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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.5225/2023
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
All'udienza del 19 marzo 2025, alle ore 9:32, sono comparsi l'avv. Giusy
Mistretta, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Gallo, per la società opponente, e l'avv. Paolo Sbacchi per la società opposta, i quali discutono la causa chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, per raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, con conseguente revoca del d.i. e compensazione delle spese.
Il Giudice
Si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, decide la causa dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5225/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede legale in Torino, Largo Regio Parco n. 11, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza del Viminale n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gallo, dal quale è
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTRICE – OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(n. 71/2021 del Tribunale di Palermo), in persona del Curatore pro
[...]
tempore, con sede legale in Palermo, Via Goethe n. 71, elettivamente domiciliata in
Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34, presso lo studio dell'avv. Paolo Sbacchi,
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Terza Sezione Civile
dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA – OPPOSTA
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il d.i. opposto n. 927/2023 emesso dal Tribunale di Palermo il giorno 21
febbraio 2023 su ricorso della Curatela del Fallimento “ Controparte_1
contro la società
[...] Parte_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione debitamente notificato il 31 marzo 2023, la Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, proponeva opposizione
[...]
avverso il d.i. n. 927/2023, emesso dal Tribunale di Palermo il 21 febbraio 2023,
con cui era stato ingiunto alla predetta società, su ricorso della Curatela del
Fallimento “ , il pagamento della somma Controparte_1 Controparte_1
di € 294.285,46, a titolo di corrispettivo per la realizzazione e la manutenzione della rete di distribuzione di gas metano presso i Centri Operativi di Novara, Enna e
Sanremo, di cui alle fatture allegate al ricorso, oltre interessi convenzionali in misura pari al tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento applicato dalla BCE e maggiorato dello 0,50%, a far data dal sessantesimo giorno dall'emissione di ciascuna fattura sino all'effettivo soddisfo, ed oltre spese legali del monitorio, liquidate in favore dell'Erario.
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La società in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di Parte_1
giurisdizione e/o incompetenza del Tribunale ordinario in favore del Collegio
arbitrale, per vigenza della clausola arbitrale di cui ai contratti d'appalto in esecuzione dei quali erano state rese le già menzionate prestazioni.
Nel merito, deduceva che:
- il credito relativo alla fattura n. 13 del 23 febbraio 2012 (con scadenza in data
24 maggio 2012), pari ad euro € 24.840,27, era prescritto, atteso il decorso del termine decennale di prescrizione ordinaria;
- la aveva provveduto al pagamento di alcune somme nei Parte_1
confronti di terzi cui la era obbligata, corrispondenti agli Controparte_1
importi di cui alle altre fatture azionate in sede di ricorso per decreto ingiuntivo;
- in ogni caso, era intervenuta la parziale compensazione del presunto credito vantato dal Fallimento della società con crediti vantati Controparte_1
dalla nei confronti del primo, avendo la società opponente, in Parte_1
esecuzione di sei sentenze emesse dai Tribunali di Imperia e Novara, sezione lavoro, versato la somma complessiva di € 101.120,36, a titolo di retribuzioni e contribuzioni previdenziali, nei confronti di lavoratori dipendenti della
[...]
(la quale, con le predette pronunzie, era stata condannata a Controparte_1
manlevare e tenere indenne la da quanto avesse eventualmente Parte_1
sborsato in esecuzione delle stesse, oltre che dalle spese legali dei suddetti giudizi);
- infine, la aveva azionato un giudizio di opposizione allo Parte_1
stato passivo del fallimento a seguito del rigetto della domanda di ammissione di un credito derivante dalle Sentenze n. 776/2021 della Corte d'appello di Genova
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e n. 1033/2017 emessa dal tribunale di Massa Carrara, credito anch'esso da compensare con quello fatto valere nell'ambito della procedura d'ingiunzione.
La Curatela opposta, costituitasi, eccepiva la nullità della clausola compromissoria per mancanza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 241 d. lgs.
12 aprile 2006 n. 163, chiedendo il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e/o incompetenza del Tribunale ordinario in favore del Collegio Arbitrale, nonché
la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, terzo comma, n. 7 e
163-bis c.p.c., nella formulazione vigente alla data della notifica dell'atto.
Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'opposizione proposta, chiedendo il rigetto di quest'ultima e, per l'effetto, la conferma del d.i. n. 927/2023.
All'udienza del 13 febbraio 2025, i procuratori delle parti concordemente rappresentavano che era stato raggiunto un accordo transattivo tra le stesse e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del d.i. e compensazione delle spese di lite.
Quindi, all'udienza odierna, la causa è stata posta in decisione all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, in conformità alla concorde richiesta dei procuratori delle parti,
va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia di merito in seguito alla dichiarata composizione stragiudiziale della controversia.
In conformità all'accordo transattivo raggiunto dalle parti, occorre, inoltre,
revocare il d.i. n. 927/2023.
Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali
(ivi comprese quelle relative alla fase monitoria).
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Così deciso in Palermo il 19 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma
digitale dal Giudice dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del
combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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