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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5963 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17615/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17615/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SLAIFER AH RA Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIALE RIMEMBRANZE, 5 20020 LAINATE presso il difensore avv. SLAIFER
AH RA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LE AN CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA SANTORRE DI SANTAROSA, 1 20017 RHO presso il difensore avv.
LE AN
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da e con atto di citazione, Parte_1 Parte_2
regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio per sentire accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'utilizzazione da parte del Sig. degli CP_1
spazi comuni a scopo di parcheggio della propria autovettura e biciclette e, per l'effetto ordinare al convenuto la cessazione dei comportamenti sopra descritti affinché l'area cortilizia comune rimanga libera da qualsiasi veicolo di sorta o bene mobile;
- condannare altresì il signor a versare agli attori quanto risulterà dovuto a CP_1
titolo di risarcimento danni e/o indennità per l'occupazione abusiva dell'area comune a decorrere dalla data del
23/02/2021 da liquidarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA
come per legge”.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale - CP_1
1) respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale - 2) ordinare la rimozione o lo spostamento della pianta di ulivo di proprietà degli attori per le ragioni esposte nella narrativa, ai sensi dell'articolo 894 del codice civile o in subordine la recisione dei rami protesi ai sensi dell'articolo 896 del codice civile;
3) ammettere i mezzi istruttori, i testimoni e i documenti che verranno rispettivamente dedotti,
indicati e prodotti nel prosieguo, nonché la prova contraria in relazione a quelli che verranno eventualmente pagina 2 di 8 dedotti dalla controparte;
- in ogni caso - 4) condannare i ricorrenti a rimborsare al convenuto le spese legali”.
Fissata la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito, stante la richiesta di rinvio formulata per poter valutare la possibilità di concludere un accordo transattivo, la causa veniva rinviata in pendenza di trattative.
All'udienza del 31.1.2023, dopo aver tentato infruttuosamente la conciliazione tra le parti, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
Depositate le memorie, all'esito dell'udienza del 23.5.2023, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione,
venivano ammessi capitoli di prova dedotti dalle parti e la causa veniva rinviata per l'escussione dei testimoni indicati dalle parti.
All'udienza del 7.11.2023, dopo aver escusso la teste di parte convenuta signora l'avvocato Testimone_1
di parte attrice dichiarava di rinunciare al proprio testimone e la causa, essendo ormai matura per la decisione,
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.3.2024
Parte attrice precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica, che qui si trascrive integralmente: “- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'utilizzazione da parte del Sig. degli spazi CP_1
comuni a scopo di parcheggio della propria autovettura e biciclette e, per l'effetto ordinare al convenuto la cessazione dei comportamenti sopra descritti affinché l'area cortilizia comune rimanga libera da qualsiasi veicolo di sorta o bene mobile così come stabilito negli atti notarili di provenienza;
- condannare altresì il signor CP_1
a versare agli attori quanto risulterà dovuto a titolo di risarcimento danni e/o indennità per l'occupazione
[...]
abusiva dell'area comune a decorrere dalla data del 23/02/2021 o dalla data che verrà accertata e ritenuta più
opportuna in corso di causa da liquidarsi in via equitativa;
- respingere tutte le domande svolte da parte convenuta perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e, se ritenuta necessaria, disporre CTU
per accertare la distanza e la data di piazzamento dell'ulivo nella proprietà degli attori affinché l'ulivo rimanga nella sua posizione originaria;
- respingere qualsivoglia domanda formulata da parte convenuta in merito alla rimozione e/o allo spostamento della pianta di ulivo di proprietà degli attori in quanto la stessa non è stata motivata, documentata, coltivata né tantomeno provata con idonea istruttoria in corso di causa, motivo per cui tale domanda risulta essere ab origine priva di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto;
- condannare il convenuto alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre pagina 3 di 8 accessori come per legge”.
Parte convenuta, invece, precisava le proprie conclusioni riportandosi anch'essa a quelle rassegnate nel foglio depositato telematicamente che qui si trascrive integralmente: “- in via principale - 1) respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale - 2) ordinare la rimozione o lo spostamento della pianta di ulivo di proprietà degli attori per le ragioni esposte nella narrativa, ai sensi dell'articolo 894 del codice civile o in subordine la recisione dei rami protesi ai sensi dell'articolo 896 del codice civile;
- in ogni caso -
3) condannare i ricorrenti a rimborsare al convenuto le spese legali”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione con termine alle parti per il deposito di note conclusive .
