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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 436/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AVERSANO MARIA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2749/2025 depositato il 18/06/2025, relativo alla sentenza n.
5592/2024 sezione 02
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4862/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott.Ricorrente_1 con riferimento al mandato di pagamento allegato da parte resistente rappresenta di non essere in grado di confermare la ricezione del pagamento specifico riferibile alla presente controversia e insiste per le spese alla parte soccombente anche nel caso di cessazione della materia del contendere.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 proponeva ricorso ex art. 70 dlgs n. 546/1992 contro il Comune di s. nicola la Strada per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 5592/2024 di questa Corte, con cui, in accoglimento del ricorso del contribuente, era stata disposta in suo favore, come procuratore antistatario, la liquidazione delle spese di giudizio nella misura di € 250,00 per spese di lite, oltre accessori.
Il ricorrente deduceva: di aver notificato la sentenza e di aver anche proceduto alla formale messa in mora del Comune inadempiente il 6.5.2025, senza tuttavia ottenere il pagamento, di una responsabilità aggravata del comune, della non necessità dell'emissione di una preventiva fattura, della condanna del Comune al pagamento delle spese anche in caso di cessazione della materia del contendere. Instava per la diffida di parte resistente, anche attraverso la nomina di commissario ad acta, il pagamento di interessi, di una somma ex art. 96 cpc e la rifusione delle spese.
Il Comune, costituitosi, deduceva e documentava l'intervenuto pagamento della somma richiesta con mandato cumulativo.
La causa veniva trattata all'udienza in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce degli sviluppi di causa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Comune ha dato atto e dimostrato di aver proceduto al mandato di pagamento, in concomitanza all'adempimento di altre obbligazioni verso il professionista, anche per le somme di cui alla sentenza oggetto del presente procedimento, che l'odierno ricorrente, pur dichiarando in udienza che trattasi di somma confluita nel cumulo di vari crediti, non ha sostanzialmente disconosciuto.
Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, da applicare anche nel giudizio di ottemperanza (v. Cassaz. n. 22463/2025), vanno poste a carico di parte resistente, che ha adempiuto solo dopo l'introduzione del presente procedimento (mandato del 6.8.2025), liquidate, tenendo conto della contenuta attività processuale e dell'esito della causa, in € 143,00, oltre spese vive ( CUT) e accessori di legge ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese come in motivazione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AVERSANO MARIA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2749/2025 depositato il 18/06/2025, relativo alla sentenza n.
5592/2024 sezione 02
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola La Strada - Piazza Municipio N. 1 81020 San Nicola La Strada CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4862/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott.Ricorrente_1 con riferimento al mandato di pagamento allegato da parte resistente rappresenta di non essere in grado di confermare la ricezione del pagamento specifico riferibile alla presente controversia e insiste per le spese alla parte soccombente anche nel caso di cessazione della materia del contendere.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Ricorrente_1 proponeva ricorso ex art. 70 dlgs n. 546/1992 contro il Comune di s. nicola la Strada per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 5592/2024 di questa Corte, con cui, in accoglimento del ricorso del contribuente, era stata disposta in suo favore, come procuratore antistatario, la liquidazione delle spese di giudizio nella misura di € 250,00 per spese di lite, oltre accessori.
Il ricorrente deduceva: di aver notificato la sentenza e di aver anche proceduto alla formale messa in mora del Comune inadempiente il 6.5.2025, senza tuttavia ottenere il pagamento, di una responsabilità aggravata del comune, della non necessità dell'emissione di una preventiva fattura, della condanna del Comune al pagamento delle spese anche in caso di cessazione della materia del contendere. Instava per la diffida di parte resistente, anche attraverso la nomina di commissario ad acta, il pagamento di interessi, di una somma ex art. 96 cpc e la rifusione delle spese.
Il Comune, costituitosi, deduceva e documentava l'intervenuto pagamento della somma richiesta con mandato cumulativo.
La causa veniva trattata all'udienza in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce degli sviluppi di causa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Comune ha dato atto e dimostrato di aver proceduto al mandato di pagamento, in concomitanza all'adempimento di altre obbligazioni verso il professionista, anche per le somme di cui alla sentenza oggetto del presente procedimento, che l'odierno ricorrente, pur dichiarando in udienza che trattasi di somma confluita nel cumulo di vari crediti, non ha sostanzialmente disconosciuto.
Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza virtuale, da applicare anche nel giudizio di ottemperanza (v. Cassaz. n. 22463/2025), vanno poste a carico di parte resistente, che ha adempiuto solo dopo l'introduzione del presente procedimento (mandato del 6.8.2025), liquidate, tenendo conto della contenuta attività processuale e dell'esito della causa, in € 143,00, oltre spese vive ( CUT) e accessori di legge ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese come in motivazione.