qualsivoglia attività idonea a garantirgli redditi pari a quelli percepiti prima dell'evento per cui è causa.
Si osserva, sul punto che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. 27/01/2011 n. 1879; Cass. 01/12/2009 n. 25289).
In punto di diritto, la capacità lavorativa specifica consiste nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato, sussistendo quest'ultimo pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro;
ovvero nel caso in cui alleghi e dimostri - con probabilità non trascurabile - che a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita (cfr. Cass. 21014 del 2007, n. 13409 del
2001, n. 10289 del 2001, Cass. n. 5840 del 2004).
Ancora, è stato osservato che, in tema di risarcimento del danno alla persona, sussiste la risarcibilità del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della
"cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute
(cfr. Cass. n. 5840 del 2004, Cass. n. 12572 del 2018).
Al contrario generiche sono le deduzioni relative all'ulteriore pregiudizio lamentato sub specie di patema d'animo sofferto in conseguenza della preclusione all'accesso a diverse e più
31 efficienti cure. Del resto, osserva il Tribunale come il quantum riconosciuto come risarcibile in termini di danno differenziale deve intendersi comprensivo anche di un aggravamento delle condizioni del paziente come permanenti e, quindi, in quanto tali, cristallizzate proprio dall'impossibilità di accedere a diversi trattamenti.
Ebbene, tenuto conto dell'accertamento da parte degli ausiliari di un'incidenza della condotta dei sanitari anche sulla capacità lavorativa generica, il Giudice, attraverso una lettura dell'art. 2059 c.c. conforme alle disposizioni contenute nella Costituzione e sulla base delle risultanze della C.T.U., ritiene pertanto che, nel caso di specie, la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari, dovendosi applicare un coefficiente di personalizzazione pari al 15%, rapportando l'età dello stesso alle prospettive lavorative da considerare in termini temporali, per un totale di euro 53.517,55.
Le parti resistenti, pertanto, devono essere condannate al risarcimento del danno non patrimoniale per l'importo di euro 64.730,05 (53.517,55+11.212,50).
Passando, poi, alla domanda di risarcimento del danno di natura patrimoniale, la stessa deve essere rigettata, dovendosi rilevare come la parte ricorrente, sul punto, non abbia allegato né provato di aver sostenuto esborsi pecuniari causalmente riconducibili al sinistro de quo.
Tutto quanto premesso, alla parte ricorrente deve, pertanto, essere liquidata la somma di euro 64.730,05 a titolo di danno non patrimoniale.
Sul totale dei danni liquidati deve riconoscersi alla parte ricorrente anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224, comma 1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2 c.c..
Quindi, non avendo parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un.
17.2.1995 n. 1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (gennaio
2017) e rivalutato anno per anno, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza,
32 secondo gli indici Istat Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (BOT, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio, così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione dalla presente sentenza al saldo. A quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (cfr., in termini,
Cass. 23/01/1995 n. 725, Cass. 16/12/1994 n. 10796, Cass. 14/03/1995 n. 2930, Cass.
16/07/1992, n. 8663, Cass. 01/03/1989 n. 1099, Cass. 11439/1997).
Quanto, infine, alla domanda relativa al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente nel corso del procedimento per A.T.P., nonché nel presente giudizio, a titolo di esborsi in favore dei C.T.P., la stessa è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione, in virtù di quanto segue.
Sul punto, è sufficiente rilevare come, a livello interpretativo, viga il principio per il quale
“atteso che le "spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue" (Cass. Sez. 2, sent. 3 gennaio 2013, n. 84, Rv. 624396-01; conforme Cass. Sez. 3, sent. 22 febbraio 2015, n. 3380, Rv. 63447501), si è da questa Corte precisato che "mentre la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese relative ad una consulenza di parte, in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa" (Cass. Sez. 1, sent. 7 febbraio 2006, n. 2605, Rv. 586818-01). E' da escludere, dunque, che
l'assunzione dell'obbligazione - come sostenuto dai ricorrenti - possa ritenersi sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento, occorrendo viceversa prova "dell'esborso sopportato", sicché la questione si riduce nello stabilire se la
"notula" emessa dal professionista possa ritenersi idonea a provarlo, come non può affermarsi, ancora una volta
a dispetto di quanto sostenuto dai ricorrenti, semplicemente in base al disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art.
33 6, norma destinata ad operare solo in ambito tributario” (cfr., di recente, Cassazione civile sez. III,
06/07/2022, n.21402).
Ebbene, nel caso di specie, la prova richiesta in base al principio di diritto appena richiamato può ritenersi integrata in misura parziale dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente.
Nello specifico, la documentazione prodotta dimostra il versamento delle somme richieste limitatamente a quelle dalle quali risulti espressamente il rilascio, da parte del prestatore d'opera, di una forma di quietanza liberatoria (cfr. all.ti 9 e 10, nel fascicolo di parte ricorrente).
Il tutto per un ammontare pari ad euro 2.220,00.
Sono poste a carico delle parti resistenti e Controparte_1
, in solido tra loro, le spese di C.T.U. Controparte_3 relative alla fase di A.T.P., nonché quelle omologhe relative al presente giudizio, liquidate come da separati provvedimenti.
Le spese di lite, relative al presente giudizio e a quello di A.T.P., seguono la soccombenza principale e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e, limitatamente al presente giudizio, secondo i parametri aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in base al valore complessivo della controversia come determinato all'esito del giudizio partendo, per entrambi i giudizi, dai parametri mini previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, alla stregua dell'entità delle questioni trattate e delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1976/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna l'
[...]
e l' , in solido tra Controparte_1 Controparte_3 loro, al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1 somma di euro 64.730,05, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
❖ pone definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, le spese di C.T.U. relative alla fase di A.T.P. liquidate come da separato provvedimento;
❖ pone definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, le spese di C.T.U. del presente giudizio liquidate come da separato provvedimento;
❖ condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio di A.T.P., che liquida nella somma di euro 2.147,00 per onorari, oltre euro 286,00,
34 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
❖ condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 7.052,00 per onorari, oltre ad euro
2.506,00 per spese (comprensive delle spese sostenute per consulenza tecnica di parte), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Fermo, il 19.03.2025
IL GIUDICE (Dott.ssa Mariannunziata Taverna)
35
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1976/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Isabella Morelli, elettivamente domiciliata in Fermo (FM), via dei Palmensi, n. 76, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Diego Cuccù, elettivamente domiciliata in Porto Sant'Elpidio (FM), via Faleria, n. 68, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RESISTENTE
E
(C.F./P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
Francesco Meloni, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 27.11.2020, a seguito di procedimento per A.T.P. ai sensi dell'art. 696-bis e ss. c.p.c., conveniva in Parte_1 giudizio la (ora e l Controparte_4 Controparte_1 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_3
conclusioni:
“alla S.V. Ill.ma affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia condannare i resistenti, in solido tra loro, a risarcire al Sig. tutti i danni, patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali, da questi subiti e subendi in conseguenza dei fatti descritti in premessa, nella misura che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e danno da ritardo nel pagamento delle somme dovute, come dedotto al punto n. 47 della suesposta premessa, da liquidarsi dal fatto alla decisione secondo i noti criteri enunciati da
Cass., SS.UU., n. 1712/1995.
Con vittoria di spese, anche dell'espletato procedimento di A.T.P. ai fini della conciliazione, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria”.
Si costituiva in giudizio la (ora Controparte_4 Controparte_1
, contestando le domande di controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...]
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, convertito il procedimento nel rito ordinario, respingere ogni domanda, comunque motivata, del Sig. nei confronti dell Parte_1 [...] in quanto infondata in fatto e diritto, sia nell' an che nel quantum. Controparte_5
Limitatamente alla denegata ipotesi di totale o di parziale accoglimento della domanda, dichiarare, per la quota del danno addebitabile all nei limiti e modi ex art. 3 DL n. 158/2012 ed art. 7 L. 8-3- CP_4
2017 n. 24, non dovuto il risarcimento come richiesto e comunque riducendo alle misure che risulteranno di giustizia gli importi eventualmente riconosciuti come dovuti per risarcimento.
Con vittoria di compensi professionali come da normativa vigente”.
Si costituiva, altresì, in giudizio l' , Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare: disporre il completamento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 65/2020
R.G., accordando alle Parti termine per integrare le proprie difese e deduzioni alla luce del contenuto dell'elaborato peritale definitivo e sulla scorta delle eventuali osservazioni presentate dai propri CTP;
2) In via ulteriormente preliminare: dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per genericità e indeterminatezza ai sensi degli artt. 702 bis comma 1 e 164 comma 4 c.p.c., in relazione all'art. 163, comma
3, nn. 3) e 4) c.p.c., con tutte le conseguenze di legge;
2 3) Nel merito: respingersi e dichiarare l'infondatezza di ogni avversa domanda formulata - a qualunque titolo - nei confronti della in quanto infondata, in fatto e in diritto, per Controparte_6 mancato assolvimento dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi e, comunque, per difetto del nesso di causa e assenza degli inadempimenti prospettati, attesa l'adeguatezza e la correttezza dell'assistenza e delle cure prestate in favore del Sig. per l'effetto, dichiarare l'infondatezza di qualunque domanda risarcitoria Parte_1
a qualsiasi titolo formulata nei confronti della Struttura sanitaria evocata in giudizio, non essendo le lesioni e i pregiudizi lamentati dal Sig. in alcun modo imputabili o riferibili alle prestazioni espletate dai Pt_1
Sanitari in forze presso la;
Controparte_6
4) Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da Parte ricorrente:
- limitare il quantum del risarcimento in relazione all'effettivo danno cagionato al ricorrente, così come verrà accertato e provato in corso di causa, a seguito delle prestazioni professionali rese e per tutte le ragioni espresse in narrativa;
- ritenere le condotte riferibili a ciascuna delle Strutture sanitarie convenute distinte e scindibili e accertare la responsabilità a carico di ciascuna, ritenendola responsabile del solo eventuale danno provocato dal segmento causale che ha visto la sua partecipazione, con esclusione della condanna in via solidale e con eventuale conseguente condanna pro quota;
- in via di ulteriore subordine, accertare l'efficienza causale delle condotte riferibili a ciascuna delle Strutture
Sanitarie convenute, nonché la graduazione delle rispettive colpe, ai fini della ripartizione interna dell'eventuale risarcimento in vista di una eventuale, futura e distinta azione di regresso”.
