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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6042 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in persona dei giudici:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice dott. Valerio Colandrea Giudice estensore all'esito della camera di consiglio ha pronunziato ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 29418/2022 R.G. riservato in decisione all'udienza del 4 giugno 2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., processo pendente tra:
(codice fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempre, sig. , rappresentata e difesa Parte_1 dagli avvocati Osvaldo Bellocchio (codice fiscale – P.E.C. C.F._1
e Dario Bellocchio (codice fiscale Email_1
), elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale C.F._2 in Caserta alla via San Nicola Parco Rosa;
PARTE OPPONENTE
E
, nata a [...] il [...] (codice fiscale ), CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Caserta alla via Don Bosco n. 19, presso lo studio dell'avv. Rosina Casertano (codice fiscale – P.E.C. C.F._4
, dalla quale è rappresentata e difesa giusta Email_2 procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 giugno 2024 le parti si sono riportate ai propri pregressi atti ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già ivi rassegnate, segnatamente: per la parte opponente: “sentir revocare l'opposto decreto ingiuntivo per le ragioni esposte in premessa. Vinte le spese con distrazione”;
per la parte opposta: “A. Sia confermato il decreto ingiuntivo n. 7816/22, reso prima facie provvisoriamente esecutivo in sussistenza dei presupposti ex art. 633 conturbati con l'art. 642 e ss cpc;
B. Sia rigettata l'opposizione proposta da
[...]
- amm.re unico p.t. perché Controparte_3 Parte_1 inammissibile, improponibile, improcedibile, defatigatoria, nulla ed infondata per le ragioni esposte in ogni caso a dedursi articolarsi e provarsi nei modi e tempi di legge;
C. In ogni caso sia dichiarata e statuita la debenza della Controparte_3
- amm.re unico p.t. Pasquale p.t. in favore di al
[...] Parte_1 CP_2 pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 7816/22, pari ad euro
182.396,73 o diverse con interessi e rivalutazione di legge per le causali in premessa;
D. Documenti come nel testo e da foliario;
E. Spese, diritti, onorari, iva, cpa e forfettarie con attribuzione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 6/12/2022 la società
[...] spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7816 del Controparte_1
28/10/2022 pronunciato dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in favore di per l'importo di euro 182.396,73. CP_2
Al riguardo e richiamando per relationem il contenuto del sopra citato decreto,
l'opponente premetteva che la domanda era stata formulata dalla per il CP_2 recupero di un credito dalla stessa asseritamente vantato nella qualità di ex socia ed ex amministratrice a titolo rispettivamente di “finanziamenti soci” e di “anticipi dell'amministratore” concessi alla società.
Nel merito, eccepiva:
in primo luogo, il difetto di capacità processuale della per essere stata CP_2 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 46 del
25/7/2016, con conseguente inammissibilità della domanda spiegata nelle forme del procedimento monitorio;
in secondo luogo, la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato pronunciato da un giudice incompetente in ragione della clausola di compromesso arbitrale contenuta nell'art. 33 dello Statuto sociale, con conseguente declaratoria di incompetenza del Tribunale e fissazione di termine per la riassunzione del processo innanzi all'arbitro;
in terzo luogo, l'inesigibilità del preteso credito per essere stati gli asseriti finanziamenti eventualmente posti in essere per far fronte ad una situazione di squilibrio finanziario della società, con conseguente postergazione ex art. 2467 cod. civ. del diritto di restituzione rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali;
in quarto luogo, l'inesistenza del credito azionato per difetto di prova dello stesso, rilevando, in particolare, come la documentazione prodotta non sarebbe stata corrispondente alle scritture contabili sociali e, in particolar modo, disconoscendo espressamente la riconducibilità alle stesse del documento indicato come “situazione contabile a sezioni contrapposte” allegato alla domanda di ingiunzione.
Sulla scorta di tali deduzioni, quindi, domandava revocarsi il decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale.
Con comparsa depositata in data 11/4/2023 si costituiva la parte opposta
, la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto CP_2 ingiuntivo.
