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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/09/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 369/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 369/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Porto Salvo (RC), rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Romeo (c.f.
e dall'avv. Caterina Mallamace (c.f. C.F._2
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria (RC) alla C.F._3
via Nazionale di Pellaro, n. 241/F
- appellante -
e
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corina (c.f.
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) C.F._4
alla via Croce Valanidi, 93/a
- appellata -
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domande dell'appellante
Con atto d'appello notificato il 9.7.2020, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 1534/2019, pubblicata il 18.11.2019, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria - a definizione del procedimento iscritto al n. 100178/2010 R.G. - ha condannato l al risarcimento in favore degli attori, CP_1 Parte_1
e rispettivamente dei danni non
[...] Controparte_2 patrimoniali, determinati in € 1.283,88, e dei danni materiali (arrecati al veicolo della Società), determinati in € 16.268,70, quale conseguenza di sinistro stradale verificatosi, in data 27.1.2010, in località Annà di Melito di Porto
Salvo.
Il Tribunale ha posto a carico di parte convenuta le spese processuali di lite liquidate in complessivi € 3.120 (di cui € 382 per esborsi ed € 2.738 per compensi), oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, e le spese di ctu.
La sentenza è stata oggetto di correzione di errore materiale, con decreto del
18.12.2019, nella parte in cui ha condannato alle spese processuali il
“ ” piuttosto che . Controparte_3 CP_1
2 Corte d'Appello
L'appellante deduce l'insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale, e l'errata valutazione del materiale istruttorio. In via istruttoria, chiede il rinnovo dell'espletata ctu per l'esatta quantificazione del danno.
- Difese dell'appellata
Il 24.3.2021 si è costituita l eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342, 348-bis, 348-ter
c.p.c. e per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della
CP_2
Nel merito, l'appellata chiede il rigetto dell'appello, siccome infondato.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. L'appellata eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, siccome generico, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
2.- Sull'integrità del contraddittorio
1. L'appellata eccepisce l'inammissibilità del gravame, ex art. 331 c.p.c., siccome non esteso alla già parte (in qualità di Controparte_2
attrice) nel giudizio di primo grado.
2. Il motivo è infondato.
La partecipazione in appello di coloro che hanno già preso parte del giudizio di primo grado è necessaria in presenza di cause inscindibili o tra loro dipendenti.
3 Corte d'Appello
3. L'odierno appellante e la hanno agito in giudizio nei confronti CP_2 dell' per il risarcimento dei danni scaturenti dal medesimo sinistro. CP_1
In particolare, si legge nell'atto introduttivo che «il giorno 27.1.2010, verso le ore
9.25, il sig. , alla guida della Mercedes E 220 Evo Avangarde targata Parte_1
DH758AJ di proprietà della (…) percorreva regolarmente la Controparte_2
S.S. 106 jonica con direzione di marcia Reggio Calabria - Taranto, quando, giunto al km
28 + 400 in località Anna di Melito Porto Salvo, perdeva il controllo della predetta autovettura a causa della presenza di una grossa quantità di acqua piovana raccoltasi sul manto stradale, in quel punto dissestato ed affossato (…); la Mercedes, sbandando a sinistra, invadeva la carreggiata opposta e finiva la sua corsa contro il guard-rail, privo di terminale, che sforando il parabrezza anteriore, fuoriusciva dal lunotto posteriore per circa 8 metri
(…)».
Il ha domandato il risarcimento dei danni per € 23.664,07 (di cui € Parte_1
15.111,07 a titolo di lesioni personali e rimborso spese, oltre € 8.553 quali pregiudizi da lucro cessante.
La ha chiesto, in via esclusiva, il risarcimento dei danni arrecati al CP_2
veicolo di proprietà.
Il Tribunale - accertato un concorso di colpa del 30% del conducente del veicolo (addebitando quindi all' il 70%) - ha riconosciuto al CP_1
il risarcimento dei danni non patrimoniali e il rimborso delle spese Parte_1 mediche sostenute, per complessivi € 1.283,88.
Ha riconosciuto alla il risarcimento dei danni materiali al veicolo. CP_2
4. Non vi è litisconsorzio necessario tra le parti danneggiate, le cui rispettive posizioni sono scindibili.
Non vi è litisconsorzio necessario neanche processuale in primo grado.
Non è ravvisabile neanche un nesso di dipendenza tra la domanda del e la domanda della La domanda dell'uno non Parte_1 CP_2 costituisce presupposto logico della domanda dell'altra. Né vi è incompatibilità tra le due domande.
In ogni caso, l'appellante censura il solo capo della sentenza relativo all'accertamento del danno non patrimoniale, contestando i criteri di liquidazione. In nessun modo l'appello riguarda aspetti che coinvolgono la posizione della CP_2
4 Corte d'Appello
Non è pertanto applicabile l'art. 331 c.p.c.
Né può ordinarsi, ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello – con valore di denuntiatio litis - alla parte rimasta esclusa, essendo decorso il termine per proporre impugnazione.
3.- Sul danno da invalidità temporanea
1. L'appellante critica l'accertamento della propria invalidità temporanea, ed in particolare la riduzione in 45 giorni del periodo di invalidità temporanea (a fronte della prodotta certificazione comprovante un'invalidità di 86 giorni).
Il ctu ha accertato 10 giorni di i.t.p. del 75%, 15 giorni di i.t.p. del 50%, 15 giorni di i.t.p. del 25%.
Per l'accertamento del periodo d'invalidità temporanea il consulente ha fatto riferimento «ai tempi di guarigione per simili patologie» (pag. 4 della relazione).
L'appellante deduce un'invalidità temporanea assoluta per 27 giorni e un'invalidità temporanea parziale al 50% per 59 giorni.
2. Il motivo d'appello è fondato nei termini di seguito precisati, trovando riscontro nell'acquisita documentazione sanitaria.
A seguito del dedotto sinistro, il ha riportato «un trauma cranico non Parte_1 commotivo, una ferita al cuoio capelluto e un trauma contusivo alla coscia sx ed alla mano sx» (verbale di p.s. del 27.1.2010 - all. 15 fasc. parte I grado).
Risulta un periodo di ricovero presso l'U.O. di Melito Porto Salvo dal 27.1.2010 sino al 2.2.2010, con prescrizione di «collare cervicale da indossare per 20 giorni e un periodo di riposo e cure per 20 giorni» (all. 16-17 fasc. parte I grado).
L'appellante ha documentato la persistenza delle lesioni, anche dopo lo spirare del prescritto termine di riposo, tramite certificati del 23.2.2010, del
12.3.2010 e del 30.3.2010 rilasciati dalla struttura ospedaliera (all. n. 21, 23 e
25 fasc. parte del I grado).
All'esito di visita di controllo del 13.4.2010, presso l'U.O. di Melito Porto Salvo, il è stato dichiarato «clinicamente guarito con postumi da valutare in Parte_1 opportuna sede medico-legale».
L'invalidità temporanea, pertanto, si è protratta dal 27 gennaio al 13 aprile del
2010, per un totale di 77 giorni.
5 Corte d'Appello
La certificazione prodotta – dotata di un elevato grado di attendibilità siccome proveniente da una pubblica struttura – dimostra un periodo d'invalidità temporanea di 77 giorni ed è idonea a superare la valutazione di tipo essenzialmente presuntivo del ctu, il quale ha determinato il periodo d'invalidità temporanea del «facendo riferimento ai tempi di guarigione Parte_1 per simili patologie».
Pertanto il motivo d'appello va accolto e per l'effetto va riconosciuto il risarcimento per danno biologico temporaneo per 77 giorni d'invalidità temporanea (invece che di 40 giorni, come ritenuto dal ctu).
In particolare il periodo d'invalidità temporanea del 25% è da ritenersi di 52 giorni, e non di 15 giorni (come invece ritenuto dal ctu e, conseguentemente, dal giudice di prime cure).
Pertanto il danno biologico temporaneo, applicando la tabella di Milano, va liquidato in misura pari ad € 3.220,00, considerando un periodo di invalidità temporanea del 75% di 10 giorni, d'invalidità temporanea del 50% di 15 giorni e di invalidità temporanea del 25% di 52 giorni.
4.- Sul danno biologico permanente
1. L'appellante censura la ctu nella parte in cui ha accertato il danno biologico da invalidità permanente in misura pari all'1%.
Il contesta l'omessa valutazione, tra i postumi invalidanti, della Parte_1
«sindrome ansioso depressiva e cefalea post-traumatica» e della cicatrice al cuoio capelluto conseguente alla ferita lacero-contusa alla testa;
chiede, quindi, il risarcimento del danno biologico permanente in misura pari al 7%.
2. La doglianza è priva di fondamento.
Per quanto riguarda la sindrome ansioso-depressiva e cefalea post- traumatica non è emersa idonea prova. Non è stata infatti acquisita prova di adeguati accertamenti clinici/strumentali o comunque oggettivi. Non vi è documentazione attestante la somministrazione di specifici test psicodiagnostici.
In ogni caso, non può essere riconosciuta tale patologia sul piano del danno biologico permanente, dal momento che risulta che il danneggiato è guarito dalla predetta patologia (certificazione del 22.4.2010).
6 Corte d'Appello
3. Non sufficientemente specifica è la doglianza riguardante la mancata valutazione della cicatrice al cuoio capelluto.
Manca nell'atto d'appello un'adeguata descrizione della ferita.
La lesione non viene annoverata tra i postumi invalidanti nella relazione
Per_ medica di parte (dott. ) del 21.5.2010, la quale fa riferimento soltanto agli
«esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo» e al «disturbo post-traumatico da stress di grado lieve» (all. 26 fasc. di parte del primo grado).
Anche tale circostanza conferma che la “ferita l.c. al cuoio capelluto” non è rilevante o si è completamente rimarginata.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
5.- Sul danno morale
1. L'appellante chiede la liquidazione del danno morale quale conseguenza del sinistro, da calcolarsi in misura di un terzo sul danno biologico permanente e sul danno da invalidità temporanea.
2. Il motivo d'appello è infondato.
Nessun danno morale è ravvisabile nella fattispecie in esame, non essendo riscontrabile alcun profilo di peculiare traumaticità e offensività del comportamento lesivo, né sono ravvisabili pregiudizi di natura emotiva, conseguenti all'evento lesivo consistito nella lesione del diritto alla salute, non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, quali, ad esempio, dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione>> (Cass. civ.
7513/2018), conseguenti alla lesione del diritto alla salute, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione, conseguenti alla lesione del diritto alla salute (cfr. Cass. civ. 7513/2018).
6.- Sul rimborso delle spese di consulenza
1. L'appellante chiede il rimborso di € 360 quale spesa per la relazione medico-legale del 21.5.2010 redatta, nel proprio interesse, dal dott.
[...]
. Per_2
7 Corte d'Appello
La predetta domanda è stata implicitamente rigettata dal Tribunale, il quale non ha incluso le spese della consulenza tecnica tra i danni risarcibili.
2. La domanda va rigettata, in quanto non risulta la necessità o comunque l'utilità della consulenza tecnica di parte, anche in considerazione del notevole divario tra le conclusioni cui è giunto il consulente di parte (danno biologico permanente del 7%) e l'esito del giudizio.
7.- Determinazione del danno
Giova precisare che il danno non patrimoniale va liquidato applicando le tabelle di Milano, non trattandosi di incidente stradale sottoposto al codice delle assicurazioni, ma di insidia. Sul punto – sull'applicazione delle tabelle di
Milano piuttosto che il codice delle assicurazioni – non si è formato il giudicato, non essendo stato un punto controverso in primo grado.
Considerato il danno biologico permanente di € 1.156, il danno biologico temporaneo di € 3.220, le spese mediche di € 231, si ha l'importo di €
4.607,00.
Detratto il 30% per concorso di colpa, si giunge alla cifra di € 3.224,90.
Detratta la somma di € 1.283,10, già corrisposta, si ottiene l'importo di €
1.941,80.
8.- Spese processuali
Va confermata la regolamentazione delle spese processuali del primo grado tra il e la convenuta in considerazione dell'assenza Parte_1 CP_1
di appello incidentale e considerato che le spese processuali sono state liquidate in primo grado tenendo conto anche della domanda proposta dalla società CP_2
In ragione del significativo divario tra quanto chiesto con l'atto d'appello e quanto accertato, si reputa equo compensare per metà le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico della società appellata la restante parte, che si liquida – tenendo conto dei parametri minimi per fase istruttoria
(considerata la mancanza di istruttoria orale) e dei parametri medi per le altre fasi, applicando lo scaglione da € 1.101 fino ad € 5.200 – in complessivi €
1.209,50, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, iva e c.p. come per
8 Corte d'Appello
legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore degli avv.ti Saverio Romeo e
Caterina Mallamace, procuratori dell'appellante.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così CP_1
provvede:
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma
- dell'impugnata sentenza, ridetermina il danno risarcibile all'appellante in €
3.224,90;
- condanna l a corrispondere all'appellante l'importo, ulteriore CP_1 rispetto a quanto già percepito, di € 1.941,80, oltre agli interessi legali dal
27.1.2010 sino al soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per metà le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico dell'appellata la restante parte, che liquida in complessivi € 1.209,50, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, iva e c.p. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Saverio Romeo e Caterina Mallamace, procuratori dell'appellante;
- conferma la regolamentazione delle spese processuali del primo grado.
Reggio Calabria, 24.9.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
9
n. 369/2020
C O R T E D
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A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 369/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Porto Salvo (RC), rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Romeo (c.f.
e dall'avv. Caterina Mallamace (c.f. C.F._2
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria (RC) alla C.F._3
via Nazionale di Pellaro, n. 241/F
- appellante -
e
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corina (c.f.
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) C.F._4
alla via Croce Valanidi, 93/a
- appellata -
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domande dell'appellante
Con atto d'appello notificato il 9.7.2020, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 1534/2019, pubblicata il 18.11.2019, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria - a definizione del procedimento iscritto al n. 100178/2010 R.G. - ha condannato l al risarcimento in favore degli attori, CP_1 Parte_1
e rispettivamente dei danni non
[...] Controparte_2 patrimoniali, determinati in € 1.283,88, e dei danni materiali (arrecati al veicolo della Società), determinati in € 16.268,70, quale conseguenza di sinistro stradale verificatosi, in data 27.1.2010, in località Annà di Melito di Porto
Salvo.
Il Tribunale ha posto a carico di parte convenuta le spese processuali di lite liquidate in complessivi € 3.120 (di cui € 382 per esborsi ed € 2.738 per compensi), oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, e le spese di ctu.
La sentenza è stata oggetto di correzione di errore materiale, con decreto del
18.12.2019, nella parte in cui ha condannato alle spese processuali il
“ ” piuttosto che . Controparte_3 CP_1
2 Corte d'Appello
L'appellante deduce l'insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale, e l'errata valutazione del materiale istruttorio. In via istruttoria, chiede il rinnovo dell'espletata ctu per l'esatta quantificazione del danno.
- Difese dell'appellata
Il 24.3.2021 si è costituita l eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342, 348-bis, 348-ter
c.p.c. e per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della
CP_2
Nel merito, l'appellata chiede il rigetto dell'appello, siccome infondato.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
1. L'appellata eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, siccome generico, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. L'eccezione è infondata, in quanto l'appello individua, in modo chiaro e specifico, i motivi di doglianza, affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa confutante e contrastante le ragioni del primo giudice, in conformità a quanto sostenuto dalle SS.UU. della S.C. con ordinanza n.
8845/2017.