Instaurato il contraddittorio, disposti il mutamento del rito e l'acquisizione del fascicolo del procedimento per A.T.P., espletata C.T.U., definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 28.11.2024 le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, a sostegno della domanda, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede esponeva che:
1. affetto da stenosi del giunto pieloureterale del rene sinistro, nonché da Parte_1
calcolosi renale, sin dall'anno 2012, in data 24.12.2015, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fermo, a seguito di una colica renale. Gli esami clinici ai quali veniva sottoposto, riscontravano la presenza di micronoduli al rene sinistro del paziente, compatibili con una forma di “litiasi ureterale a tipo renella”; veniva, pertanto, dimesso con la diagnosi di “colica renale sinistra litisiaca”;
3 2. in data 28.12.2015, il ricorrente si sottoponeva a visita specialistica presso il medesimo ospedale all'esito della quale veniva rilevata la persistenza di idronefrosi, in conseguenza della quale veniva programmata una ureteroscopia sinistra e una litotrissia, con eventuale posizionamento di stent;
3. in data 20.01.2016, veniva ricoverato presso il reparto di urologia Parte_1 dell'Ospedale di Fermo, con la diagnosi di “idronefrosi sin. in litiasi dell'uretere giuntale di 1.2 cm”, per l'esecuzione dei prescritti esami, all'esito dei quali veniva refertata una “litiasi residua del gruppo inferiore di 7 mm”, cui seguiva la programmazione di una successiva E.S.W.L. (litotrissia extra- corporea);
4. in data 27.01.2016, nonostante il paziente si fosse attenuto alla terapia prescrittagli, accusava nuovamente una colica renale che lo costringeva a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Montegiorgio, ove veniva effettuato l'esame ecografico che rilevava la presenza, lungo il decorso dell'uretere prossimale, di due noduli calcifici, riferibili ad aggregati litisiaci, con diagnosi di “calcolosi reno-ureterale sn” e con richiesta di consulenza urologica;
5. conseguentemente, in data 29.01.2016, si ricoverava nuovamente Parte_1
presso il reparto di urologia del presidio ospedaliero di Fermo, con diagnosi di “calcolosi renale sin. radio-opaca” e, in pari data, veniva sottoposto a “litotrissia intra-renale e posizionamento di stent ureterale 4.8 ch.”; veniva dimesso, in data 31.01.2016, con referto attestante la “persistenza di frammenti residui di litiasi del calice inferiore del diametro di 0.5 cm”, con prescrizione di terapia farmacologica ad hoc e programmazione di E.S.W.L. (litotrissia extra-corporea) di completamento;
6. in data 30.03.2016, il paziente era sottoposto ad esame di E.S.W.L. e, contestualmente, gli veniva prescritta una ecografia renale di controllo al fine di valutare l'eventuale rimozione dello stent ureterale double J sinistro;
7. in data 14.04.2016, previa TAC attestante la persistenza del calcolo in prossimità dello stent ureterale di circa 7 mm, lo stesso veniva rimosso presso l'ambulatorio di endoscopia urologica, del medesimo presidio ospedaliero;
8. in data 29.04.2016, il ricorrente veniva nuovamente ricoverato presso la U.O.C. di
Urologia dell'ospedale di Fermo, con la diagnosi di idronefrosi sinistra secondaria, da sospetto incuneamento di calcolo ureterale omolaterale dopo R.I.R.S. (litotrissia endoscopica endorenale per via retrograda);
9. allora, veniva sottoposto ad un intervento di ureteroscopia sinistra che Parte_1
evidenziava una forma di stenosi sottogiuntale, trattata con l'incisione laser della stenosi, con
4 una nuova litotrissia ed un nuovo posizionamento di stent ureterale. Il paziente veniva dimesso, in data 01.05.2016, con prescrizione in ordine alla rimozione dello stent ureterale dopo tre mesi;
10. tuttavia, in data 22.07.2016, il ricorrente veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale di Fermo per stenosi dell'uretere prossimale e calcolosi renale sinistra;
in data
23.07.2016, avveniva la rimozione dello stent ureterale;
11. in quel frangente, veniva dapprima effettuato, con esito negativo, un tentativo di ureteroscopia con strumento rigido e, conseguentemente, veniva svolto, attraverso l'utilizzo di un ureteroscopio flessibile, l'intervento di litotrissia intrarenale endoscopica, con rimozione di frammenti litisiaci (R.I.R.S.) e posizionamento di stent ureterale, la cui successiva rimozione veniva programmata in sede di dimissione ospedaliera, avvenuta in data 27.07.2016, ed eseguita in regime ambulatoriale in data 25.08.2016;
12. si sottoponeva, inoltre, ad un esame per la valutazione urodinamica Parte_1
e ad un'ecografia presso l'ospedale di Montegiorgio, dai cui risultati veniva riscontrata la persistenza di idronefrosi della pelvi renale, nonché la presenza di frammenti litisiaci che inducevano l'odierno ricorrente a rivolgersi al reparto di urologia dell'ospedale di Pesaro, ove il dott. gli prescriveva una uro-tac, poi eseguita, senza mezzo di contrasto, in data Persona_1
05.10.2016, presso la casa di cura “Villa dei Pini”, che evidenziava la presenza di una forma di ureteroidronefrosi da incuneamento di frammenti litisiaci al 3° prossimale dell'uretere di sinistra;
13. sempre presso la U.O.C. di urologia dell'ospedale di Pesaro (gestito dall'azienda ospedaliera “ ”), il paziente veniva sottoposto, per via endoscopica, Controparte_3 ad un'incisione con laser del giunto pieloureterale sinistro e ad una litotrissia del calcolo ureterale (R.I.R.S.), con nuovo posizionamento di stent ureterale e indicazione, all'atto della dimissione, avvenuta il 09.11.2016, per la sua rimozione per il giorno 16.11.2016;
14. ciononostante, si rendeva necessario un ulteriore ricovero del nel medesimo Pt_1
nosocomio pesarese, per calcolosi multipla del rene sinistro recidiva, ove i sanitari intervenivano nuovamente con incisione laser endoscopica del giunto pieloureterale sinistro e successiva litotrissia di numerosi calcoli renali endocaliceali, con posizionamento di stent ureterale;
15. all'atto della dimissione e prima di sottoporsi all'ennesimo intervento di rimozione dello stent, il paziente si trovava costretto a recarsi, in data 09.02.2017, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Montegiorgio, per una nuova colica renale in corso;
5 16. a questo punto, il ricorrente si determinava a consultare telefonicamente il dott. Per_2
, urologo dell'ospedale di Peschiera del Garda, esperto in chirurgia laparoscopica, al fine
[...] di eseguire un intervento di plastica del giunto pieloureterale sinistro, con rimozione dei calcoli in chirurgia robotica, all'esito del quale il paziente avrebbe beneficiato di un miglioramento della funzionalità emuntoria;
17. su indicazione del dott. , eseguiva, in data 26.07.2017, una Per_2 Parte_1 scintigrafia renale sequenziale presso l'ospedale di al fine di valutare la funzionalità CP_1 renale residua, da cui emergeva che la medesima si era ridotta sino al 13%. Detta funzionalità era divenuta, ormai, inidonea al trattamento indicato, mentre, al momento in cui veniva eseguito per la prima volta il trattamento somministrato dall'ospedale di Fermo, la stessa avrebbe consentito la sottoposizione al trattamento. Ed invero, in data 14.04.2016, il referto della T.A.C. all'addome mostrava una modesta ectasia della pelvi renale sinistra, la E.C.T. del
27.09.2016 mostrava già un quadro di idro-ureteronefrosi di 2° e 3°;
18. seguivano, infine, ulteriori esami che evidenziavano un progressivo innalzamento dei valori di creatinina/S ed una riduzione del valore di GFR, a conferma della ridotta funzionalità del rene sinistro e, parallelamente, del progressivo scompenso che stava coinvolgendo anche il rene destro;
19. la storia clinica dimostrava che il ricorrente era affetto da calcolosi renale - già in epoca precedente al primo trattamento somministrato dai medici dell'ospedale di Fermo - nonché da una stenosi del giunto pieloureterale del rene sinistro. Tali patologie erano suscettibili di influenzarsi reciprocamente, aggravando vicendevolmente i rispettivi decorsi patologici. Nello specifico, da un lato, la calcolosi determinava, con il passaggio attraverso il giunto pieloureterale, l'aggravarsi della stenosi a causa dell'insorgenza di una flogosi e di microlesioni, con esiti cicatriziali stenosanti;
dall'altro lato, la stenosi, a sua volta, in ragione del rallentamento nell'eliminazione di urina, causava un ristagno della medesima nelle cavità renali, con maggiore concentrazione di sali e flogosi, che acceleravano il processo di cristallizzazione e formazione di nuclei litiasici;
20. tali patologie non venivano adeguatamente trattate dai sanitari del presidio ospedaliero di
Fermo né, parimenti, dai medici dell'ospedale di Pesaro, tutti medici specialisti nella branca dell'urologia. Al contrario, la loro condotta aveva concorso a cagionare un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, con particolare riferimento alla grave diminuzione della funzionalità renale residua;
6 21. il pregiudizio all'integrità psico-fisica del ricorrente era riconducibile, in primo luogo, all'acritica insistenza dei sanitari nel somministrare reiteratamente lo stesso tipo di trattamento terapeutico ( , nonostante non venisse riscontrato alcuni miglioramento Controparte_7 dello stato di salute del paziente, senza indagare la possibilità di procedere, con un intervento “a cielo aperto” o per via laparoscopica, alla risoluzione della idronefrosi da calcolosi renale, non più praticabile a causa dell'insufficienza residua della funzionalità del rene sinistro, in secondo luogo, all'omesso intervento di chirurgia plastica finalizzato a curare definitivamente la stenosi del giunto pieloureterale, quando la funzionalità renale residua del paziente ancora lo consentiva;
22. gli errori terapeutici e le omissioni diagnostiche imputabili ai sanitari avevano cagionato al paziente un rilevante danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico iatrogeno differenziale. Lo stesso era il precipitato, da un lato, delle inadeguate cure somministrate al paziente, dall'altro lato, delle diminuite possibilità di cura conseguenti all'irreversibile riduzione della funzionalità del rene sinistro, insufficiente ad assicurare una idonea capacità depurativa.
