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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/07/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale di Teramo, in funzione monocratica nella persona del giudice onorario Dott.ssa
Patrizia Carota, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1272/2017, tra
, rappresentato e difeso dall' Avv. Lorenzo Di Antonio ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in Teramo, C.so Cerulli nr. 59, giusta mandato in atti;
-ATTORE
Contro
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Domenico Giordano ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Teramo, Via Fonte Regina nr. 5 , giusta mandato in atti;
-CONVENUTO
OGGETTO: Controversia in materia bancaria (contratto di conto corrente).
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.6.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 Con atto di citazione del 29.03.17 adiva il Tribunale di Teramo al fine di Parte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni : “Piaccia all'On.le giudice adito, contrariis reiectis,
1) accertare e dichiarare la inesistenza e comunque la nullità e/o inefficacia delle condizioni e clausole, laddove esistessero, applicate al conto corrente n. 566.5, di cui in premessa, relative alla determinazione degli interessi ultralegali e/o comunque accertare e dichiarare
l'illegittimità degli interessi ultralegali praticati nel corso dell'intero rapporto, per gli esposti motivi, con conseguente inefficacia degli addebiti a tale titolo e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo pari ad € 16.054,47, ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, risultato della differenza tra l'illegittimo tasso ultralegale praticato e quello dovuto in sostituzione ex art.
1284, III comma c.c., oltre agli interessi che, a far data dalla domanda giudiziale, andranno parametrati ex art. 1284, IV comma c.c., al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs n. 231/02); 2) accertare e dichiarare la inesistenza e comunque la nullità ed inefficacia delle condizioni generali del contratto, ove esistesse, relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicate nel corso del succitato rapporto e comunque accertare e dichiarare l'illegittimità di tale meccanismo contabile per contrasto con l'art. 1283 c.c., dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione applicata alle poste passive del rapporto in esame e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore dell'attore, dell'importo pari ad € 6.053,88, ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre agli interessi che, a far data dalla domanda giudiziale, andranno parametrati ex art. 1284, IV comma c.c., al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs n. 231/02); 3) accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni addebito confluito sul conto corrente n. 566.5 a titolo di spese di tenuta conto e commissioni di massimo scoperto, per assenza di qualsivoglia pattuizione in merito, in violazione dell'art. 1325 c.c. e per gli effetti condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore dell'attore,degli importi a tale titolo versati e segnatamente € 867,47 per spese ed € 2.084,17 per commissioni di massimo scoperto ovvero le maggiori o minori somme che riterrà di giustizia oltre agli interessi che, a far data dalla domanda giudiziale, andranno parametrati ex art. 1284, IV comma c.c., al tasso
pagina 2 di 10 al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs n. 231/02); 4) accertare l'illegittima applicazione, da parte della convenuta, di valute non coincidenti con il giorno dell'effettiva operazione bancaria e pertanto dichiarare non dovuto ogni importo a titolo di interesse creditore maturato dalla banca a tale titolo sul conto corrente n. 566.5 e per gli effetti condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore dell'attore; 5) accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta, dei limiti imposti dalla legge n. 108/1996 in merito all'addebito di interessi, spese e commissioni a qualsivoglia titolo sul conto corrente n.
566.5 e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore dell'attore, dell'ulteriore importo di € 617,36 per
l'azzeramento ex art. 1815 c.c. degli interessi applicati nei trimestri corrispondenti a quelli in cui si è rilevato il superamento del tasso soglia ovvero le maggiori o minori somme che riterrà di giustizia oltre agli interessi che, a far data dalla domanda giudiziale, andranno parametrati ex art. 1284, IV comma c.c., al tasso al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs n. 231/02); In via subordinata6) accertare e dichiarare la nullità delle applicate commissioni di massimo scoperto sul conto corrente n. 566.5 sia per violazione del criterio di determinatezza di cui all'art. 1346 c.c. che per difetto di causa, essendo state applicate sempre entro le linee di fido concesso e per gli effetti condannare la convenuta banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore dell'attore dell'importo pari ad € 2.084,17 ovvero la maggiore o minore somma che riterrà di giustizia oltre agli interessi che, a far data dalla domanda giudiziale, andranno parametrati ex art. 1284, IV comma c.c., al tasso al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs n. 231/02); 7) accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta, dei limiti imposti dalla legge n.
