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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8098 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7716/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 27.02.2025 e vertente
TRA nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
con l'avv. MERENDA SIMONA presso il cui studio è elettivamente C.F._1 domiciliato come da procura in atti
PARTE ATTRICE
E nata a [...] il [...] codice fiscale con CP_1 C.F._2
l'avv. RIZZOLO MARIA TERESA presso il cui studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23.05.2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
pagina 1 di 6
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.02.2025 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario ad UN (MI) il 24/06/1989 (atto trascritto presso il Comune di UN anno 1989, atto n21, parte II, serie A nonché presso il Comune di Ossona anno 1989, atto n.
3. P II, S.
B) con dalla cui unione nascevano i figli (il 21.03.1990), (il CP_1 Per_1 Per_2
05.02.1994) e (il 02.06.1998) tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, da cui si era Per_3 separato consensualmente alle condizioni di cui al verbale ex 711 c.p.c. del 12.01.2021 omologate con decreto del Tribunale di Milano del 26.01.2021, chiedeva al Tribunale di Milano la sola declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa del 27.05.2025 si costitutiva in giudizio aderendo alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di Euro 500,00 mensili.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 09.09.2025 fissata con decreto in atti comparivano personalmente le parti e il Giudice delegato, rigettata l'istanza di rimessione in termini depositata il
04.09.2025 dalla difesa di parte attrice, rinviava all'udienza del 7 ottobre 2025 per consentire alle parti di valutare ipotesi conciliative.
A detta udienza le parti davano atto del mancato raggiungimento dell'accordo.
I difensori discutevano oralmente riportandosi agli atti e all'esito il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa nella camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
La domanda di divorzio
e hanno contratto matrimonio concordatario ad UN (MI) il Parte_1 CP_1
24/06/1989 (atto trascritto presso il Comune di UN anno 1989, atto n21, parte II, serie A nonché presso il Comune di Ossona anno 1989, atto n.
3. P II, S. B).
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del
12.01.2021 omologate con decreto del Tribunale di Milano del 26.01.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 2 di 6 civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sull'assegno divorzile
Parte convenuta ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile della misura di Euro 500,00 mensili.
A sostegno della propria domanda ha dedotto di essersi dedicata, nel corso della lunga convivenza matrimoniale, al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, con ruolo trainante nella gestione della casa e dei tre figli, nonché di aver supportato il marito nello svolgimento della sua attività lavorativa esercitata in forma societaria (società in nome collettivo dall'aprile del 2010, poi trasformata in società
a responsabilità limitata).
Ha, in particolare, riferito di aver prestato la sua opera all'interno della società D. Legno s.n.c., poi s.r.l., dalla sua costituzione, nel 2010, fino all'epoca della separazione, senza, però, mai essere stata formalmente assunta.
Dalla documentazione in atti risulta quanto segue.
è attualmente amministratore unico e socio al 90% della società D. Legno s.r.l. Parte_1 costituita nel 2010 in forma di s.n.c.; del restante 10% è titolare il figlio (v. doc. 20 visura Per_3 camerale).
Nel 2023 il ricorrente ha avviato un'altra attività economica, bar tavola calda: è socio al 60% della CP_ società taac021s. il restante 40% è della sua attuale compagna Parte_2
Le dichiarazioni dei redditi agli atti fotografano la seguente situazione: nell'anno di imposta del 2021 ha dichiarato un reddito annuo complessivo di euro 7.723,00 di cui euro 4.120,00 da locazione (nulla è stato chiarito e documentato sul punto) ed euro 3.200,00 da attività lavorativa;
nulla è stato prodotto per l'anno di imposta del 2022; nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di Euro
1.709,00 (v. P.F. 2022 e P.F. 2024).
Tali risultanze reddituali sono evidentemente del tutto inattendibili se solo si considera che l'attività di falegnameria svolta dal ricorrente ha rappresentato l'unica forma di sostentamento per l'intero nucleo familiare composto da cinque persone.
Peraltro, il recente avvio da parte del di una nuova attività commerciale prova la capacità Parte_1 imprenditoriale del medesimo ed è indice di disponibilità di sostanze in capo allo stesso.