Da tale situazione clinica conseguiva la necessità di interventi salvifici urgenti in caso di blocco del rene destro, nonché un'alta probabilità della necessità futura di un intervento di nefrectomia del rene sinistro, in ragione della altrettanto alta probabilità dell'insorgenza di infezioni dovute alla idronefrosi con calcolosi residua per la stenosi del giunto pieloureterale non trattato e, ormai, non più utilmente trattabile chirurgicamente;
23. detto danno biologico differenziale iatrogeno doveva essere quantificato nella misura del
25% di invalidità permanente, oltre ad un'invalidità temporanea totale di 20 giorni ed una parziale di ulteriori complessivi 330 giorni, di cui 60 giorni al 75% e 270 giorni al 50%, tenuto conto dei periodi di ricovero e cura del a partire dalla data del terzo ricovero Pt_1 ospedaliero (29.04.2016);
24. doveva, poi, evidenziarsi che l'invalidità permanente residuata in capo al aveva Pt_1
determinato un aggravio dell'usura fisica conseguente all'attività lavorativa di idraulico svolta dal medesimo;
25. doveva essere, altresì, riconosciuto il danno morale patito dal ricorrente a seguito dell'evento dannoso, tenuto conto della grave sofferenza interiore, riverberantesi nella propria sfera relazionale e affettiva, correlata, da un lato, alla consapevolezza della sopravvenuta impossibilità di potersi curare adeguatamente, nonché all'elevata probabilità della futura insorgenza di una forma di nefrectomia o di doversi sottoporre a terapie salvifiche in caso di mancata compensazione del rene destro, dall'altro lato, al disagio sofferto in conseguenza dei
7 numerosi ricoveri, esami, visite e terapie cui lo stesso era stato infruttuosamente sottoposto.
Ecco, allora, che il danno non patrimoniale doveva essere oggetto di personalizzazione;
26. infine, il ritardo nella corresponsione delle somme dovute a titolo di risarcimento determinava, altresì, un danno da c.d. lucro cessante commisurato alla perdita della rendita finanziaria che tale importo avrebbe generato quale forma di corrispettivo per il suo investimento in strumenti di raccolta di risparmio;
27. in data 09.07.2019, il ricorrente inviava, a mezzo PEC, alle odierne convenute, distinte missive contenenti la richiesta di risarcimento dei danni subiti che, tuttavia, risultavano senza esito;
28. in data 14.01.2020, il ricorrente depositava ricorso, ex art. 696-bis c.p.c., dinanzi al
Tribunale di Fermo, instaurando il relativo procedimento contenzioso che, al momento del deposito del ricorso nel presente giudizio di merito, era ancora sub iudice. Tanto detto, il procedimento per A.T.P. non si era concluso nel termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di iscrizione a ruolo della controversia e, pertanto, dovevano ritenersi perfezionate le condizioni di procedibilità della domanda oggetto del presente giudizio.
La (oggi , costituitasi in giudizio, a sostegno delle Controparte_4 Controparte_8 proprie difese assumeva quanto segue:
1. preliminarmente, doveva rilevarsi che, nell'ambito del procedimento per A.T.P., il
C.T.U. dott. non aveva ancora inviato alle parti la bozza dell'elaborato peritale. Persona_3
Pertanto, non poteva esserne disposta l'acquisizione agli atti del processo, ex art. 698 c.p.c. e, conseguentemente, allo stato la controversia necessitava di un'istruzione probatoria non sommaria che, in quanto tale, rendeva necessaria il mutamento dell'incardinato rito sommario in quello ordinario di cognizione;
2. nel merito, quanto all'an della domanda di parte attrice, veniva in rilievo che l'approccio terapeutico adottato dal personale sanitario dell' era stato tempestivo e Controparte_4 corretto;
3. sul quantum, invece, dovevano contestarsi in questa sede le richieste risarcitorie del danno non patrimoniale formulate dalla controparte, in quanto non provate e, in particolare, con riferimento alla domanda di personalizzazione del danno, la stessa postulava l'assolvimento dell'onere probatorio relativo alla presenza di circostanze che ne legittimassero il riconoscimento, non adempiuto nel caso di specie dall'attore.
La parte resistente , costituitasi Controparte_3 anch'essa in giudizio, deduceva quanto segue:
8 1. in via preliminare, in un'ottica di economia processuale ed al fine di non vanificare l'attività istruttoria già espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, il Giudice a quo avrebbe dovuto consentire la conclusione delle operazioni peritali nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.;
2. sempre in via preliminare, doveva eccepirsi la nullità del ricorso introduttivo per genericità e indeterminatezza della causa petendi e del petitum della domanda attorea, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 702-bis comma 1, 164 comma 4 e 163, comma 3, nn. 3) e 4)
c.p.c.. A tal riguardo, doveva evidenziarsi come la ricostruzione dei fatti di causa svolta dalla controparte fosse lacunosa sotto un duplice profilo: in primo luogo, la stessa era carente di pertinenti considerazioni medico-legali a suffragio delle dedotte responsabilità a carico dei sanitari dipendenti dell'azienda sanitaria resistente, nonché in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei medesimi ed il pregiudizio lamentato dal ricorrente;
in secondo luogo, la prospettazione attorea difettava di puntuale allegazione in ordine all'individuazione delle conseguenze pregiudizievoli all'integrità psico-fisica di specificamente Parte_1 derivanti dalle condotte dei sanitari dell'Ospedale di Pesaro;
3. in particolare, quanto al primo profilo, doveva porsi in rilievo come le prospettazioni attoree - relative sia ad un'asserita prosecuzione erronea del trattamento conservativo endoscopico della stenosi del giunto, in luogo della correzione della stessa con un intervento chirurgico, sia all'asserita irreversibile riduzione della funzionalità del rene sinistro che ne sarebbe conseguita - non erano corredate da opportuni approfondimenti di natura scientifica e medico-legale che dimostrassero l'erroneità dell'opzione terapeutica adottata dai sanitari durante gli accessi del 07.11.2016 e del 23.01.2017 presso l'U.O. di Urologia dell'Ospedale di Pesaro;
4. altrettanto apodittica era l'asserzione del in punto di sussistenza del nesso di Pt_1 causalità tra l'opzione terapeutica selezionata dai sanitari e le conseguenze pregiudizievoli riportate dal paziente che ben potevano dipendere da fattori causali alternativi ed indipendenti;
5. il difetto di allegazione riguardava, altresì, la valutazione sull'astratta prevedibilità e prevenibilità dei sopramenzionati esiti pregiudizievoli sulla scorta di un giudizio prognostico controfattuale effettuato ex ante, ovvero sulla scorta di parametri scientifici e medico-legali sufficientemente attendibili. Diversamente, l'imputazione di responsabilità operata dal ricorrente era il risultato di un sillogismo promanante da una valutazione dell'iter terapeutico svolta ex post, sulla base di mere supposizioni e senza aver preventivamente individuato un fondamento logico-giuridico comprovato da un sostegno scientifico adeguato;
9 6. infine, sempre nella prospettiva della eccepita nullità del ricorso introduttivo ai sensi degli artt. 164 comma 4 e 163, comma 3, nn. 3) e 4) c.p.c., il ricorrente aveva omesso di individuare in termini specifici il perimetro del danno (danno-evento e danno-conseguenza) asseritamente subito, quale derivazione immediata e diretta della condotta dei sanitari del nosocomio pesarese, in occasione dei ricoveri ospedalieri del 07.11.2016 e del 23.01.2017;
7. nessun erroneo approccio diagnostico e terapeutico poteva essere imputato ai sanitari.
Al contrario, gli interventi eseguiti nelle date del 07.01.2016 e del 20.01.2017 dai sanitari dell'Ospedale di Pesaro erano i più confacenti alla peculiare situazione clinica di Parte_1 dal momento che la prassi, invalsa nel settore di medicina specialistica urologica,
[...] prevedeva il ricorso alla chirurgia aperta nel trattamento della calcolosi renale soltanto in ipotesi residuali, ovvero nei casi in cui il paziente fosse affetto da particolari patologie quali, a titolo esemplificativo, malformazioni renali, anomalie di forma e di sede, stenosi infundibolari multiple, megauretere ostruente, obesità-deformità scheletriche, coagulopatie e diatesi emorragica;
8. d'altro canto, la chirurgia con tecnica “a cielo aperto” non era una procedura medica esente da rischi e controindicazioni per il paziente e veniva statisticamente eseguita soltanto nel 2% dei casi di stenosi del giunto e calcolosi renoureterale;
9. il danno biologico iatrogeno differenziale riportato dal ricorrente, individuabile nella riduzione della funzionalità residua del rene sinistro, era causalmente riconducibile ad episodi infettivi delle vie urinarie occorsi nel lasso temporale intercorrente tra il mese di luglio e quello di settembre del 2017, ovvero 7-9 mesi dopo l'ultimo accesso presso il presidio ospedaliero di
Pesaro. La verificazione dell'evento dannoso doveva, pertanto, essere ascritta a fattori causali differenti in alcun modo prevedibili e, pertanto, non era imputabile all'odierna resistente;
10. la domanda attorea era infondata anche in punto di quantum debeatur, sia con riferimento alla percentuale di danno biologico permanente e alla durata dell'invalidità totale calcolata, sia, per altro verso, in relazione alla asserita cenestesi lavorativa, pregiudizio che invece doveva ritenersi già ricompreso nella valutazione percentuale dell'invalidità permanente. Analogamente era priva di riscontro probatorio la domanda di riconoscimento del c.d. danno morale, relativo, da un lato, a generiche sofferenze psichiche e patemi d'animo, dall'altro lato, ad eventi futuri del tutto ipotetici ed aleatori, quali la possibile insorgenza di nefrectomia o la necessità di doversi sottoporre a terapie salvifiche in caso di mancata compensazione da parte del rene destro. In ogni caso, la componente risarcitoria di natura non patrimoniale doveva essere valutata e liquidata in termini unitari;
10 11. da ultimo, il richiesto accertamento del c.d. danno da lucro cessante, in aggiunta alla domanda di liquidazione della rivalutazione monetaria e del danno da ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio erano inammissibili. Il danno alla salute derivante da un fatto illecito, invero, integrava un debito di valore e, pertanto, la liquidazione del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, di per sé, postulava il ricorso alla computazione degli interessi al saggio legale sulla sorte capitale costituita dall'ammontare del credito risarcitorio in secondo luogo, che tali interessi non potessero essere applicati sulla predetta somma unitamente alla rivalutazione monetaria, in ragione del divieto di cumulo tra la rivalutazione e gli interessi.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione, proposta dalla resistente
[...]