Al riguardo, l'opposta deduceva anzitutto – quanto all'eccezione di carenza di capacità processuale e conseguente inammissibilità della domanda – che, nel caso di specie, sarebbe stata sussistente una capacità residuale in ragione dell'inerzia degli organi concorsuali, rilevando, in particolare, come nell'attività recuperatoria della massa attiva del fallimento avesse proposto alla curatela di procedere al recupero del credito in questione e, tuttavia, avesse ricevuto parere negativo e successivo diniego all'azione dal giudice delegato.
In merito all'eccezione di difetto di competenza del Tribunale in favore degli arbitri, l'opposta postulava come la controversia non fosse suscettibile di deferimento ad arbitri in quanto il vincolo sociale sarebbe stato stravolto dalla condotta posta in essere dal socio di maggioranza (il quale Parte_1 avrebbe approvato in assemblea un aumento di capitale e, a fronte della mancata sottoscrizione da parte della , disposto conseguentemente l'estromissione CP_2 della stessa), in tal modo determinando il venir meno della causa petendi del patto sociale.
Ancora, rilevava come non ricorressero i presupposti per la postergazione del credito ai sensi dell'art. 2467 cod. civ. per essere venuta meno la situazione di asserita difficoltà finanziaria della società.
Nel merito, ribadiva come il credito trovasse riconoscimento nelle scritture contabili aventi piena efficacia nei confronti della società e produceva, altresì, documentazione attestante i versamenti eseguiti a titolo di finanziamento.
All'esito dell'udienza di trattazione del 20/4/2023 ed in assenza di richieste dei procuratori la causa veniva ritenuta matura per la decisione;
all'udienza del
4/6/2024, quindi, i procuratori rassegnavano le conclusioni in epigrafe indicate ed il giudice istruttore concedeva i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo la causa in decisione al Collegio.
Peraltro, con la comparsa conclusionale depositata in data 29/7/2024 parte opposta deduceva una circostanza asseritamente nuova verificatasi nel corso del giudizio, rilevando in particolare come – con sentenza n. 52 del 3/7/2024 – il
Tribunale di S. Maria Capua Vetere avesse dichiarato il fallimento in estensione anche di (ex socio ed amministratore della Parte_1 [...]
; nella successiva memoria di replica del 18/9/2024, poi, Controparte_1 produceva ulteriore documentazione concernente alcuni procedimenti penali riguardanti il predetto . Parte_1
§ 2. Tanto opportunamente premesso, l'opposizione è fondata nei termini di seguito precisati.
Anzitutto, non appare fuor luogo evidenziare, in limine litis, come alcuna rilevanza possano assumere nel presente giudizio le nuove argomentazioni e la documentazione allegata dall'odierna parte opposta alla comparsa conclusionale ed alla memoria di replica depositate nei termini ex art. 190 c.p.c.
Sul punto, è sufficiente osservare come – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.” (cfr., tra le tante, Cass. 23 giugno 2022,
n. 20232).
Ciò a maggior ragione per i documenti allegati, trattandosi – salvo che per la sentenza n. 52 del 3/7/2024 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere – di documentazione già esistente che risulta in tal modo essere stata prodotta una volta spirato i termini per le preclusioni istruttorie.
Né assume rilievo la circostanza (oggettivamente sopravvenuta) della dichiarazione di fallimento in estensione di con la sopra citata Parte_1 sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, atteso che si tratta di soggetto diverso dalle parti del presente giudizio.
§ 3. Ciò posto, ritiene il Collegio che sia fondato il primo motivo di opposizione concernente la carenza di capacità processuale dell'odierna parte opposta.
Sul punto, è del tutto pacifica (oltre che documentata) la circostanza per cui, al momento della proposizione della domanda di ingiunzione, fosse stata CP_2 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 46 del
25/7/2016 (cfr. la copia della sentenza allegata al fascicolo di parte opponente).
Dunque, alla luce delle difese svolte dall'odierna parte opposta la questione da delibare involge la possibilità di configurare una residua legittimazione processuale della fallita in dipendenza di una pretesa “inerzia” degli organi della procedura concorsuale.
In punto di diritto, è noto infatti come – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporti (a norma tanto dell'art. 43 l.fall., quanto dell'art. 143 del vigente codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in ordine alla liquidazione giudiziale) la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore (ed ora al liquidatore); nel contempo, si è ammesso che – laddove gli organi concorsuali siano inerti – il soggetto fallito conservi, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei propri diritti patrimoniali (cfr., in tal senso, tra le tante pronunce, Cass. 23 novembre 2023, n.