Il contenuto dell'atto introduttivo deve, pertanto, ritenersi conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
2.- Sull'integrità del contraddittorio
1. L'appellata eccepisce l'inammissibilità del gravame, ex art. 331 c.p.c., siccome non esteso alla già parte (in qualità di Controparte_2
attrice) nel giudizio di primo grado.
2. Il motivo è infondato.
La partecipazione in appello di coloro che hanno già preso parte del giudizio di primo grado è necessaria in presenza di cause inscindibili o tra loro dipendenti.
3 Corte d'Appello
3. L'odierno appellante e la hanno agito in giudizio nei confronti CP_2 dell' per il risarcimento dei danni scaturenti dal medesimo sinistro. CP_1
In particolare, si legge nell'atto introduttivo che «il giorno 27.1.2010, verso le ore
9.25, il sig. , alla guida della Mercedes E 220 Evo Avangarde targata Parte_1
DH758AJ di proprietà della (…) percorreva regolarmente la Controparte_2
S.S. 106 jonica con direzione di marcia Reggio Calabria - Taranto, quando, giunto al km
28 + 400 in località Anna di Melito Porto Salvo, perdeva il controllo della predetta autovettura a causa della presenza di una grossa quantità di acqua piovana raccoltasi sul manto stradale, in quel punto dissestato ed affossato (…); la Mercedes, sbandando a sinistra, invadeva la carreggiata opposta e finiva la sua corsa contro il guard-rail, privo di terminale, che sforando il parabrezza anteriore, fuoriusciva dal lunotto posteriore per circa 8 metri
(…)».
Il ha domandato il risarcimento dei danni per € 23.664,07 (di cui € Parte_1
15.111,07 a titolo di lesioni personali e rimborso spese, oltre € 8.553 quali pregiudizi da lucro cessante.
La ha chiesto, in via esclusiva, il risarcimento dei danni arrecati al CP_2
veicolo di proprietà.
Il Tribunale - accertato un concorso di colpa del 30% del conducente del veicolo (addebitando quindi all' il 70%) - ha riconosciuto al CP_1
il risarcimento dei danni non patrimoniali e il rimborso delle spese Parte_1 mediche sostenute, per complessivi € 1.283,88.
Ha riconosciuto alla il risarcimento dei danni materiali al veicolo. CP_2
4. Non vi è litisconsorzio necessario tra le parti danneggiate, le cui rispettive posizioni sono scindibili.
Non vi è litisconsorzio necessario neanche processuale in primo grado.
Non è ravvisabile neanche un nesso di dipendenza tra la domanda del e la domanda della La domanda dell'uno non Parte_1 CP_2 costituisce presupposto logico della domanda dell'altra. Né vi è incompatibilità tra le due domande.
In ogni caso, l'appellante censura il solo capo della sentenza relativo all'accertamento del danno non patrimoniale, contestando i criteri di liquidazione. In nessun modo l'appello riguarda aspetti che coinvolgono la posizione della CP_2
4 Corte d'Appello
Non è pertanto applicabile l'art. 331 c.p.c.
Né può ordinarsi, ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello – con valore di denuntiatio litis - alla parte rimasta esclusa, essendo decorso il termine per proporre impugnazione.
3.- Sul danno da invalidità temporanea
1. L'appellante critica l'accertamento della propria invalidità temporanea, ed in particolare la riduzione in 45 giorni del periodo di invalidità temporanea (a fronte della prodotta certificazione comprovante un'invalidità di 86 giorni).
Il ctu ha accertato 10 giorni di i.t.p. del 75%, 15 giorni di i.t.p. del 50%, 15 giorni di i.t.p. del 25%.
Per l'accertamento del periodo d'invalidità temporanea il consulente ha fatto riferimento «ai tempi di guarigione per simili patologie» (pag. 4 della relazione).
L'appellante deduce un'invalidità temporanea assoluta per 27 giorni e un'invalidità temporanea parziale al 50% per 59 giorni.
