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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 31/10/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1887 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
IS OS UD
ENedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 08/11/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. CASAROTTI VALERIA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 6/10/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 25/09/2025. Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 08/11/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con UI EN SA (Marocco) il 22/08/2017 (trascritto presso gli atti dello Stato CP_1
civile del Comune di Madignano, anno 2017, atto 9, parte II, serie C), unione dalla quale è nato il figlio (nato il [...]), e di essersi separata dal marito con sentenza n. 361/2024 del Per_1
22/04/2024 e pubblicata il 28/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c. il UD sentiva la parte ricorrente;
alla medesima udienza compariva personalmente il resistente, il quale chiedeva termine per costituirsi in giudizio, adducendo che l'instabilità del proprio domicilio non aveva consentito la tempestiva consapevolezza del ricorso.
Il UD, a tutela del contraddittorio, assegnava termine alla parte e rinviava all'udienza del
30/09/2025.
Alla successiva udienza, preso atto della mancata costituzione del resistente, dichiarato contumace, il UD rilevato che la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/10/2025.
*
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito quanto allo status, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019 (normativa di applicazione universale) atteso che, pur avendo il resistente nazionalità marocchina, è in Italia la residenza abituale dei coniugi;
è, altresì, applicabile la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi, ex art. 8 lett. D) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore. *
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio a UI EN Parte_1 CP_1
SA (Marocco) il 22/08/2017 (iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Madignano, anno
2017, atto 9, parte II, serie c).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato il [...]). Per_1
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale di Cremona n. 361/2024 del 22/04/2024
e pubblicata il 28/05/2024, passata in giudicato.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
La ricorrente ha domandato l'affido esclusivo del minore, con collocamento presso di sé.
Al riguardo, deve premettersi che il materiale probatorio agli atti appare sufficiente e adeguato ad assumere una motivata decisione sulle domande svolte e, in particolare, in ordine al percorso di crescita del minore. In specie, non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto di (nato il Per_1
02/02/2019), considerata anche l'età e tenuto conto che l'ascolto giudiziale, per il quale le parti non hanno insistito, risulta manifestamente superfluo, alla luce comportamento assunto dal padre prima e nel corso del giudizio.
Tanto premesso, deve rammentarsi che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile quando la sua applicazione risulti in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore, ossia laddove emergano comportamenti del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta.
Ebbene, nel caso di specie rileva il Collegio come bbia assunto, anche prima e a CP_1
prescindere dal giudizio in corso, un atteggiamento delegante e irresponsabile, non partecipando attivamente e tempestivamente alle scelte di vita riguardanti il figlio. La madre ha infatti evidenziato la fatica sperimentata, nel corso del tempo, per avere il necessario supporto e confronto con il marito per tutte le questioni attinenti alla salute e alla vita di , come, per esempio, in merito Per_1 all'iscrizione scolastica o agli approfondimenti diagnostici cui sottoporre il figlio.
Invero, l'analisi del contegno e dell'atteggiamento serbato dal resistente persuade della assenza di capacità tutelanti e protettive di nei confronti del minore. Egli, infatti, in totale CP_1
assenza di un progetto pedagogico ed educativo per il figlio, non provvede con continuità e responsabilità alle sue necessità morali e materiali, non si rende disponibile a partecipare alle decisioni riguardanti i suoi problemi di salute e le sue necessità, investendo integralmente la madre di tutte le scelte più importanti e del ruolo normativo ed educativo.
Tale contegno è stato peraltro confermato anche in udienza, nella misura in cui CP_1 comparso personalmente, si è detto d'accordo a rimettere integralmente alla madre le decisioni riguardanti la prole.
Del resto, non può non valutarsi che egli è scarsamente reperibile e non ha uno stabile domicilio, circostanze che rendono l'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa oltremodo difficile.
Va poi valorizzato che il padre esercita in modo discontinuo il diritto di visita, con ciò pregiudicando le esigenze di stabilità ed equilibrio del bambino. Anche il comportamento processuale del resistente, infine, conferma ulteriormente che non ha intenzione di assumere un ruolo CP_1
genitoriale attivo, avendo egli scelto di non costituirsi.