32634; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2626; Cass. 6 luglio 2016, n. 13814; Cass. 25 ottobre 2013, n. 24159; Cass. 22 luglio 2005, n. 15369; Cass. 26 settembre 1997, n.
9456; Cass. 27 ottobre 1994, n. 8860).
Ad ogni modo e per quanto in questa sede specificamente rileva, la Corte di
Cassazione ha precisato come la legittimazione non sussista automaticamente a fronte della mancata adozione di qualsivoglia iniziativa a cura del curatore, occorrendo, piuttosto, che “l'inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia” (così, testualmente, le sopra citate Cass. 6 luglio 2016, n. 13814, Cass. 22 luglio 2005, n. 15369 e Cass. 26 settembre 1997, n. 9456, nonché, in senso sostanzialmente analogo, Cass. 25 ottobre 2013, n. 24159, che esclude la legittimazione processuale del fallito laddove
“l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una ponderata valutazione negativa”).
Orbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra illustrate deve ritenersi che, nel caso di specie, non sia predicabile la legittimazione processuale eccezionale della fallita.
Invero, come emerge dalla stessa documentazione allegata alla comparsa di costituzione dell'odierna parte opposta non si è in presenza di una situazione di totale disinteresse degli organi concorsuali in ordine al recupero dei crediti asseritamente vantati dalla ex-socia nei confronti della società. In questa prospettiva, assume soprattutto rilievo la relazione del 24/1/2020 nella quale il curatore – in risposta ai rilievi formulati dalla stessa circa pretese CP_2 negligenze e violazioni di legge nel recupero dei crediti della fallita e richiamando una precedente relazione del 9/4/2019 – dava ampiamente conto al giudice delegato del fatto che i crediti in questione sarebbero stati di difficile recupero (cfr. il documento n. 2 del fascicolo di parte opposta).
In particolare, dopo aver dato atto di altri procedimenti promossi ad iniziativa della prima della dichiarazione di fallimento e proseguiti dalla curatela in CP_2 relazione ad alcune vicende societarie connesse (segnatamente, i procedimenti n.
2549/2016 e n. 1773/2016 inizialmente pendenti dinanzi al Tribunale di S. Maria
Capua Vetere e proseguiti a seguito di dichiarazione di incompetenza innanzi al
Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa) e del tentativo comunque espletato in via stragiudiziale di pretendere il pagamento dei crediti da parte della società (segnatamente, con lettera di messa in mora a mezzo P.E.C. del
30/11/2018) il curatore prospettava l'opportunità di attendere la definizione dei procedimenti connessi prima di procedere ad un'azione di recupero, ciò anche in ragione dell'incompletezza della documentazione probatoria fornita.
Nella medesima relazione, poi, il curatore rappresentava come in data 18/5/2019 fosse stato dato incarico ad un legale (in persona dell'avv. Giuseppe Marrocco) di fornire un parere sulla proficua esperibilità di un'azione di recupero dei crediti invocati dalla , parere nel quale il professionista concludeva nel senso che gli CP_2 elementi documentali disponibili non consentissero di ritenere provato il preteso finanziamento soci (cfr. le considerazioni svolte alla p. 6 della relazione del curatore).
Orbene, non v'è chi non veda come l'attività complessivamente posta in essere dagli organi fallimentari in alcun modo integri gli estremi di un totale disinteresse per la sorte del preteso credito, atteso che, da un lato, si ravvisa un tentativo di recupero sotto forma di intimazione di pagamento e messa in mora, nonché, dall'altro lato, il curatore si attivava comunque per una valutazione della concreta praticabilità di un'iniziativa giudiziale recuperatoria a fronte del diniego della società pretesa debitrice (mercé, per l'appunto, il conferimento dell'incarico di consulenza legale all'avv. Marrocco).
In buona sostanza, si è in presenza di un complesso di attività che sono poi sfociate in una valutazione – di competenza pur sempre degli organi fallimentari – nel senso di non dar seguito (per quanto in via temporanea) ad ulteriori iniziative. In altri termini, gli elementi di fatto sopra illustrati palesano come la scelta finale del curatore non sia stato frutto proprio di una “ponderata valutazione negativa” e, quindi, in una scelta di carattere consapevole.
