TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/12/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IN, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1658/2025 R.C.F., promossa con ricorso depositato il 24.6.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Enrica Lucchin
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
con il proc. e dom. avv. Giulia Marangon
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
IN
INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente e parte resistente, concordemente:
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con relative annotazioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario il 23.5.2015 in Parte_1 CP_1
Comune di Porpetto (UD); dall'unione è nato il figlio (24.5.2014), minorenne;
i coniugi si Per_1 sono separati come da sentenza resa dal Tribunale di IN n. 464/2024 di data 16.12.2024 e pubblicata in data 27.12.2024 a seguito di ricorso congiunto dei coniugi.
Con il ricorso di cui in epigrafe ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, identiche a quelle stabilite in sede di separazione.
Costituitosi ritualmente in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio, ma a CP_1 condizioni parzialmente diverse.
Alla prima udienza del 17.11.2025 i coniugi hanno chiesto un rinvio con fissazione di udienza a trattazione scritta onde rassegnare conclusioni congiunte. Alla successiva udienza del 2.12.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto che le parti hanno depositato note scritte, ma contenenti conclusioni congiunte solamente con riferimento alla pronuncia di sentenza sullo status. Pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione solo su questa domanda.
La richiesta pronuncia può essere emanata, sussistendone le condizioni di legge ed in particolare il periodo di legge di ininterrotta separazione.
Questa circostanza è stata d'altronde confermata da entrambe le parti.
Tutto ciò induce a ritenere che oramai il matrimonio costituisca un mero vincolo formale.
Ciò premesso, essendo necessario procedere ad ulteriore istruttoria sugli altri capi della domanda, il
Collegio deve pronunciare sentenza non definitiva limitata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e in Comune di Porpetto (UD) in data 23.5.2015;
[...] CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 1, parte seconda, serie A, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2015;
3) provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza di pari data e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva. Così deciso in IN, nella Camera di Consiglio dd. 4.12.2025.
Il Presidente
(dott.ssa Annamaria Antonini)