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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/05/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
n. 4825/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 15 maggio 2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Alice Zorzi, sono comparsi:
per l'avv. CEOLIN IRENE Parte_1
per nessuno CP_1
L'avv. Ceolin si riporta alle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
Il Giudice
Dr.ssa ALICE ZORZI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile iscritta al n. 4825/2024 R.G. promossa:
da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Irene Parte_1 C.F._1
Ceolin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marcon (VE) Piazza IV
Novembre 8, giusta procura in atti;
contro
(C.F. CP_1 C.F._2
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nel giudizio rubricato al n. RG 3617/2024, ha citato al Parte_1 CP_1
fine di convalidare lo sfratto per morosità, deducendo di aver stipulato con quest'ultimo, in data 22.01.2020, un contratto di locazione ad uso abitativo,
pagina 2 di 7 regolarmente registrato, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Marcon (Ve) via
Marconi 6/a e di aver convenuto un canone mensile pari ad € 600,00; deducendo, però,
che a partire dal mese di febbraio 2023, ha iniziato a non corrispondere CP_1
più in modo regolare il canone di locazione, omettendo del tutto diversi pagamenti mensili e saldando solo parzialmente alcune mensilità; deducendo che, alla data di redazione dell'atto di intimazione di sfratto, la morosità ammontava ad € 2.750,00, pari a più di quattro mensilità del canone;
pertanto, nonostante i molteplici solleciti di pagamento sia verbali che scritti, conveniva avanti il Tribunale di Venezia Addeo
Esteban al fine di sentire convalidare lo sfratto per morosità.
All'udienza del 7.03.2024 insisteva per la convalida dello sfratto Parte_1
evidenziando la persistenza della morosità, ma alla medesima udienza compariva personalmente, il quale si opponeva alla convalida dello sfratto CP_1
adducendo il fatto che, a suo dire, l'immobile oggetto di locazione fosse in alcune sue parti inagibile, invivibile ed insalubre a causa di muffa e presenza di acqua sui muri.
Il Giudice, con provvedimento del 12.03.2024, rilevato che l'opposizione del convenuto non si fondava su prova scritta, e non sussistendo gravi motivi contrari al rilascio, visto l'art.665 c.p.c., disponeva il mutamento del rito, fissava udienza ex art.420 c.p.c. al giorno 21.05.2024 e ordinava il rilascio dell'immobile entro il
12.06.2024.
successivamente, con memoria difensiva ex art.426 c.p.c. sul Parte_1
procedimento n. 4825/2024, ha eccepito l'infondatezza e la pretestuosità, sia in punto di fatto che in diritto, dell'opposizione formulata da;
deducendo che CP_1
quest'ultimo, all'udienza di convalida dello sfratto, non ha contestato né l'an né il
quantum della morosità e che, pertanto, l'inadempimento dell'intimato e l'ammontare del credito maturato a titolo di canoni non pagati sono pacifici;
deducendo che l'immobile locato non presenta problematiche e, come risulta dal contratto, è stato pagina 3 di 7 consegnato in buono stato e adatto all'uso convenuto;
deducendo l'estrema genericità
delle censure sollevate dall'opponente e la mancanza di elementi probatori a suffragio dell'opposizione; deducendo, inoltre, di aver appreso della presunta sussistenza delle problematiche lamentate solo in occasione dell'udienza di convalida di sfratto posto che mai prima erano state segnalate problematiche all'immobile locato;
deducendo altresì l'illegittimo e ingiustificato mancato pagamento dei canoni di locazione;
deducendo che la presunta presenza di muffa sulle pareti dell'abitazione non è in alcun modo imputabile al locatore, e non può in alcun modo compromettere ed impedire l'uso ed il pieno godimento dell'immobile a tal punto da far venire meno la controprestazione del locatore.
ha, nella presente fase, pertanto chiesto, nel merito, di dichiarare risolto il Parte_1
contratto di locazione per grave inadempimento del convenuto e per l'effetto condannarsi , a rilasciare l'immobile sito in Marcon (VE) via Marconi CP_1
6/a libero e sgombro da persone e/o cose anche interposte;
di condannare il signor a corrispondere al signor , l'importo di € 3.950,00, ovvero CP_1 Parte_1
quello maggiore, conseguente alla morosità (per canone ed accessori) che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi di mora maturati da ogni singola scadenza e calcolati al tasso legale, fino alla data di proposizione della odierna domanda giudiziale di pagamento, ed al tasso di cui all'art.5 d.lgs. 2 ottobre 2002, n. 231, dal momento della proposizione della domanda fino al saldo effettivo, in applicazione del novellato art.1284 c.c.; in ogni caso, spese e competenze di causa integralmente rifuse;
in via istruttoria, di ammettere la prova testimoniale.
