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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/10/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 100 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Valentina Mattiozzi
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con gli avv.ti CAGNES GIADA MARIA, PARIGI FLAVIO, MORESCO
VITTORIO e MACCIONI GIULIA
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 16/01/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, chiedendo la condanna al pagamento, in via principale, della somma pari a € 842,40 a titolo di retribuzione e maggiorazione al 65% per le ore di lavoro prestate durante le festività o, in subordine, della somma di € 732,82 con maggiorazione del 50 % nel periodo dal 2020 al 2023, corrette poi nelle note per mera omissione di alcune giornate di dicembre 2020 e gennaio 2021 indicate nel corpo dell'atto ma non sommate in sede di conclusioni rispettivamente in € € 1.007,73 e € 876,26.
Sul punto, la parte ricorrente illustrava la disciplina collettiva e l'art. 5 della L. 27.5.1949 n.
1 260 integrata dalla L. 31.3.1954 n. 90 a sostegno della correttezza della propria domanda per il riconoscimento al lavoratore che presti servizio in un giorno festivo non solo del trattamento economico della festività ma anche il pagamento delle ore lavorate maggiorate ex art. 12 e 13 del CCNL. Inoltre, la ricorrente allegava che tale è stato il trattamento della festività lavorata da parte della datrice di lavoro fino al 2019.
Si costituiva in giudizio la resistente, contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto. Nel merito deduceva che la corretta interpretazione della disciplina collettiva è per il riconoscimento della sola retribuzione oltre alla maggiorazione per le ore lavorate nelle festività.
Inoltre, deduceva di non aver mai riconosciuto la retribuzione per le giornate di lavoro nelle festività per come dedotte dalla parte ricorrente.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La questione oggetto di giudizio è l'entità della retribuzione dovuta ai lavoratori che abbiano effettivamente prestato attività lavorativa durante la festività.
È pacifico tra le parti che il lavoratore che non ha prestato attività lavorativa nel giorno festivo ha diritto alla corresponsione di una giornata di retribuzione globale di fatto, in sostanza viene corrisposta una giornata di retribuzione avente come causa la festività.
L'interpretazione delle parti diverge in punto di retribuzione della festività lavorata.
La parte ricorrente deduce che il lavoratore ha diritto alla retribuzione della giornata di festività, alla retribuzione per le ore lavorate quel giorno e alla maggiorazione per il lavoro festivo. A sostegno deduce la lettera della disciplina collettiva e la circostanza che, fino al 2019, la resistente corrispondeva il trattamento economico dedotto in tesi dalla parte ricorrente.
La parte convenuta, al contrario, deduce che per il lavoratore che ha prestato servizio il giorno festivo la retribuzione dovuta è solo quella del giorno di lavoro con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
La disciplina collettiva, per quanto di interesse prevede quanto segue.
2 L'art. 71 rubricato “Giorni festivi” dispone
1. Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le festività nazionali:
1) Anniversario della Liberazione (25 aprile)
2) Festa del Lavoro (1° maggio)
c) le seguenti festività:
1) Capodanno (1° gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Festa della Repubblica (2 giugno)
4) Assunzione (15 agosto)
5) Ognissanti (1° novembre)
6) (8 dicembre) Controparte_2
7) AN AL (25 dicembre)
8) AN AN (26 dicembre)
9) Giorno successivo alla Pasqua
10) Festa del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera.
2. Qualora una delle festività di cui ai punti b) e c), coincidesse con la domenica, ai lavoratori è dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico mensile, una giornata di retribuzione di fatto. Le
OO.SS. periferiche, per le festività di cui ai punti b) e c), coincidenti con la domenica, concorderanno - entro il mese di gennaio di ciascun anno - altrettante festività sostitutive.
In tal caso non si darà luogo al trattamento economico previsto al comma precedente.
3. Allo scopo di esemplificare la corresponsione, il trattamento di cui sopra è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle ricorrenze di cui alle lettere b) e c), anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo compensativo.