108/1996 in merito all'addebito di interessi, spese e commissioni a qualsivoglia titolo sul conto corrente n. 566.5 e per l'effetto condannare la banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore dell'attore, ai sensi del complessivo importo pari ad €
4.451,40 per l'azzeramento di tutti gli oneri complessivamente addebitati nei periodi in cui si è rilevato il superamento del tasso soglia ovvero la maggiore o minore somma che riterrà di giustizia oltre agli interessi che, a far data dalla domanda giudiziale, andranno parametrati ex
pagina 3 di 10 art. 1284, IV comma c.c., al tasso al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs n. 231/02);In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giustizia da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.05.17 , si costituiva in giudizio la
[...]
la quale rassegnava le seguenti conclusioni Controparte_2
“In via principale a)respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni indicate nel presente atto;
b)condannare tutte le controparti al pagamento delle spese legali c) condannare le controparti al pagamento, ex art. 96 c.p.c., delle spese e del risarcimento dei danni, così come saranno quantificati dal giudice ”.
Nel corso del giudizio , veniva ammessa la richiesta di TU contabile e , successivamente la causa perveniva per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.06.2024 e trattenuta in decisione , con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc .
*****
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
Preliminarmente va ritenuta infondata e dunque meritevole di rigetto l'eccezione di parte convenuta relativa a asserito difetto di legittimazione attiva dell'odierna parte attrice in quanto la stessa non avrebbe dato prova della sua qualità di erede del correntista sig. Persona_1
Sul punto, infatti, va rilevato come la parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria, come nel caso di specie il figlio del "de cuius", che è erede legittimo e legittimario, non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità, qualora proponga in giudizio domande che di per sé manifestino la volontà di accettare (ex plurimis Cass. Civ., sez. VI-2, nr.
868 del 16.01.17; Cass.Civ, Sez.III, nr. 21288 del 14.10.11).
Conseguentemente, appare indubbio in parte qua come in capo al , odierna Parte_1 parte attrice, sussista la legittimazione attiva contestata da parte convenuta, in primo luogo in quanto egli , nella sua qualità di figlio del deceduto correntista e dunque erede Persona_1
legittimo e legittimario del medesimo, possiede un titolo legale che gli conferisce il diritto di successione ereditaria, ed inoltre considerato che l'azione dal medesimo esercitata nel giudizio , non rientrando negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti pagina 4 di 10 dall'art. 460 cod. civ. in quanto azione che travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, rappresenta una chiara manifestazione della sua volontà di accettare la qualità di erede.
Meritevole invece di parziale rigetto risulta essere l'eccezione preliminare di parte convenuta relativa alla prescrizione estintiva delle annotazioni contabili eseguite nel conto corrente anteriormente ai dieci anni dal primo atto interruttivo della prescrizione.
Risultando acclarato il fatto che al rapporto di conto corrente di cui in causa accedono diverse aperture di credito , i relativi versamenti effettuati nel tempo da parte attrice vanno qualificati parzialmente quali rimesse aventi funzione ripristinatoria, atteso che la rimessa può essere considerata di natura solutoria e dunque definirsi alla stregua di un pagamento con lo scopo e l'effetto di determinare uno spostamento patrimoniale in favore della banca, solo allorchè il versamento avvenga su conto con un saldo oltre il limite del fido oppure su rapporto non affidato, pertanto il termine di prescrizione decennale inizierà , per la parte di rimesse aventi natura ripristinatoria, a decorrere solo dalla data di chiusura del conto, ovvero 4.11.2005 (sul punto ex multis Cass. Civ. nr. 29411/20), così, dunque, da determinare per esse, nella fattispecie, una mancata maturazione della prescrizione contestata a parte attrice stante il fatto che il primo atto interruttivo del predetto termine prescrizionale è ravvisabile nella diffida ad adempiere inviata dal all'istituto di credito convenuto in data 03.11.2015. Pt_1
Quanto, invece, alle rimesse considerate di natura solutoria effettuate, via via , dal esse Pt_1
sono state correttamente individuate dal TU nell' allegato nr. 5 del proprio elaborato peritale, così dunque da determinare , in sede di ricalcolo del saldo del conto corrente di cui in causa, un' irripetibilità, in quanto prescritti, solo degli importi addebitati dalla banca al correntista per interessi e c.m.s. dall'apertura del rapporto al 3/11/2005 ,decennio anteriore la ricezione dell'atto di messa in mora del 3/11/2015, e ciò sino a capienza dell'importo delle rimesse aventi funzione solutoria individuate sul c.d. 'saldo banca' e registrate nello stesso periodo.
