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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4557/21 R.G.L. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato a Torino, Parte_1 C.F._1 in Via Tofane n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonio GIORDANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica del ricorso introduttivo.
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
TRENITALIA S.P.A. (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata a Torino, in Via Manzoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Paolo TOSI, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, insieme all'avv. Maria Giovanna CONTI, giusta procura alle liti allegata alla busta telematica della memoria difensiva.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Conclusioni della parte ricorrente: “- in via principale
- dichiarare tenuta e condannare la società Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di luglio 2007 fino al mese di maggio 2021, ovvero all'importo di euro 5041,31 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 3312,89 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza,oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
- in via subordinata, nel richiamare quanto chiesto preliminarmente
- dichiarare tenuta e condannare la società Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di luglio 2012 fino al mese di maggio 2021, ovvero all'importo di euro 3097,52 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 2171,71 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
- in via di ulteriore subordine, nel richiamare quanto chiesto preliminarmente
- dichiarare tenuta e condannare la società Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di Luglio 2016, ovvero nei cinque anni anteriori alla interrotta prescrizione nel Luglio 2021, fino al mese di maggio 2021,ovvero all'importo di euro 2936,54 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 1645,27 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, contributo unificato e ogni altra successiva occorrenda”.
Conclusioni della parte resistente: “nel merito, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
in via subordinata, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti al ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al 16.7.2016”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tentata vanamente la conciliazione, la causa è stata sospesa in attesa del provvedimento della Corte di Cassazione, dopo il ricorso proposto avverso la sentenza n. 103/2023 emessa da questo tribunale in altro giudizio ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c..
Riassunto il giudizio, dopo l'udienza di discussione dell'8.4.2025 è stata disposta l'acquisizione di nuovi conteggi e, all'odierna udienza, dopo l'ulteriore discussione sulla questione dell'ambito temporale di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la causa è stata trattenuta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. lavora alle dipendenze di Trenitalia s.p.a. in qualità di Parte_1 macchinista ed ha agito in giudizio lamentando l'insufficienza della retribuzione percepita in relazione alle ferie di cui ha fruito, in quanto non comprensiva del valore medio di alcune indennità variabili percepite in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, il ricorrente, invocando la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di ferie, ha contestato la mancata inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie del valore medio, calcolato nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale/condotta e del compenso per assenza dalla residenza, previsti la prima dall'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del gruppo , e il secondo dall'art. 77 c.c.n.l. attività ferroviarie 2012 e Controparte_1
2016.
Il ricorrente ha chiesto in via principale il pagamento di euro di euro 5.041,31 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro
3.312,89 per differenze retributive a titolo di indennità di assenza dalla residenza per l'ipotesi in cui si ritengano prescritti i crediti in data antecedente al 18.7.2007 (ovvero nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della l. 92/2012) e, in via subordinata, gli importi inferiori (indicati nei conteggi allegati al ricorso e nelle conclusioni sopra trascritte) per le ipotesi in cui si ritenga maturata la prescrizione anteriormente al
18.7.2012 ovvero si ritenga che la prescrizione decorra in costanza di rapporto, anche dopo l'entrata in vigore della legge 92/2012.
Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta, la quale:
- ha contestato la fondatezza della tesi avversaria sulla modalità di retribuzione dei giorni di ferie, negando che la retribuzione dei giorni di ferie debba essere identica a quella percepita per la prestazione ordinaria, - ha sostenuto che la contrattazione collettiva può escludere, da detta retribuzione, alcune indennità erogate per l'effettivo svolgimento della prestazione, laddove non si verifichi alcun concreto effetto dissuasivo per i lavoratori nella richiesta di fruizione delle ferie;
- ha evidenziato che una parte di indennità di utilizzazione professionale viene già erogata ai lavoratori e che l'indennità per assenza dalla residenza ha già almeno in parte natura indennitaria (e quindi non retributiva);
- ha contestato la correttezza dei conteggi della controparte, in quanto la media giornaliera è stata determinata sulla base delle presenze effettive e non sulla base del divisore di 26 giorni previsto dalla contrattazione collettiva per la determinazione del valore giornaliero delle singole voci retributive (ex art. 68 c.c.n.l.);
- in subordine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive in ipotesi maturate.
2. Così riassunte, in sintesi, le allegazioni e deduzioni delle parti, si deve premettere che il presente giudizio si colloca nell'ambito di un ampio contenzioso tra la società convenuta e i propri dipendenti, avente ad oggetto la retribuzione dei giorni di ferie spettante ai macchinisti e ai capitreno.
I ricorrenti ritengono che la retribuzione erogata dalla datrice di lavoro non sia conforme alle previsioni dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE, che così recita: "
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro".
Lo Stato italiano ha dato attuazione a tali previsioni con il decreto legislativo 66/2003, che all'art. 10 disciplina l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Sulla questione è intervenuta con più decisioni la Corte di Giustizia, che ha precisato che secondo la direttiva n. 88 del 2003, il diritto alle ferie annuali e quello ad ottenere un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, Persona_1 punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre Per_2 2018); che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 significa che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (Schultz-Hoff e altri, punto 58); che in occasione della fruizione delle ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro (v Schultz-Hoff e altri, punto 60); che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che pertanto un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri, punto 21); che in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure indennità correlate “agli status personali o professionali" del lavoratore (cfr. sentenza ). Per_2
Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13.425/2019 del 17/5/2019, ha affrontato la questione della retribuzione spettante durante il periodo di ferie in relazione alla normativa e alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento all'incidenza su di essa delle voci retributive variabili. La Suprema Corte ha affermato che: "In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, ussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”. Riguardo alla nozione di retribuzione spettante durante le ferie, la Cassazione ha chiarito che è compito del giudice di merito valutare il rapporto di funzionalità intercorrente tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le sue mansioni nonché di verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
3. Nel caso di specie si deve dunque verificare se il compenso per l'assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione/condotta devono essere considerati come intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni di macchinista in funzione di compenso degli specifici disagi derivanti da tali mansioni ovvero siano correlati allo status professionale o personale del lavoratore.
Alla luce di un contrasto sorto nella giurisprudenza di merito sulla questione di diritto sottesa alle domande dei ricorrenti, dovendosi accertare la validità delle disposizioni contrattuali che escludono talune voci variabili della retribuzione dal compenso da erogare per i giorni di ferie, questo tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 420 bis c.p.c. (n. 103/2023), con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, la nullità dell'art. 77 par. 2 dei contratti collettivi 2012 e 2016, nella parte in cui viene escluso il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane.
I motivi di ricorso proposti dalla società convenuta sono stati disattesi dalla Corte di
Cassazione che, sul punto, nella sentenza n. 34088/2024, ha così motivato:
<
4.2. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono infondati per le ragioni diffusamente espresse in copiosi precedenti di questa Corte in analoghi contenziosi che si sono formati prima con la (tra molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141 del 2024) e, poi, Controparte_2 sono stati ribaditi anche con l'odierna ricorrente, avuto specifico riguardo alla indennità di assenza dalla residenza oggetto del presente procedimento ex art. 420 bis c.p.c.
(Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre,
Cass. n. 19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024; Cass. n. 25840 del 2024).
In sintesi estrema - ribadito che "la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore" -questa Corte ha ritenuto che l'indennità per assenza dalla residenza prevista dalla contrattazione collettiva applicabile anche alla presente controversia sia da ricomprendere nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali, secondo il diritto dell'Unione, in quanto "la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro". A tali precedenti il Collegio rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per respingere i motivi di ricorso in esame, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione
(Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023.); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la "conoscenza" delle regole e, quindi, a monte, l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022)” (Cass. civ. sez. lav., 23/12/2024, n. 34088)>>.
4. Anche in relazione all'incidenza dell'indennità di condotta/utilizzazione professionale prevista dalla contrattazione aziendale sulla retribuzione dovuta per i giorni di ferie appare sufficiente il richiamo ex art. 118 disp. att. cpc alla più recente giurisprudenza di legittimità che sul punto ha così esaustivamente motivato: <In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile>> (Cass. sentenza
20/5/2024, n. 13932). Tale indennità, pertanto, nel suo valore medio, deve essere compresa nella retribuzione dei giorni di ferie. Di conseguenza, deve essere dichiarata la nullità parziale del CCNL, per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, nella parte in cui non include questo emolumento (nel suo valore medio calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie) nella retribuzione dei giorni di ferie.
5. In merito all'effetto dissuasivo della mancata inclusione nella retribuzione dei giorni di ferie delle componenti variabili della retribuzione sopra esaminate, si osserva dai conteggi da ultimo prodotti dalla parte ricorrente risulta che nei giorni lavorativi di ferie compresi nel periodo di 4 settimane di ferie annuali è stato pagato un importo medio significativamente inferiore rispetto a quello che sarebbe stato erogato per retribuire l'attività lavorativa negli stessi giorni, e dunque un importo astrattamente idoneo a produrre l'effetto dissuasivo cui fa riferimento la giurisprudenza comunitaria.
Quanto ai criteri di raffronto delle retribuzioni, la Corte di Cassazione si è così espressa:
“non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass. sentenza 21/05/2024, n. 14089). Appare dunque corretto verificare la dissuasività dell'esclusione delle diverse indennità in relazione alla loro incidenza sulla retribuzione mensile e non su quella annuale (si veda anche la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 463/2024).
6. Considerato che, come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, l'art. 7 della Direttiva si riferisce ad un periodo di 4 settimane, si osserva che nell'ambito di tale periodo ad avviso di questa giudice devono prendersi in considerazione i soli giorni per i quali è dovuta la retribuzione, e cioè i soli giorni lavorativi, non spettando alcunché al lavoratore per i giorni di riposo: si tratta quindi di 20 giorni l'anno, in considerazione dell'articolazione della prestazione lavorativa su 5 giorni a settimana, come previsto dall'art. 28 ccnl (che al paragrafo 1.5 stabilisce che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”). Nello stesso senso si espressa la CGUE, che ha ritenuto conforme all'articolo 7 della direttiva 2003/88 nei limiti del “minimo di quattro settimane, vale a dire 20 giorni” garantito da tale norma, lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea che aveva ridotto a 24 i giorni di ferie annuali (sentenza n. 119 dell'8/9/2020, n.119, causa 119/19). Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza
CGUE 3.5.2012, C337/10; sentenza CGUE 20.7.2016, C-341/15), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili.