, di nullità del ricorso introduttivo per violazione Controparte_3 degli artt. 163, comma 3, n. 4) e 164, comma 4 c.p.c..
A tal riguardo, è sufficiente il rilievo secondo cui la rilevata indeterminatezza del ricorso o della citazione deve, in ogni caso, ritenersi superata in tutte quelle ipotesi in cui – come nel caso di specie – tenuto conto, del contenuto complessivo dell'atto e dei documenti ad esso allegati, le deduzioni della parte ricorrente sono sufficienti a garantire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr., ex pluribus, Cass. civ. n. 1681/2015).
Nel merito, preme, preliminarmente individuare il titolo di responsabilità fatto valere con la domanda svolta dalla parte ricorrente.
Sul punto, occorre rilevare che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito trentennale ha finito col far confluire tutte le ipotesi di responsabilità sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale.
Quanto, nello specifico, alle strutture sanitarie, si è soliti ravvisare la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico c.d. di spedalità, avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e lato sensu alberghiere.
La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura sia alle condotte dei medici esercenti la professione
11 sanitaria nella struttura, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha trovato il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11/01/2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria”(cfr. anche Cass. 25/02/2005, n. 4058).
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 (c.d. legge Balduzzi) che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico, fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al più al solo “esercente la professione sanitaria”, con i correttivi di cui si dirà.
Inoltre, in merito all'accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie resistenti occorre rilevare come, nel quadro della consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano sul punto, tra le altre, Cass. S.U. n. 577/2008), il rapporto sotteso alla fattispecie oggetto di esame sia stato inquadrato come responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità, che può conseguire, ex art. 1218 c.c., oltre che dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico della struttura sanitaria, anche dall'inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliare necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr., in termini, Cass. n. 24285/2017).
La novella legislativa del marzo 2017 (L. n. 24/2017) all'art. 7, comma 1 e comma 2, ha pienamente confermato questo indirizzo giurisprudenziale, non intervenendo in senso innovativo e non generando dunque alcun problema di diritto intertemporale.
12 Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, tra l'altro, concernente fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della L. n. 24/2017, nonché un'ipotesi di responsabilità delle strutture sanitarie resistenti, debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa e ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio, le S.U. della Suprema Corte, con la sentenza n.
577/2008, hanno affermato che l'“attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Di recente si è peraltro chiarito che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (così Cass. n. 18392 del
26/07/2017).
Quanto al profilo della causalità, è consolidato l'orientamento che, discostandosi da quello tradizionale, afferma che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, presenta tuttavia, rispetto a quest'ultimo, notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile.
Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
Tanto detto, allora, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre verificare:
a) l'esistenza del contratto;
b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
c) in caso di risposta affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
13 In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa. In caso, poi, di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, andrà applicata la regola del riparto dell'onus probandi, nel senso che, atteso che l'onere della prova della causalità incombe comunque sul danneggiato, sarà questi a dover fornire la dimostrazione dell'efficacia sull'eziologia reale della malattia o dell'evento pregiudizievole della propria integrità psicofisica.
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto-struttura sanitaria, sarà quest'ultima, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità alla colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto adeguata al caso specifico, ovvero in considerazione della situazione del paziente e delle emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha avuto, inoltre, modo di specificare che “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (Cass. Civ., Sez. III, sent. del 20/10/2021, n. 29001).
14 Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, la responsabilità dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa
(Cass. 22/01/1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11/03/2002, n. 3492; 14/07/2003, n. 11001;
21/07/2003, n. 11316, in motiv.).
Sulla diligenza del debitore si precisa che, venendo in rilievo obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve valutarsi, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Dispone, poi, l'art. 2236 c.c. che se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave.
Gli artt. 1176 e 2236 c.c. esprimono dunque l'unitario concetto secondo cui il grado di diligenza dev'essere valutato con riguardo alla difficoltà della prestazione resa.
Quanto, poi, alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente-danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto - o il contatto sociale - e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Il medico, quale debitore convenuto è, invece, gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento -secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato- ovvero che, pur sussistendo inadempimento (o inesatto adempimento) esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01; n. 20806/09; S.U. n. 577/2008).
In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea.
Venendo al caso di specie, la documentazione prodotta, la relazione di consulenza tecnica redatta in sede di procedimento per A.T.P., nonché quella depositata nel presente giudizio, hanno consentito di accertare la seguente vicenda sanitaria relativa a Parte_1
[...]
a. in data 24.12.2015, il ricorrente si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Fermo accusando una colica renale al fianco sinistro in pregressa litiasi. All'esito dello svolgimento di esame ecografico all'addome, veniva riscontrata la presenza nel paziente di
“micronodularità iperecogene compatibili con aggregati litisiaci a tipo renella e dilatazione delle cavità calico-
15 pieliche sostenuta da formazione litisiaca uretelare sottogiuntale del diam di 1 cm circa” (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente);
b. in data 28.12.2015, il ricorrente si sottoponeva a visita specialistica urologica presso il medesimo ospedale e, in tale sede, veniva rilevata la presenza di “idronefrosi sin da litiasi sottogiuntale centimetrica” (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente);
c. in data 20.01.2016, veniva ricoverato presso il reparto di urologia Parte_1 dell'Ospedale di Fermo con la diagnosi di “idronefrosi sin. in litiasi dell'uretere giuntale di 1.2 cm”.
Veniva, quindi, sottoposto a ureteroscopia con litotrissia e stenting uretelare e, all'esito, veniva refertata una “litiasi residua del gruppo inferiore di 7 mm” (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente);
d. in data 27.01.2016, il ricorrente accusava nuovamente una colica renale e si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Montegiorgio, ove veniva effettuato l'esame ecografico all'addome e rilevata la presenza di “due nodularità calcifiche (diam 0,5 e 1 cm circa) lungo il decorso dell'uretere prossimale riferibili ad aggregati litisiaci;
analogo reperto (diam 0,6 cm) si apprezza in corrispondenza del gruppo caliceale inferiore del rene omolaterale”. Veniva, quindi, dimesso con la diagnosi di “calcolosi reno-ureterale sn” (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente);
e. in data 29.01.2016, veniva ricoverato nuovamente presso il reparto di urologia del presidio ospedaliero di Fermo e sottoposto a “litotrissia intra-renale e posizionamento di stent ureterale
4.8 ch.” e, in seguito, dimesso con referto attestante la “persistenza di frammenti residui di litiasi del calice inferiore del diametro di 0.5 cm” e prescrizione di terapia farmacologica (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente);
f. in data 30.03.2016, veniva svolto l'esame di E.S.W.L. e, all'esito, veniva prescritta un'ecografia renale al fine di valutare l'eventuale rimozione dello stent ureterale (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente);
g. in data 14.04.2016, previa TAC attestante la persistenza del calcolo in prossimità dello stent ureterale di circa 7 mm, quest'ultimo veniva rimosso presso l'ambulatorio di endoscopia urologica (cfr. docc. 9 e 10 del fascicolo di parte ricorrente);
h. in data 29.04.2016, il ricorrente veniva nuovamente ricoverato presso la U.O.C. di urologia del presidio ospedaliero di Fermo, con la diagnosi di “idronefrosi sinistra secondaria, da sospetto incuneamento di calcolo ureterale omolaterale dopo R.I.R.S. sinistra”. veniva Parte_1 sottoposto ad un intervento di ureteroscopia sinistra, il quale evidenziava una forma di stenosi sottogiuntale, tale da rendere necessari l'incisione laser della stenosi, una nuova litotrissia ed un nuovo posizionamento di stent ureterale (cfr. doc. 11 del fascicolo di parte ricorrente);
16 i. in data 22.07.2016, il ricorrente veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale di
Fermo per stenosi dell'uretere prossimale e calcolosi renale sinistra. In data 23.07.2016, si tentava di rimuovere lo stent ureterale con strumento rigido, risultato con esito negativo “per scarsa complianza dell'uretere che si presenta a corona di rosario alla pielografia”. Successivamente, veniva eseguito un intervento di litotrissia intrarenale endoscopica, con rimozione di frammenti litisiaci, ed uno di posizionamento di un nuovo stent ureterale di tipo “6 Ch”, poi rimosso in data 25.08.2016 (cfr. doc. 14 del fascicolo di parte ricorrente);
l. in data 27.09.2016, l'ecografia eseguita presso l'ospedale di Montegiorgio, rilevava il rene sinistro in stato “leggermente globoso ed edematoso con quadro di idro-ureteronefrosi di 2° e 3°”, nonché la presenza di “calcoli endorenali con dimensioni max di 19 mm a livello del bacinetto e 10 nei calici del gruppo inferiore ed a livello del tratto sottogiuntale, ammassati con dimensioni da 5 a 7 mm circa” (cfr. doc. 17 del fascicolo di parte ricorrente);
m. in data 05.10.2016, su prescrizione del dott. dell'Ospedale di Pesaro, Persona_1 veniva eseguita, presso la casa di cura “Villa dei Pini”, una uro-tac che evidenziava la presenza di una forma di “idroureteronefrosi per la presenza nel giunto pielouretelare – terzo prossimale dell'uretere di multipli nuclei calcifici con diametro variabile da 2 mm, il più caudale, al maggiore più craniale di 8x10 mm con margini policiclici e densità massima di circa 483 HU” (cfr. docc. 18 e 19 del fascicolo di parte ricorrente);
n. presso la U.O.C. di urologia dell'ospedale di Pesaro, il paziente veniva sottoposto, in data 08.11.2016, ad un intervento di “ureterolitrissia endoscopica (ULT) sin previa incisione laser stenosi puntiforme dell'uretere sottogiuntale con posizionamento di stent uretelare”, poi rimosso in data 16.11.2016
(cfr. docc. 20 e 21 del fascicolo di parte ricorrente);
o. in data 23.01.2017, il ricorrente veniva nuovamente ricoverato per calcolosi multipla del rene sinistro recidiva. I sanitari dell'Ospedale di Pesaro intervenivano con una nuova incisione laser endoscopica del giunto pieloureterale sinistro e successiva litotrissia di numerosi calcoli renali endocaliceali, con posizionamento di catetere, poi sostituito da stent ureterale (cfr. doc. 23 del fascicolo di parte ricorrente);
p. in data 09.02.2017, il paziente, in preda ad una nuova colica renale, si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di Montegiorgio, ove, la TAC all'addome evidenziava la persistenza di “numerosi frammenti litisiaci nel calice più caudale del gruppo inferiore (6-7 mm) ed in un calice del gruppo medio (7-8 mm)”, nonché un “quadro di idroureteronefrosi di 2° con rilievo nel tratto lombare dell'uretere, a circa 40 mm dal giunto, posteriormente allo stent, di almento 3 frammenti litisiaci impilati di 4-6 mm ca.” (cfr. doc. 24 del fascicolo di parte ricorrente);
17 q. consultava il dott. e, su indicazione di Parte_1 Persona_2 quest'ultimo, eseguiva, in data 26.07.2017, una scintigrafia renale sequenziale presso l'ospedale di Dalle risultanze di tale esame emergeva una sensibile riduzione della funzionalità del CP_1 rene sinistro (cfr. docc. 28 e 29 del fascicolo di parte ricorrente).