All'udienza del 29.10.2024 parte ricorrente rinunciava alle istanze istruttorie e chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione;
all'udienza del 15.05.2025 parte ricorrente concludeva richiamando gli atti e la causa viene ora decisa come segue.
2. L'opposizione allo sfratto per morosità è infondata e pertanto il ricorso promosso da pagina 4 di 7 è fondato e trova accoglimento. Parte_1
Dalla documentazione agli atti emerge che: ha dato in locazione un Parte_1
immobile sito in Marcon (Ve), Via Marconi 6/A ad;
il canone di CP_1
locazione era concordato tra le parti in una somma pari ad € 600,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
il contratto risulta valido e regolarmente registrato.
Emerge altresì come fatto privo di contestazione che a far data dal CP_1
febbraio 2023 non ha più corrisposto con regolarità il canone di locazione pattuito e,
fino al rilascio dell'immobile, avvenuto il 06.03.2025, l'ammontare dei canoni scaduti e non versati risulta pari ad € 9.950,00.
Si aggiunga che dopo aver dato seguito al presente ricorso essendosi CP_1
opposto allo sfratto all'udienza fissata per la convalida, non ha più ritenuto di comparire in udienza e nemmeno di dimostrare e allegare tutte le contestazioni, a suo dire, a fondamento della illegittima richiesta di pagamento del canone.
Il comportamento del resistente non può non essere valorizzato posto che, a fondamento della propria opposizione, nulla ha fornito né sotto un profilo probatorio,
né presuntivo.
Inoltre, anche a voler valorizzare eventuali carenze qualitative dell'immobile, prive di qualsivoglia prova, le stesse non potranno rilevare di per sé per giustificare il mancato pagamento integrale dei canoni ma dovranno essere prese in considerazione dal giudice in un'ottica di buona fede e correttezza nel corso dell'esecuzione del contratto.
Sul punto si richiama consolidata giurisprudenza che afferma che il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, dovrà procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto ed alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli pagina 5 di 7 interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte, a norma dell'art. 1455 c.c., dovrà ritenere che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione sia contraria alla buona fede e,
quindi, non giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.”(Cass. n. 22626/2016 e
Cass.civ. 2154/2021).
Appare pertanto evidente, anche alla luce dell'assenza di prove sia nella fase di convalida sia nel presente giudizio, che l'inadempimento da parte di del CP_1
contratto di locazione stipulato con è l'unico inadempimento accertato, Parte_1
donde la risoluzione del contratto.
Si osserva che, come da dichiarazione agli atti depositata dal ricorrente, CP_1
ha già rilasciato l'immobile in data 06.03.2025 con la conseguenza che la domanda di rilascio non deve essere pronunciata in quanto, in merito allo specifico punto richiamato, è cessata la materia del contendere.
Alla luce di quanto esposto il ricorso trova accoglimento sia in ordine alla dichiarazione di risoluzione sia in ordine alla condanna al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti alla data del 06.03.2025.
Si osserva poi che gli interessi moratori potranno essere calcolati dalla messa in mora
(19.09.2023) al saldo, e, per i pagamenti con scadenza successiva, dalle singole scadenze al saldo, secondo i valori previsti dall'art. 1284 c.c. non trovando invece applicazione il dlgs 231/2002 non trattandosi di rapporti negoziali tra imprese.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ed, in applicazione del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento, secondo i valori minimi per la fase introduttiva, di studio e decisionale, stante l'assenza di particolare complessità della vicenda e l'assenza di contestazioni da parte del resistente rimasto contumace, nulla per la fase istruttoria non celebrata, vanno liquidati in una somma pagina 6 di 7 pari ad € 1696,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, oltre al rimborso delle spese vive pari ad € 127,95, per la presente fase del procedimento;
quanto alla fase della convalida di sfratto, vanno liquidate, tenuto conto dello scaglione di riferimento, secondo i valori minimi per la fase introduttiva e di studio e decisionale, stante l'assenza di complessità dell'attività svolta e della serialità
della tipologia di contenzioso, in una somma pari ad € 725,00 oltre rimborso forfettario pari al 15% oltre accessori come per legge, oltre al rimborso delle spese vive pari ad €
92,26.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto dichiara risolto il contratto di locazione tra e Parte_1
relativo all'immobile di Marcon, Via Marconi 6A; CP_1
DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile;
CONDANNA al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
9.950,00, per canoni non corrisposti, oltre interessi da calcolare dalla messa in mora del
19.09.2023 al saldo e, per i successivi canoni, dalle singole scadenze al saldo;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
liquidate in una somma pari ad € 1696,00, oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge, oltre spese vive pari ad € 127,95, per la presente fase, ed € 725,00,
oltre rimborso forfettario pari al 15%, oltre accessori come per legge, oltre rimborso spese vive pari ad € 92,26, per la fase della convalida di sfratto.
Sentenza pubblicata mediante lettura alla parte presente.
Venezia, 15 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
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