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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 521 del 2024 promosso da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 nei confronti di (C.F. ), per l'adozione dei provvedimenti di Parte_2 C.F._2 cui all'art. 337 ter c.c. nei riguardi dei figli nato il [...] ed Parte_3 Parte_4 nato il [...], all'esito dell'udienza del 21.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. depositato il 22.4.2024 , premesso di aver promosso Parte_1 nel giugno del 2021 un procedimento ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. nei confronti del resistente, riferiva che il Tribunale di Tempio Pausania, con decreto del 15.7.2022, emesso nella contumacia del resistente, aveva adottato i necessari provvedimenti in ordine all'affidamento, al collocamento ed al mantenimento dei figli minori nato il [...] ed nato il Parte_3 Parte_4
12.02.2011.
Lamentava che, anche dopo l'emissione del predetto provvedimento, l'Arca, aveva omesso di versare quanto dovuto a titolo di mantenimento per i figli ed aveva proseguito a disinteressarsi completamente di loro, e concludeva come in atti.
si costituiva in giudizio e si opponeva all'accoglimento della domanda, chiedendo, in Parte_2 via riconvenzionale, la riduzione dell'assegno posto a suo carico per il contributo al mantenimento dei figli.
La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
1 È noto che il principio di bigenitorialità debba essere la regola cardine da tener presente come regime ordinario e prioritario di affidamento, al fine di consentire ai genitori di instaurare una sintonia sulle scelte educative relative ai figli.
L'affido esclusivo rappresenta pertanto una deroga eccezionale al predetto regime, giustificata solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, o comunque una situazione tale da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore (Cassazione civile sez. I,
06/07/2022, n.21425; Corte appello Ancona sez. II, 19/01/2023, n.169; Tribunale Torre Annunziata sez. I, 27/05/2022, n.1247; Tribunale Livorno sez. I, 14/09/2021, n.724). Tale pregiudizio per il minore, ben può essere individuato nel totale disinteresse manifestato nei confronti del medesimo da parte di uno dei genitori. In particolare, la giurisprudenza si è espressa nel senso che “L'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva rappresenta una deroga al principio generale di affidamento condiviso, per cui il giudice dovrà congruamente motivare la scelta dell'affidamento esclusivo non solo attraverso un giudizio in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità dell'altro genitore. In particolare, l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo è stata ravvisata, ad esempio, nel totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore, nel mancato rispetto del regime delle visite - che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori” (Tribunale Ancona sez. I,
07/03/2022, n.324). Ancora più recente è la pronuncia del Tribunale di Torino, per cui “Qualora risulti dimostrato il totale disinteresse del padre alle sorti della prole, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe i figli a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse - essendo il padre assente e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore della figlia - va prediletta la misura dell'affido esclusivo alla madre, in applicazione dell'art. 337-quater c.c..” (Tribunale Torino sez. VII, 20/01/2023, n.205. Nello stesso senso vedi Tribunale
Trapani sez. I, 12/12/2022, n.1051).
Anche la Corte di Cassazione ha preso posizione sul punto, dichiarando che: “L'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso” (Cassazione civile sez. I, 11/07/2022, n. 21823).
Tanto premesso, la ricorrente ha riferito che non solo si è sempre sottratto all'obbligo Parte_2 di provvedere al mantenimento dei figli, ma ha omesso anche di prestare collaborazione per la cura e l'educazione dei minori, rifiutando qualsivoglia tipo di assistenza, sia morale che materiale.
La ha aggiunto inoltre che il resistente non vede ormai da anni i figli, con i quali intrattiene solo Pt_1 sporadici rapporti mediante messaggi telefonici.
Ha riferito, infine, che il padre aveva sempre sottovalutato i disturbi dell'apprendimento manifestati dal figlio e si era rifiutato di prestare il consenso necessario all'avvio di un percorso di Pt_3 supporto psicologico nell'interesse dei minori, per il quale la ricorrente aveva già contattato il Centro per la Famiglia di Olbia.
ha confermato di aver visto i figli sino al mese di ottobre del 2022, di aver avuto con Parte_2 contatti solo mediante messaggi telefonici sino al Natale del 2023, e che tali contatti si sono Pt_3 poi interrotti trovandosi egli, dal mese di gennaio del 2024, ed ancora oggi, in stato di detenzione.
2 Il resistente, inoltre, non ha contestato di aver sempre omesso il versamento delle somme dovute a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ed ha genericamente contestato le ulteriori affermazioni della Pt_1
Le circostanze sin qui evidenziate hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai figli all'udienza del 16.4.2025, nel corso della quale sia che hanno riferito circa i difficili Parte_4 Pt_3 rapporti con il genitore e circa l'interruzione degli stessi ormai da qualche anno.
In particolare, ha riferito che, sino al momento in cui litigò con il padre, i rapporti con Parte_4 lui erano stati buoni, ed ha manifestato la disponibilità e l'interesse a ricostituire il rapporto.
ha dichiarato che, dopo aver litigato con lui, il padre ha continuato negli anni a contattarlo Pt_3
e ad inviargli messaggi, ai quali non ha mai risposto.
Entrambi hanno riferito, infine, che il padre non ha mai collaborato con la ricorrente ai fini della loro educazione, e che non ha mai prestato alcun contributo economico.
Non vi è dubbio che la condotta del resistente, come sopra evidenziata, deponga nel senso della sua negligenza ed inadeguatezza a prendersi correttamente cura dei figli;
ciò posto, deve tuttavia osservarsi che non sono state evidenziate condotte del resistente di gravità tale da comportare la necessità di adottare l'estrema misura dell'affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre, come richiesto dalla ricorrente.
Ritiene infatti il Tribunale che l'interesse dei minori possa, nel caso concreto, essere adeguatamente tutelato mediante l'adozione della misura dell'affido esclusivo alla madre, stante il notevole grado di autonomia decisionale che essa comunque comporta.
Quanto alle modalità con cui il resistente potrà esercitare il diritto di visita, appare opportuno, al fine di recuperare il rapporto tra padre e figli e di consentirne il riavvicinamento, incaricare i Servizi
Sociali del Comune di Olbia, e quelli del Comune in cui l'Arca, una volta libero, si stabilirà, al fine di attivare i necessari percorsi di sostegno alla genitorialità, e di predisporre un programma di sostegno psicologico a favore dei minori, con facoltà per il padre di incontrare i figli con la cadenza e secondo il calendario che verrà predisposto dai predetti Servizi Sociali.
Tenuto conto, infine, della complessiva capacità economica delle parti, come si desume dalla documentazione versata in atti, ed in particolare del fatto che attualmente il resistente, che versa in stato di detenzione ed è stato ammesso al lavoro carcerario, percepisce un compenso pari ad €. 400,00 mensili circa, e delle esigenze dei figli, appare opportuno imporre all'Arca l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento per i figli, la somma di €. 100,00 ciascuno, mediante bonifico, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda.
Il ricorrente dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative da sostenersi nell'interesse dei figli.
Deve dichiararsi, infine, l'inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente al fine di ottenere la condanna dell'Arca al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per il mantenimento per i figli, trattandosi di questione evidentemente estranea all'oggetto del presente giudizio, limitato alla revisione delle disposizioni in materia di affidamento dei figli.
3 Sussistono giusti motivi, stante la natura della causa e degli interessi dedotti in giudizio, per compensare le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza;
dispone l'affidamento esclusivo dei figli ed alla madre;
Parte_3 Parte_4
incarica i Servizi Sociali del Comune di Olbia, e quelli del Comune in cui l'Arca, una volta libero, si stabilirà, al fine di attivare i necessari percorsi di sostegno alla genitorialità, e di predisporre un programma di sostegno psicologico a favore dei minori;
dispone che il resistente possa incontrare i figli con la cadenza e secondo il calendario che verrà predisposto dai predetti Servizi Sociali;
dispone che corrisponda alla ricorrente, a titolo di mantenimento per i figli, la somma Parte_2 di €. 100,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative da sostenersi nell'interesse dei figli;
spese compensate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 16.4.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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