Tanto detto, passando in rassegna le conclusioni cui sono giunti i consulenti tecnici d'ufficio, sia in sede di procedimento per A.T.P., sia nel corso del presente giudizio, osserva il
Tribunale come le sopramenzionate C.T.U. abbiano consentito di accertare, in primo luogo, con riferimento al percorso diagnostico-terapeutico svolto presso l'Ospedale di Fermo, che:
- quanto al primo trattamento endoscopico di litotrissia eseguito sull'uretere (di cui al punto c. che precede), che “considerata la sede sottogiuntale del calcolo è frequente la migrazione, durante litotrissia endoscopica, di un frammento nella via escretrice sovrastante, come accaduto nel caso in oggetto” e che, dunque “è normale ricorrere al completamento in altra data del trattamento con ESWL”, in quanto “può accadere che un solo trattamento possa non risolvere in modo completo un calcolo di 7 mm (…)” (cfr. pag. 14 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti);
- quanto, invece, al secondo trattamento endoscopico di litotrissia e incisione laser della stenosi dell'uretere sottogiuntale (di cui al punto h. che precede), che “il trattamento è congruo per la patologia stenotica riscontrata;
la stenosi viene documentata con l'esplorazione endoscopica dell'uretere a cui è seguita, correttamente, incisione laser con progressione dell'ureteroscopio e litotrissia” (cfr. pag. 15 della
C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti);
- quanto al terzo trattamento endoscopico di litotrissia multipla e ureteroscopia con strumento flessibile (di cui al punto i. che precede), che “la situazione anatomica, in assenza di stent uretelare, sembra essere aggravata: è infatti presente idronefrosi di 2° e 3° grado accompagnata da spessore parenchimale ai limiti inferiori, quindi assottigliato per la compressione esercitata dall'idronefrosi con verosimile riduzione della funzione di depurazione” e, dunque, “(…) appare chiaro dall'esame comparativo tra rene sinistro e rene destro che è presente idroureteronefrosi a sinistra con iniziale compromissione dello spessore parenchimale di sinistra” (cfr. pagg. 16-18 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti).
Partendo da tali premesse, nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, il collegio peritale ha concluso nel senso che “Il Sig. è risultato affetto da stenosi Pt_1 dell'uretere giuntale-sottogiuntale e calcolosi in data 29/04/2016 risolte (Ospedale di Fermo) con incisione fibra laser (I° incisione) l'una e con litotrissia l'altra”, cui “sono seguiti altri trattamenti extra e intra corporei per frammenti litisiaci, eseguiti sempre all'Ospedale di Fermo”. Successivamente, è stata riscontrata nel paziente, in data 22.07.2016, all'esito di esami ecografici eseguiti presso l'Ospedale di
Montegiorgio, una forma di idroureteronefrosi di 2°-3° grado, rispetto alla quale il ricorrente si
18 è affidato “alle cure degli Urologi dell'Ospedale di Pesaro” (cfr. pag. 25 della C.T.U. svolta in sede di
A.T.P., in atti).
In secondo luogo, relativamente al percorso diagnostico-terapeutico che ha coinvolto l'Ospedale di Pesaro, è stato osservato:
- quanto al quarto e al quinto trattamento endoscopico di litotrissia e, rispettivamente, di seconda e terza incisione laser della stenosi (di cui ai punti n. e o. che precedono), che “la stenosi del segmento giunto-uretere prossimale è puntiforme ma anche plurirecidiva sia pure risolvibile con incisione mini- invasiva con laser”, tuttavia “ostruente il transito di urina a valle con ristagno della stessa a monte della stenosi” (cfr. pag. 20 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti);
- quanto, invece, all'ulteriore colica renale sinistra riscontrata in sede di esame ecografico in data 09.02.2017 (di cui al punto p. che precede), che “La colica renale a sinistra dopo alcuni giorni dalla dimissione da Pesaro si può giustificare con il dislocamento dell'estremità prossimale dello stent nel calice superiore piuttosto che essere nelle pelvi renale non garantendo un efficiente drenaggio di urina del rene in vescica.
(…) Tali elementi, assieme all'aspetto corpuscolato delle urine, fanno ritenere che si sia instaurato uno stato di flogosi, dannoso per un eventuale provvedimento chirurgico risolutivo sulla stenosi per un verosimile stato di infezione urinaria rischiosa per il buon esito di intervento chirurgico di plastica ricostruttiva della via escretrice, rivolta alla rimozione del tratto stenotico pluritrattato con fibra laser del segmento giunto-uretere sottogiuntale”
(cfr. pag. 20 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti).
Con riferimento a tale percorso diagnostico-terapeutico, i C.T.U., partendo dalla premessa per cui “Dal Novembre 2016 al Febbraio 2017 il Sig. si è affidato alle cure degli Pt_1
Urologi dell'Ospedale di Pesaro”, ha concluso nel senso che “in questo momento del percorso assistenziale, sarebbe stata necessaria una ri-valutazione globale del caso, un approfondimento degli accertamenti onde valutare
l'opportunità di proporre al Sig. un intervento chirurgico di rimozione del tratto stenotico dell'uretere Pt_1 con ricostruzione della continuità della via escretrice con tecnica di plastica pielo uretelare”. Nello specifico,
“Una prima rivalutazione poteva essere eseguita dopo il ricovero a Pesaro del Novembre 2016, la seconda, ancora più stringente, dopo il ricovero a Pesaro del Gennaio 2017, a seguito della persistenza della stenosi dell'uretere, dell'idronefrosi più grave a monte, dell'assottigliamento del parenchima renale, dei valori di creatinina superiori ai valori massimi di normalità, espressione di iniziale insufficienza renale”. Ne è derivata una “inevitabile alterazione funzionale dell'unità renale sin che viene documentata (…) con scintigrafia renale sequenziale con una capacità di filtrazione pari al 13% del rene sinistro, contro una funzione conservata del rene destro del 55%”. A tal riguardo, l'intervento chirurgico descritto “sia pure delicato, era da considerarsi fattibile, mediante rimozione del tratto stenotico del segmento pielo-uretelare e successiva plastica pielo-uretelare, ricorrendo eventualmente, se necessario, la mobilizzazione dell'uretere lombare e del rene stesso, affinché la
19 plastica ricostruttiva della via escretrice non fosse in trazione che, al contrario, avrebbe potuto inficiare il buon esito dell'intervento chirurgico” (cfr. pagg. 21, 22 e 26 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti).
A questo punto, le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale nel proprio elaborato tecnico sono state contestate dal C.T.P. della resistente Controparte_3
, il quale ha evidenziato l'erroneità, nonché l'intrinseca contraddittorietà delle
[...] medesime, rilevando che l'approccio terapeutico seguito dai sanitari dell'Ospedale di Pesaro
“veniva posto in essere sulla base delle peculiarità del quadro nefro-urologico obiettivato che, all'ingresso presso il
Reparto di degenza, era caratterizzato, (…) sotto il profilo strumentale, da “idroureteronefrosi per la presenza nel giunto pieloureterale-terzo prossimale dell'uretere di multipli nuclei calcifici” (…) che, nel caso de quo, prediligevano, in assenza di controindicazioni, approccio terapeutico endoscopico mini-invasivo, di fatto eseguito con successo ed in assenza di eventi avversi intra- e/o peri-procedurali”.
Tanto detto, doveva porsi in rilievo, in primo luogo, che “la considerazione avanzata dai
CC.TT.U. circa la necessità, in tale occasione, di intervenire chirurgicamente, non essendo comprovata da alcuna evidenza scientifica (cui d'altronde nella bozza di consulenza non viene fatto preciso riferimento bibliografico), risulti alquanto aleatoria”, in secondo luogo, che “gli stessi, pur ripercorrendo i principali passaggi della storia clinica del sig. sembrano non prendere in dovuta considerazione l'iter terapeutico-
Pt_1 assistenziale precedente al ricovero presso il Presidio Ospedaliero di Pesaro (PU). (…) nell'ambito del lungo percorso clinico (protrattosi dal 20 gennaio al 25 luglio 2016), la condizione urologica del sig.