Dal che discende – in applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato – il difetto della capacità processuale della fallita, non venendo in gioco una vera e propria “inerzia” degli organi fallimentari.
§ 4. La fondatezza della doglianza circa la carenza della capacità processuale della conduce all'accoglimento dell'opposizione ed alla revoca del decreto CP_2 ingiuntivo in quanto l'odierna parte opposta non avrebbe potuto domandare la pronuncia del decreto in questione, ciò che comporta, altresì, la declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna formulata dalla medesima.
Nel contempo, l'accoglimento di tale doglianza determina l'assorbimento delle ulteriori censure sollevate con l'atto di citazione in opposizione, ivi compresa quella relativa all'esistenza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 33 dello
Statuto (clausola che, peraltro, configurando espressamente il ricorso ad un arbitrato irrituale, non pone una questione di “competenza” in senso tecnico, bensì in ordine al profilo della proponibilità della domanda).
§ 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa determinato in base al valore del preteso credito azionato (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
La liquidazione viene operata con applicazione della riduzione massima prevista per tutte le fasi in ragione della non particolare complessità delle questioni esaminate e della semplicità dell'attività difensiva complessivamente posta in essere, tenuto conto anche, quanto alla fase di trattazione, del carattere estremamente ridotto dell'attività riconducibile alla stessa e, quanto alla fase decisoria, della sostanziale reiterazione delle argomentazioni già sviluppate nell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 7816 del 28/10/2022;
DICHIARA inammissibile la domanda formulata da . CP_2 CONDANNA parte opposta al pagamento delle spese del CP_2 presente giudizio, che liquida in euro 759,00 per contributo unificato ed euro
7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge.
DISPONE l'attribuzione, pro quota in parti uguali, delle spese sopra liquidate in favore degli avvocati Osvaldo Bellocchio e Dario Bellocchio per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 11/03/2025
Il presidente
Dott. Leonardo Pica
Il giudice estensore
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in persona dei giudici:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice dott. Valerio Colandrea Giudice estensore all'esito della camera di consiglio ha pronunziato ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 29418/2022 R.G. riservato in decisione all'udienza del 4 giugno 2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., processo pendente tra:
(codice fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempre, sig. , rappresentata e difesa Parte_1 dagli avvocati Osvaldo Bellocchio (codice fiscale – P.E.C. C.F._1
e Dario Bellocchio (codice fiscale Email_1
), elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale C.F._2 in Caserta alla via San Nicola Parco Rosa;
PARTE OPPONENTE
E
, nata a [...] il [...] (codice fiscale ), CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Caserta alla via Don Bosco n. 19, presso lo studio dell'avv. Rosina Casertano (codice fiscale – P.E.C. C.F._4
, dalla quale è rappresentata e difesa giusta Email_2 procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 giugno 2024 le parti si sono riportate ai propri pregressi atti ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già ivi rassegnate, segnatamente: per la parte opponente: “sentir revocare l'opposto decreto ingiuntivo per le ragioni esposte in premessa. Vinte le spese con distrazione”;
per la parte opposta: “A. Sia confermato il decreto ingiuntivo n. 7816/22, reso prima facie provvisoriamente esecutivo in sussistenza dei presupposti ex art. 633 conturbati con l'art. 642 e ss cpc;
B. Sia rigettata l'opposizione proposta da
[...]
- amm.re unico p.t. perché Controparte_3 Parte_1 inammissibile, improponibile, improcedibile, defatigatoria, nulla ed infondata per le ragioni esposte in ogni caso a dedursi articolarsi e provarsi nei modi e tempi di legge;
C. In ogni caso sia dichiarata e statuita la debenza della Controparte_3
- amm.re unico p.t. Pasquale p.t. in favore di al
[...] Parte_1 CP_2 pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 7816/22, pari ad euro
182.396,73 o diverse con interessi e rivalutazione di legge per le causali in premessa;
D. Documenti come nel testo e da foliario;
E. Spese, diritti, onorari, iva, cpa e forfettarie con attribuzione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 6/12/2022 la società
[...] spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7816 del Controparte_1
28/10/2022 pronunciato dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, in favore di per l'importo di euro 182.396,73. CP_2
Al riguardo e richiamando per relationem il contenuto del sopra citato decreto,
l'opponente premetteva che la domanda era stata formulata dalla per il CP_2 recupero di un credito dalla stessa asseritamente vantato nella qualità di ex socia ed ex amministratrice a titolo rispettivamente di “finanziamenti soci” e di “anticipi dell'amministratore” concessi alla società.
