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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 07/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 1592/2024 promosso da:
), tramite l'amministratore di sostegno avv. FORNI Parte_1 C.F._1
FILIPPO ( ), giusta autorizzazione del Giudice Tutelare del 19.03.2024, C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MARZIA SANZÓ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), Piazza Mazzini n. 7
PARTE RICORRENTE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._3
MOSCATELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, via Cavour n. 104
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art.127-ter c.p.c. per l'udienza del 05.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, la SI.ra tramite Parte_1
l'amministratore di sostegno avv. Forni Filippo, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Arezzo del 19.03.2024, ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte della convenuta dell'immobile sito in Controparte_1
NC IS (AR), Loc. Pulicciano n. 55, immobile in comproprietà fra la ricorrente
[...]
il fratello di quest'ultima, SI. , e la loro madre, SI.ra , tutti Parte_1 Persona_1 Controparte_2
eredi beneficiati di , deceduto in data 27.04.2019, e che la convenuta fosse condannata Persona_2 al rilascio dell'immobile.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto che la convenuta aveva intrattenuto, nel suddetto immobile, una convivenza more uxorio con il proprio fratello , e che anche successivamente al Persona_2 decesso di quest'ultimo la aveva continuato ad occupare l'immobile, senza corrispondere alcun CP_1
canone. In data 13.06.2024 la SI.ra e la SI.ra avevano SIlato un accordo (doc. 2) Pt_1 CP_1 secondo il quale la avrebbe versato a la complessiva somma di € 5.800,00, CP_1 Parte_1 suddivisa in rate da € 500,00 mensili, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile, e le parti si impegnavano alla stipula di un contratto di locazione per regolare la permanenza futura della SI.ra presso il suddetto immobile. CP_1
Tuttavia, la ricorrente ha dedotto che tale contratto non sarebbe mai stato stipulato e che pertanto la non avendo più alcun titolo per continuare ad abitare l'immobile (essendo peraltro trascorsi CP_1
più di cinque anni dalla morte del convivente more uxorio, ex art. 1, co. 42, legge n. 76/2016) avrebbe dovuto essere condannata al rilascio dello stesso.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che venisse accertata l'occupazione senza titolo da parte della convenuta dell'unità immobiliare posta in NC IS (AR), Loc. Controparte_1
Pulicciano n. 55 e che la stessa fosse condannata al rilascio immediato dell'immobile censito al Catasto
Fabbricati al foglio 10, particella 216, cat. A/7, classe 2, consistenza 14 vani, superficie 329 mq escluse aree scoperte 310 mq, rendita euro 1.446,08, e al foglio 10, particella 678, cat. C/2, classe 5, consistenza 17 mq, superficie totale 20 mq, rendita euro 100,97, e di un terreno censito al Catasto
Terreni del medesimo Comune al foglio 10, particella 677, uliveto classe 2, reddito domenicale euro
13,54, reddito agrario euro 14,67, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.02.2025, la convenuta si è Controparte_1
costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso, opponendosi alle deduzioni di parte ricorrente.
Nello specifico, la ha confermato di aver intrattenuto una relazione more uxorio con CP_1 Per_2
con il quale aveva convissuto dal 2005 in maniera continuativa nell'immobile di proprietà di
[...] quest'ultimo sito in NC IS (AR), Loc. Pulicciano n. 55, ed ha dedotto di aver pagina 2 di 6 continuato ad abitare nell'immobile anche dopo la morte del SI. con il consenso della Persona_2
SI.ra e del SI. , ossia degli altri comproprietari, in ragione dei buoni Controparte_2 Persona_1
rapporti esistenti tra le parti. La convenuta ha confermato altresì che era intervenuto un accordo con la ricorrente in base al quale la SI.ra avrebbe versato alla SI.ra la somma di € 5.800 a CP_1 Pt_1 titolo di indennità di occupazione, con l'impegno a stipulare un contratto di locazione nel luglio 2024, che poi non sarebbe stato concretamente stipulato.
