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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. TA EN Presidente
- Dr. NA AL Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4433/2025, introdotta da
TRA
(BRASILE, 07/03/1966), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
VINCENTI PIETRO CESARE;
E (ORVIETO (TR), 09/08/1961), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
VINCENTI PIETRO CESARE;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/07/1997 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1997 atto n. 00569 p. 1 s. 02), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il Sig. verserà alla Sig.ra un assegno di mantenimento mensile pari CP_1 Pt_1 ad euro 250,00, a decorrere dal mese di aprile 2025, che sarà versato entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, come d'altronde già in uso tra gli odierni ricorrenti.
3) La casa coniugale, sita in Roma alla Via Guglielmo Cappa n. 10, sarà messa in vendita ed il ricavato sarà ripartito in parti uguali tra il Sig. e la Sig.ra . CP_1 Pt_1
4) Il suddetto immobile, al fine di consentire agli odierni ricorrenti di ricercare delle nuove abitazioni, sarà messo in vendita entro e non oltre il mese di dicembre 2025.
5) Le parti si danno reciproco atto che non sussistono denari da distribuirsi.
6) I beni comuni che costituivano l'arredo della casa coniugale sono stati già divisi bonariamente tra i coniugi.
7) Le parti reciprocamente si autorizzano a richiedere il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio (e di qualunque ulteriore documento equipollente).
8) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_2
07/03/1966) e (ORVIETO (TR), 09/08/1961), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 18/07/1997 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1997 atto n. 00569 p. 1 s. 02), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NA AL TA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. TA EN Presidente
- Dr. NA AL Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4433/2025, introdotta da
TRA
(BRASILE, 07/03/1966), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
VINCENTI PIETRO CESARE;
E (ORVIETO (TR), 09/08/1961), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
VINCENTI PIETRO CESARE;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/07/1997 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1997 atto n. 00569 p. 1 s. 02), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il Sig. verserà alla Sig.ra un assegno di mantenimento mensile pari CP_1 Pt_1 ad euro 250,00, a decorrere dal mese di aprile 2025, che sarà versato entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario, come d'altronde già in uso tra gli odierni ricorrenti.
3) La casa coniugale, sita in Roma alla Via Guglielmo Cappa n. 10, sarà messa in vendita ed il ricavato sarà ripartito in parti uguali tra il Sig. e la Sig.ra . CP_1 Pt_1
4) Il suddetto immobile, al fine di consentire agli odierni ricorrenti di ricercare delle nuove abitazioni, sarà messo in vendita entro e non oltre il mese di dicembre 2025.
5) Le parti si danno reciproco atto che non sussistono denari da distribuirsi.
6) I beni comuni che costituivano l'arredo della casa coniugale sono stati già divisi bonariamente tra i coniugi.
7) Le parti reciprocamente si autorizzano a richiedere il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio (e di qualunque ulteriore documento equipollente).
8) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_2
07/03/1966) e (ORVIETO (TR), 09/08/1961), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 18/07/1997 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1997 atto n. 00569 p. 1 s. 02), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NA AL TA EN