Nel merito, eccepiva:
in primo luogo, il difetto di capacità processuale della per essere stata CP_2 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 46 del
25/7/2016, con conseguente inammissibilità della domanda spiegata nelle forme del procedimento monitorio;
in secondo luogo, la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato pronunciato da un giudice incompetente in ragione della clausola di compromesso arbitrale contenuta nell'art. 33 dello Statuto sociale, con conseguente declaratoria di incompetenza del Tribunale e fissazione di termine per la riassunzione del processo innanzi all'arbitro;
in terzo luogo, l'inesigibilità del preteso credito per essere stati gli asseriti finanziamenti eventualmente posti in essere per far fronte ad una situazione di squilibrio finanziario della società, con conseguente postergazione ex art. 2467 cod. civ. del diritto di restituzione rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali;
in quarto luogo, l'inesistenza del credito azionato per difetto di prova dello stesso, rilevando, in particolare, come la documentazione prodotta non sarebbe stata corrispondente alle scritture contabili sociali e, in particolar modo, disconoscendo espressamente la riconducibilità alle stesse del documento indicato come “situazione contabile a sezioni contrapposte” allegato alla domanda di ingiunzione.
Sulla scorta di tali deduzioni, quindi, domandava revocarsi il decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale.
Con comparsa depositata in data 11/4/2023 si costituiva la parte opposta
, la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto CP_2 ingiuntivo.
Al riguardo, l'opposta deduceva anzitutto – quanto all'eccezione di carenza di capacità processuale e conseguente inammissibilità della domanda – che, nel caso di specie, sarebbe stata sussistente una capacità residuale in ragione dell'inerzia degli organi concorsuali, rilevando, in particolare, come nell'attività recuperatoria della massa attiva del fallimento avesse proposto alla curatela di procedere al recupero del credito in questione e, tuttavia, avesse ricevuto parere negativo e successivo diniego all'azione dal giudice delegato.
In merito all'eccezione di difetto di competenza del Tribunale in favore degli arbitri, l'opposta postulava come la controversia non fosse suscettibile di deferimento ad arbitri in quanto il vincolo sociale sarebbe stato stravolto dalla condotta posta in essere dal socio di maggioranza (il quale Parte_1 avrebbe approvato in assemblea un aumento di capitale e, a fronte della mancata sottoscrizione da parte della , disposto conseguentemente l'estromissione CP_2 della stessa), in tal modo determinando il venir meno della causa petendi del patto sociale.
Ancora, rilevava come non ricorressero i presupposti per la postergazione del credito ai sensi dell'art. 2467 cod. civ. per essere venuta meno la situazione di asserita difficoltà finanziaria della società.
Nel merito, ribadiva come il credito trovasse riconoscimento nelle scritture contabili aventi piena efficacia nei confronti della società e produceva, altresì, documentazione attestante i versamenti eseguiti a titolo di finanziamento.
All'esito dell'udienza di trattazione del 20/4/2023 ed in assenza di richieste dei procuratori la causa veniva ritenuta matura per la decisione;
all'udienza del
4/6/2024, quindi, i procuratori rassegnavano le conclusioni in epigrafe indicate ed il giudice istruttore concedeva i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo la causa in decisione al Collegio.
Peraltro, con la comparsa conclusionale depositata in data 29/7/2024 parte opposta deduceva una circostanza asseritamente nuova verificatasi nel corso del giudizio, rilevando in particolare come – con sentenza n. 52 del 3/7/2024 – il
Tribunale di S. Maria Capua Vetere avesse dichiarato il fallimento in estensione anche di (ex socio ed amministratore della Parte_1 [...]
