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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/03/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 1028/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile in persona del OP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LOMBARDI ANGELO opponente e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ORNATI ANDREA opposto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20.01.2020
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 866/2019 chiesto Parte_1
ed ottenuto dalla società per un presunto credito pari ad Controparte_1
€.16.429,89. La ricorrente eccepiva la tardività della notifica del DI , di non avere mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, di non avere mai avuto comunicazione delle cessioni e fusioni intervenute tra i vari istituti di credito.
Si costituiva in giudizio ,chiedendo, nel merito, di rigettare CP_1
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, con conferma del DI opposto ed in via subordinata nel merito, condannare, in ogni caso, la opponente al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1
dell'espletanda attività istruttoria.
Con provvedimento del 10.06.2020 il Giudice assegnava termine per la attivazione della procedura obbligatoria di mediazione.
Con successivo provvedimento del 18.10.2022 concedeva i termini richiesti ex art. 183 VI comma cpc ed in data 10.07.2023 rigettava la richiesta di CTU e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la stessa per precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente OP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
pag. 2/10 Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'atto di citazione è infondato e deve essere rigettato
1) Sulla eccezione di tardiva notifica del DI
E' costante orientamento giurisprudenziale che la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di legge di 60 giorni previsto dall'art. 644 cpc comporta la inefficacia del provvedimento privando della sua efficacia la intimazione ma non intacca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale il che comporta che , ove su detta domanda si venga ad instaurare il rapporto processuale, per effetto della opposizione, ad opera del convenuto in senso sostanziale che eccepisca la inefficacia derivante dal mancato rispetto dei termini il Giudice ha il potere dovere di vagliare la fondatezza della eccezione, anche per le implicazioni che detta pronuncia ha in ordine alle spese di fase monitoria, ma pag. 3/10 anche di decidere comunque sul merito della fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Ebbene, nel caso di specie il DI risulta concesso in data 11.04.2019.
Il primo tentativo di notifica a mezzo posta è dell'11.06.2019 data in cui vi è attestazione di conformità dei legali di a distanza di 61 giorni. CP_1
Segue poi attestazione di invio di raccomandata del 24.06.2019 e successiva notifica con consegna a mani proprie del 12.12.2019.
Ne discende la tardività della notifica ex art. 644 cpc e la necessità di revoca del
DI opposto anche ai fini delle spese legali.
La formalizzazione del ricorso per DI e la opposizione del debitore comportano, come detto, per il Giudice la necessità di valutare comunque la sussistenza del credito vantato dal richiedente l'originario DI se provato.
2) Sulla procedura di mediazione
Con ordinanza del 10.06.2020 il giudice istruttore, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, assegnava alle parti termine di 15 giorni per consentire il soddisfacimento della suddetta condizione di procedibilità.
In corso di giudizio veniva acquisita copia del verbale negativo di mediazione cui si era giunti per iniziativa della cui Parte_1 CP_1
non aveva preso parte benchè invitata.
Ebbene, ai sensi dell'art. 5, co.
1-bis D.lgs. 28/2010: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari e finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.” Il successivo art. 5 bis Controparte_2 pagina 4 di 6 prevede poi che “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di pag. 4/10 concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”. Il tentativo obbligatorio di mediazione costituisce quindi, per volontà legislativa e per interpretazione giurisprudenziale, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta. Tale principio, ormai recepito dal legislatore nell'art. 5 bis citato, aveva già ricevuto l'avallo dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenute in chiave nomofilattica per porre fine alla
“querelle” sull'individuazione della parte processuale tenuta a promuovere la procedura media-conciliativa in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ed infatti, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza del
18/09/2020, n. 19596) chiariva, che: “nelle pagina 5 di 6 controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (principio ribadito, poi, anche da
Cass. sez. II, 11/04/2022, n. 11598).
Nel caso in esame dunque la mediazione avrebbe dovuto essere promossa da se non fosse per la circostanza, eccepita da parte opponente, CP_1
relativa alla tardività della notifica del DI che privando lo stesso della sua efficacia ne comporta ex lege la revoca con necessità per il Giudice di valutare pag. 5/10 nel merito la sussistenza delle eventuali ragioni in fatto e diritto del creditore. Da qui il provvedimento del 10.06.2020 con il quale il Giudice Istruttore ha demandato non all'opposto ma ad entrambe le parti la attivazione della procedura di mediazione, poi conclusasi negativamente, come detto, per mancata partecipazione di . CP_1
3) Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva
L'opponente ha contestato, poi, la legittimazione attiva di quale CP_1
titolare del credito azionato in suo danni.
L'opponente, in particolare, ha lamentato la insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la mancanza di comunicazioni inerenti la cessione, ha negato di avere sottoscritto alcun contratto di finanziamento.
Va osservato in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (così, Cass. Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Ordinanza n.
