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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/10/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1948/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
IO GO.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Abrignani.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata definita con sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la resistente ha riconosciuto il pagamento parziale del debito oggetto dell'atto di precetto e che ha dichiarato che il debito residuo ammonta alla minor somma di euro 8.232,90, somma omnicomprensiva anche di accessori e spese. Agli atti è stata prodotta corrispondenza intercorsa tra le parti.
La parte opposta in data 20.4.2023 scriveva all'opponente:
“Buongiorno, come da colloquio telefonico intercorso si invia in allegato simulazione di estratto conto elaborato a seguito di gestione del versamento di euro 6.146,06 valuta 18/01/2021 in quota contributi per complessivi euro
6.064,88 (anni 1997-2007) ed in quota sanzioni per euro 81,18 – rispetto all'estratto conto di riferimento elaborato in pari data, l'importo globale richiesto varia da euro 15.218,79 ad euro 8.232,90.
Per quest'ultimo è possibile entro la data ultima del 30/04 p.v. richiedere una rateizzazione agevolata che ne comporterebbe il dimezzamento (stante la composizione di soli interessi e sanzioni), portando il dovuto effettivo ad euro
4.116,45 da restituirsi al massimo entro 36 mesi (12 rate trimestrali).
Si rimane in attesa di Vostre considerazioni in merito”.
In data 15.5.2023 l'opponente rispondeva
“Buongiorno, coma da colloquio telefonico intercorso con la presente si comunica, in nome e per conto del sig. , di accettare la Parte_1
proposta transattiva in calce alla presente e si rimette la richiesta di rateizzazione (con la quale già si accettava la proposta formulata) inviata a mezzo pec in data 28.04.2023.
In attesa di riscontro porgo
Distinti saluti”
A tale accordo le parti non hanno dato seguito e non sono chiare dagli atti di causa le ragioni della mancata attuazione dell'accordo.
Il titolo esecutivo dell'atto di precetto è dato, invece, dalla sentenza n.
1285/2015, pubblicata il 13.11.2015 (RG 1255/14), notificata all'opponente, con cui si accertava e dichiarava che il sig. era debitore Parte_1
nei confronti di della somma complessiva di € 6.146,06 oltre alle CP_1
sanzioni e agli accessori da liquidare per gli anni intercorsi dal 2001 al 2010.
In data 18.01.2021 il ricorrente aveva già provveduto a pagare l'importo di € 6.146,06 con bollettino postale e versamento su C/C 16379000 intestato a con causale “importo Controparte_2
sentenza 1285/2015 pubblicato il 13.11.2015 RGN 1255/2014 MIT. 000246”
(cfr. doc. 3).
Restano dunque da corrispondere soltanto le sanzioni e gli accessori da liquidare per gli anni intercorsi dal 2001 al 2010.
Il precetto contiene l'importo omnicomprensivo di euro 11.480,12 di cui
5.269,66 per sorta capitale dei contributi relativi al periodo 2001/2007, che devono considerarsi ricompresi nella somma di euro € 6.146,06 già corrisposta dal debitore per contributi 2001/2010. Residua dunque l'importo di 6.210,46.
In tali limiti il precetto può trovare unicamente conferma dovendo essere invece annullato per le maggior somme ivi richieste.
L'opposizione deve essere, pertanto, accolta nei sensi di cui sopra. Le spese sono compensate in considerazione della soccombenza parziale.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie l'opposizione nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto nei soli limiti della somma omnicomprensiva di euro 6.210,46, annullandolo nella restante parte;
compensa le spese.
Nocera Inferiore 22.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
IO GO.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Abrignani.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata definita con sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la resistente ha riconosciuto il pagamento parziale del debito oggetto dell'atto di precetto e che ha dichiarato che il debito residuo ammonta alla minor somma di euro 8.232,90, somma omnicomprensiva anche di accessori e spese. Agli atti è stata prodotta corrispondenza intercorsa tra le parti.
La parte opposta in data 20.4.2023 scriveva all'opponente:
“Buongiorno, come da colloquio telefonico intercorso si invia in allegato simulazione di estratto conto elaborato a seguito di gestione del versamento di euro 6.146,06 valuta 18/01/2021 in quota contributi per complessivi euro
6.064,88 (anni 1997-2007) ed in quota sanzioni per euro 81,18 – rispetto all'estratto conto di riferimento elaborato in pari data, l'importo globale richiesto varia da euro 15.218,79 ad euro 8.232,90.
Per quest'ultimo è possibile entro la data ultima del 30/04 p.v. richiedere una rateizzazione agevolata che ne comporterebbe il dimezzamento (stante la composizione di soli interessi e sanzioni), portando il dovuto effettivo ad euro
4.116,45 da restituirsi al massimo entro 36 mesi (12 rate trimestrali).
Si rimane in attesa di Vostre considerazioni in merito”.
In data 15.5.2023 l'opponente rispondeva
“Buongiorno, coma da colloquio telefonico intercorso con la presente si comunica, in nome e per conto del sig. , di accettare la Parte_1
proposta transattiva in calce alla presente e si rimette la richiesta di rateizzazione (con la quale già si accettava la proposta formulata) inviata a mezzo pec in data 28.04.2023.
In attesa di riscontro porgo
Distinti saluti”
A tale accordo le parti non hanno dato seguito e non sono chiare dagli atti di causa le ragioni della mancata attuazione dell'accordo.
Il titolo esecutivo dell'atto di precetto è dato, invece, dalla sentenza n.
1285/2015, pubblicata il 13.11.2015 (RG 1255/14), notificata all'opponente, con cui si accertava e dichiarava che il sig. era debitore Parte_1
nei confronti di della somma complessiva di € 6.146,06 oltre alle CP_1
sanzioni e agli accessori da liquidare per gli anni intercorsi dal 2001 al 2010.
In data 18.01.2021 il ricorrente aveva già provveduto a pagare l'importo di € 6.146,06 con bollettino postale e versamento su C/C 16379000 intestato a con causale “importo Controparte_2
sentenza 1285/2015 pubblicato il 13.11.2015 RGN 1255/2014 MIT. 000246”
(cfr. doc. 3).
Restano dunque da corrispondere soltanto le sanzioni e gli accessori da liquidare per gli anni intercorsi dal 2001 al 2010.
Il precetto contiene l'importo omnicomprensivo di euro 11.480,12 di cui
5.269,66 per sorta capitale dei contributi relativi al periodo 2001/2007, che devono considerarsi ricompresi nella somma di euro € 6.146,06 già corrisposta dal debitore per contributi 2001/2010. Residua dunque l'importo di 6.210,46.
In tali limiti il precetto può trovare unicamente conferma dovendo essere invece annullato per le maggior somme ivi richieste.
L'opposizione deve essere, pertanto, accolta nei sensi di cui sopra. Le spese sono compensate in considerazione della soccombenza parziale.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie l'opposizione nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto nei soli limiti della somma omnicomprensiva di euro 6.210,46, annullandolo nella restante parte;
compensa le spese.
Nocera Inferiore 22.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)