; nella successiva memoria di replica del 18/9/2024, poi, Controparte_1 produceva ulteriore documentazione concernente alcuni procedimenti penali riguardanti il predetto . Parte_1
§ 2. Tanto opportunamente premesso, l'opposizione è fondata nei termini di seguito precisati.
Anzitutto, non appare fuor luogo evidenziare, in limine litis, come alcuna rilevanza possano assumere nel presente giudizio le nuove argomentazioni e la documentazione allegata dall'odierna parte opposta alla comparsa conclusionale ed alla memoria di replica depositate nei termini ex art. 190 c.p.c.
Sul punto, è sufficiente osservare come – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.” (cfr., tra le tante, Cass. 23 giugno 2022,
n. 20232).
Ciò a maggior ragione per i documenti allegati, trattandosi – salvo che per la sentenza n. 52 del 3/7/2024 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere – di documentazione già esistente che risulta in tal modo essere stata prodotta una volta spirato i termini per le preclusioni istruttorie.
Né assume rilievo la circostanza (oggettivamente sopravvenuta) della dichiarazione di fallimento in estensione di con la sopra citata Parte_1 sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, atteso che si tratta di soggetto diverso dalle parti del presente giudizio.
§ 3. Ciò posto, ritiene il Collegio che sia fondato il primo motivo di opposizione concernente la carenza di capacità processuale dell'odierna parte opposta.
Sul punto, è del tutto pacifica (oltre che documentata) la circostanza per cui, al momento della proposizione della domanda di ingiunzione, fosse stata CP_2 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 46 del
25/7/2016 (cfr. la copia della sentenza allegata al fascicolo di parte opponente).
Dunque, alla luce delle difese svolte dall'odierna parte opposta la questione da delibare involge la possibilità di configurare una residua legittimazione processuale della fallita in dipendenza di una pretesa “inerzia” degli organi della procedura concorsuale.
In punto di diritto, è noto infatti come – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporti (a norma tanto dell'art. 43 l.fall., quanto dell'art. 143 del vigente codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in ordine alla liquidazione giudiziale) la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore (ed ora al liquidatore); nel contempo, si è ammesso che – laddove gli organi concorsuali siano inerti – il soggetto fallito conservi, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei propri diritti patrimoniali (cfr., in tal senso, tra le tante pronunce, Cass. 23 novembre 2023, n.
32634; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2626; Cass. 6 luglio 2016, n. 13814; Cass. 25 ottobre 2013, n. 24159; Cass. 22 luglio 2005, n. 15369; Cass. 26 settembre 1997, n.
9456; Cass. 27 ottobre 1994, n. 8860).
Ad ogni modo e per quanto in questa sede specificamente rileva, la Corte di
Cassazione ha precisato come la legittimazione non sussista automaticamente a fronte della mancata adozione di qualsivoglia iniziativa a cura del curatore, occorrendo, piuttosto, che “l'inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia” (così, testualmente, le sopra citate Cass. 6 luglio 2016, n. 13814, Cass. 22 luglio 2005, n. 15369 e Cass. 26 settembre 1997, n. 9456, nonché, in senso sostanzialmente analogo, Cass. 25 ottobre 2013, n. 24159, che esclude la legittimazione processuale del fallito laddove
“l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una ponderata valutazione negativa”).
Orbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra illustrate deve ritenersi che, nel caso di specie, non sia predicabile la legittimazione processuale eccezionale della fallita.
Invero, come emerge dalla stessa documentazione allegata alla comparsa di costituzione dell'odierna parte opposta non si è in presenza di una situazione di totale disinteresse degli organi concorsuali in ordine al recupero dei crediti asseritamente vantati dalla ex-socia nei confronti della società. In questa prospettiva, assume soprattutto rilievo la relazione del 24/1/2020 nella quale il curatore – in risposta ai rilievi formulati dalla stessa circa pretese CP_2 negligenze e violazioni di legge nel recupero dei crediti della fallita e richiamando una precedente relazione del 9/4/2019 – dava ampiamente conto al giudice delegato del fatto che i crediti in questione sarebbero stati di difficile recupero (cfr. il documento n. 2 del fascicolo di parte opposta).
In particolare, dopo aver dato atto di altri procedimenti promossi ad iniziativa della prima della dichiarazione di fallimento e proseguiti dalla curatela in CP_2 relazione ad alcune vicende societarie connesse (segnatamente, i procedimenti n.