Depositate le note conclusive a cura di entrambe le parti, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al
15.10.2024, al 20.1.2025 e al 25.2.2025 al fine di consentire alle stesse di valutare la possibilità di concludere un accordo transattivo.
All'udienza del 25.2.2025, stante la proposta transattiva formulata dal Giudice di abbandonare il giudizio con spese legali compensate a fronte della sottoscrizione di un accordo che prevedesse l'alternanza settimanale (da lunedì alle 8:00 al lunedì successivo alle 8:00) dell'uso dell'area, con la previsione di una penale di euro 50,00
giornalieri in caso di mancato adempimento e salvo in ogni caso il diritto del terzo condomino al pari uso dell'area, la causa veniva rinviata per valutare l'ipotesi formulata dal giudice.
Seguivano i rinvii al 26.3.2025 ed al 17.4.2025 ove le parti chiedevano un rinvio per poter formalizzar l'Accordo
ma all'udienza del 29.5.2025 atteso che le parti riferivano che le trattative infine avevano avuto esito negativo il giudice invitava alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione : le parti si riportavano alle conclusioni già
rassegnate all'udienza del 5.3.2024e dopo la discussine la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Oggi la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 16.9.2021, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Nel merito gli attori, comproprietari unitamente a e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
dell'area cortilizia adiacente alla propria abitazione, giuste statuizioni contenute al punto n. 1 dei CP_4
pagina 4 di 8 dell'atto notarile di cui al Repertorio n. 3043 – 2099 del 2.6.1927 (per e ) e al Parte_1 Parte_2
punto n. 2 dell'atto notarile di cui al Repertorio 3042/2098 del 2.6.1927 (per e CP_1 Controparte_2
), lamentano l'illegittimo uso dell'area cortilizia comune per uso improprio di porzione Controparte_3
dell'area a parcheggio della propria autovettura e di deposito di biciclette in violazione :
-dei patti contenuti negli atti notarili che impongono di mantenere l'area cortilizia comune libera da qualsiasi occupazione
- Dell'art 1102 c.c. impedendo agli comunisti di partecipare ad un pari uso della stessa secondo il proprio diritto e la violazione delle regole del buon vicinato e del quieto vivere)
- dell'art. 1176 c.c. in tema di responsabilità contrattuale in quanto lo stesso non adempie alle proprie obbligazioni contrattuali con la diligenza del buon padre di famiglia.
Parte convenuta deduce la legittimità dell'uso
- Avendo avuto nel 2011 dal sig. autorizzazione verbalmente ad utilizzare l'area cortilizia comune Pt_2
come parcheggio delle proprie autovetture, così venendosi a delineare tra le parti un contratto vincolante, con effetti e con forza di legge;
- Deducendo di non aver mai avuto prima della lettera di contestazione del 23.2.2021 -e quindi per 11
anni di uso- alcuna richiesta degli attori di voler godere del pari uso della porzione dell'area;
- Deducendo che il ritardo di undici anni nel porre la questione per cui vi è causa è indice del fatto che il proprio comportamento, oltre a non turbare la serenità e la quotidianità della vita dei coniugi, non aveva mai impedito agli attori un pari godimento della cosa comune;
- Deducendo che la sua condotta non comporta alcuna violazione dell'art. 1102 non impedendo in alcun modo di fare parimenti uso dell'area secondo il proprio diritto posto che a) la superficie dell'area cortilizia comune risulta avere una misura di circa 120 mq,
b) la propria autovettura occupa uno spazio di soli 10 mq e c) residua quindi una porzione libera di area comune di circa 110 mq;
d) infatti gli attori (che già in passato consentivano al proprio inquilino di parcheggiare regolarmente la propria autovettura in cortile) sono soliti parcheggiare le proprie autovetture, le biciclette proprie, dei propri figli e dei propri nipoti all'interno dell'area cortilizia, consentendo il parcheggio anche ai propri pagina 5 di 8 ospiti e ai propri visitatori;
e) il parcheggio delle biciclette viene effettuato nell'esercizio di un legittimo diritto su area delineata da una pavimentazione in pietra inclinata (diversa dall'area cortilizia sistemata a ghiaietto) di esclusiva pertinenza dell'immobile di cui è proprietario (identificato al NCEU del Comune di Lainate al Foglio 8,
particella 572, subalterno 703).
Preliminarmente deve ritenersi inattendibile la testimonianza della sig.ra . Testimone_2
Come noto “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 21239/2019).La valutazione, poi, della sussistenza o meno dell'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è rimessa – così come quella inerente all'attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni – al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. n. 1188/2007).
Nel caso di specie i rapporti con le parti (figlia del convenuto) e il manifesto interesse ad un determinato esito della lite (vd verbale 7.11.2023 sul cap IV) fanno ritenere non credibili le dichiarazioni rese dalla teste con il che non se ne terrà conto ai fini della decisione.
Ciò posto nel merito è risultato provato dalla documentazione in atti e comunque non contestato che:
-Il cortile oggetto di causa costituisce parte comune ai due fabbricati degli attori e del convenuto .
- negli atti notarili dei danti causa delle parti vi è il patto che impone di mantenere l'area cortilizia comune libera da qualsiasi occupazione
- il convenuto parcheggia oltre 11 anni la sua autovettura nell'area cortilizia
- non è contestato che gli attori utilizzino l'area cortilizia per il parcheggio delle loro vetture.
pagina 6 di 8 Consegue che tale condotta degli attori, si ribadisce mai contestata, conferma il tacito accordo dell'uso dell'area cortilizia a parcheggio, in deroga alle convenzioni che imporrebbero a tutti i comunisti di non utilizzare l'area diversamente, quindi anche agli attori.
Orbene è noto che (cfr. da ultimo Cass.18929/2020), l'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari rientra tra quelli cui è destinato il bene, purché sia esercitato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. e dunque non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Diversamente, invece,
qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune (Cass. Sez. 2, Sent. n. 14694 del 2015).
Per quanto in atti è pacifico l'utilizzo di parte del cortile in esame quale parcheggio stabile CP_5
dell'autovettura del convenuto e che il cortile, in altra parte, venga utilizzato a tali medesimi fini anche dagli attori e non è provato che l'uso di parte del cortile per le biciclette sia impedito agi attori.
Atteso quindi che risulta provato il pari uso sia degli attori che dei convenuti dell'area cortilizia, anche per le biciclette oltre che per le vetture non si ritiene sia violato l'art. 1102 c.c. (Cass. civ., Sez. II, 12/07/2011, n.
15308; Cass. civ., 25/10/2005, n. 20639), con il conseguente rigetto sul punto delle domande degli attori, atteso che sul punto nulla rileva ai fini del decidere la mancata partecipazione alla manutenzione dell'area da parte del convenuto in mancanza di specifica domanda sul punto.
Va altresì disattesa la domanda riconvenzionale del convenuto di condanna degli attori di rimozione,
spostamento o potature dell'ulivo atteso che il convenuto non ha provato gli elementi costituivi della domanda.
Il convenuto lamenta che l'albero di ulivo di proprietà degli attori è posizionato ad una distanza inferiore ad un metro e mezzo in violazione dell'art. 892 c.c. e, costituendo un serio pericolo a causa della stretta vicinanza alla propria abitazione, chiede che venga rimosso o spostato o, in subordine, andrebbero recisi i suoi rami.
Fermo che l'art. 892 c.c. è una norma derogabile e di conseguenza, è usucapibile come servitù il diritto a mantenere l'albero a distanza inferiore, manca comunque in atti la prova che :
- l'albero sia di alto fusto
- l'albero costituisca pericolo per l'abitazione pagina 7 di 8 - l'albero diminuisca aria, luce, soleggiamento o panoramicità
in assenza di tali prove la domanda va rigettata.
Con rigetto o assorbimento di ogni altra domanda e eccezione sollevata in giudizio tra le parti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese e competenze processuali e di mediazione.
Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così
provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
1)rigetta tutte le domande
2) compensa le spese di lite
Sentenza esecutiva
Milano 17.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17615/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SLAIFER AH RA Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIALE RIMEMBRANZE, 5 20020 LAINATE presso il difensore avv. SLAIFER
AH RA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LE AN CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA SANTORRE DI SANTAROSA, 1 20017 RHO presso il difensore avv.
LE AN
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da e con atto di citazione, Parte_1 Parte_2
regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio per sentire accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'utilizzazione da parte del Sig. degli CP_1
spazi comuni a scopo di parcheggio della propria autovettura e biciclette e, per l'effetto ordinare al convenuto la cessazione dei comportamenti sopra descritti affinché l'area cortilizia comune rimanga libera da qualsiasi veicolo di sorta o bene mobile;
- condannare altresì il signor a versare agli attori quanto risulterà dovuto a CP_1
titolo di risarcimento danni e/o indennità per l'occupazione abusiva dell'area comune a decorrere dalla data del
23/02/2021 da liquidarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA
come per legge”.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale - CP_1
1) respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale - 2) ordinare la rimozione o lo spostamento della pianta di ulivo di proprietà degli attori per le ragioni esposte nella narrativa, ai sensi dell'articolo 894 del codice civile o in subordine la recisione dei rami protesi ai sensi dell'articolo 896 del codice civile;
3) ammettere i mezzi istruttori, i testimoni e i documenti che verranno rispettivamente dedotti,
indicati e prodotti nel prosieguo, nonché la prova contraria in relazione a quelli che verranno eventualmente pagina 2 di 8 dedotti dalla controparte;
- in ogni caso - 4) condannare i ricorrenti a rimborsare al convenuto le spese legali”.
Fissata la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito, stante la richiesta di rinvio formulata per poter valutare la possibilità di concludere un accordo transattivo, la causa veniva rinviata in pendenza di trattative.
All'udienza del 31.1.2023, dopo aver tentato infruttuosamente la conciliazione tra le parti, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
Depositate le memorie, all'esito dell'udienza del 23.5.2023, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione,
venivano ammessi capitoli di prova dedotti dalle parti e la causa veniva rinviata per l'escussione dei testimoni indicati dalle parti.
All'udienza del 7.11.2023, dopo aver escusso la teste di parte convenuta signora l'avvocato Testimone_1
di parte attrice dichiarava di rinunciare al proprio testimone e la causa, essendo ormai matura per la decisione,
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.3.2024
Parte attrice precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica, che qui si trascrive integralmente: “- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'utilizzazione da parte del Sig. degli spazi CP_1
comuni a scopo di parcheggio della propria autovettura e biciclette e, per l'effetto ordinare al convenuto la cessazione dei comportamenti sopra descritti affinché l'area cortilizia comune rimanga libera da qualsiasi veicolo di sorta o bene mobile così come stabilito negli atti notarili di provenienza;
- condannare altresì il signor CP_1
a versare agli attori quanto risulterà dovuto a titolo di risarcimento danni e/o indennità per l'occupazione
[...]
abusiva dell'area comune a decorrere dalla data del 23/02/2021 o dalla data che verrà accertata e ritenuta più
opportuna in corso di causa da liquidarsi in via equitativa;
- respingere tutte le domande svolte da parte convenuta perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e, se ritenuta necessaria, disporre CTU
per accertare la distanza e la data di piazzamento dell'ulivo nella proprietà degli attori affinché l'ulivo rimanga nella sua posizione originaria;
- respingere qualsivoglia domanda formulata da parte convenuta in merito alla rimozione e/o allo spostamento della pianta di ulivo di proprietà degli attori in quanto la stessa non è stata motivata, documentata, coltivata né tantomeno provata con idonea istruttoria in corso di causa, motivo per cui tale domanda risulta essere ab origine priva di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto;
- condannare il convenuto alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre pagina 3 di 8 accessori come per legge”.
Parte convenuta, invece, precisava le proprie conclusioni riportandosi anch'essa a quelle rassegnate nel foglio depositato telematicamente che qui si trascrive integralmente: “- in via principale - 1) respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale - 2) ordinare la rimozione o lo spostamento della pianta di ulivo di proprietà degli attori per le ragioni esposte nella narrativa, ai sensi dell'articolo 894 del codice civile o in subordine la recisione dei rami protesi ai sensi dell'articolo 896 del codice civile;
- in ogni caso -
3) condannare i ricorrenti a rimborsare al convenuto le spese legali”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione con termine alle parti per il deposito di note conclusive .
Depositate le note conclusive a cura di entrambe le parti, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al
15.10.2024, al 20.1.2025 e al 25.2.2025 al fine di consentire alle stesse di valutare la possibilità di concludere un accordo transattivo.
All'udienza del 25.2.2025, stante la proposta transattiva formulata dal Giudice di abbandonare il giudizio con spese legali compensate a fronte della sottoscrizione di un accordo che prevedesse l'alternanza settimanale (da lunedì alle 8:00 al lunedì successivo alle 8:00) dell'uso dell'area, con la previsione di una penale di euro 50,00
giornalieri in caso di mancato adempimento e salvo in ogni caso il diritto del terzo condomino al pari uso dell'area, la causa veniva rinviata per valutare l'ipotesi formulata dal giudice.
Seguivano i rinvii al 26.3.2025 ed al 17.4.2025 ove le parti chiedevano un rinvio per poter formalizzar l'Accordo
ma all'udienza del 29.5.2025 atteso che le parti riferivano che le trattative infine avevano avuto esito negativo il giudice invitava alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione : le parti si riportavano alle conclusioni già
rassegnate all'udienza del 5.3.2024e dopo la discussine la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Oggi la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 16.9.2021, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Nel merito gli attori, comproprietari unitamente a e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
dell'area cortilizia adiacente alla propria abitazione, giuste statuizioni contenute al punto n. 1 dei CP_4
pagina 4 di 8 dell'atto notarile di cui al Repertorio n. 3043 – 2099 del 2.6.1927 (per e ) e al Parte_1 Parte_2
punto n. 2 dell'atto notarile di cui al Repertorio 3042/2098 del 2.6.1927 (per e CP_1 Controparte_2
), lamentano l'illegittimo uso dell'area cortilizia comune per uso improprio di porzione Controparte_3
dell'area a parcheggio della propria autovettura e di deposito di biciclette in violazione :
-dei patti contenuti negli atti notarili che impongono di mantenere l'area cortilizia comune libera da qualsiasi occupazione
- Dell'art 1102 c.c. impedendo agli comunisti di partecipare ad un pari uso della stessa secondo il proprio diritto e la violazione delle regole del buon vicinato e del quieto vivere)
- dell'art. 1176 c.c. in tema di responsabilità contrattuale in quanto lo stesso non adempie alle proprie obbligazioni contrattuali con la diligenza del buon padre di famiglia.
Parte convenuta deduce la legittimità dell'uso
- Avendo avuto nel 2011 dal sig. autorizzazione verbalmente ad utilizzare l'area cortilizia comune Pt_2
come parcheggio delle proprie autovetture, così venendosi a delineare tra le parti un contratto vincolante, con effetti e con forza di legge;
- Deducendo di non aver mai avuto prima della lettera di contestazione del 23.2.2021 -e quindi per 11
anni di uso- alcuna richiesta degli attori di voler godere del pari uso della porzione dell'area;
- Deducendo che il ritardo di undici anni nel porre la questione per cui vi è causa è indice del fatto che il proprio comportamento, oltre a non turbare la serenità e la quotidianità della vita dei coniugi, non aveva mai impedito agli attori un pari godimento della cosa comune;
- Deducendo che la sua condotta non comporta alcuna violazione dell'art. 1102 non impedendo in alcun modo di fare parimenti uso dell'area secondo il proprio diritto posto che a) la superficie dell'area cortilizia comune risulta avere una misura di circa 120 mq,
b) la propria autovettura occupa uno spazio di soli 10 mq e c) residua quindi una porzione libera di area comune di circa 110 mq;
d) infatti gli attori (che già in passato consentivano al proprio inquilino di parcheggiare regolarmente la propria autovettura in cortile) sono soliti parcheggiare le proprie autovetture, le biciclette proprie, dei propri figli e dei propri nipoti all'interno dell'area cortilizia, consentendo il parcheggio anche ai propri pagina 5 di 8 ospiti e ai propri visitatori;
e) il parcheggio delle biciclette viene effettuato nell'esercizio di un legittimo diritto su area delineata da una pavimentazione in pietra inclinata (diversa dall'area cortilizia sistemata a ghiaietto) di esclusiva pertinenza dell'immobile di cui è proprietario (identificato al NCEU del Comune di Lainate al Foglio 8,
particella 572, subalterno 703).