Tuttavia, la convenuta ha dedotto che la sua permanenza presso l'immobile oggetto di causa sarebbe comunque ancora giustificata e legittimata dal fatto di aver concluso dal mese di luglio 2024, in forma orale, un contratto di comodato con il comproprietario SI. , in accordo con la Persona_1 comproprietaria SI.ra , ossia con gli altri due comproprietari dell'immobile. Controparte_2
Tale contratto, secondo la convenuta, pur essendo stato stipulato solo con alcuni dei comproprietari
(SI.ri e ) esplicherebbe i propri effetti anche nei confronti della parte Persona_1 Controparte_2
ricorrente SI.ra , essendo quindi vincolante anche nei suoi confronti. Parte_1
Dunque, la convenuta ha chiesto che venisse rigettata la domanda avanzata da parte Controparte_1
ricorrente, in quanto, essendo stato il contratto di comodato stipulato da parte di alcuni dei comproprietari, si configurerebbe una fattispecie di gestione rappresentativa degli affari altrui ex art. 2032 c.c. con l'unica conseguenza, a dire della convenuta, che il comproprietario non contraente potrebbe ratificare l'operato del comproprietario gestore oppure chiedere la risoluzione del suddetto contratto, sicché, in ipotesi, la parte ricorrente avrebbe dovuto agire per la risoluzione di tale comodato.
Nelle note scritte depositate per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 05.03.2025 la parte ricorrente ha contestato l'esistenza del contratto di comodato invocato dalla convenuta quale titolo legittimante la propria permanenza nell'immobile, evidenziando che in ogni caso la ricorrente non avrebbe mai ratificato detta stipula ed avrebbe dunque diritto ad eSIere la restituzione dell'immobile. La parte resistente, invece, si è riportata alla comparsa e ha insistito nelle proprie argomentazioni e richieste istruttorie, nonché per il rigetto del ricorso. All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione in quanto ritenuta sufficientemente istruita su base documentale.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, deve essere rilevato che non può essere condiviso quanto dedotto dalla parte convenuta in ordine alla possibilità di continuare ad abitare l'immobile di NC IS (AR), Loc.
Pulicciano n. 55, in forza di comodato d'uso stipulato con solo alcuni dei comproprietari.
Nel caso di specie, la convenuta ha dedotto di aver concluso il comodato oralmente con gli altri due comproprietari dell'immobile oggetto di causa, SI.ri e , espressamente Persona_1 Controparte_2
pagina 3 di 6 riconoscendo, dunque, che la comproprietaria ricorrente, SI.ra , non avrebbe preso Parte_1
parte alla suddetta stipula.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha affermato, in tema di locazione, un principio di diritto, che si ritiene applicabile anche al comodato per identità di ratio (come confermato anche da Cass. n.
22540/2019), che nel caso in cui solo alcuni comproprietari di un bene immobile stipulino un contratto che attribuisce il godimento del bene ad un terzo, in assenza del consenso dell'altro comproprietario, si integra la fattispecie della gestione di affari altrui o gestione rappresentativa ex art. 2032 c.c., per la quale gli effetti del contratto stipulato senza la partecipazione dell'altro comproprietario ricadono anche su quest'ultimo qualora il comproprietario escluso dall'accordo negoziale presti la propria ratifica all'operato degli altri comproprietari contraenti, ed a seguito della quale “l'altro comproprietario può ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705, secondo comma, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., eSIere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa;” (cfr. in tal senso SS.UU. civ. Sent. n. 11135/2012).