31188 del 29/12/2017). Inoltre, con la Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, la
Corte di Cassazione ha chiarito che: - la prova della titolarità dal latto attivo del rapporto non è soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essa essere fornita anche mediante elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice;
- ove la contestazione riguardi non la esistenza del contratto di cessione ma la prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata pag. 6/10 prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Con la Ordinanza n. 5478 del
29/02/2024, la Suprema Corte ha affermato, in tema di prova della cessione del credito: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono pag. 7/10 considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Ciò premesso, nel caso in esame, è provata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, la titolarità del credito in capo alla convenuta opposta è dimostrata dall'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, nel quale sono contenute puntuali indicazioni ai fini della individuazione dei crediti oggetto di cessione ossia: lasso temporale di sottoscrizione dei crediti ceduti, crediti regolati dalla legge italiana e denominati in euro;
crediti in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine etc.
I documenti allegati al ricorso monitorio fissano l'insoluto e il complessivo credito - alla data ivi indicata.
La opposta ha depositato i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia (ossia il contratt di finanziamento;
la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora;
l'estratto conto pag. 8/10 delle rate di finanziamento pagate con indicazione dell'insoluto e del credito complessivo.
La disponibilità dei suddetti documenti (e, quindi, dei documenti probatori del credito che ai sensi dell'art. 1262 c.c. il cedente deve consegnare al cessionario) non può ragionevolmente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione dei crediti. Deve ritenersi, in definitiva, che vi siano sufficienti elementi indiziari a sostegno dell'avvenuto trasferimento anche del credito relativo all'odierna opponente
4) Sul disconoscimento della firma
In punto di disconoscimento delle sottoscrizioni dell'odierno debitore, deve tenersi conto del fatto che varie rate del finanziamento sono state oggetto di pagamento, con la conseguenza per la quale deve ritenersi che le scritture siano state tacitamente riconosciute
Sul punto si è espressa la Suprema Corte(Sez. 3, Ordinanza n. 22460 del
27/09/2017, Rv. 645771 –01) secondo cui “Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della attività svolta, della ridotta attività istruttoria.
P.Q.M.
pag. 9/10 Il OP definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 20.01.2020 nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
a) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 866/2019 chiesto ed ottenuto dalla società per €.16.429,89 e con esso le spese della fase Controparte_1
monitoria liquidate in favore della ricorrente.
b) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della Controparte_1
somma di euro 16.429,89 per le medesime causali di cui al citato DI opposto oltre interessi legali dalla domanda giudiziale all'integrale soddisfo.
c) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rapp,te p,t. delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 1950,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 28/03/2025.
Il OP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 1028/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile in persona del OP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. LOMBARDI ANGELO opponente e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ORNATI ANDREA opposto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20.01.2020
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 866/2019 chiesto Parte_1
ed ottenuto dalla società per un presunto credito pari ad Controparte_1
€.16.429,89. La ricorrente eccepiva la tardività della notifica del DI , di non avere mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, di non avere mai avuto comunicazione delle cessioni e fusioni intervenute tra i vari istituti di credito.
Si costituiva in giudizio ,chiedendo, nel merito, di rigettare CP_1
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, con conferma del DI opposto ed in via subordinata nel merito, condannare, in ogni caso, la opponente al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1
dell'espletanda attività istruttoria.
Con provvedimento del 10.06.2020 il Giudice assegnava termine per la attivazione della procedura obbligatoria di mediazione.
Con successivo provvedimento del 18.10.2022 concedeva i termini richiesti ex art. 183 VI comma cpc ed in data 10.07.2023 rigettava la richiesta di CTU e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la stessa per precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente OP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
pag. 2/10 Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'atto di citazione è infondato e deve essere rigettato
1) Sulla eccezione di tardiva notifica del DI
E' costante orientamento giurisprudenziale che la notifica del decreto ingiuntivo oltre il termine di legge di 60 giorni previsto dall'art. 644 cpc comporta la inefficacia del provvedimento privando della sua efficacia la intimazione ma non intacca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale il che comporta che , ove su detta domanda si venga ad instaurare il rapporto processuale, per effetto della opposizione, ad opera del convenuto in senso sostanziale che eccepisca la inefficacia derivante dal mancato rispetto dei termini il Giudice ha il potere dovere di vagliare la fondatezza della eccezione, anche per le implicazioni che detta pronuncia ha in ordine alle spese di fase monitoria, ma pag. 3/10 anche di decidere comunque sul merito della fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Ebbene, nel caso di specie il DI risulta concesso in data 11.04.2019.
Il primo tentativo di notifica a mezzo posta è dell'11.06.2019 data in cui vi è attestazione di conformità dei legali di a distanza di 61 giorni. CP_1
Segue poi attestazione di invio di raccomandata del 24.06.2019 e successiva notifica con consegna a mani proprie del 12.12.2019.
Ne discende la tardività della notifica ex art. 644 cpc e la necessità di revoca del
DI opposto anche ai fini delle spese legali.
La formalizzazione del ricorso per DI e la opposizione del debitore comportano, come detto, per il Giudice la necessità di valutare comunque la sussistenza del credito vantato dal richiedente l'originario DI se provato.