Preliminarmente deve ritenersi inattendibile la testimonianza della sig.ra . Testimone_2
Come noto “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 21239/2019).La valutazione, poi, della sussistenza o meno dell'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è rimessa – così come quella inerente all'attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni – al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. n. 1188/2007).
Nel caso di specie i rapporti con le parti (figlia del convenuto) e il manifesto interesse ad un determinato esito della lite (vd verbale 7.11.2023 sul cap IV) fanno ritenere non credibili le dichiarazioni rese dalla teste con il che non se ne terrà conto ai fini della decisione.
Ciò posto nel merito è risultato provato dalla documentazione in atti e comunque non contestato che:
-Il cortile oggetto di causa costituisce parte comune ai due fabbricati degli attori e del convenuto .
- negli atti notarili dei danti causa delle parti vi è il patto che impone di mantenere l'area cortilizia comune libera da qualsiasi occupazione
- il convenuto parcheggia oltre 11 anni la sua autovettura nell'area cortilizia
- non è contestato che gli attori utilizzino l'area cortilizia per il parcheggio delle loro vetture.
pagina 6 di 8 Consegue che tale condotta degli attori, si ribadisce mai contestata, conferma il tacito accordo dell'uso dell'area cortilizia a parcheggio, in deroga alle convenzioni che imporrebbero a tutti i comunisti di non utilizzare l'area diversamente, quindi anche agli attori.
Orbene è noto che (cfr. da ultimo Cass.18929/2020), l'uso frazionato della cosa a favore di uno dei comproprietari rientra tra quelli cui è destinato il bene, purché sia esercitato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. e dunque non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Diversamente, invece,
qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune (Cass. Sez. 2, Sent. n. 14694 del 2015).
Per quanto in atti è pacifico l'utilizzo di parte del cortile in esame quale parcheggio stabile CP_5
dell'autovettura del convenuto e che il cortile, in altra parte, venga utilizzato a tali medesimi fini anche dagli attori e non è provato che l'uso di parte del cortile per le biciclette sia impedito agi attori.
Atteso quindi che risulta provato il pari uso sia degli attori che dei convenuti dell'area cortilizia, anche per le biciclette oltre che per le vetture non si ritiene sia violato l'art. 1102 c.c. (Cass. civ., Sez. II, 12/07/2011, n.
15308; Cass. civ., 25/10/2005, n. 20639), con il conseguente rigetto sul punto delle domande degli attori, atteso che sul punto nulla rileva ai fini del decidere la mancata partecipazione alla manutenzione dell'area da parte del convenuto in mancanza di specifica domanda sul punto.
Va altresì disattesa la domanda riconvenzionale del convenuto di condanna degli attori di rimozione,
spostamento o potature dell'ulivo atteso che il convenuto non ha provato gli elementi costituivi della domanda.
Il convenuto lamenta che l'albero di ulivo di proprietà degli attori è posizionato ad una distanza inferiore ad un metro e mezzo in violazione dell'art. 892 c.c. e, costituendo un serio pericolo a causa della stretta vicinanza alla propria abitazione, chiede che venga rimosso o spostato o, in subordine, andrebbero recisi i suoi rami.
Fermo che l'art. 892 c.c. è una norma derogabile e di conseguenza, è usucapibile come servitù il diritto a mantenere l'albero a distanza inferiore, manca comunque in atti la prova che :
- l'albero sia di alto fusto
- l'albero costituisca pericolo per l'abitazione pagina 7 di 8 - l'albero diminuisca aria, luce, soleggiamento o panoramicità
in assenza di tali prove la domanda va rigettata.
Con rigetto o assorbimento di ogni altra domanda e eccezione sollevata in giudizio tra le parti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese e competenze processuali e di mediazione.
Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così
provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
1)rigetta tutte le domande
2) compensa le spese di lite
Sentenza esecutiva
Milano 17.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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