Nel 2021 il ricorrente ha ricevuto dalla vendita della propria quota della casa familiare euro 270.000,00
(v. doc. 19 fascicolo parte convenuta). pagina 3 di 6 Nulla è stato dedotto e documentato sulla sua attuale situazione abitativa;
non sono stati, comunque, esposti oneri abitativi.
Quanto alla situazione di parte convenuta, occorre premettere che secondo una recente pronuncia della
Corte di Cassazione “Ai fini della corretta quantificazione dell'assegno divorzile, è necessario superare la presunzione del carattere gratuito della prestazione lavorativa svolta dal coniuge in favore dell'altro in ambito familiare, e considerare l'attività svolta come fondamentale alla formazione del reddito familiare in costanza di matrimonio. Il giudizio sull'assegno divorzile deve, dunque, essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” ( Cass. Civ., Sez. III^, ordinanza n.
30537 in data 27 novembre 2024). ha riferito di aver lavorato ininterrottamente per la società del marito di cui era anche CP_1 socia al 45%, dal 2010, anno in cui la società è stata costituita, sino al 2021, anno della separazione consensuale.
Dal 2018 la convenuta ha rivestito la carica di consigliere del consiglio di amministrazione.
Le circostanze non sono state specificamente contestate.
Il rapporto di lavoro non è mai stato formalizzato;
conseguentemente, non essendole stati versati i contributi, la convenuta non avrà diritto alla pensione di vecchiaia, ma, eventualmente, al solo assegno sociale.
È documentalmente che la Signora nel 2022 (appena un anno dopo rispetto all'omologazione CP_1 degli accordi separativi) ha alienato all'ex coniuge le proprie quote di partecipazione sociale al prezzo di euro 4.500,00 (v. doc. 8 atto notarile del 16.03.2022).
Nel febbraio del 2022 ha sottoscritto verbale di transazione e conciliazione sindacale con la società, avverso la quale aveva agito per ottenere il riconoscimento della natura di lavoro subordinato dell'apporto prestato, nel quale le è stato riconosciuto un importo di euro 4.500,00.
Dal relativo verbale, peraltro, si evince che la Signora rivestiva la qualifica di socio accomandate CP_1 titolare di 1/6 delle quote sociali;
all'atto della trasformazione in s.r.l. nel 2018 la convenuta è divenuta titolare del 45% dele quote;
nell'aprile del 2021 (soli due mesi dopo l'omologazione degli accordi separativi) cessava dalla qualifica di consigliere del Consiglio di amministrazione della società carica che rivestiva dal 2018. (v. doc. n. 9, accordo di transazione e conciliazione in sede sindacale).
Attualmente, pertanto, la Signora è priva di occupazione e non dispone di redditi propri.
pagina 4 di 6 La convenuta si è iscritta alle liste di collocamento della regione Lombardia e ha documento di aver partecipato ai programmi e alle iniziative di aggiornamento professionale proposte.
Ha svolto lavori saltuari senza stabile reinserimento nel mondo del lavoro.
Nel 2024 ha intrattenuto un rapporto di lavoro a chiamata con la società Trade spa;
da ultimo, non ha superato il periodo di prova presso la società F.V. LS (v. doc. 14, 15, 16 e 17).
La convenuta ha riferito di aver provveduto al proprio sostentamento grazie ai proventi derivanti dalla vendita della casa familiare da cui ha ricevuto per la sua quota euro 190.000.00.
Parte di tale somma è stata impiegata nell'acquisto all'asta di una casa ad UN ove quindi attualmente vive senza sopportare oneri abitativi. (v. doc. 7 decreto trasferimento Sezione Terza civile
Tribunale di Milano).
È titolare di un conto corrente BPM con saldo al marzo 2025 pari ad euro 19.679,96.
Così fotografata la situazione, evidenzia il Tribunale che sussistono i presupposti per riconoscere alla
Signora l'assegno divorzile richiesto sia sotto il profilo assistenziale che perequativo CP_1 compensativo..
Non è contestato che la convenuta, nel corso della lunga vita matrimoniale, si sia dedicata alla cura dei tre figli e alla gestione della casa.
Neppure è specificamente contestato che la convenuta abbia collaborato con il marito nell'attività artigianale svolta dallo stesso, che ha rappresentato la fonte di sostentamento dell'intero nucleo familiare.