Tuttavia, qualora, come nel caso in esame, si deduca che uno dei comproprietari non sia stato portato a conoscenza della stipula del contratto di comodato, e questi dunque non sia stato posto nelle condizioni di esprimere il proprio preventivo dissenso allo stesso, e non segua, a detta stipula, una ratifica da parte del comproprietario rimasto estraneo alla pattuizione negoziale, deve assumersi che quest'ultimo resti insensibile agli effetti negoziali dell'atto stipulato e possa eSIere la restituzione del bene, come richiesto nel caso di specie (cfr. Cass. n. 22540/2019: “Il comodato della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetto alle regole di tale istituto, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non concedente può ratificare
l'operato del gestore a norma dell'art. 2032 c.c. ed esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato ai sensi dell'art. 1705, comma 2, c.c. (applicabile per effetto del richiamo contenuto nel citato art. 2032 c.c.), assolvendo tali regole alla funzione di tutela dell'affidamento del terzo dagli effetti delle modifiche della volontà di contrarre eventualmente sopravvenute tra comproprietari;
nondimeno, il comproprietario non concedente può manifestare il proprio dissenso a norma dell'art. 2031, comma 2, c.c., con l'effetto di essere esonerato dal dovere di adempiere alle obbligazioni che il gestore ha assunto”).
Le prove orali, articolate dalla sola parte convenuta a sostegno delle proprie deduzioni, non sono state ammesse per le seguenti ragioni. Non risultavano rilevanti, in applicazione dei su richiamati principi, i capitoli di prova testimoniale tesi a dimostrare l'avvenuta stipula di un contratto di comodato tra la SI.ra ed il SI. (capp. 1, 2, 3, teste indicato ), poiché la prova CP_1 Persona_1 Persona_1
pagina 4 di 6 di tale circostanza sarebbe stata in ogni caso irrilevante per dimostrare la vincolatività di tale contratto nei confronti della ricorrente, in assenza di una ratifica della comproprietaria non partecipante alla stipula. Era invece del tutto inammissibile il capitolo di prova testimoniale n. 4 (teste indicato
[...]
4) DCV che siete consapevoli che la Sig.ra occupa l'immobile di Vostra proprietà Parte_1 CP_1 sito in NC IS (AR) loc. Pulicciano n.55 e che non avete interesse a che quest'ultima lo liberi”) poiché la prova testimoniale, per sua natura, non può essere resa dalla parte processuale ma solo da terzi estranei al giudizio.
In ogni caso, va evidenziato che, pur ammettendo che il contratto di comodato asseritamente stipulato dalla parte convenuta con gli altri comproprietari dell'immobile esplichi i propri effetti anche nei confronti della parte ricorrente, la domanda della SI.ra tesa ad ottenere il rilascio Parte_1 dell'immobile sarebbe comunque fondata perché, ai sensi dell'art. 1810 c.c., nel comodato senza determinazione di durata (quale è quello allegato dalla parte convenuta quale titolo legittimante la propria permanenza nell'immobile) il comodatario è tenuto alla restituzione della cosa non appena il comodante la richieda.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, la domanda di parte ricorrente merita integrale accoglimento, con conseguente condanna della parte convenuta al rilascio dell'immobile posto in
NC IS (AR), Loc. Pulicciano n. 55, immobile sito in NC IS (AR) in loc. Pulicciano n. 55, censito al Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 216, cat. A/7, classe 2, consistenza 14 vani, superficie 329 mq escluse aree scoperte 310 mq, rendita euro 1.446,08, e al foglio
10, particella 678, cat. C/2, classe 5, consistenza 17 mq, superficie totale 20 mq, rendita euro 100,97, e di un terreno censito al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 10, particella 677, uliveto classe 2, reddito domenicale euro 13,54, reddito agrario euro 14,67.
Quanto alle spese di lite relative al presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori minimi, in relazione alla limitata complessità della causa, dello scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile e bassa complessità, e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 2.906,00, di cui
€ 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed €
1.453 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto,
pagina 5 di 6 - condanna al rilascio dell'immobile sito in NC IS (AR), Loc. Controparte_1
Pulicciano n. 55, censito al Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 216, cat. A/7, classe 2, consistenza 14 vani, superficie 329 mq escluse aree scoperte 310 mq, rendita euro 1.446,08, e al foglio 10, particella 678, cat. C/2, classe 5, consistenza 17 mq, superficie totale 20 mq, rendita euro 100,97, e di un terreno censito al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 10, particella 677, uliveto classe 2, reddito domenicale euro 13,54, reddito agrario euro 14,67;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 [...] le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA Parte_1
e CPA come per legge.
Arezzo, 7 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 1592/2024 promosso da:
), tramite l'amministratore di sostegno avv. FORNI Parte_1 C.F._1
FILIPPO ( ), giusta autorizzazione del Giudice Tutelare del 19.03.2024, C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MARZIA SANZÓ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montevarchi (AR), Piazza Mazzini n. 7
PARTE RICORRENTE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._3
MOSCATELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, via Cavour n. 104
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art.127-ter c.p.c. per l'udienza del 05.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, la SI.ra tramite Parte_1
l'amministratore di sostegno avv. Forni Filippo, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Arezzo del 19.03.2024, ha chiesto che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte della convenuta dell'immobile sito in Controparte_1
NC IS (AR), Loc. Pulicciano n. 55, immobile in comproprietà fra la ricorrente
[...]
il fratello di quest'ultima, SI. , e la loro madre, SI.ra , tutti Parte_1 Persona_1 Controparte_2
eredi beneficiati di , deceduto in data 27.04.2019, e che la convenuta fosse condannata Persona_2 al rilascio dell'immobile.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto che la convenuta aveva intrattenuto, nel suddetto immobile, una convivenza more uxorio con il proprio fratello , e che anche successivamente al Persona_2 decesso di quest'ultimo la aveva continuato ad occupare l'immobile, senza corrispondere alcun CP_1
canone. In data 13.06.2024 la SI.ra e la SI.ra avevano SIlato un accordo (doc. 2) Pt_1 CP_1 secondo il quale la avrebbe versato a la complessiva somma di € 5.800,00, CP_1 Parte_1 suddivisa in rate da € 500,00 mensili, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile, e le parti si impegnavano alla stipula di un contratto di locazione per regolare la permanenza futura della SI.ra presso il suddetto immobile. CP_1
Tuttavia, la ricorrente ha dedotto che tale contratto non sarebbe mai stato stipulato e che pertanto la non avendo più alcun titolo per continuare ad abitare l'immobile (essendo peraltro trascorsi CP_1
più di cinque anni dalla morte del convivente more uxorio, ex art. 1, co. 42, legge n. 76/2016) avrebbe dovuto essere condannata al rilascio dello stesso.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che venisse accertata l'occupazione senza titolo da parte della convenuta dell'unità immobiliare posta in NC IS (AR), Loc. Controparte_1
Pulicciano n. 55 e che la stessa fosse condannata al rilascio immediato dell'immobile censito al Catasto
Fabbricati al foglio 10, particella 216, cat. A/7, classe 2, consistenza 14 vani, superficie 329 mq escluse aree scoperte 310 mq, rendita euro 1.446,08, e al foglio 10, particella 678, cat. C/2, classe 5, consistenza 17 mq, superficie totale 20 mq, rendita euro 100,97, e di un terreno censito al Catasto
Terreni del medesimo Comune al foglio 10, particella 677, uliveto classe 2, reddito domenicale euro
13,54, reddito agrario euro 14,67, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.02.2025, la convenuta si è Controparte_1
costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso, opponendosi alle deduzioni di parte ricorrente.
Nello specifico, la ha confermato di aver intrattenuto una relazione more uxorio con CP_1 Per_2
con il quale aveva convissuto dal 2005 in maniera continuativa nell'immobile di proprietà di
[...] quest'ultimo sito in NC IS (AR), Loc. Pulicciano n. 55, ed ha dedotto di aver pagina 2 di 6 continuato ad abitare nell'immobile anche dopo la morte del SI. con il consenso della Persona_2
SI.ra e del SI. , ossia degli altri comproprietari, in ragione dei buoni Controparte_2 Persona_1
rapporti esistenti tra le parti. La convenuta ha confermato altresì che era intervenuto un accordo con la ricorrente in base al quale la SI.ra avrebbe versato alla SI.ra la somma di € 5.800 a CP_1 Pt_1 titolo di indennità di occupazione, con l'impegno a stipulare un contratto di locazione nel luglio 2024, che poi non sarebbe stato concretamente stipulato.
Tuttavia, la convenuta ha dedotto che la sua permanenza presso l'immobile oggetto di causa sarebbe comunque ancora giustificata e legittimata dal fatto di aver concluso dal mese di luglio 2024, in forma orale, un contratto di comodato con il comproprietario SI. , in accordo con la Persona_1 comproprietaria SI.ra , ossia con gli altri due comproprietari dell'immobile. Controparte_2
Tale contratto, secondo la convenuta, pur essendo stato stipulato solo con alcuni dei comproprietari
(SI.ri e ) esplicherebbe i propri effetti anche nei confronti della parte Persona_1 Controparte_2
ricorrente SI.ra , essendo quindi vincolante anche nei suoi confronti. Parte_1
Dunque, la convenuta ha chiesto che venisse rigettata la domanda avanzata da parte Controparte_1
ricorrente, in quanto, essendo stato il contratto di comodato stipulato da parte di alcuni dei comproprietari, si configurerebbe una fattispecie di gestione rappresentativa degli affari altrui ex art. 2032 c.c. con l'unica conseguenza, a dire della convenuta, che il comproprietario non contraente potrebbe ratificare l'operato del comproprietario gestore oppure chiedere la risoluzione del suddetto contratto, sicché, in ipotesi, la parte ricorrente avrebbe dovuto agire per la risoluzione di tale comodato.
Nelle note scritte depositate per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 05.03.2025 la parte ricorrente ha contestato l'esistenza del contratto di comodato invocato dalla convenuta quale titolo legittimante la propria permanenza nell'immobile, evidenziando che in ogni caso la ricorrente non avrebbe mai ratificato detta stipula ed avrebbe dunque diritto ad eSIere la restituzione dell'immobile. La parte resistente, invece, si è riportata alla comparsa e ha insistito nelle proprie argomentazioni e richieste istruttorie, nonché per il rigetto del ricorso. All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione in quanto ritenuta sufficientemente istruita su base documentale.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo, deve essere rilevato che non può essere condiviso quanto dedotto dalla parte convenuta in ordine alla possibilità di continuare ad abitare l'immobile di NC IS (AR), Loc.
Pulicciano n. 55, in forza di comodato d'uso stipulato con solo alcuni dei comproprietari.
Nel caso di specie, la convenuta ha dedotto di aver concluso il comodato oralmente con gli altri due comproprietari dell'immobile oggetto di causa, SI.ri e , espressamente Persona_1 Controparte_2
pagina 3 di 6 riconoscendo, dunque, che la comproprietaria ricorrente, SI.ra , non avrebbe preso Parte_1
parte alla suddetta stipula.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha affermato, in tema di locazione, un principio di diritto, che si ritiene applicabile anche al comodato per identità di ratio (come confermato anche da Cass. n.
22540/2019), che nel caso in cui solo alcuni comproprietari di un bene immobile stipulino un contratto che attribuisce il godimento del bene ad un terzo, in assenza del consenso dell'altro comproprietario, si integra la fattispecie della gestione di affari altrui o gestione rappresentativa ex art. 2032 c.c., per la quale gli effetti del contratto stipulato senza la partecipazione dell'altro comproprietario ricadono anche su quest'ultimo qualora il comproprietario escluso dall'accordo negoziale presti la propria ratifica all'operato degli altri comproprietari contraenti, ed a seguito della quale “l'altro comproprietario può ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705, secondo comma, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., eSIere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa;” (cfr. in tal senso SS.UU. civ. Sent. n. 11135/2012).
Tuttavia, qualora, come nel caso in esame, si deduca che uno dei comproprietari non sia stato portato a conoscenza della stipula del contratto di comodato, e questi dunque non sia stato posto nelle condizioni di esprimere il proprio preventivo dissenso allo stesso, e non segua, a detta stipula, una ratifica da parte del comproprietario rimasto estraneo alla pattuizione negoziale, deve assumersi che quest'ultimo resti insensibile agli effetti negoziali dell'atto stipulato e possa eSIere la restituzione del bene, come richiesto nel caso di specie (cfr. Cass. n. 22540/2019: “Il comodato della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetto alle regole di tale istituto, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non concedente può ratificare
l'operato del gestore a norma dell'art. 2032 c.c. ed esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato ai sensi dell'art. 1705, comma 2, c.c. (applicabile per effetto del richiamo contenuto nel citato art. 2032 c.c.), assolvendo tali regole alla funzione di tutela dell'affidamento del terzo dagli effetti delle modifiche della volontà di contrarre eventualmente sopravvenute tra comproprietari;
nondimeno, il comproprietario non concedente può manifestare il proprio dissenso a norma dell'art. 2031, comma 2, c.c., con l'effetto di essere esonerato dal dovere di adempiere alle obbligazioni che il gestore ha assunto”).