4. In quelle località in cui la Festa del Patrono coincide con altra festività di cui alle lettere b) e c) le
3 associazioni territoriali competenti stabiliranno un'altra giornata di festività, in modo da mantenere invariato il numero delle stesse.
Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito con l'osservanza delle norme dell'art. 10
(Riposo settimanale) della Parte comune del presente CCNL;
il lavoro nelle festività indicate nelle lettere
b) e c), è consentito nei casi di riconosciuta necessità. Comunque l'effettuazione del lavoro in tali giornate
è compensato col trattamento economico di cui ai precedenti artt.12 e 13.”
Gli articoli 12 e 13 richiamati prevedono le maggiorazioni, in particolare l'art. 12 c. 5, per quanto di rilievo per la risoluzione della controversia, stabilisce
“Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL: […]
– lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale)
a) maggiorazione 50%.”.
Il testo dell'art. 71 prevede il riconoscimento del pagamento della festività in tutti i casi in cui essa per le eventualità del calendario sia corrispondente con un altro giorno di riposo, con ciò evidenziando che la ratio sottesa alle parti collettive è quella dell'effettivo riconoscimento al lavoratore in tutti i casi della festività e della relativa retribuzione, pertanto non si vede per quale ragione proprio nel caso di maggior sacrificio per il dipendente, ossia lavoro nel giorno di festività, egli debba subire un trattamento tanto deteriore.
***
L'unica interpretazione logica e corretta della disciplina collettiva non può che essere quella proposta dalla parte ricorrente.
L'interpretazione della disciplina collettiva offerta dalla datrice di lavoro comporterebbe l'assurda conseguenza che il lavoratore che ha prestato servizio la festività non ottenga la retribuzione per la festività, ma solo la retribuzione per il lavoro prestato e la relativa maggiorazione. Invece il lavoratore che riposa la festività ottenga la retribuzione per la giornata. In questo modo il dipendente che lavora durante la festività in sostanza perde il godimento della festività. Va osservato, infatti, che le discipline
4 collettive prevedono alternativamente la doppia retribuzione per la festività lavorata o il godimento di un riposo compensativo, evidenziando quindi che la necessità di riconoscere comunque un diritto alla festività che può essere compensata in forma specifica con altro giorno di riposo o per equivalente con il pagamento di una giornata di lavoro. Si veda, ad esempio, il CCNL del Comparto Sanità, come interpretato dal
Tribunale di Napoli, “
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» ( art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n.
16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva»;
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui «per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore»;
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al
5 comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è «pari al
15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo»;
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art.
9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo»;
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi ( art. 86, comma
13, secondo cui «Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di C 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore »)”.
6 Sul punto anche Cassazione civ. sez. lav. 01/08/2022, n. 23880: “Ai sensi dell'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità, l'indennità è diretta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni. Gravosità più ampia nei casi in cui il turno ricada in un giorno festivo. Detta indennità è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore di godere del riposo compensativo per il lavoro fornito nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (art. 9 del
c.c.n.l. del 20 settembre 2001).” a conferma del diritto alla compensazione della gravosità del lavoro festivo oltre al godimento del riposo compensativo.
Il CCNL applicato dalla resistente non prevede alcun riposo compensativo a fronte della festività lavorata, pertanto il lavoro nella festività comporterebbe una sostanziale rinuncia alla festività stessa.
***
La questione deve essere valutata anche alla luce delle cause delle diverse attribuzioni, la retribuzione della festività ha, appunto, come causa la festività stessa, la retribuzione delle ore effettivamente lavorate ha come causa il lavoro prestato e la maggiorazione ha come causa la prestazione di attività lavorativa in circostanza gravosa, ossia il lavoro in un giorno in cui tutti sono di riposo con conseguente rinuncia alla possibilità di svago e ricreative in compagnia. Non si intende per quale ragione il lavoratore non abbia diritto all'attribuzione retributiva avente come causa la festività.