In definitiva, il padre, pur mantenendo un legame affettivo con il minore, ha dimostrato di non essere in grado di svolgere i compiti di cura in modo maturo, assumendo, con tempestività, le scelte necessarie a soddisfare i bisogni psicofisici di . Per_1
Tenuto conto delle circostanze sopra esposte, reputa il Collegio che il regime di affidamento disposto in precedenza sia contrario agli interessi e al benessere psicofisico della prole, considerate le difficoltà riscontrate dalla madre nella tutela delle necessità e dei bisogni del figlio.
Alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di disinteresse posti in essere dal resistente, rilevata, allo stato, un'incapacità di questi di comprendere le esigenze e i bisogni del minore e, soprattutto, di seguirlo, al momento, nel corretto e sereno percorso di crescita, deve pertanto essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, essendosi ella da sempre occupata di con continuità e responsabilità, offrendogli Per_1
un adeguato e sereno contesto familiare dove crescere.
Il minore rimarrà collocato presso la madre, con la quale è sempre rimasto a vivere.
Quanto alla frequentazione con il genitore non collocatario, il Collegio ritiene di confermare le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, emessa su precisazione congiunta delle conclusioni;
appaiono, infatti, invariate le condizioni che avevano determinato la modulazione delle visite paterne, a fronte della distanza abitativa e degli impegni lavorativi del padre, tenuto conto dell'età del minore e della sua esigenza di stabilità. Si provvede pertanto come in dispositivo, in accoglimento della domanda di parte.
* Contributo paterno al mantenimento del figlio
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Orbene, illustrati i principi di riferimento, osserva preliminarmente il Collegio che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a valutare le rispettive condizioni economiche e fondare una motivata decisione sulla domanda, tenuto che la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva delle rispettive e disponibilità (Cass. Ordinanza
975 del 20/01/2021).
Tanto premesso, in ordine alle condizioni economiche delle parti devono svolgersi le seguenti considerazioni.
La ricorrente ha dichiarato di essere impiegata presso un esercizio commerciale di Crema con orario part time, compatibilmente con le esigenze di accudimento del figlio. Ella ha dichiarato di aver pattuito uno stipendio mensile di € 1000. ha precisato che il contratto è a tempo Parte_1 determinato e viene rinnovato per alcuni periodi dell'anno, in base alle aperture stagionali del negozio;
ella ha precisato di percepire indennità NASPI di € 800 nei mesi non lavorati.
Nel 2023 la ricorrente ha maturato un reddito da lavoro dipendente di € 2179,63 per 78 giorni lavorati
(v. CU 2024); nel 2022 il reddito dichiarato risulta di € 1527,12 per 54 giorni lavorati (CU 2023). vive unitamente al figlio minore in immobile condotto in locazione con canone Parte_1 mensile di € 400. Quanto al resistente il Tribunale non ha disposizione dati aggiornati certi, non essendosi egli costituito in giudizio. Nondimeno, nel corso del giudizio di separazione del 2024, egli ha dichiarato di essere impiegato come operaio e di guadagnare circa € 1400 mensili. ENchè sia noto al Tribunale che
[...]
ha cambiato occupazione, egli, in ogni caso, non risulta limitato nella propria capacità CP_1 lavorativa, a fronte dell'età (classe 1982) e dei plurimi impieghi risultanti agli atti.
Orbene, richiamate le norme ed i principi costituzionali in forza dei quali è dovere di ciascun genitore mantenere i propri figli (art. 30 Cost., art. 316 bis c.c., art. 337 ter c.c.), deve sottolinearsi che "il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli;
ciò in quanto l'art. 8 c.c. valorizza la capacità di lavoro professionale del genitore e, quindi, non solo i redditi effettivi , anche i redditi che il genitore ha la capacità di conseguire in futuro" (Cass. civ. 14 luglio 2010 n. 551, cfr. anche Cass. 24424/2013, Cass. 41040/2012).
Dunque, tenuto conto dei dati a disposizione, considerate le attuali esigenze del figlio anche in rapporto all'età, il Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento alla madre di € 300 mensili, in conformità alla richiesta della parte ricorrente. L'importo è da considerarsi sostenibile dal resistente, tenuto conto dell'impegno da questi assunto in sede di separazione, nonché proporzionato, anche in corrispondenza dell'evoluzione e della crescita del minore, tenuto conto della situazione economica della madre e dei compiti domestici da questa assunti, in quanto il padre non contribuisce continuativamente in via diretta né fornisce un contributo abitativo.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo)
o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale.
Il Tribunale in questo frangente ritiene di non accogliere la domanda in ordine alla ripartizione dei costi della baby sitter (formulata in base agli accordi separativi) in mancanza di una effettiva e fattiva adesione del resistente nel presente giudizio;
dunque, la spesa sarà sostenuta dai coniugi secondo il regime già richiamato, confacente ai principi di equità e ragionevolezza.
Quanto all'assegno unico non deve il Tribunale provvedere ad alcuna statuizione, spettando esso già per legge alla madre, esercente in via esclusiva della responsabilità genitoriale, il diritto a percepire gli assegni familiari ai sensi dell'art. 6, co. 4 d.lgs 230/2021.
* le spese di lite Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in UI EN SA (Marocco) in data 22.08.2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Madignano anno 2017, atto n. 9, parte II, serie C);
2) AFFIDA il minore in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato, anche ai fini della Per_1
residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma III c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (anche relative al rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
3) DISPONE che la frequentazione paterna avvenga con i seguenti tempi e modalità: due weekend al mese, dal sabato alle ore 13 circa fino alla domenica sera (con riaccompagnamento tra le
19 e le 19.30); i weekend di spettanza paterna saranno il secondo e il quarto del mese;
le parti concorderanno le vacanze estive entro il 30 di giugno di ogni anno;
nelle vacanze natalizie e pasquali metà del periodo ad anni alterni;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
4) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante Per_1 versamento alla madre (entro il giorno 30 di ogni mese) della somma mensile di € 300 (somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il
31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Madignano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 24/10/2025
Il UD est. Il Presidente dott.ssa ENedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
IS OS UD
ENedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 08/11/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. CASAROTTI VALERIA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 6/10/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 25/09/2025. Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 08/11/2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con UI EN SA (Marocco) il 22/08/2017 (trascritto presso gli atti dello Stato CP_1
civile del Comune di Madignano, anno 2017, atto 9, parte II, serie C), unione dalla quale è nato il figlio (nato il [...]), e di essersi separata dal marito con sentenza n. 361/2024 del Per_1
22/04/2024 e pubblicata il 28/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c. il UD sentiva la parte ricorrente;
alla medesima udienza compariva personalmente il resistente, il quale chiedeva termine per costituirsi in giudizio, adducendo che l'instabilità del proprio domicilio non aveva consentito la tempestiva consapevolezza del ricorso.
Il UD, a tutela del contraddittorio, assegnava termine alla parte e rinviava all'udienza del
30/09/2025.
Alla successiva udienza, preso atto della mancata costituzione del resistente, dichiarato contumace, il UD rilevato che la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 24/10/2025.
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La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito quanto allo status, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019 (normativa di applicazione universale) atteso che, pur avendo il resistente nazionalità marocchina, è in Italia la residenza abituale dei coniugi;
è, altresì, applicabile la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi, ex art. 8 lett. D) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore. *
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio a UI EN Parte_1 CP_1
SA (Marocco) il 22/08/2017 (iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Madignano, anno
2017, atto 9, parte II, serie c).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato il [...]). Per_1
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale di Cremona n. 361/2024 del 22/04/2024
e pubblicata il 28/05/2024, passata in giudicato.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
La ricorrente ha domandato l'affido esclusivo del minore, con collocamento presso di sé.
Al riguardo, deve premettersi che il materiale probatorio agli atti appare sufficiente e adeguato ad assumere una motivata decisione sulle domande svolte e, in particolare, in ordine al percorso di crescita del minore. In specie, non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto di (nato il Per_1
02/02/2019), considerata anche l'età e tenuto conto che l'ascolto giudiziale, per il quale le parti non hanno insistito, risulta manifestamente superfluo, alla luce comportamento assunto dal padre prima e nel corso del giudizio.