2. Il motivo d'appello è fondato nei termini di seguito precisati, trovando riscontro nell'acquisita documentazione sanitaria.
A seguito del dedotto sinistro, il ha riportato «un trauma cranico non Parte_1 commotivo, una ferita al cuoio capelluto e un trauma contusivo alla coscia sx ed alla mano sx» (verbale di p.s. del 27.1.2010 - all. 15 fasc. parte I grado).
Risulta un periodo di ricovero presso l'U.O. di Melito Porto Salvo dal 27.1.2010 sino al 2.2.2010, con prescrizione di «collare cervicale da indossare per 20 giorni e un periodo di riposo e cure per 20 giorni» (all. 16-17 fasc. parte I grado).
L'appellante ha documentato la persistenza delle lesioni, anche dopo lo spirare del prescritto termine di riposo, tramite certificati del 23.2.2010, del
12.3.2010 e del 30.3.2010 rilasciati dalla struttura ospedaliera (all. n. 21, 23 e
25 fasc. parte del I grado).
All'esito di visita di controllo del 13.4.2010, presso l'U.O. di Melito Porto Salvo, il è stato dichiarato «clinicamente guarito con postumi da valutare in Parte_1 opportuna sede medico-legale».
L'invalidità temporanea, pertanto, si è protratta dal 27 gennaio al 13 aprile del
2010, per un totale di 77 giorni.
5 Corte d'Appello
La certificazione prodotta – dotata di un elevato grado di attendibilità siccome proveniente da una pubblica struttura – dimostra un periodo d'invalidità temporanea di 77 giorni ed è idonea a superare la valutazione di tipo essenzialmente presuntivo del ctu, il quale ha determinato il periodo d'invalidità temporanea del «facendo riferimento ai tempi di guarigione Parte_1 per simili patologie».
Pertanto il motivo d'appello va accolto e per l'effetto va riconosciuto il risarcimento per danno biologico temporaneo per 77 giorni d'invalidità temporanea (invece che di 40 giorni, come ritenuto dal ctu).
In particolare il periodo d'invalidità temporanea del 25% è da ritenersi di 52 giorni, e non di 15 giorni (come invece ritenuto dal ctu e, conseguentemente, dal giudice di prime cure).
Pertanto il danno biologico temporaneo, applicando la tabella di Milano, va liquidato in misura pari ad € 3.220,00, considerando un periodo di invalidità temporanea del 75% di 10 giorni, d'invalidità temporanea del 50% di 15 giorni e di invalidità temporanea del 25% di 52 giorni.
4.- Sul danno biologico permanente
1. L'appellante censura la ctu nella parte in cui ha accertato il danno biologico da invalidità permanente in misura pari all'1%.
Il contesta l'omessa valutazione, tra i postumi invalidanti, della Parte_1
«sindrome ansioso depressiva e cefalea post-traumatica» e della cicatrice al cuoio capelluto conseguente alla ferita lacero-contusa alla testa;
chiede, quindi, il risarcimento del danno biologico permanente in misura pari al 7%.
2. La doglianza è priva di fondamento.
Per quanto riguarda la sindrome ansioso-depressiva e cefalea post- traumatica non è emersa idonea prova. Non è stata infatti acquisita prova di adeguati accertamenti clinici/strumentali o comunque oggettivi. Non vi è documentazione attestante la somministrazione di specifici test psicodiagnostici.
In ogni caso, non può essere riconosciuta tale patologia sul piano del danno biologico permanente, dal momento che risulta che il danneggiato è guarito dalla predetta patologia (certificazione del 22.4.2010).
6 Corte d'Appello
3. Non sufficientemente specifica è la doglianza riguardante la mancata valutazione della cicatrice al cuoio capelluto.
Manca nell'atto d'appello un'adeguata descrizione della ferita.
La lesione non viene annoverata tra i postumi invalidanti nella relazione
Per_ medica di parte (dott. ) del 21.5.2010, la quale fa riferimento soltanto agli
«esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo» e al «disturbo post-traumatico da stress di grado lieve» (all. 26 fasc. di parte del primo grado).
Anche tale circostanza conferma che la “ferita l.c. al cuoio capelluto” non è rilevante o si è completamente rimarginata.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
5.- Sul danno morale
1. L'appellante chiede la liquidazione del danno morale quale conseguenza del sinistro, da calcolarsi in misura di un terzo sul danno biologico permanente e sul danno da invalidità temporanea.
2. Il motivo d'appello è infondato.
Nessun danno morale è ravvisabile nella fattispecie in esame, non essendo riscontrabile alcun profilo di peculiare traumaticità e offensività del comportamento lesivo, né sono ravvisabili pregiudizi di natura emotiva, conseguenti all'evento lesivo consistito nella lesione del diritto alla salute, non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, quali, ad esempio, dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione>> (Cass. civ.
7513/2018), conseguenti alla lesione del diritto alla salute, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione, conseguenti alla lesione del diritto alla salute (cfr. Cass. civ. 7513/2018).
6.- Sul rimborso delle spese di consulenza
1. L'appellante chiede il rimborso di € 360 quale spesa per la relazione medico-legale del 21.5.2010 redatta, nel proprio interesse, dal dott.
[...]
. Per_2
7 Corte d'Appello
La predetta domanda è stata implicitamente rigettata dal Tribunale, il quale non ha incluso le spese della consulenza tecnica tra i danni risarcibili.
2. La domanda va rigettata, in quanto non risulta la necessità o comunque l'utilità della consulenza tecnica di parte, anche in considerazione del notevole divario tra le conclusioni cui è giunto il consulente di parte (danno biologico permanente del 7%) e l'esito del giudizio.
7.- Determinazione del danno
Giova precisare che il danno non patrimoniale va liquidato applicando le tabelle di Milano, non trattandosi di incidente stradale sottoposto al codice delle assicurazioni, ma di insidia. Sul punto – sull'applicazione delle tabelle di
Milano piuttosto che il codice delle assicurazioni – non si è formato il giudicato, non essendo stato un punto controverso in primo grado.
Considerato il danno biologico permanente di € 1.156, il danno biologico temporaneo di € 3.220, le spese mediche di € 231, si ha l'importo di €
4.607,00.
Detratto il 30% per concorso di colpa, si giunge alla cifra di € 3.224,90.
Detratta la somma di € 1.283,10, già corrisposta, si ottiene l'importo di €
1.941,80.
8.- Spese processuali
Va confermata la regolamentazione delle spese processuali del primo grado tra il e la convenuta in considerazione dell'assenza Parte_1 CP_1
di appello incidentale e considerato che le spese processuali sono state liquidate in primo grado tenendo conto anche della domanda proposta dalla società CP_2
In ragione del significativo divario tra quanto chiesto con l'atto d'appello e quanto accertato, si reputa equo compensare per metà le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico della società appellata la restante parte, che si liquida – tenendo conto dei parametri minimi per fase istruttoria
(considerata la mancanza di istruttoria orale) e dei parametri medi per le altre fasi, applicando lo scaglione da € 1.101 fino ad € 5.200 – in complessivi €
1.209,50, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, iva e c.p. come per
8 Corte d'Appello
legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore degli avv.ti Saverio Romeo e
Caterina Mallamace, procuratori dell'appellante.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così CP_1
provvede:
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma
- dell'impugnata sentenza, ridetermina il danno risarcibile all'appellante in €
3.224,90;
- condanna l a corrispondere all'appellante l'importo, ulteriore CP_1 rispetto a quanto già percepito, di € 1.941,80, oltre agli interessi legali dal
27.1.2010 sino al soddisfo;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per metà le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico dell'appellata la restante parte, che liquida in complessivi € 1.209,50, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, iva e c.p. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Saverio Romeo e Caterina Mallamace, procuratori dell'appellante;
- conferma la regolamentazione delle spese processuali del primo grado.
Reggio Calabria, 24.9.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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