***
Da ultimo, si osserva che l'interpretazione sostenuta dalla resistente avrebbe come assurda conseguenza che il lavoratore che presti nella giornata festiva un orario di lavoro inferiore a quello suo normale riceverebbe una retribuzione inferiore rispetto a quella che riceverebbe se godesse del riposo nella giornata festiva.
***
L'interpretazione della resistente non è pertanto adottabile perché condurrebbe a delle conseguenze, portando all'estremo il ragionamento, assurde, ingiustamente punitive del lavoratore in servizio durante la festività e illegittime considerate le diverse cause delle attribuzioni.
7 La correttezza di tale interpretazione è confermata anche dalla circostanza che in effetti, per come emerge dalla produzione documentale offerta con note dalla ricorrente, la parte resistente fino al 2019 ha correttamente corrisposto per la giornata festiva lavorata la retribuzione giornaliera, la retribuzione delle ore lavorate e la relativa maggiorazione ex art. 12 o 13 del CCNL applicato.
La parte convenuta ha dedotto che solo ad alcuni lavoratori era corrisposto il trattamento della festività lavorata come dedotto dal ricorrente, ma a sostegno di tale affermazione, a fronte della copiosa produzione documentale della ricorrente, non ha allegato neanche una busta paga ante 2019 in cui il pagamento delle festività lavorate veniva eseguito secondo la propria interpretazione.
***
Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso è quindi fondato.
Il lavoratore che presti attività in un giorno festivo ha diritto, oltre al trattamento economico per la festività, anche a quello per la prestazione lavorativa svolta in tale giornata maggiorata secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del CCNL applicato.
La parte ricorrente ha chiesto poi la condanna alla corresponsione di € 876,26, come risulta dal conteggio prodotto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con riserva di richiedere in separato giudizio le spettanze da gennaio 2024.
***
La parte resistente ha contestato il calcolo del dovuto solo nell'ipotesi di applicazione per la definizione del giudizio dell'art. 5 L. n. 260/1949.
Il conteggio delle differenze retributive operato dalla parte ricorrente appare corretto sulla scorta delle argomentazioni che precedono e alla luce della disciplina di legge e contrattuale con applicazione della maggiorazione minima di cui all'art. 12 del CCNL applicato.
***
Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso è quindi fondato.
Il lavoratore che presti attività in un giorno festivo ha diritto, oltre al trattamento economico per la festività, anche a quello per la prestazione lavorativa svolta in tale
8 giornata maggiorata secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del CCNL applicato.
La parte ricorrente ha chiesto poi la condanna alla corresponsione di € 842,40 a titolo di retribuzione e maggiorazione al 65% per le ore di lavoro prestate durante le festività o, in subordine, della somma di € 732,82 con maggiorazione del 50 % nel periodo dal 2020 al 2023, come risulta dal conteggio prodotto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e accantonamento sul TFR.
***
La parte resistente ha contestato il calcolo del dovuto evidenziando che non è indicato se le giornate festive sono quelle di riposo settimanale o i giorni festivi. Sul punto, il ricorso appare chiaro, la parte ricorrente lamenta le modalità di pagamento dei giorni festivi lavorati. La resistente eccepisce solo genericamente che vi sono state delle settimane in cui è stato concesso riposo compensativo, ma nulla di preciso deduce e allega.
Quanto al riconoscimento per tutte le giornate festive lavorate della percentuale al
65%, la corretta maggiorazione è quella del 50% prevista dall'art. 12 c.5 lett. a) non essendo allegato e provato il superamento dell'orario normale.
