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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/10/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 632/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Viterbo, via Parte_1 C.F._1
Cardarelli n. 6, con l'avv. BONI MASSIMO , dal quale rappresentato e C.F._2 difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona Controparte_1 C.F._3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA VITELLESCHI 5
TARQUINIA con l'avv. PIRANI PAOLO ( ), dal quale rappresentato e C.F._4 difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Associazione - Comitato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_1 facente parte dell'Associazione Fratelli Cristo Risorto, al fine di sentir annullare la deliberazione assunta in data 7 agosto 2021 avente ad oggetto la sua esclusione dal Gruppo medesimo, con conseguente reintegrazione dell'attore nella lista dei componenti del Gruppo e la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 38 c.c., da liquidarsi in via equitativa.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A fondamento della domanda, ha dedotto di aver rivestito la qualifica di “capo gruppo” degli sparatori sin dalla fondazione nel 1983; ha dedotto di essere stato destinatario di una precedente delibera di esclusione, adottata il 3 agosto 2015, che è stata annullata con sentenza n.
92/2021 del Tribunale di Civitavecchia per incompetenza dell'assemblea a deliberare l'esclusione ai sensi dello statuto, ma che, di fatto, l'odierno attore non è mai stato reintegrato nel Gruppo;
quindi, il Direttivo del Gruppo (quale organo competente secondo quanto accertato nella sentenza n. 92/2021) ha adottato la delibera di esclusione del 7 agosto 2021 per le medesime motivazioni di cui alla precedente delibera, cioè per la violazione dell'art. 2 dello statuto, ed è quindi nulla per contrasto con il precedente giudicato, nonché per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione e con il principio della previa contestazione dell'addebito; inoltre, ha dedotto che l'art. 2 dello statuto è affetto da nullità per contrasto con l'art. 24 c.c., in quanto prevede che la decisione di esclusione possa essere il frutto di una valutazione meramente soggettiva e discrezionale.
Si è costituito il , evidenziando che lo stesso Controparte_1 [...]
all'epoca Presidente del Gruppo, ha redatto l'art. 2 dello statuto;
ha esposto che a Parte_1 partire dal 2011 l'odierno attore ha tenuto un comportamento contrario alle regole associative ed ha ridotto la propria partecipazione alla vita dell'associazione; in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per mancato rispetto del termine decadenziale di cui al combinato disposto degli artt. 23 e 24 c.c.; nel merito, ha puntualmente contestato l'infondatezza delle avverse deduzioni ed eccezioni, sostenendo la piena legittimità della delibera impugnata.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
19.6.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. Il giudizio che ci occupa ha ad oggetto l'impugnativa della delibera di esclusione di dal , adottata dal Direttivo del Gruppo in Parte_1 Controparte_1 data 7 agosto 2021.
Il regime di impugnabilità della delibera è quello previsto dagli artt. 23 e 24 c.c., trattandosi di associazione non riconosciuta.
Il termine di decadenza di sei mesi per l'impugnativa, di cui al combinato disposto degli artt. 23 e 24 c.c., risulta rispettato nel caso di specie, in quanto la delibera risulta comunicata all'odierno attore in data 11.8.2021 e l'atto di citazione risulta tempestivamente spedito in data
11.2.2022, a nulla rilevando il perfezionamento della notifica in data successiva.
2 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per violazione del termine decadenziale, sollevata da parte convenuta, è quindi infondata.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta, atteso che la sentenza n. 92/2021 del Tribunale di Civitavecchia si è pronunciata su una differente delibera, che è stata ritenuta viziata per motivi formali (incompetenza dell'organo deliberativo) e, dunque, non contiene alcun accertamento suscettibile di essere violato con la domanda introduttiva del giudizio che ci occupa.
3. Nel merito, la domanda è infondata.
La delibera impugnata ha ad oggetto l'esclusione di dal Gruppo per Parte_1 essere stato assente nelle riunioni del 18.3.2015, 27.4.2015, 5.3.2015 e 3.8.2015, in violazione dell'art. 2 dello statuto, il quale stabilisce che “Il Presidente convoca, secondo le necessità, le riunioni annuali per tutti gli sparatori;
alla terza assenza ingiustificata il Direttivo può espellere lo sparatore dal gruppo”.
Parte attrice ha anzitutto dedotto l'illegittimità di tale disposizione statutaria, in quanto attribuisce al Direttivo una totale discrezionalità nella decisione di escludere o meno l'associato che sia stato assente.
La doglianza deve ritenersi infondata, atteso che la disposizione statutaria in esame appare sufficientemente specifica nello stabilire i presupposti dell'esclusione del socio in caso di tre assenze ingiustificate alle riunioni annuali. In tale ottica, l'adozione del verbo “può” non si ritiene di per sé fondativa di un potere arbitrario in capo al Direttivo in ordine all'esclusione del socio – come sostenuto da parte attrice – bensì va interpretata nel senso che l'esclusione non si determina automaticamente, dovendo comunque essere deliberata dal Direttivo.
Ciò posto, non è in contestazione l'avveramento in concreto dell'ipotesi prevista dall'art. 2 dello Statuto, non avendo parte attrice negato la propria assenza nelle riunioni indicate, né addotto giustificazioni.
Inoltre, va ricordato che, ai fini della validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso
(Cass. n. 25319 del 20/09/2021).
Peraltro, nel caso di specie l'odierno attore era perfettamente a conoscenza delle contestazioni contenute nella delibera di esclusione, essendo stato già destinatario della precedente delibera di esclusione (datata 3 agosto 2015), poi annullata, adottata per le medesime motivazioni.
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'infondatezza delle doglianze sollevate da parte attrice conduce senz'altro al rigetto della domanda, anche sotto il profilo risarcitorio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 27 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
4 di 4
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 632/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Viterbo, via Parte_1 C.F._1
Cardarelli n. 6, con l'avv. BONI MASSIMO , dal quale rappresentato e C.F._2 difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona Controparte_1 C.F._3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA VITELLESCHI 5
TARQUINIA con l'avv. PIRANI PAOLO ( ), dal quale rappresentato e C.F._4 difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Associazione - Comitato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_1 facente parte dell'Associazione Fratelli Cristo Risorto, al fine di sentir annullare la deliberazione assunta in data 7 agosto 2021 avente ad oggetto la sua esclusione dal Gruppo medesimo, con conseguente reintegrazione dell'attore nella lista dei componenti del Gruppo e la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 38 c.c., da liquidarsi in via equitativa.
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A fondamento della domanda, ha dedotto di aver rivestito la qualifica di “capo gruppo” degli sparatori sin dalla fondazione nel 1983; ha dedotto di essere stato destinatario di una precedente delibera di esclusione, adottata il 3 agosto 2015, che è stata annullata con sentenza n.
92/2021 del Tribunale di Civitavecchia per incompetenza dell'assemblea a deliberare l'esclusione ai sensi dello statuto, ma che, di fatto, l'odierno attore non è mai stato reintegrato nel Gruppo;
quindi, il Direttivo del Gruppo (quale organo competente secondo quanto accertato nella sentenza n. 92/2021) ha adottato la delibera di esclusione del 7 agosto 2021 per le medesime motivazioni di cui alla precedente delibera, cioè per la violazione dell'art. 2 dello statuto, ed è quindi nulla per contrasto con il precedente giudicato, nonché per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione e con il principio della previa contestazione dell'addebito; inoltre, ha dedotto che l'art. 2 dello statuto è affetto da nullità per contrasto con l'art. 24 c.c., in quanto prevede che la decisione di esclusione possa essere il frutto di una valutazione meramente soggettiva e discrezionale.
Si è costituito il , evidenziando che lo stesso Controparte_1 [...]
all'epoca Presidente del Gruppo, ha redatto l'art. 2 dello statuto;
ha esposto che a Parte_1 partire dal 2011 l'odierno attore ha tenuto un comportamento contrario alle regole associative ed ha ridotto la propria partecipazione alla vita dell'associazione; in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per mancato rispetto del termine decadenziale di cui al combinato disposto degli artt. 23 e 24 c.c.; nel merito, ha puntualmente contestato l'infondatezza delle avverse deduzioni ed eccezioni, sostenendo la piena legittimità della delibera impugnata.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
19.6.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. Il giudizio che ci occupa ha ad oggetto l'impugnativa della delibera di esclusione di dal , adottata dal Direttivo del Gruppo in Parte_1 Controparte_1 data 7 agosto 2021.
Il regime di impugnabilità della delibera è quello previsto dagli artt. 23 e 24 c.c., trattandosi di associazione non riconosciuta.
Il termine di decadenza di sei mesi per l'impugnativa, di cui al combinato disposto degli artt. 23 e 24 c.c., risulta rispettato nel caso di specie, in quanto la delibera risulta comunicata all'odierno attore in data 11.8.2021 e l'atto di citazione risulta tempestivamente spedito in data
11.2.2022, a nulla rilevando il perfezionamento della notifica in data successiva.
2 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per violazione del termine decadenziale, sollevata da parte convenuta, è quindi infondata.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta, atteso che la sentenza n. 92/2021 del Tribunale di Civitavecchia si è pronunciata su una differente delibera, che è stata ritenuta viziata per motivi formali (incompetenza dell'organo deliberativo) e, dunque, non contiene alcun accertamento suscettibile di essere violato con la domanda introduttiva del giudizio che ci occupa.
3. Nel merito, la domanda è infondata.
La delibera impugnata ha ad oggetto l'esclusione di dal Gruppo per Parte_1 essere stato assente nelle riunioni del 18.3.2015, 27.4.2015, 5.3.2015 e 3.8.2015, in violazione dell'art. 2 dello statuto, il quale stabilisce che “Il Presidente convoca, secondo le necessità, le riunioni annuali per tutti gli sparatori;
alla terza assenza ingiustificata il Direttivo può espellere lo sparatore dal gruppo”.
Parte attrice ha anzitutto dedotto l'illegittimità di tale disposizione statutaria, in quanto attribuisce al Direttivo una totale discrezionalità nella decisione di escludere o meno l'associato che sia stato assente.
La doglianza deve ritenersi infondata, atteso che la disposizione statutaria in esame appare sufficientemente specifica nello stabilire i presupposti dell'esclusione del socio in caso di tre assenze ingiustificate alle riunioni annuali. In tale ottica, l'adozione del verbo “può” non si ritiene di per sé fondativa di un potere arbitrario in capo al Direttivo in ordine all'esclusione del socio – come sostenuto da parte attrice – bensì va interpretata nel senso che l'esclusione non si determina automaticamente, dovendo comunque essere deliberata dal Direttivo.
Ciò posto, non è in contestazione l'avveramento in concreto dell'ipotesi prevista dall'art. 2 dello Statuto, non avendo parte attrice negato la propria assenza nelle riunioni indicate, né addotto giustificazioni.
Inoltre, va ricordato che, ai fini della validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso
(Cass. n. 25319 del 20/09/2021).
Peraltro, nel caso di specie l'odierno attore era perfettamente a conoscenza delle contestazioni contenute nella delibera di esclusione, essendo stato già destinatario della precedente delibera di esclusione (datata 3 agosto 2015), poi annullata, adottata per le medesime motivazioni.
3 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'infondatezza delle doglianze sollevate da parte attrice conduce senz'altro al rigetto della domanda, anche sotto il profilo risarcitorio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 27 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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