7. In via subordinata, la parte resistente ha eccepito l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., dell'art. 10 d. lgs. n. 66 del 2003, attuativo della direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso di includere le indennità qui in esame, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, nella parte in cui impone di applicare la direttiva
2003/88/CE e la direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, causa c- Per_2
155/10, deducendo la violazione dei principi fondamentali della certezza del diritto, dell'autonomia negoziale delle parti sociali, del principio del legittimo affidamento e della libertà di impresa.
Tali eccezioni non appaiono meritevoli di accoglimento, per le ragioni già esposte dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 20216 del 23/06/2022, qui da intendersi richiamata ex art. 118 cpc., la quale ha osservato
- che le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio “non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo”;
- che “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti 'multilevel', come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative 'minime'”;
- l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE (già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. n. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giudici di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. SS.UU. n. 8095 del 2007); “invero, è noto (v. Cass. SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione
Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di
Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea;
sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (tra le altre, v. Cass. n. 6862 del 2014; Cass. n. 13603 del 2011)”;
- non sussistono i presupposti per il richiesto rinvio pregiudiziale interpretativo “sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo. Al riguardo, e anche per sottolineare
l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo 'quantitativo', ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo 'teleologico', nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie- la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385;
Cass. n. 37589/2021). Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare
l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale”;
- per le stesse ragioni sopra esposte, “non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del 200/79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente”.
8. Ad avviso di questa giudice non può condividersi la tesi della società secondo la quale l'accoglimento del ricorso dovrebbe comportare una pronuncia di nullità della previsione del contratto collettivo che riconosce l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, in considerazione della non meglio indicata clausola secondo cui “le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”, pattuita, secondo la convenuta, “al fine di creare una insuperabile simbiosi tra le norme del contratto collettivo ed evitare che interventi successivi alla stipula possano alterare gli equilibri dell'accordo collettivo”.
Si osserva infatti che è principio di ordine generale quello della conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione a tale regola, che deve essere provata dalla parte interessata (così Cass. 11673/2007) e si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità (così, tra le altre, Corte d'Appello Milano, sentenza
182/2019). Ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., infatti, la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità e salvo il caso di sostituzione di diritto della clausola nulla da parte di norma imperativa previsto al comma 2.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che nell'ipotesi in cui le clausole siano sostituite di diritto da norme imperative non è necessaria alcuna valutazione in ordine all'essenzialità delle pattuizioni affette da nullità (cfr., tra le altre, Cass. n. 645/1999).
In ogni caso, la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma
è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 1, sentenza n. 23142016). Gravava quindi sulla convenuta allegare e dimostrare che, in assenza della previsione in esame, l'intero accordo non si sarebbe concluso: essa, invece, si è invece limitata a trascrivere il testo della clausola, la quale risulta peraltro formulata in modo del tutto generico ed appare quindi una mera clausola di stile (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”).
9. In conclusione, nei limiti sopra esposti la domanda della parte attrice può essere accolta, previa dichiarazione di nullità dell'articolo 31.5 dei contratti aziendali 2012 e
2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai macchinisti nelle giornate di ferie, all'importo fisso di euro 12,80 nonché dell'articolo 77.2.4 dei c.c.n.l. della Mobilità,
Area Attività Ferroviarie del 2012 del 2016, nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
Al ricorrente, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla retribuzione di ciascuno dei
20 giorni di annuali (anche se non interamente fruiti nell'anno di riferimento e fruiti in parte nell'anno successivo, come previsto dall'art. 10 d.lgs. 66/2003 e dall'art. 30 c.c.n.l., come precisato dalle parti all'odierna udienza) comprensiva delle indennità di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale (nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/condotta e l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto), calcolate come sopra indicato, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 pacificamente già riconosciuto dalla società convenuta.
Posto che i conteggi da ultimo elaborati dalla parte ricorrente applicando i suddetti criteri non sono stati contestati e devono quindi ritenersi esatti, la società convenuta deve essere condannata a pagare la somma ivi indicata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, ex art. 429 c.p.c..
10. Risulta infondata l'eccezione di prescrizione, considerato che la domanda è limitata al periodo successivo al luglio 2007 e che iI rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92/2012 e del d.lgs. 23/2015, “mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così la sentenza della Cassazione n.
26246/2022, confermata da tutte le pronunce successive).
11. Le spese di lite possono esser poste a carico della società convenuta in considerazione della prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i valori medi previsti dal d.m. 55/2014, potendosi accordare la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condanna TRENITALIA S.P.A. a pagare a la somma di euro Parte_1
6.637,13, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
condanna la parte convenuta a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021 secondo i criteri indicati nella presente sentenza;
condanna TRENITALIA S.P.A. a rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa liquidate in euro 5388,00, oltre rimborso spese 15%, IVA, CPA e contributo se versato, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
Torino 11.7.2025
la giudice
Roberta PASTORE