Le prove orali, articolate dalla sola parte convenuta a sostegno delle proprie deduzioni, non sono state ammesse per le seguenti ragioni. Non risultavano rilevanti, in applicazione dei su richiamati principi, i capitoli di prova testimoniale tesi a dimostrare l'avvenuta stipula di un contratto di comodato tra la SI.ra ed il SI. (capp. 1, 2, 3, teste indicato ), poiché la prova CP_1 Persona_1 Persona_1
pagina 4 di 6 di tale circostanza sarebbe stata in ogni caso irrilevante per dimostrare la vincolatività di tale contratto nei confronti della ricorrente, in assenza di una ratifica della comproprietaria non partecipante alla stipula. Era invece del tutto inammissibile il capitolo di prova testimoniale n. 4 (teste indicato
[...]
4) DCV che siete consapevoli che la Sig.ra occupa l'immobile di Vostra proprietà Parte_1 CP_1 sito in NC IS (AR) loc. Pulicciano n.55 e che non avete interesse a che quest'ultima lo liberi”) poiché la prova testimoniale, per sua natura, non può essere resa dalla parte processuale ma solo da terzi estranei al giudizio.
In ogni caso, va evidenziato che, pur ammettendo che il contratto di comodato asseritamente stipulato dalla parte convenuta con gli altri comproprietari dell'immobile esplichi i propri effetti anche nei confronti della parte ricorrente, la domanda della SI.ra tesa ad ottenere il rilascio Parte_1 dell'immobile sarebbe comunque fondata perché, ai sensi dell'art. 1810 c.c., nel comodato senza determinazione di durata (quale è quello allegato dalla parte convenuta quale titolo legittimante la propria permanenza nell'immobile) il comodatario è tenuto alla restituzione della cosa non appena il comodante la richieda.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, la domanda di parte ricorrente merita integrale accoglimento, con conseguente condanna della parte convenuta al rilascio dell'immobile posto in
NC IS (AR), Loc. Pulicciano n. 55, immobile sito in NC IS (AR) in loc. Pulicciano n. 55, censito al Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 216, cat. A/7, classe 2, consistenza 14 vani, superficie 329 mq escluse aree scoperte 310 mq, rendita euro 1.446,08, e al foglio
10, particella 678, cat. C/2, classe 5, consistenza 17 mq, superficie totale 20 mq, rendita euro 100,97, e di un terreno censito al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 10, particella 677, uliveto classe 2, reddito domenicale euro 13,54, reddito agrario euro 14,67.
Quanto alle spese di lite relative al presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori minimi, in relazione alla limitata complessità della causa, dello scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile e bassa complessità, e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 2.906,00, di cui
€ 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, ed €
1.453 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto,
pagina 5 di 6 - condanna al rilascio dell'immobile sito in NC IS (AR), Loc. Controparte_1
Pulicciano n. 55, censito al Catasto Fabbricati al foglio 10, particella 216, cat. A/7, classe 2, consistenza 14 vani, superficie 329 mq escluse aree scoperte 310 mq, rendita euro 1.446,08, e al foglio 10, particella 678, cat. C/2, classe 5, consistenza 17 mq, superficie totale 20 mq, rendita euro 100,97, e di un terreno censito al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 10, particella 677, uliveto classe 2, reddito domenicale euro 13,54, reddito agrario euro 14,67;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 [...] le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA Parte_1
e CPA come per legge.
Arezzo, 7 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
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