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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, trasformata in consensuale all'udienza del 05/02/2025, nel proc. n. 1846 /2024 R.G., promosso, con ricorso da
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in ISOLA DEL LIRI via A. Marsella n. 1, presso lo studio dell'Avv. D'ORAZIO
DANIELA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in CP_1
ROMA via Monte Santo n. 10, presso lo studio dell'Avv. DI LEGGE ANNAMRIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RESISTENTE
E on l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 05/02/2025
1 N. R.G. 1866/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/07/2024, , premesso di aver Parte_1
avuto dalla relazione more uxorio intrattenuta la figlia (nata il [...]); che le parti Per_1
interrompevano la convivenza ad agosto 2023; che la sig.ra è tornata a vivere nel proprio CP_1
paese di origine portando con sé la figlia minore.
Il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di disporre l'affido condiviso della minore con regolamentazione del diritto di visita paterno;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento oltre rivalutazione ISTAT e al
50% delle spese straordinarie
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea chiedendo di: CP_1 disporre l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre e Per_1 regolamentazione del diritto di visita paterno;
porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'importo di € 400,00 a titolo di mantenimento in favore della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione delle parti del 05/02/2025 le parti raggiungevano un accordo per la trasformazione del procedimento in congiunto.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che gli accordi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole
(affido condiviso della figlia con collocamento presso la madre, regolamentazione del Per_1 diritto di visita paterno, versamento a carico del padre della somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia , oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle Per_1
spese straordinarie, assegno unico percepito al 50% dai genitori). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1866/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara regolati come da accordo di cui al verbale di udienza del 05/02/2025 i rapporti tra i genitori e e la figlia minore;
Parte_1 CP_1
2) Nulla sulle spese.
Cassino, 05/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, trasformata in consensuale all'udienza del 05/02/2025, nel proc. n. 1846 /2024 R.G., promosso, con ricorso da
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in ISOLA DEL LIRI via A. Marsella n. 1, presso lo studio dell'Avv. D'ORAZIO
DANIELA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in CP_1
ROMA via Monte Santo n. 10, presso lo studio dell'Avv. DI LEGGE ANNAMRIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RESISTENTE
E on l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 05/02/2025
1 N. R.G. 1866/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/07/2024, , premesso di aver Parte_1
avuto dalla relazione more uxorio intrattenuta la figlia (nata il [...]); che le parti Per_1
interrompevano la convivenza ad agosto 2023; che la sig.ra è tornata a vivere nel proprio CP_1
paese di origine portando con sé la figlia minore.
Il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di disporre l'affido condiviso della minore con regolamentazione del diritto di visita paterno;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento oltre rivalutazione ISTAT e al
50% delle spese straordinarie
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea chiedendo di: CP_1 disporre l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre e Per_1 regolamentazione del diritto di visita paterno;
porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'importo di € 400,00 a titolo di mantenimento in favore della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione delle parti del 05/02/2025 le parti raggiungevano un accordo per la trasformazione del procedimento in congiunto.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che gli accordi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole
(affido condiviso della figlia con collocamento presso la madre, regolamentazione del Per_1 diritto di visita paterno, versamento a carico del padre della somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia , oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle Per_1
spese straordinarie, assegno unico percepito al 50% dai genitori). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1866/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara regolati come da accordo di cui al verbale di udienza del 05/02/2025 i rapporti tra i genitori e e la figlia minore;
Parte_1 CP_1
2) Nulla sulle spese.
Cassino, 05/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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