2) Sulla procedura di mediazione
Con ordinanza del 10.06.2020 il giudice istruttore, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, assegnava alle parti termine di 15 giorni per consentire il soddisfacimento della suddetta condizione di procedibilità.
In corso di giudizio veniva acquisita copia del verbale negativo di mediazione cui si era giunti per iniziativa della cui Parte_1 CP_1
non aveva preso parte benchè invitata.
Ebbene, ai sensi dell'art. 5, co.
1-bis D.lgs. 28/2010: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti bancari e finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.” Il successivo art. 5 bis Controparte_2 pagina 4 di 6 prevede poi che “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di pag. 4/10 concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”. Il tentativo obbligatorio di mediazione costituisce quindi, per volontà legislativa e per interpretazione giurisprudenziale, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta. Tale principio, ormai recepito dal legislatore nell'art. 5 bis citato, aveva già ricevuto l'avallo dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenute in chiave nomofilattica per porre fine alla
“querelle” sull'individuazione della parte processuale tenuta a promuovere la procedura media-conciliativa in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ed infatti, la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza del
18/09/2020, n. 19596) chiariva, che: “nelle pagina 5 di 6 controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (principio ribadito, poi, anche da
Cass. sez. II, 11/04/2022, n. 11598).
Nel caso in esame dunque la mediazione avrebbe dovuto essere promossa da se non fosse per la circostanza, eccepita da parte opponente, CP_1
relativa alla tardività della notifica del DI che privando lo stesso della sua efficacia ne comporta ex lege la revoca con necessità per il Giudice di valutare pag. 5/10 nel merito la sussistenza delle eventuali ragioni in fatto e diritto del creditore. Da qui il provvedimento del 10.06.2020 con il quale il Giudice Istruttore ha demandato non all'opposto ma ad entrambe le parti la attivazione della procedura di mediazione, poi conclusasi negativamente, come detto, per mancata partecipazione di . CP_1
3) Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva
L'opponente ha contestato, poi, la legittimazione attiva di quale CP_1
titolare del credito azionato in suo danni.
L'opponente, in particolare, ha lamentato la insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la mancanza di comunicazioni inerenti la cessione, ha negato di avere sottoscritto alcun contratto di finanziamento.
Va osservato in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (così, Cass. Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Ordinanza n.
31188 del 29/12/2017). Inoltre, con la Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, la
Corte di Cassazione ha chiarito che: - la prova della titolarità dal latto attivo del rapporto non è soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essa essere fornita anche mediante elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice;
- ove la contestazione riguardi non la esistenza del contratto di cessione ma la prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata pag. 6/10 prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Con la Ordinanza n. 5478 del
29/02/2024, la Suprema Corte ha affermato, in tema di prova della cessione del credito: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono pag. 7/10 considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Ciò premesso, nel caso in esame, è provata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, la titolarità del credito in capo alla convenuta opposta è dimostrata dall'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, nel quale sono contenute puntuali indicazioni ai fini della individuazione dei crediti oggetto di cessione ossia: lasso temporale di sottoscrizione dei crediti ceduti, crediti regolati dalla legge italiana e denominati in euro;
crediti in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine etc.
I documenti allegati al ricorso monitorio fissano l'insoluto e il complessivo credito - alla data ivi indicata.
La opposta ha depositato i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia (ossia il contratt di finanziamento;
la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora;
l'estratto conto pag. 8/10 delle rate di finanziamento pagate con indicazione dell'insoluto e del credito complessivo.
La disponibilità dei suddetti documenti (e, quindi, dei documenti probatori del credito che ai sensi dell'art. 1262 c.c. il cedente deve consegnare al cessionario) non può ragionevolmente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione dei crediti. Deve ritenersi, in definitiva, che vi siano sufficienti elementi indiziari a sostegno dell'avvenuto trasferimento anche del credito relativo all'odierna opponente
4) Sul disconoscimento della firma
In punto di disconoscimento delle sottoscrizioni dell'odierno debitore, deve tenersi conto del fatto che varie rate del finanziamento sono state oggetto di pagamento, con la conseguenza per la quale deve ritenersi che le scritture siano state tacitamente riconosciute
Sul punto si è espressa la Suprema Corte(Sez. 3, Ordinanza n. 22460 del
27/09/2017, Rv. 645771 –01) secondo cui “Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della attività svolta, della ridotta attività istruttoria.
P.Q.M.
pag. 9/10 Il OP definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 20.01.2020 nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
a) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 866/2019 chiesto ed ottenuto dalla società per €.16.429,89 e con esso le spese della fase Controparte_1
monitoria liquidate in favore della ricorrente.
b) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della Controparte_1
somma di euro 16.429,89 per le medesime causali di cui al citato DI opposto oltre interessi legali dalla domanda giudiziale all'integrale soddisfo.
c) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
in persona del legale rapp,te p,t. delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 1950,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 28/03/2025.
Il OP
Dott. Marco de Scisciolo
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