La convenuta ha, dunque, assunto un ruolo endofamiliare trainante e ha contribuito alla formazione del reddito familiare.
La convenuta è priva di reddito e ha riferito di essere sostenuta economicamente dai figli, con due dei quali vive nell'immobile recentemente acquistato.
Le chance di reinserirsi nel mondo del lavoro, così come peraltro documentato, sono oggi scarse se si considera l'età della stessa (a breve 57 anni) e la mancanza di professionalità specifica.
Come sopra già evidenziato, non sono stati versati i contributi e la convenuta non sarà beneficiaria di pensione di vecchiaia.
Tutto ciò analizzato e considerato è equo e congruo determinare l'assegno divorzile in favore della signora nella misura di Euro 400,00, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici CP_1
ISTAT).
Evidenzia il Tribunale che su detto importo l'onerato può vantare benefici fiscali.
Come noto, infatti, l'onerato può dedurre ai fini fiscali dal proprio reddito la quota corrispondente all'assegno di mantenimento pagata al coniuge (vedi art. 10, lett. c, T.U.I.R. L. 22/12/1986 n. 917); pagina 5 di 6 mentre il coniuge deve corrispondere, detraendolo dallo stesso, la quota di tassazione ex lege sulla base delle aliquote fiscali.
L'obbligo a carico di avrà decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della Parte_1 presente sentenza.
Le spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, va condannato alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore della convenuta liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 che matrimonio concordatario ad UN (MI) il 24/06/1989 (atto trascritto presso il CP_1
Comune di UN anno 1989, atto n21, parte II, serie A nonché presso il Comune di Ossona anno
1989, atto n.
3. P II, S. B);
2) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a ex art. 5 comma 6 Parte_1 CP_1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;
3) CONDANNA a rifondere a le spese di lite liquidate in Euro Parte_1 CP_1
5.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa.;
4) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UN dove l'atto è stato trascritto nonché alla comunicazione anche al Comune di Ossona dove l'atto è stato parimenti trascritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1).
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 22 ottobre 2025
IL GIUDICE RELATORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 27.02.2025 e vertente
TRA nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
con l'avv. MERENDA SIMONA presso il cui studio è elettivamente C.F._1 domiciliato come da procura in atti
PARTE ATTRICE
E nata a [...] il [...] codice fiscale con CP_1 C.F._2
l'avv. RIZZOLO MARIA TERESA presso il cui studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 23.05.2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
pagina 1 di 6
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.02.2025 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario ad UN (MI) il 24/06/1989 (atto trascritto presso il Comune di UN anno 1989, atto n21, parte II, serie A nonché presso il Comune di Ossona anno 1989, atto n.
3. P II, S.
B) con dalla cui unione nascevano i figli (il 21.03.1990), (il CP_1 Per_1 Per_2
05.02.1994) e (il 02.06.1998) tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, da cui si era Per_3 separato consensualmente alle condizioni di cui al verbale ex 711 c.p.c. del 12.01.2021 omologate con decreto del Tribunale di Milano del 26.01.2021, chiedeva al Tribunale di Milano la sola declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa del 27.05.2025 si costitutiva in giudizio aderendo alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di Euro 500,00 mensili.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 09.09.2025 fissata con decreto in atti comparivano personalmente le parti e il Giudice delegato, rigettata l'istanza di rimessione in termini depositata il
04.09.2025 dalla difesa di parte attrice, rinviava all'udienza del 7 ottobre 2025 per consentire alle parti di valutare ipotesi conciliative.
A detta udienza le parti davano atto del mancato raggiungimento dell'accordo.
I difensori discutevano oralmente riportandosi agli atti e all'esito il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa nella camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
La domanda di divorzio
e hanno contratto matrimonio concordatario ad UN (MI) il Parte_1 CP_1
24/06/1989 (atto trascritto presso il Comune di UN anno 1989, atto n21, parte II, serie A nonché presso il Comune di Ossona anno 1989, atto n.
3. P II, S. B).
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del
12.01.2021 omologate con decreto del Tribunale di Milano del 26.01.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 2 di 6 civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sull'assegno divorzile
Parte convenuta ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile della misura di Euro 500,00 mensili.
