Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 22 aprile 2022
Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Sentenza 20 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 08/06/2022, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2022
N. 01686/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Stryker Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Carlo Lucioni e Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Paolo Francica in Milano, via Principe Amedeo, n. 3;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota della A.S.L. di Taranto, Area Gestione del Patrimonio, prot. n. 235892 del 30.11.2021, recante comunicazione dell'esclusione dell'offerta di Stryker Italia S.r.l. dalla “Procedura aperta telematica indetta per l'affidamento della fornitura in service del noleggio di sistemi di trapani per piccoli segmenti ossei e sistemi di trapani per chirurgia protesica e grandi segmenti ossei, comprensivo della fornitura del relativo materiale di consumo da destinare alle strutture di Ortopedia e Traumatologia dell'A.S.L. di Taranto per la durata di 60 mesi - CIG 8648946805”;
- di ogni determina o altro atto o provvedimento adottato dal R.U.P. o da altro organo della Stazione Appaltante, nella eventuale parte concernente l'esclusione dell'offerta di Stryker Italia S.r.l., ancorché non conosciuta dalla ricorrente;
- di ogni verbale del Seggio di Gara e/o della Commissione giudicatrice, nella eventuale parte concernente l'esclusione dell'offerta di Stryker Italia S.r.l., ancorché non conosciuta dalla ricorrente;
- di ogni eventuale ulteriore atto e provvedimento istruttorio della Stazione Appaltante, nella eventuale parte concernente l'esclusione dell'offerta di Stryker Italia S.r.l., ancorché non conosciuta dalla ricorrente;
- se ed in quanto occorrer possa del Chiarimento prot. n. PI093438-21 reso dalla Stazione Appaltante;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti e di presentare eventuale istanza di risarcimento danni.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Stryker Italia S.r.l. il 16/05/2022 e depositati in giudizio il 24/5/2022,
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- della nota della A.S.L. di Taranto, Area Gestione del Patrimonio, prot. n. 65512 del 14.04.2022, con la quale la S.A., con riferimento alla “Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura in service di sistemi di trapani per piccoli segmenti ossei e sistemi di trapani per chirurgia protesica e grandi segmenti ossei comprensivo della fornitura del relativo materiale di consumo da destinare alle strutture di ortopedia e traumatologia dell'ASL Taranto per la durata di 60 mesi - CIG 8648946805”, ed in esito al procedimento rinnovato di verifica dell'anomalia dell'offerta, ha escluso l'offerta di Stryker;
- se ed in quanto occorrer possa del Chiarimento prot. n. PI093438-21 reso dalla Stazione Appaltante;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti e di presentare eventuale istanza di risarcimento danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, con motivi aggiunti notificati in data 16/05/2022;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte resistente il difensore avv.to P. Miccoli, in sostituzione dell'avv.to M. Carulli;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti notificati in data 16/05/2022, appare infondato, atteso - essenzialmente - che la Società ricorrente - che ha dichiarato nell’offerta economica per la voce “ A) FORNITURA APPARECCHIATURE CON FORMULA NOLEGGIO ” il prezzo di € 840.000,00 (ottocentoquarantamila/00) e per la voce “ B) FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PRESUNTO QUINQUENNALE ” il prezzo 0 con l’espressione “Sconto in merce” - non avendo indicato/stimato il costo complessivo del predetto materiale di consumo (da fornire e destinare alle strutture di Ortopedia e Traumatologia dell'A.S.L. di Taranto per la durata di 60 mesi) nemmeno nelle ultime giustificazioni datate 22/03/2022, fornite nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata in sede di gara, riattivato dalla Stazione Appaltante con nota dell’11 Marzo 2022, contenente richiesta di dettagliare “ ogni singola voce di costo costituente l’offerta presentata (a solo titolo esemplificativo costo dei materiali di consumo ”), in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 914/2022 del Consiglio di Stato, non ha reso possibile alla Stazione Appaltante resistente di effettuare un proficuo giudizio di anomalia (o di serietà complessiva) della propria offerta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare di parte ricorrente proposta con motivi aggiunti notificati in data 16/05/2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO