Articolo 870 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 849Articolo 849
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9 ottobre 2010
Art. 870. Reintegrazione a domanda 1. La reintegrazione nel grado e' disposta a domanda se vengono meno le cause che hanno determinato:
a) l'interdizione giudiziale, l'inabilitazione civile o l'amministrazione di sostegno; b) l'irreperibilita' accertata; c) la perdita della cittadinanza; d) l'assunzione di servizio con qualsiasi grado o qualifica in una Forza armata o Corpo armato diversi o in una Forza di polizia a ordinamento civile.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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