Tanto premesso, deve rammentarsi che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile quando la sua applicazione risulti in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore, ossia laddove emergano comportamenti del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta.
Ebbene, nel caso di specie rileva il Collegio come bbia assunto, anche prima e a CP_1
prescindere dal giudizio in corso, un atteggiamento delegante e irresponsabile, non partecipando attivamente e tempestivamente alle scelte di vita riguardanti il figlio. La madre ha infatti evidenziato la fatica sperimentata, nel corso del tempo, per avere il necessario supporto e confronto con il marito per tutte le questioni attinenti alla salute e alla vita di , come, per esempio, in merito Per_1 all'iscrizione scolastica o agli approfondimenti diagnostici cui sottoporre il figlio.
Invero, l'analisi del contegno e dell'atteggiamento serbato dal resistente persuade della assenza di capacità tutelanti e protettive di nei confronti del minore. Egli, infatti, in totale CP_1
assenza di un progetto pedagogico ed educativo per il figlio, non provvede con continuità e responsabilità alle sue necessità morali e materiali, non si rende disponibile a partecipare alle decisioni riguardanti i suoi problemi di salute e le sue necessità, investendo integralmente la madre di tutte le scelte più importanti e del ruolo normativo ed educativo.
Tale contegno è stato peraltro confermato anche in udienza, nella misura in cui CP_1 comparso personalmente, si è detto d'accordo a rimettere integralmente alla madre le decisioni riguardanti la prole.
Del resto, non può non valutarsi che egli è scarsamente reperibile e non ha uno stabile domicilio, circostanze che rendono l'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa oltremodo difficile.
Va poi valorizzato che il padre esercita in modo discontinuo il diritto di visita, con ciò pregiudicando le esigenze di stabilità ed equilibrio del bambino. Anche il comportamento processuale del resistente, infine, conferma ulteriormente che non ha intenzione di assumere un ruolo CP_1
genitoriale attivo, avendo egli scelto di non costituirsi.
In definitiva, il padre, pur mantenendo un legame affettivo con il minore, ha dimostrato di non essere in grado di svolgere i compiti di cura in modo maturo, assumendo, con tempestività, le scelte necessarie a soddisfare i bisogni psicofisici di . Per_1
Tenuto conto delle circostanze sopra esposte, reputa il Collegio che il regime di affidamento disposto in precedenza sia contrario agli interessi e al benessere psicofisico della prole, considerate le difficoltà riscontrate dalla madre nella tutela delle necessità e dei bisogni del figlio.
Alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di disinteresse posti in essere dal resistente, rilevata, allo stato, un'incapacità di questi di comprendere le esigenze e i bisogni del minore e, soprattutto, di seguirlo, al momento, nel corretto e sereno percorso di crescita, deve pertanto essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, essendosi ella da sempre occupata di con continuità e responsabilità, offrendogli Per_1
un adeguato e sereno contesto familiare dove crescere.
Il minore rimarrà collocato presso la madre, con la quale è sempre rimasto a vivere.
Quanto alla frequentazione con il genitore non collocatario, il Collegio ritiene di confermare le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, emessa su precisazione congiunta delle conclusioni;
appaiono, infatti, invariate le condizioni che avevano determinato la modulazione delle visite paterne, a fronte della distanza abitativa e degli impegni lavorativi del padre, tenuto conto dell'età del minore e della sua esigenza di stabilità. Si provvede pertanto come in dispositivo, in accoglimento della domanda di parte.
* Contributo paterno al mantenimento del figlio
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Orbene, illustrati i principi di riferimento, osserva preliminarmente il Collegio che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a valutare le rispettive condizioni economiche e fondare una motivata decisione sulla domanda, tenuto che la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione complessiva delle rispettive e disponibilità (Cass. Ordinanza
975 del 20/01/2021).
Tanto premesso, in ordine alle condizioni economiche delle parti devono svolgersi le seguenti considerazioni.