A sostegno della propria domanda ha dedotto di essersi dedicata, nel corso della lunga convivenza matrimoniale, al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, con ruolo trainante nella gestione della casa e dei tre figli, nonché di aver supportato il marito nello svolgimento della sua attività lavorativa esercitata in forma societaria (società in nome collettivo dall'aprile del 2010, poi trasformata in società
a responsabilità limitata).
Ha, in particolare, riferito di aver prestato la sua opera all'interno della società D. Legno s.n.c., poi s.r.l., dalla sua costituzione, nel 2010, fino all'epoca della separazione, senza, però, mai essere stata formalmente assunta.
Dalla documentazione in atti risulta quanto segue.
è attualmente amministratore unico e socio al 90% della società D. Legno s.r.l. Parte_1 costituita nel 2010 in forma di s.n.c.; del restante 10% è titolare il figlio (v. doc. 20 visura Per_3 camerale).
Nel 2023 il ricorrente ha avviato un'altra attività economica, bar tavola calda: è socio al 60% della CP_ società taac021s. il restante 40% è della sua attuale compagna Parte_2
Le dichiarazioni dei redditi agli atti fotografano la seguente situazione: nell'anno di imposta del 2021 ha dichiarato un reddito annuo complessivo di euro 7.723,00 di cui euro 4.120,00 da locazione (nulla è stato chiarito e documentato sul punto) ed euro 3.200,00 da attività lavorativa;
nulla è stato prodotto per l'anno di imposta del 2022; nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di Euro
1.709,00 (v. P.F. 2022 e P.F. 2024).
Tali risultanze reddituali sono evidentemente del tutto inattendibili se solo si considera che l'attività di falegnameria svolta dal ricorrente ha rappresentato l'unica forma di sostentamento per l'intero nucleo familiare composto da cinque persone.
Peraltro, il recente avvio da parte del di una nuova attività commerciale prova la capacità Parte_1 imprenditoriale del medesimo ed è indice di disponibilità di sostanze in capo allo stesso.
Nel 2021 il ricorrente ha ricevuto dalla vendita della propria quota della casa familiare euro 270.000,00
(v. doc. 19 fascicolo parte convenuta). pagina 3 di 6 Nulla è stato dedotto e documentato sulla sua attuale situazione abitativa;
non sono stati, comunque, esposti oneri abitativi.
Quanto alla situazione di parte convenuta, occorre premettere che secondo una recente pronuncia della
Corte di Cassazione “Ai fini della corretta quantificazione dell'assegno divorzile, è necessario superare la presunzione del carattere gratuito della prestazione lavorativa svolta dal coniuge in favore dell'altro in ambito familiare, e considerare l'attività svolta come fondamentale alla formazione del reddito familiare in costanza di matrimonio. Il giudizio sull'assegno divorzile deve, dunque, essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” ( Cass. Civ., Sez. III^, ordinanza n.
30537 in data 27 novembre 2024). ha riferito di aver lavorato ininterrottamente per la società del marito di cui era anche CP_1 socia al 45%, dal 2010, anno in cui la società è stata costituita, sino al 2021, anno della separazione consensuale.
Dal 2018 la convenuta ha rivestito la carica di consigliere del consiglio di amministrazione.
Le circostanze non sono state specificamente contestate.
Il rapporto di lavoro non è mai stato formalizzato;
conseguentemente, non essendole stati versati i contributi, la convenuta non avrà diritto alla pensione di vecchiaia, ma, eventualmente, al solo assegno sociale.
È documentalmente che la Signora nel 2022 (appena un anno dopo rispetto all'omologazione CP_1 degli accordi separativi) ha alienato all'ex coniuge le proprie quote di partecipazione sociale al prezzo di euro 4.500,00 (v. doc. 8 atto notarile del 16.03.2022).
Nel febbraio del 2022 ha sottoscritto verbale di transazione e conciliazione sindacale con la società, avverso la quale aveva agito per ottenere il riconoscimento della natura di lavoro subordinato dell'apporto prestato, nel quale le è stato riconosciuto un importo di euro 4.500,00.