Il conteggio delle differenze retributive operato dalla parte ricorrente appare corretto sulla scorta delle argomentazioni che precedono e alla luce della disciplina di legge e contrattuale con applicazione della maggiorazione minima di cui all'art. 12 del CCNL applicato.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo considerate le sole fasi svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
- condanna la parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di € 876,26 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
- condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 515,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle
9 spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 01/10/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Valentina Mattiozzi
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con gli avv.ti CAGNES GIADA MARIA, PARIGI FLAVIO, MORESCO
VITTORIO e MACCIONI GIULIA
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 16/01/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, chiedendo la condanna al pagamento, in via principale, della somma pari a € 842,40 a titolo di retribuzione e maggiorazione al 65% per le ore di lavoro prestate durante le festività o, in subordine, della somma di € 732,82 con maggiorazione del 50 % nel periodo dal 2020 al 2023, corrette poi nelle note per mera omissione di alcune giornate di dicembre 2020 e gennaio 2021 indicate nel corpo dell'atto ma non sommate in sede di conclusioni rispettivamente in € € 1.007,73 e € 876,26.
Sul punto, la parte ricorrente illustrava la disciplina collettiva e l'art. 5 della L. 27.5.1949 n.
1 260 integrata dalla L. 31.3.1954 n. 90 a sostegno della correttezza della propria domanda per il riconoscimento al lavoratore che presti servizio in un giorno festivo non solo del trattamento economico della festività ma anche il pagamento delle ore lavorate maggiorate ex art. 12 e 13 del CCNL. Inoltre, la ricorrente allegava che tale è stato il trattamento della festività lavorata da parte della datrice di lavoro fino al 2019.
Si costituiva in giudizio la resistente, contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto. Nel merito deduceva che la corretta interpretazione della disciplina collettiva è per il riconoscimento della sola retribuzione oltre alla maggiorazione per le ore lavorate nelle festività.
Inoltre, deduceva di non aver mai riconosciuto la retribuzione per le giornate di lavoro nelle festività per come dedotte dalla parte ricorrente.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La questione oggetto di giudizio è l'entità della retribuzione dovuta ai lavoratori che abbiano effettivamente prestato attività lavorativa durante la festività.
È pacifico tra le parti che il lavoratore che non ha prestato attività lavorativa nel giorno festivo ha diritto alla corresponsione di una giornata di retribuzione globale di fatto, in sostanza viene corrisposta una giornata di retribuzione avente come causa la festività.
L'interpretazione delle parti diverge in punto di retribuzione della festività lavorata.
La parte ricorrente deduce che il lavoratore ha diritto alla retribuzione della giornata di festività, alla retribuzione per le ore lavorate quel giorno e alla maggiorazione per il lavoro festivo. A sostegno deduce la lettera della disciplina collettiva e la circostanza che, fino al 2019, la resistente corrispondeva il trattamento economico dedotto in tesi dalla parte ricorrente.
La parte convenuta, al contrario, deduce che per il lavoratore che ha prestato servizio il giorno festivo la retribuzione dovuta è solo quella del giorno di lavoro con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
La disciplina collettiva, per quanto di interesse prevede quanto segue.
2 L'art. 71 rubricato “Giorni festivi” dispone
1. Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le festività nazionali:
1) Anniversario della Liberazione (25 aprile)
2) Festa del Lavoro (1° maggio)
c) le seguenti festività:
1) Capodanno (1° gennaio)
2) Epifania (6 gennaio)
3) Festa della Repubblica (2 giugno)
4) Assunzione (15 agosto)
5) Ognissanti (1° novembre)
6) (8 dicembre) Controparte_2
7) AN AL (25 dicembre)
8) AN AN (26 dicembre)
9) Giorno successivo alla Pasqua
10) Festa del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera.
2. Qualora una delle festività di cui ai punti b) e c), coincidesse con la domenica, ai lavoratori è dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico mensile, una giornata di retribuzione di fatto. Le
OO.SS. periferiche, per le festività di cui ai punti b) e c), coincidenti con la domenica, concorderanno - entro il mese di gennaio di ciascun anno - altrettante festività sostitutive.
In tal caso non si darà luogo al trattamento economico previsto al comma precedente.
3. Allo scopo di esemplificare la corresponsione, il trattamento di cui sopra è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle ricorrenze di cui alle lettere b) e c), anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo compensativo.