Pt_1 veniva gestita mediante impiego esclusivo di trattamenti mini-invasivi (…). Nello specifico, si evidenzia che, in data 29 aprile 2016 proprio presso l'U.O. di Urologia del nosocomio di Fermo, il sunnominato veniva sottoposto, per la prima volta, a procedura endoscopica di “incisione con fibra laser” della nota “stenosi dell'uretere giuntale-sottogiuntale” di sinistra e “litotrissia”. Allorquando, l'intervento veniva eseguito in quadro nefro-urologico di “idronefrosi sin” e di aumentati valori di creatinina sierica (1.36 mg/dl v.n. 0.68-1.23), in presenza quindi di elementi laboratoristico-strumentali sovrapponibili alle documentate condizioni del sig. ei momenti antecedenti il ricovero del 7 novembre 2016”, infine, che “a settembre 2016,
Pt_1 quando era in cura presso l'Ospedale di Fermo, il sig. resentava “idronefrosi…di 2°-3° grado
Pt_1
e il parenchima renale è ai limiti inferiori della norma”, la creatinina era 1.42 mg/dl, e i CC.TT.U. annotano
“idroureteronefrosi a sinistra con iniziale compromissione dello spessore parenchimale di sinistra”.
La presunta contraddittorietà delle conclusioni della predetta C.T.U. emergeva, dunque, avuto riguardo alla circostanza che “presso l'Ospedale di Fermo erano presenti tutte le condizioni, nel settembre 2016, che sono contestate ai Curanti del per l'omessa indicazione al Controparte_9 presunto trattamento chirurgico. (…) Dunque, appaiono viziate da evidenti contraddizioni le argomentazioni sostenute dai CC.TT.U. che, non rilevando alcuna criticità della gestione terapeutica attuata presso l'Ospedale
20 di Fermo, indicano come censurabili i trattamenti operati dai Curanti dell Parte_2 che, in sole due occasioni nell'ambito di tre mesi, avrebbero omesso un trattamento
[...] controverso, omesso nelle medesime condizioni clinico-laboratoristiche dagli stessi Curanti di Fermo, in mancanza di elementi clinico-strumentali e laboratoristici che potessero indicare e/o giustificare all'epoca dei fatti l'impiego di dissimili trattamenti”. Vi erano anzi evidenze documentali di segno contrario, in quanto “dalle risultanze laboratoristiche successive al trattamento endoscopico della stenosi sottogiuntale ureterale sinistra, infatti, il trattamento eseguito presso il nosocomio di Pesaro comportava riduzione dei valori di creatinina sierica che, in data 20 gennaio 2017, risultavano pari a 1.30 mg/dl con velocità di filtrazione di 58 ml/min”.
Pertanto, secondo le argomentazioni svolte dall'ausiliario tecnico di parte, doveva ritenersi che la condotta posta in essere, nel caso di specie, dai sanitari dell'Ospedale di Pesaro fosse, sotto il profilo sia della correttezza diagnostica, sia del concreto approccio terapeutico, esente da censure “nell'ambito del ricovero del 23 gennaio 2017, dal momento che il sig. Pt_1 presentava recidiva di “calcolosi renale multipla sinistra” e “stenosi puntiforme” ureterale omolaterale in condizioni clinico-strumentali e laboratoristiche stabili”, nonché con riferimento al “trattamento endoscopico del 24 gennaio 2017 (ureteroscopia, incisione laser, litrotrissia, seguito da posizionamento di stent ureterale JJ)”, per altro verso, invece, “Anche in occasione del secondo accesso del sig. resso il Presidio Pt_1
Ospedaliero di Pesaro (PU), non si concretizzavano i presupposti per trattamento chirurgico del quadro urologico documentato” (cfr. pagg. 29-32 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti).
I C.T.U., in risposta a tali osservazioni, rilevavano, anzitutto, quanto alla dedotta mancanza di evidenze scientifiche circa la maggiore efficacia dell'intervento di ricostruzione chirurgica della via escretrice pielo uretelare per la risoluzione della patologia di stenosi del giunto da cui era affetto che “vi è ampia letteratura internazionale in cui la Parte_1 ricostruzione chirurgica della via escretrice pielo uretelare, per stenosi di tale segmento, ha esito favorevole nel quasi il 100% dei casi. Il trattamento endoscopico della stenosi dello stesso segmento della via escretrice ha un buon risultato invece nel circa 70-75% dei casi, pertanto inferiore rispetto alla rimozione e ricostruzione della via escretrice in oggetto” (cfr. pag. 41 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti).
Quanto, invece, alla dedotta incoerenza dell'elaborato peritale rinvenibile nell'omessa censura dell'operato dei sanitari dell'Ospedale di Fermo pur in presenza delle medesime condizioni cliniche in cui versava il paziente al momento del ricovero presso il presidio ospedaliero di Pesaro, i C.T.U. specificavano come “nel ricovero del Luglio 2016 nella Urologia dell'Ospedale di Fermo, valutata correttamente la patologia accorsa al segmento giuntale-sottogiuntale di sinistra
(…), vi era indicazione ad eseguire in quell'epoca la plastica del giunto pielo ureterale che avrebbe consentito la rimozione del tratto patologico dell'uretere e consentito il buon deflusso dell'urina e la regressione dell'idronefrosi”,
21 ma che, tuttavia, “Si preferì, sempre a Fermo nel Luglio 2016, eseguire trattamento endoscopico di frammenti di calcoli in sede intrarenale, continuando a riscontrare un uretere poco compliante all'ureteroscopio rigido, quindi un uretere stenotico, posizionando uno stent JJ che fu poi rimosso”. In conclusione, dunque, “è stato detto che nel periodo tra Luglio 2016 e Gennaio 2017, che potrebbe [essere] ristretto al lasso di tempo tra Luglio
2016 (Fermo) e Settembre-Novembre 2016 (Pesaro), vi era indicazione ad intervento chirurgico di rimozione del tratto stenotico e di plastica del giunto pielo ureterale, il quale avrebbe assicurato un risultato più efficace per la risoluzione della stenosi più efficiente per la ripresa funzionale del rene di sinistra” (cfr. pag. 42 della
C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti).
Tutto quanto ciò premesso, deve rilevarsi, in conformità ai principi di diritto poc'anzi richiamati, come l'accettazione del paziente nella struttura deputata a fornire assistenza sanitaria e ospedaliera comporta, come anticipato, la conclusione di un contratto atipico di spedalità.
L'obbligazione scaturente dal contratto, genericamente detta di assistenza sanitaria, ha un contenuto complesso, perché comprende sia la prestazione medica o chirurgica principale sia una serie di obblighi c.d. accessori, consistenti nella messa a disposizione del personale medico, ausiliario e infermieristico, dei medicinali e delle attrezzature tecniche necessarie e nelle prestazioni lato sensu alberghiere, comprendenti il ricovero e la fornitura di alloggio, vitto e assistenza al paziente fino alla sua dimissione (cfr., da ultimo, Cass. n. 19541/2015).
La struttura medica risponde, quindi, a titolo contrattuale per la mancata o scorretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni ricomprese nell'obbligazione assunta, ivi inclusa la prestazione medica principale.
Più recentemente, la Suprema Corte (nella sentenza n. 28987 dell'11/11/2019) ha precisato che “il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge
l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre il già citato art. 1228 c.c., fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa ("cuius commoda eius et incommoda") ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse;
ne consegue che, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa
"in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione
22 dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante
l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833)”.
In questi termini, pertanto, deve rilevarsi che, alla luce della vicenda sanitaria così come ricostruita e delle considerazioni medico-legali espresse in merito nell'elaborato peritale, i
C.T.U. abbiano sostanzialmente riconosciuto sia una inadeguatezza della condotta dei sanitari dell' che di quella dei sanitari dell'Ospedale di Pesaro, consistente, per Controparte_10 entrambe le strutture mediche, nell'omessa prospettazione, in tempo utile, al ricorrente dell'opzione terapeutica maggiormente efficace nella cura della patologia di stenosi del giunto pieloureterale del rene sinistro (“intervento chirurgico di rimozione del tratto stenotico dell'uretere con ricostruzione della continuità della via escretrice con tecnica di plastica pielo uretelare”), rispetto a quella concretamente seguita dal personale sanitario di trattamento endoscopico con chirurgia mini- invasiva.
Ed invero, si è già evidenziato come i C.T.U. – sia pure in sede di replica alle osservazioni al CTP dell' - hanno dato Controparte_3 conto che, valutata correttamente la patologia riscontrata sul segmento giuntale-sottogiuntale di sinistra da parte dei sanitari dell'Ospedale di Fermo, nel luglio 2016, emergeva già l'“indicazione ad eseguire in quell'epoca la plastica del giunto pielo ureterale che avrebbe consentito la rimozione del tratto patologico dell'uretere e consentito il buon deflusso dell'urina e la regressione dell'idronefrosi”. Proprio nella preferenza accordata dai suddetti sanitari del fermano all'esecuzione del “trattamento Parte_3 endoscopico di frammenti di calcoli in sede intrarenale, continuando a riscontrare un uretere poco compliante all'ureteroscopio rigido, quindi un uretere stenotico, posizionando uno stent JJ che fu poi rimosso”, deve riscontrarsi la carenza nell'individuazione – o quantomeno nella prospettazione al paziente – del Cont trattamento sanitario più efficace già in capo all D'altro canto, l'omessa CP_1 indicazione con riguardo al trattamento in questione perseverata dai sanitari del secondo polo ospedaliero cui il ricorrente si è rivolto è idonea a integrare anche in capo a detta struttura sanitaria resistente un'imputazione a titolo di responsabilità. Il tutto tenuto conto che l'opzione terapeutica rispetto alla quale è stata omessa l'indicazione, a decorrere dal momento in cui veniva riscontrata nel l'insorgenza di una forma di idronefrosi di 2°-3° grado e di Pt_1 compromissione del parenchima renale ai limiti inferiori della norma, è risultata non più utilmente perseguibile in ragione della riduzione della funzionalità residua del rene sinistro del paziente che, medio tempore, si era prodotta in concomitanza con l'aggravamento delle condizioni cliniche di quest'ultimo.
23 Tanto premesso, osserva il Tribunale come non vi sia motivo per discostarsi dalle conclusioni dei C.T.U., in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Neppure sussistono ragioni per accogliere la richiesta di rinnovazione della C.T.U. essendo sufficiente rilevare come la stessa non sia stata corredata da alcun elemento specifico idoneo a dimostrare eventuali omissioni o incoerenze in cui sarebbe incorso il collegio peritale nell'espletamento dell'incarico o, ancora, carenze scientifiche o affermazioni illogiche eventualmente contenute nella relazione.
Quanto alle critiche reiterate dalle parti alle relazioni di C.T.U., si rileva che gli ausiliari del giudice hanno puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Il Tribunale del resto – aderendo alle conclusioni dei C.T.U., che hanno tenuto conto, dei rilievi dei C.T.P., replicandovi – esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Infine, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione
d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (cfr. Cass. n. 23362/2012).
Inoltre, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dagli ausiliari del
Giudice e la completezza dell'elaborato in esame sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e a dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni dei C.T.P. dei resistenti.
Sul punto, poi, appare opportuno attingere ad ulteriori principi di diritto che si attagliano alla fattispecie concreta rilevando, in questo senso, la diligenza richiesta nell'adempimento della prestazione – da valutare, a norma dell'art. 1176, comma 2 c.c., con riguardo alla natura della specifica attività esercitata – che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione.
24 Quanto, poi, alla limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave, di cui all'art. 2236, comma 2 c.c., essa ricorre nelle sole ipotesi in cui la prestazione implica la soluzione di problemi di particolare difficoltà ed attiene, dunque, ai soli casi in cui è richiesta una particolare perizia che trascende la preparazione media, ovvero in cui la particolare complessità deriva dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o non è stato ancora definitivamente dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (cfr., per tutte, Cass. n.
23918/06).
Deve aggiungersi, inoltre, che generalmente si ritiene che l'obbligazione assunta dal professionista costituisca una obbligazione di mezzi e dunque il mancato raggiungimento del risultato non determini inadempimento;
l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione ovvero alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Ciò posto, nel caso in esame le attività svolte sono consistite in indagini diagnostiche prive, pertanto, dei caratteri necessari per consentire una qualificazione in termini di “speciale difficoltà”.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi il dirimente elemento costituito dal fatto che, nel caso in esame, ciò che è censurabile non è la lettura degli esami diagnostici effettuati, bensì la valutazione – da compiersi con riferimento al parametro della diligenza che, come detto poco sopra, è estraneo alla fattispecie di cui all'art. 2236 c.c. – relativa alla necessità della prospettazione di un intervento avente maggiore efficacia nel trattamento della patologia da cui era affetto il ricorrente.
Deve, pertanto, escludersi che il caso in esame possa essere valutato in ossequio al disposto dell'art. 2236 c.c..
Tanto specificato, dagli elementi emersi dalla C.T.U., nonché dalle conclusioni medico- legali espresse dagli ausiliari del giudice si evince che, secondo il criterio di preponderanza dell'evidenza, l'omissione della prospettazione al ricorrente dell'opzione terapeutica maggiormente efficace nella cura della patologia di stenosi del giunto pieloureterale del rene sinistro ha spiegato un'efficienza causale nel senso sia dell'aggravamento della compromissione all'integrità psico-fisica subita dal ricorrente, non avendo allo stesso apportato rilevanti benefici in termini di risoluzione della patologia, sia della possibilità di sottoporsi ad altro trattamento indicato dai CTU come verosimilmente più efficacia per la ripresa funzionale del rene di sinistra.
25 Alla luce delle sopra esposte considerazioni in tema di onere della prova del corretto adempimento della prestazione, incombeva proprio sulla parte resistente l'onere di allegare, individuare e provare la correttezza della condotta tenuta in relazione alle norme di perizia e di diligenza.
Preme osservare che le parti resistenti non hanno, a tal riguardo, adempiuto all'onere della prova a loro imputabile. Nell'operato di quest'ultime è, quindi, ravvisabile un inesatto adempimento della prestazione, ex art. 1176 c.c..
Ne discende l'accertamento della responsabilità colposa in via solidale ed in misura paritaria delle medesime e, conseguentemente, del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 1223 c.c..
Ciò premesso, va valutata la pretesa risarcitoria della parte attrice.
In primo luogo, la parte ricorrente ha istato per il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente di danno biologico, come lesione all'integrità fisica del paziente in conseguenza della condotta pregiudizievole posta in essere dai sanitari.
Quanto ai postumi permanenti e temporanei, gli ausiliari del giudice hanno rilevato che:
“In merito al danno biologico permanente, considerando quanto descritto, si indica una percentuale pari al 10% di natura iatrogena;
tale percentuale deve considerarsi quale elemento peggiorativo della complessiva situazione clinica del paziente laddove una stima attuale del danno complessivo è da ritenersi nella misura del 25%. Ne deriva che la quota parte di danno iatrogeno va ricondotto dal 15 al 25% sotto il profilo risarcitorio, con un differenziale del 10%”. In merito al danno biologico temporaneo, va indicato, scorporando quanto atteso in casi consimili, in circa 6 mesi suddivisi in un mese al 75% ed in 5 mesi al 50%” (cfr. pagg. 26 e 27 della
C.T.U. svolta in sede di A.T.P., in atti).
A tal proposito, la giurisprudenza ha già avuto modo di affrontare la questione relativa all'imputabilità risarcitoria del danno iatrogeno incrementativo sottolineando - con argomentazioni che questo giudice interamente condivide – come si ponga “la necessità di procedere, sotto il profilo della causalità giuridica, ad una selezione, nell'ambito della complessiva situazione di invalidità della parte lesa, delle conseguenze per individuare il danno alla persona oggetto dell'obbligo risarcitorio
a carico del medico operante. Principio che inevitabilmente deve riflettersi anche sui criteri liquidatori di esso che non possono prescindere dal rilievo che assume la situazione preesistente sotto due principali profili: a) non può farsi gravare sul medico, in via automatica, una misura del danno da risarcirsi incrementata da fattori estranei alla sua condotta, così come verrebbe a determinarsi attraverso una automatica applicazione di tabelle con punto progressivo, computato a partire, in ogni caso, dal livello di invalidità preesistente;
b) la liquidazione va
26 necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazione delle parti, delle conseguenze negative
“incrementative” subite dalla parte lesa” (cfr. Tribunale Milano, sent. del 30/10/2013).
Con riferimento alla quantificazione del danno, intendendo il danno differenziale iatrogeno quale pregiudizio che si innesta su una situazione di salute già in parte compromessa da una preesistente invalidità, aggravandone i sintomi, pertanto, per la liquidazione dello stesso occorre far riferimento alla differenza tra i due differenti gradi di invalidità (cfr. Corte d'Appello di Milano, sent. n. 329/2016).
Inoltre, la Corte di legittimità ha da tempo chiarito che, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.),
l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi), onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal caso fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario (cfr., in merito, Cass. civ., Sez.
III, Sent. n. 15991 del 21/07/2011).
Ciò posto e in definitiva, si tratta di esaminare una situazione caratterizzata da lesioni che si inseriscono in uno stato di preesistente patologia (che può riguardare lo stesso organo, in caso di lesioni concorrenti, ovvero organi diversi, in caso di lesioni coesistenti).
Tali profili, ad avviso del Tribunale, nell'ambito del danno iatrogeno, difficilmente sono rapportabili ad un rigido schema liquidatorio (proprio di quelli, in tesi, che indicano una liquidazione, per differenza aritmetica tra diversi gradi di invalidità): si pensi, ad esempio, ai diversi effetti che possono determinarsi a seconda che la complessiva invalidità sia la risultante
27 della sommatoria di lesioni coesistenti che colpiscono diverse funzionalità, ovvero la condotta del sanitario che abbia determinato una concorrente lesione che incide sulla medesima preesistente disfunzionalità.
Distinzione, anche questa, certo non risolutiva ove si consideri che anche fatti negativi riguardanti funzionalità diverse possono risolversi non in una mera sommatoria di distinti effetti negativi – da valutarsi in via autonoma ai fini risarcitori - ma possono comportare un effetto pregiudizievole sinergico, tale da incidere sulla concreta conduzione di vita della parte lesa, a seconda dell'età, del tipo di vita, della sua condizione familiare, ecc…
La liquidazione relativa alla misura differenziale di un danno alla salute, pertanto, deve essere rimodulata in considerazione della concreta vicenda clinica e della specifica situazione concreta della parte lesa e deve tenere conto di tutti i riflessi sull'integrità psico-biologica, del condizionamento e del pregiudizio delle attività a-reddituali, e di ogni ulteriore aspetto che concorra a descrivere il danno non patrimoniale (sulla base delle risultanze e delle allegazioni offerte dal soggetto danneggiato).
Tale rimodulazione può consentire – partendo dall'individuazione di un risarcimento pari alla percentuale di danno che, in ossequio ai principi sopra richiamati, può ritenersi ascrivibile ai professionisti inadempienti – di giungere ad un risarcimento che ben potrebbe essere anche superiore a quello risultante dalla differenza tra i due diversi gradi di invalidità.
Tutto ciò premesso, nel caso in esame risulta che, rispetto alla complessiva invalidità patita da - pari al 25% - l'entità del danno iatrogeno riferibile all'erronea Parte_1 attività dei sanitari delle parti resistenti può essere quantificato nella misura del 10%.
Alla luce dei principi di diritto sopra menzionati, emerge agevolmente come il danno differenziale risultante attenga a lesioni macropermanenti, pertanto, si ritiene necessario, alla luce delle indicazioni offerte dalla Suprema Corte (sentenza n. 12408 del 7.6.2011), far riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la
Giustizia civile di Milano nel 2009 ed aggiornate al 2024, le quali, facendo applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 26792 dell'11.11.2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomici funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la
28 liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico standard, c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico, c.d. danno morale. Alla stregua della ormai nota interpretazione giurisprudenziale richiamata, la liquidazione, infatti, può subire una personalizzazione solo se ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (ex multis
Cass. n. 21939/2017).
Ebbene, tenuto conto dell'età del ricorrente al momento del sinistro (51 anni) - da identificarsi nel mese di gennaio del 2017, ovvero in corrispondenza della data in cui i C.T.U. hanno individuato l'ultimo momento utile per una rivalutazione della situazione clinica del paziente e del conseguente percorso terapeutico da seguire (cfr. pag. 26 della C.T.U. svolta in sede di A.T.P.: “La valutazione per un intervento chirurgico di rimozione del tratto stenotico e plastica ricostruttiva della via escretrice poteva essere effettuata tra Luglio 2016 e Gennaio 2017 subito dopo, allorquando vi era dilatazione di 2°-3° grado del sistema pielo-caliceale ed era segnalato assottigliamento minimo dello spessore parenchimale (invece successivamente instauratosi in grado maggiore)”)- e della differenza tra la percentuale di invalidità permanente residuata in capo al ricorrente (25%) e quella attribuita all'errore dei sanitari (10%), si perviene ad una liquidazione, a titolo di risarcimento del danno biologico, di euro 46.537,00 (risultante dalla sottrazione tra l'importo di
29 euro 82.666,00 per l'invalidità permanente al 25% ed euro 36.129,00 per invalidità permanente al 15%).
Alla parte ricorrente spetta, poi, il risarcimento del danno da invalidità temporanea- tenendo in considerazione il punto base fissato ad euro 115,00- pari ad euro 11.212,50 (quale somma tra l'importi di euro 2.587,50 (86,25*30), per l'invalidità temporanea parziale al 75% ed euro 8.625,00 per invalidità temporanea parziale al 50% (57.50*150)).
Quanto alla richiesta personalizzazione, richiamati i principi sopra enunciati, se non può esservi dubbio, su un piano generale, che la liquidazione del danno non patrimoniale debba unitariamente "attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente", compreso dunque "l'aspetto della sofferenza interiore", così come l'eventuale "alterazione/modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche" (cfr. Cass. civ. 20/04/2016, n. 7766, richiamata e ribadita da Cass. civ. n. 20795/2018), dalle richiamate pronunce della Suprema Corte emerge, per altro verso,
l'impossibilità di farsi ricorso a qualunque automatismo risarcitorio, in quanto la lesione del diritto alla salute, come quella di ogni diritto costituzionalmente protetto, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi, e dunque essi sono autonomamente risarcibili solo se provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. Cass. civ., n. 901/2018).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha istato per la personalizzazione del danno tenuto conto della sostanziale cenestesi lavorativa conseguente alle lesioni dell'integrità fisica del nonché del danno morale afferente a sofferenze psichiche e patemi d'animo ascrivibili Pt_1 alla consapevolezza di non poter intraprendere cure risolutive per la propria patologia.
Quanto al primo polo della liquidazione ulteriore richiesta, i C.T.U. si sono soffermati sull'incidenza delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal sinistro sulla capacità lavorativa di affermando che “dei parametri individuati (mansioni a carattere manuale Parte_1 specializzato come idraulico ed elettricista a teorico svolgimento in forma autonoma senza dipendenti) chiaramente il quantum del danno biologico sopra individuato, con particolare riferimento ai dati anamnestici, consente lo svolgimento del lavoro (come sopra già indicato) ma ne pregiudica i seguenti elementi: resistenza alla fatica fisica necessità di maggiori momenti di interruzione del lavoro per la necessaria minzione. Questi aspetti, quindi, sono gli unici che incidono non già in termini di riduzione della specifica attività lavorativa, non già in termini di necessità di assunzione di altro dipendente quanto in una maggior usura nel turno lavorativo dovuta alla mino resistenza fisica ed alla necessaria interruzione di alcuni minuti per la minzione più frequente” (cfr. pag. 12 della C.T.U. svolta nel presente giudizio, in atti).
30 Le risultanze della C.T.U. in ordine alla compromissione fisica e psichica della parte ricorrente e alla concreta diminuzione delle attività svolgibili dalla medesima inducono, pertanto, a ritenere sussistente, al più, una perdita di capacità lavorativa generica e non specifica, posto che i postumi riscontrati comportano una indubbia riduzione della resistenza al lavoro in genere, ma non necessariamente incidono sulla capacità di guadagno del soggetto del quale, del resto, non è stata fornita prova dell'impossibilità assoluta di svolgere qualsivoglia attività idonea a garantirgli redditi pari a quelli percepiti prima dell'evento per cui è causa.
Si osserva, sul punto che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. 27/01/2011 n. 1879; Cass. 01/12/2009 n. 25289).
In punto di diritto, la capacità lavorativa specifica consiste nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato, sussistendo quest'ultimo pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro;
ovvero nel caso in cui alleghi e dimostri - con probabilità non trascurabile - che a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita (cfr. Cass. 21014 del 2007, n. 13409 del
2001, n. 10289 del 2001, Cass. n. 5840 del 2004).
Ancora, è stato osservato che, in tema di risarcimento del danno alla persona, sussiste la risarcibilità del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della
"cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute
(cfr. Cass. n. 5840 del 2004, Cass. n. 12572 del 2018).
Al contrario generiche sono le deduzioni relative all'ulteriore pregiudizio lamentato sub specie di patema d'animo sofferto in conseguenza della preclusione all'accesso a diverse e più
31 efficienti cure. Del resto, osserva il Tribunale come il quantum riconosciuto come risarcibile in termini di danno differenziale deve intendersi comprensivo anche di un aggravamento delle condizioni del paziente come permanenti e, quindi, in quanto tali, cristallizzate proprio dall'impossibilità di accedere a diversi trattamenti.
Ebbene, tenuto conto dell'accertamento da parte degli ausiliari di un'incidenza della condotta dei sanitari anche sulla capacità lavorativa generica, il Giudice, attraverso una lettura dell'art. 2059 c.c. conforme alle disposizioni contenute nella Costituzione e sulla base delle risultanze della C.T.U., ritiene pertanto che, nel caso di specie, la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari, dovendosi applicare un coefficiente di personalizzazione pari al 15%, rapportando l'età dello stesso alle prospettive lavorative da considerare in termini temporali, per un totale di euro 53.517,55.
Le parti resistenti, pertanto, devono essere condannate al risarcimento del danno non patrimoniale per l'importo di euro 64.730,05 (53.517,55+11.212,50).
Passando, poi, alla domanda di risarcimento del danno di natura patrimoniale, la stessa deve essere rigettata, dovendosi rilevare come la parte ricorrente, sul punto, non abbia allegato né provato di aver sostenuto esborsi pecuniari causalmente riconducibili al sinistro de quo.
Tutto quanto premesso, alla parte ricorrente deve, pertanto, essere liquidata la somma di euro 64.730,05 a titolo di danno non patrimoniale.
Sul totale dei danni liquidati deve riconoscersi alla parte ricorrente anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224, comma 1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2 c.c..
Quindi, non avendo parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un.
17.2.1995 n. 1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (gennaio
2017) e rivalutato anno per anno, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza,
32 secondo gli indici Istat Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (BOT, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio, così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione dalla presente sentenza al saldo. A quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (cfr., in termini,
Cass. 23/01/1995 n. 725, Cass. 16/12/1994 n. 10796, Cass. 14/03/1995 n. 2930, Cass.
16/07/1992, n. 8663, Cass. 01/03/1989 n. 1099, Cass. 11439/1997).
Quanto, infine, alla domanda relativa al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente nel corso del procedimento per A.T.P., nonché nel presente giudizio, a titolo di esborsi in favore dei C.T.P., la stessa è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione, in virtù di quanto segue.
Sul punto, è sufficiente rilevare come, a livello interpretativo, viga il principio per il quale
“atteso che le "spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue" (Cass. Sez. 2, sent. 3 gennaio 2013, n. 84, Rv. 624396-01; conforme Cass. Sez. 3, sent. 22 febbraio 2015, n. 3380, Rv. 63447501), si è da questa Corte precisato che "mentre la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese relative ad una consulenza di parte, in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa" (Cass. Sez. 1, sent. 7 febbraio 2006, n. 2605, Rv. 586818-01). E' da escludere, dunque, che
l'assunzione dell'obbligazione - come sostenuto dai ricorrenti - possa ritenersi sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento, occorrendo viceversa prova "dell'esborso sopportato", sicché la questione si riduce nello stabilire se la
"notula" emessa dal professionista possa ritenersi idonea a provarlo, come non può affermarsi, ancora una volta
a dispetto di quanto sostenuto dai ricorrenti, semplicemente in base al disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art.
33 6, norma destinata ad operare solo in ambito tributario” (cfr., di recente, Cassazione civile sez. III,
06/07/2022, n.21402).
Ebbene, nel caso di specie, la prova richiesta in base al principio di diritto appena richiamato può ritenersi integrata in misura parziale dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente.
Nello specifico, la documentazione prodotta dimostra il versamento delle somme richieste limitatamente a quelle dalle quali risulti espressamente il rilascio, da parte del prestatore d'opera, di una forma di quietanza liberatoria (cfr. all.ti 9 e 10, nel fascicolo di parte ricorrente).
Il tutto per un ammontare pari ad euro 2.220,00.
Sono poste a carico delle parti resistenti e Controparte_1
, in solido tra loro, le spese di C.T.U. Controparte_3 relative alla fase di A.T.P., nonché quelle omologhe relative al presente giudizio, liquidate come da separati provvedimenti.
Le spese di lite, relative al presente giudizio e a quello di A.T.P., seguono la soccombenza principale e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e, limitatamente al presente giudizio, secondo i parametri aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in base al valore complessivo della controversia come determinato all'esito del giudizio partendo, per entrambi i giudizi, dai parametri mini previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, alla stregua dell'entità delle questioni trattate e delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1976/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna l'
[...]
e l' , in solido tra Controparte_1 Controparte_3 loro, al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1 somma di euro 64.730,05, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
❖ pone definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, le spese di C.T.U. relative alla fase di A.T.P. liquidate come da separato provvedimento;
❖ pone definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, le spese di C.T.U. del presente giudizio liquidate come da separato provvedimento;
❖ condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio di A.T.P., che liquida nella somma di euro 2.147,00 per onorari, oltre euro 286,00,
34 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
❖ condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 7.052,00 per onorari, oltre ad euro
2.506,00 per spese (comprensive delle spese sostenute per consulenza tecnica di parte), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Fermo, il 19.03.2025
IL GIUDICE (Dott.ssa Mariannunziata Taverna)
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