Dal relativo verbale, peraltro, si evince che la Signora rivestiva la qualifica di socio accomandate CP_1 titolare di 1/6 delle quote sociali;
all'atto della trasformazione in s.r.l. nel 2018 la convenuta è divenuta titolare del 45% dele quote;
nell'aprile del 2021 (soli due mesi dopo l'omologazione degli accordi separativi) cessava dalla qualifica di consigliere del Consiglio di amministrazione della società carica che rivestiva dal 2018. (v. doc. n. 9, accordo di transazione e conciliazione in sede sindacale).
Attualmente, pertanto, la Signora è priva di occupazione e non dispone di redditi propri.
pagina 4 di 6 La convenuta si è iscritta alle liste di collocamento della regione Lombardia e ha documento di aver partecipato ai programmi e alle iniziative di aggiornamento professionale proposte.
Ha svolto lavori saltuari senza stabile reinserimento nel mondo del lavoro.
Nel 2024 ha intrattenuto un rapporto di lavoro a chiamata con la società Trade spa;
da ultimo, non ha superato il periodo di prova presso la società F.V. LS (v. doc. 14, 15, 16 e 17).
La convenuta ha riferito di aver provveduto al proprio sostentamento grazie ai proventi derivanti dalla vendita della casa familiare da cui ha ricevuto per la sua quota euro 190.000.00.
Parte di tale somma è stata impiegata nell'acquisto all'asta di una casa ad UN ove quindi attualmente vive senza sopportare oneri abitativi. (v. doc. 7 decreto trasferimento Sezione Terza civile
Tribunale di Milano).
È titolare di un conto corrente BPM con saldo al marzo 2025 pari ad euro 19.679,96.
Così fotografata la situazione, evidenzia il Tribunale che sussistono i presupposti per riconoscere alla
Signora l'assegno divorzile richiesto sia sotto il profilo assistenziale che perequativo CP_1 compensativo..
Non è contestato che la convenuta, nel corso della lunga vita matrimoniale, si sia dedicata alla cura dei tre figli e alla gestione della casa.
Neppure è specificamente contestato che la convenuta abbia collaborato con il marito nell'attività artigianale svolta dallo stesso, che ha rappresentato la fonte di sostentamento dell'intero nucleo familiare.
La convenuta ha, dunque, assunto un ruolo endofamiliare trainante e ha contribuito alla formazione del reddito familiare.
La convenuta è priva di reddito e ha riferito di essere sostenuta economicamente dai figli, con due dei quali vive nell'immobile recentemente acquistato.
Le chance di reinserirsi nel mondo del lavoro, così come peraltro documentato, sono oggi scarse se si considera l'età della stessa (a breve 57 anni) e la mancanza di professionalità specifica.
Come sopra già evidenziato, non sono stati versati i contributi e la convenuta non sarà beneficiaria di pensione di vecchiaia.
Tutto ciò analizzato e considerato è equo e congruo determinare l'assegno divorzile in favore della signora nella misura di Euro 400,00, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici CP_1
ISTAT).
Evidenzia il Tribunale che su detto importo l'onerato può vantare benefici fiscali.
Come noto, infatti, l'onerato può dedurre ai fini fiscali dal proprio reddito la quota corrispondente all'assegno di mantenimento pagata al coniuge (vedi art. 10, lett. c, T.U.I.R. L. 22/12/1986 n. 917); pagina 5 di 6 mentre il coniuge deve corrispondere, detraendolo dallo stesso, la quota di tassazione ex lege sulla base delle aliquote fiscali.
L'obbligo a carico di avrà decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della Parte_1 presente sentenza.
Le spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza, va condannato alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore della convenuta liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 che matrimonio concordatario ad UN (MI) il 24/06/1989 (atto trascritto presso il CP_1
Comune di UN anno 1989, atto n21, parte II, serie A nonché presso il Comune di Ossona anno
1989, atto n.
3. P II, S. B);
2) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a ex art. 5 comma 6 Parte_1 CP_1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;
3) CONDANNA a rifondere a le spese di lite liquidate in Euro Parte_1 CP_1
5.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa.;
4) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UN dove l'atto è stato trascritto nonché alla comunicazione anche al Comune di Ossona dove l'atto è stato parimenti trascritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1).
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 22 ottobre 2025
IL GIUDICE RELATORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 6 di 6