4. In quelle località in cui la Festa del Patrono coincide con altra festività di cui alle lettere b) e c) le
3 associazioni territoriali competenti stabiliranno un'altra giornata di festività, in modo da mantenere invariato il numero delle stesse.
Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito con l'osservanza delle norme dell'art. 10
(Riposo settimanale) della Parte comune del presente CCNL;
il lavoro nelle festività indicate nelle lettere
b) e c), è consentito nei casi di riconosciuta necessità. Comunque l'effettuazione del lavoro in tali giornate
è compensato col trattamento economico di cui ai precedenti artt.12 e 13.”
Gli articoli 12 e 13 richiamati prevedono le maggiorazioni, in particolare l'art. 12 c. 5, per quanto di rilievo per la risoluzione della controversia, stabilisce
“Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL: […]
– lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale)
a) maggiorazione 50%.”.
Il testo dell'art. 71 prevede il riconoscimento del pagamento della festività in tutti i casi in cui essa per le eventualità del calendario sia corrispondente con un altro giorno di riposo, con ciò evidenziando che la ratio sottesa alle parti collettive è quella dell'effettivo riconoscimento al lavoratore in tutti i casi della festività e della relativa retribuzione, pertanto non si vede per quale ragione proprio nel caso di maggior sacrificio per il dipendente, ossia lavoro nel giorno di festività, egli debba subire un trattamento tanto deteriore.
***
L'unica interpretazione logica e corretta della disciplina collettiva non può che essere quella proposta dalla parte ricorrente.
L'interpretazione della disciplina collettiva offerta dalla datrice di lavoro comporterebbe l'assurda conseguenza che il lavoratore che ha prestato servizio la festività non ottenga la retribuzione per la festività, ma solo la retribuzione per il lavoro prestato e la relativa maggiorazione. Invece il lavoratore che riposa la festività ottenga la retribuzione per la giornata. In questo modo il dipendente che lavora durante la festività in sostanza perde il godimento della festività. Va osservato, infatti, che le discipline
4 collettive prevedono alternativamente la doppia retribuzione per la festività lavorata o il godimento di un riposo compensativo, evidenziando quindi che la necessità di riconoscere comunque un diritto alla festività che può essere compensata in forma specifica con altro giorno di riposo o per equivalente con il pagamento di una giornata di lavoro. Si veda, ad esempio, il CCNL del Comparto Sanità, come interpretato dal
Tribunale di Napoli, “
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» ( art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n.
16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva»;
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui «per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore»;
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al
5 comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è «pari al
15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo»;
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art.
9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo»;
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi ( art. 86, comma
13, secondo cui «Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di C 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore »)”.
6 Sul punto anche Cassazione civ. sez. lav. 01/08/2022, n. 23880: “Ai sensi dell'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità, l'indennità è diretta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni. Gravosità più ampia nei casi in cui il turno ricada in un giorno festivo. Detta indennità è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore di godere del riposo compensativo per il lavoro fornito nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (art. 9 del
c.c.n.l. del 20 settembre 2001).” a conferma del diritto alla compensazione della gravosità del lavoro festivo oltre al godimento del riposo compensativo.
Il CCNL applicato dalla resistente non prevede alcun riposo compensativo a fronte della festività lavorata, pertanto il lavoro nella festività comporterebbe una sostanziale rinuncia alla festività stessa.
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La questione deve essere valutata anche alla luce delle cause delle diverse attribuzioni, la retribuzione della festività ha, appunto, come causa la festività stessa, la retribuzione delle ore effettivamente lavorate ha come causa il lavoro prestato e la maggiorazione ha come causa la prestazione di attività lavorativa in circostanza gravosa, ossia il lavoro in un giorno in cui tutti sono di riposo con conseguente rinuncia alla possibilità di svago e ricreative in compagnia. Non si intende per quale ragione il lavoratore non abbia diritto all'attribuzione retributiva avente come causa la festività.
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Da ultimo, si osserva che l'interpretazione sostenuta dalla resistente avrebbe come assurda conseguenza che il lavoratore che presti nella giornata festiva un orario di lavoro inferiore a quello suo normale riceverebbe una retribuzione inferiore rispetto a quella che riceverebbe se godesse del riposo nella giornata festiva.
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L'interpretazione della resistente non è pertanto adottabile perché condurrebbe a delle conseguenze, portando all'estremo il ragionamento, assurde, ingiustamente punitive del lavoratore in servizio durante la festività e illegittime considerate le diverse cause delle attribuzioni.
7 La correttezza di tale interpretazione è confermata anche dalla circostanza che in effetti, per come emerge dalla produzione documentale offerta con note dalla ricorrente, la parte resistente fino al 2019 ha correttamente corrisposto per la giornata festiva lavorata la retribuzione giornaliera, la retribuzione delle ore lavorate e la relativa maggiorazione ex art. 12 o 13 del CCNL applicato.
La parte convenuta ha dedotto che solo ad alcuni lavoratori era corrisposto il trattamento della festività lavorata come dedotto dal ricorrente, ma a sostegno di tale affermazione, a fronte della copiosa produzione documentale della ricorrente, non ha allegato neanche una busta paga ante 2019 in cui il pagamento delle festività lavorate veniva eseguito secondo la propria interpretazione.
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Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso è quindi fondato.
Il lavoratore che presti attività in un giorno festivo ha diritto, oltre al trattamento economico per la festività, anche a quello per la prestazione lavorativa svolta in tale giornata maggiorata secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del CCNL applicato.
La parte ricorrente ha chiesto poi la condanna alla corresponsione di € 876,26, come risulta dal conteggio prodotto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con riserva di richiedere in separato giudizio le spettanze da gennaio 2024.
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La parte resistente ha contestato il calcolo del dovuto solo nell'ipotesi di applicazione per la definizione del giudizio dell'art. 5 L. n. 260/1949.
Il conteggio delle differenze retributive operato dalla parte ricorrente appare corretto sulla scorta delle argomentazioni che precedono e alla luce della disciplina di legge e contrattuale con applicazione della maggiorazione minima di cui all'art. 12 del CCNL applicato.
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Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso è quindi fondato.
Il lavoratore che presti attività in un giorno festivo ha diritto, oltre al trattamento economico per la festività, anche a quello per la prestazione lavorativa svolta in tale
8 giornata maggiorata secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del CCNL applicato.
La parte ricorrente ha chiesto poi la condanna alla corresponsione di € 842,40 a titolo di retribuzione e maggiorazione al 65% per le ore di lavoro prestate durante le festività o, in subordine, della somma di € 732,82 con maggiorazione del 50 % nel periodo dal 2020 al 2023, come risulta dal conteggio prodotto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e accantonamento sul TFR.
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La parte resistente ha contestato il calcolo del dovuto evidenziando che non è indicato se le giornate festive sono quelle di riposo settimanale o i giorni festivi. Sul punto, il ricorso appare chiaro, la parte ricorrente lamenta le modalità di pagamento dei giorni festivi lavorati. La resistente eccepisce solo genericamente che vi sono state delle settimane in cui è stato concesso riposo compensativo, ma nulla di preciso deduce e allega.
Quanto al riconoscimento per tutte le giornate festive lavorate della percentuale al
65%, la corretta maggiorazione è quella del 50% prevista dall'art. 12 c.5 lett. a) non essendo allegato e provato il superamento dell'orario normale.
Il conteggio delle differenze retributive operato dalla parte ricorrente appare corretto sulla scorta delle argomentazioni che precedono e alla luce della disciplina di legge e contrattuale con applicazione della maggiorazione minima di cui all'art. 12 del CCNL applicato.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo considerate le sole fasi svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
- condanna la parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di € 876,26 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
- condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 515,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle
9 spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 01/10/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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