2549/2016 e n. 1773/2016 inizialmente pendenti dinanzi al Tribunale di S. Maria
Capua Vetere e proseguiti a seguito di dichiarazione di incompetenza innanzi al
Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa) e del tentativo comunque espletato in via stragiudiziale di pretendere il pagamento dei crediti da parte della società (segnatamente, con lettera di messa in mora a mezzo P.E.C. del
30/11/2018) il curatore prospettava l'opportunità di attendere la definizione dei procedimenti connessi prima di procedere ad un'azione di recupero, ciò anche in ragione dell'incompletezza della documentazione probatoria fornita.
Nella medesima relazione, poi, il curatore rappresentava come in data 18/5/2019 fosse stato dato incarico ad un legale (in persona dell'avv. Giuseppe Marrocco) di fornire un parere sulla proficua esperibilità di un'azione di recupero dei crediti invocati dalla , parere nel quale il professionista concludeva nel senso che gli CP_2 elementi documentali disponibili non consentissero di ritenere provato il preteso finanziamento soci (cfr. le considerazioni svolte alla p. 6 della relazione del curatore).
Orbene, non v'è chi non veda come l'attività complessivamente posta in essere dagli organi fallimentari in alcun modo integri gli estremi di un totale disinteresse per la sorte del preteso credito, atteso che, da un lato, si ravvisa un tentativo di recupero sotto forma di intimazione di pagamento e messa in mora, nonché, dall'altro lato, il curatore si attivava comunque per una valutazione della concreta praticabilità di un'iniziativa giudiziale recuperatoria a fronte del diniego della società pretesa debitrice (mercé, per l'appunto, il conferimento dell'incarico di consulenza legale all'avv. Marrocco).
In buona sostanza, si è in presenza di un complesso di attività che sono poi sfociate in una valutazione – di competenza pur sempre degli organi fallimentari – nel senso di non dar seguito (per quanto in via temporanea) ad ulteriori iniziative. In altri termini, gli elementi di fatto sopra illustrati palesano come la scelta finale del curatore non sia stato frutto proprio di una “ponderata valutazione negativa” e, quindi, in una scelta di carattere consapevole.
Dal che discende – in applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato – il difetto della capacità processuale della fallita, non venendo in gioco una vera e propria “inerzia” degli organi fallimentari.
§ 4. La fondatezza della doglianza circa la carenza della capacità processuale della conduce all'accoglimento dell'opposizione ed alla revoca del decreto CP_2 ingiuntivo in quanto l'odierna parte opposta non avrebbe potuto domandare la pronuncia del decreto in questione, ciò che comporta, altresì, la declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna formulata dalla medesima.
Nel contempo, l'accoglimento di tale doglianza determina l'assorbimento delle ulteriori censure sollevate con l'atto di citazione in opposizione, ivi compresa quella relativa all'esistenza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 33 dello
Statuto (clausola che, peraltro, configurando espressamente il ricorso ad un arbitrato irrituale, non pone una questione di “competenza” in senso tecnico, bensì in ordine al profilo della proponibilità della domanda).
§ 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa determinato in base al valore del preteso credito azionato (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
La liquidazione viene operata con applicazione della riduzione massima prevista per tutte le fasi in ragione della non particolare complessità delle questioni esaminate e della semplicità dell'attività difensiva complessivamente posta in essere, tenuto conto anche, quanto alla fase di trattazione, del carattere estremamente ridotto dell'attività riconducibile alla stessa e, quanto alla fase decisoria, della sostanziale reiterazione delle argomentazioni già sviluppate nell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 7816 del 28/10/2022;
DICHIARA inammissibile la domanda formulata da . CP_2 CONDANNA parte opposta al pagamento delle spese del CP_2 presente giudizio, che liquida in euro 759,00 per contributo unificato ed euro
7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge.
DISPONE l'attribuzione, pro quota in parti uguali, delle spese sopra liquidate in favore degli avvocati Osvaldo Bellocchio e Dario Bellocchio per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 11/03/2025
Il presidente
Dott. Leonardo Pica
Il giudice estensore
Dott. Valerio Colandrea