La ricorrente ha dichiarato di essere impiegata presso un esercizio commerciale di Crema con orario part time, compatibilmente con le esigenze di accudimento del figlio. Ella ha dichiarato di aver pattuito uno stipendio mensile di € 1000. ha precisato che il contratto è a tempo Parte_1 determinato e viene rinnovato per alcuni periodi dell'anno, in base alle aperture stagionali del negozio;
ella ha precisato di percepire indennità NASPI di € 800 nei mesi non lavorati.
Nel 2023 la ricorrente ha maturato un reddito da lavoro dipendente di € 2179,63 per 78 giorni lavorati
(v. CU 2024); nel 2022 il reddito dichiarato risulta di € 1527,12 per 54 giorni lavorati (CU 2023). vive unitamente al figlio minore in immobile condotto in locazione con canone Parte_1 mensile di € 400. Quanto al resistente il Tribunale non ha disposizione dati aggiornati certi, non essendosi egli costituito in giudizio. Nondimeno, nel corso del giudizio di separazione del 2024, egli ha dichiarato di essere impiegato come operaio e di guadagnare circa € 1400 mensili. ENchè sia noto al Tribunale che
[...]
ha cambiato occupazione, egli, in ogni caso, non risulta limitato nella propria capacità CP_1 lavorativa, a fronte dell'età (classe 1982) e dei plurimi impieghi risultanti agli atti.
Orbene, richiamate le norme ed i principi costituzionali in forza dei quali è dovere di ciascun genitore mantenere i propri figli (art. 30 Cost., art. 316 bis c.c., art. 337 ter c.c.), deve sottolinearsi che "il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli;
ciò in quanto l'art. 8 c.c. valorizza la capacità di lavoro professionale del genitore e, quindi, non solo i redditi effettivi , anche i redditi che il genitore ha la capacità di conseguire in futuro" (Cass. civ. 14 luglio 2010 n. 551, cfr. anche Cass. 24424/2013, Cass. 41040/2012).
Dunque, tenuto conto dei dati a disposizione, considerate le attuali esigenze del figlio anche in rapporto all'età, il Tribunale ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento alla madre di € 300 mensili, in conformità alla richiesta della parte ricorrente. L'importo è da considerarsi sostenibile dal resistente, tenuto conto dell'impegno da questi assunto in sede di separazione, nonché proporzionato, anche in corrispondenza dell'evoluzione e della crescita del minore, tenuto conto della situazione economica della madre e dei compiti domestici da questa assunti, in quanto il padre non contribuisce continuativamente in via diretta né fornisce un contributo abitativo.
Al contributo ordinario deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo)
o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo in uso presso il
Tribunale.
Il Tribunale in questo frangente ritiene di non accogliere la domanda in ordine alla ripartizione dei costi della baby sitter (formulata in base agli accordi separativi) in mancanza di una effettiva e fattiva adesione del resistente nel presente giudizio;
dunque, la spesa sarà sostenuta dai coniugi secondo il regime già richiamato, confacente ai principi di equità e ragionevolezza.
Quanto all'assegno unico non deve il Tribunale provvedere ad alcuna statuizione, spettando esso già per legge alla madre, esercente in via esclusiva della responsabilità genitoriale, il diritto a percepire gli assegni familiari ai sensi dell'art. 6, co. 4 d.lgs 230/2021.
* le spese di lite Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in UI EN SA (Marocco) in data 22.08.2017 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Madignano anno 2017, atto n. 9, parte II, serie C);
2) AFFIDA il minore in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato, anche ai fini della Per_1
residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma III c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (anche relative al rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
3) DISPONE che la frequentazione paterna avvenga con i seguenti tempi e modalità: due weekend al mese, dal sabato alle ore 13 circa fino alla domenica sera (con riaccompagnamento tra le
19 e le 19.30); i weekend di spettanza paterna saranno il secondo e il quarto del mese;
le parti concorderanno le vacanze estive entro il 30 di giugno di ogni anno;
nelle vacanze natalizie e pasquali metà del periodo ad anni alterni;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
4) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante Per_1 versamento alla madre (entro il giorno 30 di ogni mese) della somma mensile di € 300 (somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il
31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Madignano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 24/10/2025
Il UD est. Il Presidente dott.ssa ENedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato