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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 430/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 430/2025 v.g., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. GRUMELLI EMIDIO
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. GRUMELLI EMIDIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 20/04/2013 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in ALANNO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 29/04/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
09/01/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 11 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in ALANNO il 20/04/2013, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di ALANNO, nell'anno 2013 atto numero 1 parte II, serie A, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 29/04/2025:
1. Cessazione della convivenza.
I ricorrenti continueranno a vivere separati ed entrambi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Affidamento dei figli.
I figli e sono affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime della Per_1 Per_2
L. 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con collocamento abitativo presso la madre in Pescara alla via Strada Colle Pineta n. 1/2.
I genitori eserciteranno in modo paritetico la potestà sui suddetti figli minori: assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i piccoli e relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute Per_1 Per_2
tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. Modalità di visita.
sarà a settimane alterne presso il padre nei fine settimana dal pomeriggio Per_1
del sabato alle ore 20,00 della domenica e in un giorno della settimana dal pomeriggio sino all'inizio delle lezioni scolastiche del giorno dopo, secondo le esigenze lavorative del padre. sarà con il padre a settimane alterne un Per_2
pomeriggio nei fine settimana (di sabato o di domenica) e un pomeriggio durante la settimana dall'uscita dalla scuola materna sino alle ore 20,00. Entrambi i minori pagina 3 di 11 staranno con il padre sette giorni durante le vacanze natalizie ad anni alterni tra la settimana di Natale e quella di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni tra giovedì, venerdì e Sabato Santo e Pasqua, Lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo, due periodi di sette giorni consecutivi durante i mesi di luglio e agosto. Le altre festività, qualora non ricadano di sabato o domenica, saranno alternate nel corso dell'anno (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, santo patrono, 1° novembre, 8 dicembre).
4. Mantenimento.
Il padre provvederà al mantenimento diretto dei minori e sosterrà le spese ordinarie nel periodo in cui gli stessi sono presso di sé.
A titolo di concorso nel mantenimento dei piccoli e il sig. Per_1 Per_2 Pt_1 verserà all'altro genitore entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, € 300,00
(trecento/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal mese di gennaio 2026.
Tale assegno comprende: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione
(incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione).
Le spese straordinarie (per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione) mediche non erogate dal SSN, le ulteriori spese scolastiche, sportive e ricreative, opportunamente documentate, saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno. Le spese pagina 4 di 11 scolastiche, quelle per le attività sportive e ricreative, nonché le spese mediche specialistiche e per medicine non mutuabili fatte per i figli, saranno interamente a carico del sig. solo ed esclusivamente se dallo stesso espressamente Pt_1
autorizzate, con rimborso a semplice richiesta ed esibizione delle relative ricevute di spesa.
Tali spese extra assegno saranno ulteriormente distinte in obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta concertazione tra i genitori, e spese subordinate al consenso dei genitori.
Nella prima categoria rientrano: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici in differibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Nella seconda categoria rientrano invece:
- tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
pagina 5 di 11 - Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
- Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
L'assegno unico universale (o equivalente) sarà interamente attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla sig.ra Il sig. sin d'ora presta il CP_1 Pt_1
suo consenso e si impegna a compiere ogni attività necessaria affinché la sig.ra
[...]
possa richiedere personalmente i suddetti assegni. CP_1
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5. Assegnazione della casa coniugale.
La casa coniugale, sita in Pescara (PE) alla via Strada Colle Pineta, 1/2, resterà alla sig.ra Controparte_1
6. Mantenimento del coniuge.
pagina 6 di 11 I sig.ri e dichiarano, allo stato, di essere economicamente CP_1 Pt_1
autosufficienti e, fermo ed impregiudicato il diritto alla modifica delle presenti condizioni, non viene pattuito alcun assegno di mantenimento in favore del coniuge.
7. Passaggio di proprietà dell'immobile sito in San TO IN (CH) in C.da
San Fino n. 211 e relativi terreni.
La sig.ra è creditrice del sig. della complessiva somma CP_1 Parte_1 di € 42.891,00 per assegni di mantenimento non corrisposti dall'ex coniuge.
Il sig. a completa estinzione del suddetto debito e comunque Parte_1
nell'ambito più generale del definitivo assetto patrimoniale tra i coniugi, cede alla sig.ra che accetta: l'intero diritto di proprietà su piccolo Controparte_1
fabbricato sito nel comune di San TO IN (CH) in C.da San Fino snc, e precisamente piccolo fabbricato disposto sui piani seminterrato e terra, il tutto confinante con strada comunale su due lati, strada statale n.16, salvo altri;
distinto all'Ufficio del Territorio Catasto Fabbricati foglio 15, particella 364, subalterno 4, categoria C/1, classe 6, consistenza metri quadri 33, rendita euro 852,15 e foglio 15, particella 364, subalterno 5, categoria C/1, classe 6, consistenza metri quadri 26, rendita euro 671,39. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52 si precisa che i dati di identificazione catastale come sopra riportati sono stati estratti da “VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del
05/06/2024 Pratica n. CH0043783 in atti dal 05/06/2024 Protocollo NSD n.
ENTRATE.AGEVST1.REGISTRO UFFICIALE.2485954.05/06/2024
VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE DA ABITAZIONE A LOCALE
COMMERCIALE (n. 43783.1/2024)”;
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 05/06/2024, prot. n. CH0043783.
Il sig. dichiara e la sig.ra ne prende atto che: a) i Parte_1 Parte_2
dati catastali come sopra riportati sono conformi allo stato di fatto ed alle planimetrie depositate in catasto, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da pagina 7 di 11 influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della normativa vigente;
b) che l'intestatario catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. L'intero diritto di piena proprietà su terreno esteso in comune di San
TO IN (CH) località San Fino e precisamente terreno esteso complessivamente are 6,91 di natura zona di rispetto stradale e quindi non edificabile, confinante con strada statale n. 16, piccolo fabbricato di cui sopra, strada comunale, salvo altri;
censito all'Ufficio del Territorio di San TO IN Catasto
Terreni foglio 15, particella 4064, ettari 00 are 02 centiare 75, R.D. Euro 0,36 R.A.
Euro 0,71, particella 4066, ettari 00 are 04 centiare 16, R.D. Euro 0,54 R.A. Euro
1,07.
Il sig. espressamente dichiara che i beni immobili sopra descritti Parte_1
sono a lui pervenuti per atto di donazione avvenuta per atto Notar Persona_3
Notaio residente in [...]ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Teramo-Pescara, in data 11.02.2022, Repertorio n. 30604, Raccolta n. 21105, registrato a Pescara in data 14.02.2022 al n. 1491, trascritto in Pescara il 14.02.2022 al n. 2067 R.G. e n. 1481 R.P. ed in Chieti il 14.02.2022 al n. 2378 R.G. e n. 1880
R.P.. Il sig. dichiara che la donazione che precede è stata fatta ed Parte_1
accettate a corpo, nello stato di fatto e di diritto attuale, con tutti i diritti inerenti, adiacenze e pertinenze, con i fissi e gli infissi, accessioni ed accessori, servitù attive e passive e con tutti i diritti inerenti, come per legge, comprese ove esistenti, le parti ed impianti condominiali ai sensi dell'articolo 1117 e seguenti del cod. civ..
Per il fabbricato sito nel comune di San TO IN (CH) in C.da San Fino n. 211,
i cui dati catastali si abbiano qui integralmente riportati e descritti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52, si precisa che i dati di identificazione catastale sono stati estratti da “VARIAZIONE DELLA
DESTINAZIONE del 05/06/2024 Pratica n. CH0043783 in atti dal 05/06/2024
pagina 8 di 11 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1. REGISTRO
UFFICIALE.2485954.05/06/2024 VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE DA
ABITAZIONE A LOCALE COMMERCIALE (n. 43783.1/2024)”; dati relativi alla planimetria: data di presentazione 05/06/2024, prot. n. CH0043783. Il sig. Parte_1
dichiara e la sig.ra ne prende atto che a) i dati catastali
[...] Controparte_1
come sopra riportati sono conformi allo stato di fatto e dalle planimetrie depositate in catasto, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della normativa vigente;
b) che l'intestatario catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Con le unità immobiliari cedute vengono pure cedute e trasferite alla sig.ra
[...]
, che accetta, le eventuali proporzionali e corrispondenti ragioni di Controparte_1
condominio sulle parti comuni dei fabbricati, in cui le unità stesse sono ricomprese, come per legge, uso e destinazione e quali risultano dal regolamento di condominio con annesse tabelle millesimali.
Tutte le suddette cessioni avvengono a corpo e non a misura, con tutti i diritti inerenti, accessori ed accessioni, pertinenze e dipendenze, annessi e connessi, nulla escluso, servitù attive e passive esistenti.
Le parti, in relazione a tutte le cessioni di cui sopra, espressamente rinunciano ad ogni ipoteca legale.
Il sig. garantisce, inoltre, la disponibilità di tutto quanto trasferito e Parte_1
la libertà da persone e cose, pesi, oneri, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli di ogni tipo, tranne i vincoli che le parti dichiarano di ben conoscere e segnatamente il contratto di locazione commerciale in favore della società Marina Beach Club s.r.l., del 02.03.2023, registrato il 03.03.2023 al n. 000460-serie 3T e codice identificativo
. CodiceFiscale_1
pagina 9 di 11 Il sig. ichiara che: a) il valore del fabbricato sito nel comune di Parte_1
San TO IN (CH) in C.da San Fino snc, distinto all'Ufficio del Territorio
Catasto Fabbricati al foglio 15, particella 364, subalterno 4, categoria C/1, classe 6, consistenza metri quadri 33, rendita euro 852,15, è pari ad € 36 506,11; b) il valore del fabbricato sito nel comune di San TO IN (CH) in C.da San Fino snc, distinto all'Ufficio del Territorio Catasto Fabbricati al foglio 15, particella 364, subalterno 5, categoria C/1, classe 6, consistenza metri quadri 26, rendita euro
671,39, è pari ad € 28 762,35; c) il valore del terreno esteso in comune di San TO
IN (CH) località San Fino, censito all'Ufficio del Territorio di San TO
IN Catasto Terreni foglio15, particella 4064, ettari 00 are 02 centiare 75, R.D.
Euro 0,36 R.A. Euro 0,71, è pari ad € 40,50; d) il valore del terreno esteso in comune di San TO IN (CH) località San Fino, censito all'Ufficio del Territorio di San
TO IN Catasto Terreni foglio15, particella 4066, ettari 00 are 04 centiare 16,
R.D. Euro 0,54 R.A. Euro 1,07, è pari ad € 60,75.
Il sig. dichiara che, il fabbricato sito nel comune di San TO Parte_1
IN (CH) in C.da San Fino snc, distinto all'Ufficio del Territorio Catasto
Fabbricati foglio 15, particella 364, subalterno 4, categoria C/1, classe 6, consistenza metri quadri 33, rendita euro 852,15 e foglio 15, particella 364, subalterno 5, categoria C/1, classe 6, consistenza metri quadri 26, rendita euro 671,39, risulta essere stato edificato in data anteriore al 01.09.1967.
Ai sensi dell'art. 2659 c.c. le parti dichiarano che, all'esito della procedura instaurata con il deposito del presente ricorso, saranno coniugi legalmente divorziati.
Tutte le eventuali spese afferenti il trasferimento di tutto quanto trasferito saranno ad esclusivo carico del sig. il quale, unitamente alla sig.ra Parte_1 CP_1
, invoca la registrazione in esenzione totale delle imposte di registro, bollo,
[...]
ipotecarie, catastali ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, trattandosi di atto di pagina 10 di 11 mero trasferimento inserito in più ampi accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi sin d'ora esonerano espressamente il Conservatore in ordine a qualsiasi responsabilità inerente la trascrizione del presente atto e di ogni altro atto connesso e conseguente.
I mobili e l'arredo di tutti gli immobili sopra trasferiti resteranno ivi e saranno interamente ed esclusivamente di proprietà della sig.ra . Controparte_1
I ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo quanto sopra pattuito.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALANNO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 430/2025 v.g., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. GRUMELLI EMIDIO
e nata a [...] il [...], Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. GRUMELLI EMIDIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 20/04/2013 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in ALANNO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 29/04/2025 i coniugi, alla presenza del Funzionario che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
09/01/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
DICHIARA
pagina 2 di 11 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in ALANNO il 20/04/2013, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di ALANNO, nell'anno 2013 atto numero 1 parte II, serie A, alle condizioni del ricorso, confermate all'udienza del 29/04/2025:
1. Cessazione della convivenza.
I ricorrenti continueranno a vivere separati ed entrambi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Affidamento dei figli.
I figli e sono affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime della Per_1 Per_2
L. 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con collocamento abitativo presso la madre in Pescara alla via Strada Colle Pineta n. 1/2.
I genitori eserciteranno in modo paritetico la potestà sui suddetti figli minori: assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i piccoli e relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute Per_1 Per_2
tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. Modalità di visita.
sarà a settimane alterne presso il padre nei fine settimana dal pomeriggio Per_1
del sabato alle ore 20,00 della domenica e in un giorno della settimana dal pomeriggio sino all'inizio delle lezioni scolastiche del giorno dopo, secondo le esigenze lavorative del padre. sarà con il padre a settimane alterne un Per_2
pomeriggio nei fine settimana (di sabato o di domenica) e un pomeriggio durante la settimana dall'uscita dalla scuola materna sino alle ore 20,00. Entrambi i minori pagina 3 di 11 staranno con il padre sette giorni durante le vacanze natalizie ad anni alterni tra la settimana di Natale e quella di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni tra giovedì, venerdì e Sabato Santo e Pasqua, Lunedì dell'Angelo ed il martedì successivo, due periodi di sette giorni consecutivi durante i mesi di luglio e agosto. Le altre festività, qualora non ricadano di sabato o domenica, saranno alternate nel corso dell'anno (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, santo patrono, 1° novembre, 8 dicembre).
4. Mantenimento.
Il padre provvederà al mantenimento diretto dei minori e sosterrà le spese ordinarie nel periodo in cui gli stessi sono presso di sé.
A titolo di concorso nel mantenimento dei piccoli e il sig. Per_1 Per_2 Pt_1 verserà all'altro genitore entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, € 300,00
(trecento/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal mese di gennaio 2026.
Tale assegno comprende: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione
(incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione).
Le spese straordinarie (per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione) mediche non erogate dal SSN, le ulteriori spese scolastiche, sportive e ricreative, opportunamente documentate, saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% ciascuno. Le spese pagina 4 di 11 scolastiche, quelle per le attività sportive e ricreative, nonché le spese mediche specialistiche e per medicine non mutuabili fatte per i figli, saranno interamente a carico del sig. solo ed esclusivamente se dallo stesso espressamente Pt_1
autorizzate, con rimborso a semplice richiesta ed esibizione delle relative ricevute di spesa.
Tali spese extra assegno saranno ulteriormente distinte in obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta concertazione tra i genitori, e spese subordinate al consenso dei genitori.
Nella prima categoria rientrano: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici in differibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Nella seconda categoria rientrano invece:
- tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private.
pagina 5 di 11 - Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
- Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
L'assegno unico universale (o equivalente) sarà interamente attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla sig.ra Il sig. sin d'ora presta il CP_1 Pt_1
suo consenso e si impegna a compiere ogni attività necessaria affinché la sig.ra
[...]
possa richiedere personalmente i suddetti assegni. CP_1
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
5. Assegnazione della casa coniugale.
La casa coniugale, sita in Pescara (PE) alla via Strada Colle Pineta, 1/2, resterà alla sig.ra Controparte_1
6. Mantenimento del coniuge.
pagina 6 di 11 I sig.ri e dichiarano, allo stato, di essere economicamente CP_1 Pt_1
autosufficienti e, fermo ed impregiudicato il diritto alla modifica delle presenti condizioni, non viene pattuito alcun assegno di mantenimento in favore del coniuge.
7. Passaggio di proprietà dell'immobile sito in San TO IN (CH) in C.da
San Fino n. 211 e relativi terreni.
La sig.ra è creditrice del sig. della complessiva somma CP_1 Parte_1 di € 42.891,00 per assegni di mantenimento non corrisposti dall'ex coniuge.
Il sig. a completa estinzione del suddetto debito e comunque Parte_1
nell'ambito più generale del definitivo assetto patrimoniale tra i coniugi, cede alla sig.ra che accetta: l'intero diritto di proprietà su piccolo Controparte_1
fabbricato sito nel comune di San TO IN (CH) in C.da San Fino snc, e precisamente piccolo fabbricato disposto sui piani seminterrato e terra, il tutto confinante con strada comunale su due lati, strada statale n.16, salvo altri;
distinto all'Ufficio del Territorio Catasto Fabbricati foglio 15, particella 364, subalterno 4, categoria C/1, classe 6, consistenza metri quadri 33, rendita euro 852,15 e foglio 15, particella 364, subalterno 5, categoria C/1, classe 6, consistenza metri quadri 26, rendita euro 671,39. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52 si precisa che i dati di identificazione catastale come sopra riportati sono stati estratti da “VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del
05/06/2024 Pratica n. CH0043783 in atti dal 05/06/2024 Protocollo NSD n.
ENTRATE.AGEVST1.REGISTRO UFFICIALE.2485954.05/06/2024
VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE DA ABITAZIONE A LOCALE
COMMERCIALE (n. 43783.1/2024)”;
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 05/06/2024, prot. n. CH0043783.
Il sig. dichiara e la sig.ra ne prende atto che: a) i Parte_1 Parte_2
dati catastali come sopra riportati sono conformi allo stato di fatto ed alle planimetrie depositate in catasto, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da pagina 7 di 11 influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della normativa vigente;
b) che l'intestatario catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. L'intero diritto di piena proprietà su terreno esteso in comune di San
TO IN (CH) località San Fino e precisamente terreno esteso complessivamente are 6,91 di natura zona di rispetto stradale e quindi non edificabile, confinante con strada statale n. 16, piccolo fabbricato di cui sopra, strada comunale, salvo altri;
censito all'Ufficio del Territorio di San TO IN Catasto
Terreni foglio 15, particella 4064, ettari 00 are 02 centiare 75, R.D. Euro 0,36 R.A.
Euro 0,71, particella 4066, ettari 00 are 04 centiare 16, R.D. Euro 0,54 R.A. Euro
1,07.
Il sig. espressamente dichiara che i beni immobili sopra descritti Parte_1
sono a lui pervenuti per atto di donazione avvenuta per atto Notar Persona_3
Notaio residente in [...]ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Teramo-Pescara, in data 11.02.2022, Repertorio n. 30604, Raccolta n. 21105, registrato a Pescara in data 14.02.2022 al n. 1491, trascritto in Pescara il 14.02.2022 al n. 2067 R.G. e n. 1481 R.P. ed in Chieti il 14.02.2022 al n. 2378 R.G. e n. 1880
R.P.. Il sig. dichiara che la donazione che precede è stata fatta ed Parte_1
accettate a corpo, nello stato di fatto e di diritto attuale, con tutti i diritti inerenti, adiacenze e pertinenze, con i fissi e gli infissi, accessioni ed accessori, servitù attive e passive e con tutti i diritti inerenti, come per legge, comprese ove esistenti, le parti ed impianti condominiali ai sensi dell'articolo 1117 e seguenti del cod. civ..
Per il fabbricato sito nel comune di San TO IN (CH) in C.da San Fino n. 211,
i cui dati catastali si abbiano qui integralmente riportati e descritti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52, si precisa che i dati di identificazione catastale sono stati estratti da “VARIAZIONE DELLA
DESTINAZIONE del 05/06/2024 Pratica n. CH0043783 in atti dal 05/06/2024
pagina 8 di 11 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1. REGISTRO
UFFICIALE.2485954.05/06/2024 VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE DA
ABITAZIONE A LOCALE COMMERCIALE (n. 43783.1/2024)”; dati relativi alla planimetria: data di presentazione 05/06/2024, prot. n. CH0043783. Il sig. Parte_1
dichiara e la sig.ra ne prende atto che a) i dati catastali
[...] Controparte_1
come sopra riportati sono conformi allo stato di fatto e dalle planimetrie depositate in catasto, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della normativa vigente;
b) che l'intestatario catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Con le unità immobiliari cedute vengono pure cedute e trasferite alla sig.ra
[...]
, che accetta, le eventuali proporzionali e corrispondenti ragioni di Controparte_1
condominio sulle parti comuni dei fabbricati, in cui le unità stesse sono ricomprese, come per legge, uso e destinazione e quali risultano dal regolamento di condominio con annesse tabelle millesimali.
Tutte le suddette cessioni avvengono a corpo e non a misura, con tutti i diritti inerenti, accessori ed accessioni, pertinenze e dipendenze, annessi e connessi, nulla escluso, servitù attive e passive esistenti.
Le parti, in relazione a tutte le cessioni di cui sopra, espressamente rinunciano ad ogni ipoteca legale.
Il sig. garantisce, inoltre, la disponibilità di tutto quanto trasferito e Parte_1
la libertà da persone e cose, pesi, oneri, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli di ogni tipo, tranne i vincoli che le parti dichiarano di ben conoscere e segnatamente il contratto di locazione commerciale in favore della società Marina Beach Club s.r.l., del 02.03.2023, registrato il 03.03.2023 al n. 000460-serie 3T e codice identificativo
. CodiceFiscale_1
pagina 9 di 11 Il sig. ichiara che: a) il valore del fabbricato sito nel comune di Parte_1
San TO IN (CH) in C.da San Fino snc, distinto all'Ufficio del Territorio
Catasto Fabbricati al foglio 15, particella 364, subalterno 4, categoria C/1, classe 6, consistenza metri quadri 33, rendita euro 852,15, è pari ad € 36 506,11; b) il valore del fabbricato sito nel comune di San TO IN (CH) in C.da San Fino snc, distinto all'Ufficio del Territorio Catasto Fabbricati al foglio 15, particella 364, subalterno 5, categoria C/1, classe 6, consistenza metri quadri 26, rendita euro
671,39, è pari ad € 28 762,35; c) il valore del terreno esteso in comune di San TO
IN (CH) località San Fino, censito all'Ufficio del Territorio di San TO
IN Catasto Terreni foglio15, particella 4064, ettari 00 are 02 centiare 75, R.D.
Euro 0,36 R.A. Euro 0,71, è pari ad € 40,50; d) il valore del terreno esteso in comune di San TO IN (CH) località San Fino, censito all'Ufficio del Territorio di San
TO IN Catasto Terreni foglio15, particella 4066, ettari 00 are 04 centiare 16,
R.D. Euro 0,54 R.A. Euro 1,07, è pari ad € 60,75.
Il sig. dichiara che, il fabbricato sito nel comune di San TO Parte_1
IN (CH) in C.da San Fino snc, distinto all'Ufficio del Territorio Catasto
Fabbricati foglio 15, particella 364, subalterno 4, categoria C/1, classe 6, consistenza metri quadri 33, rendita euro 852,15 e foglio 15, particella 364, subalterno 5, categoria C/1, classe 6, consistenza metri quadri 26, rendita euro 671,39, risulta essere stato edificato in data anteriore al 01.09.1967.
Ai sensi dell'art. 2659 c.c. le parti dichiarano che, all'esito della procedura instaurata con il deposito del presente ricorso, saranno coniugi legalmente divorziati.
Tutte le eventuali spese afferenti il trasferimento di tutto quanto trasferito saranno ad esclusivo carico del sig. il quale, unitamente alla sig.ra Parte_1 CP_1
, invoca la registrazione in esenzione totale delle imposte di registro, bollo,
[...]
ipotecarie, catastali ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, trattandosi di atto di pagina 10 di 11 mero trasferimento inserito in più ampi accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi sin d'ora esonerano espressamente il Conservatore in ordine a qualsiasi responsabilità inerente la trascrizione del presente atto e di ogni altro atto connesso e conseguente.
I mobili e l'arredo di tutti gli immobili sopra trasferiti resteranno ivi e saranno interamente ed esclusivamente di proprietà della sig.ra . Controparte_1
I ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo quanto sopra pattuito.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALANNO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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