Va invece rigettata l'eccezione di parte attrice relativa all' illegittimità delle variazioni in peius dei tassi e delle condizioni praticati dalla banca convenuta rispetto a quelli contrattualmente previsti.
Sul punto, infatti, va rilevato come l'indirizzo giurisprudenziale prevalente abbia statuito il principio in forza del quale sussiste la legittimità della a procedere agli addebiti degli CP_1
pagina 5 di 10 interessi modificati a seguito dell'esercizio di tale diritto ut supra specificato in presenza della sola clausola contrattuale sottoscritta e approvata dal . CP_3
Non occorre, quindi per la legittimità dell'applicazione di interessi unilateralmente modificati, né il giustificato motivo, sia esso soggettivo od oggettivo ovvero ad personam o generalizzato, né la prova del recapito da parte della della comunicazione di modificazione del tasso di CP_1
interesse (ex plurimis Trib. Pordenone nr. 229 del 15.03.18).
In forza del suesposto indirizzo giurisprudenziale e da una semplice lettura del contratto di conto corrente versato in atti, risulta conseguentemente di tutta evidenza la legittimità della condotta adottata sul punto dall' istituto di credito convenuto, attesa la sottoscrizione, con conseguente approvazione, ad opera di parte attrice della relativa specifica clausola contrattuale contemplata all' art. 16 del predetto contratto.
Va invece parzialmente accolta l'eccezione di parte attrice relativa ad un'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dall' istituto di credito convenuto.
Sul punto, infatti, va rilevato come la previsione dell'anatocismo trimestrale, comportando un peggioramento delle condizioni economiche del cliente, necessiti di una specifica approvazione da parte del medesimo, approvazione tra l'altro, in caso di peggioramento, imposta dall' articolo 7 della delibera CICR del 09.02.2000 (ex multis Cass. Civ. sez. I nr. 17634 del
21.06.21; Cass. Civ. sez. I nr. 26779 del 21.10.19; Trib. Pavia, 20 aprile 2016; Trib. Genova, 3 dicembre 2016; Trib. Alessandria, 21 febbraio 2015; Trib. Milano, 27 ottobre 2014; Trib.
Venezia, 7 marzo 2014).
Conseguentemente dunque, con riferimento al periodo intercorrente fra il 31.03.1995, data del primo estratto conto in atti , e il 30.06.2000, non essendo stata per tabulas riscontrata la presenza in parte qua della specifica pattuizione scritta concernente la predetta capitalizzazione trimestrale fra l'istituto di credito convenuto e la parte attrice ,con conseguente sua approvazione, l'applicazione della stessa effettuata dalla al rapporto di Controparte_1 conto corrente di cui in causa, risulta assolutamente illegittima.
Viceversa, la predetta capitalizzazione trimestrale risulta legittima per il periodo successivo al
30.06.2000 in quanto risulta per tabulas l'applicazione da parte della banca convenuta della capitalizzazione reciproca degli interessi.
pagina 6 di 10 Le predette risultanze sul punto trovano conforto anche in sede di TU contabile laddove il nominato ausiliario ha potuto riscontrare come gli interessi maturati non sono mai stati capitalizzati , né trimestralmente, né annualmente, né con altra cadenza sino al 30/06/2000 , rilevando altresì come tali interessi maturati dal 31/03/1995 sino al 30/06/2000 siano stati sommati al saldo finale del c/c determinatosi al 4/11/2015.Viceversa il medesimo TU ha rilevato come proprio dal 3° trimestre 2000 alla chiusura del rapporto(04.11.15) gli interessi sono invece stati capitalizzati trimestralmente, atteso che la banca ha applicato la capitalizzazione reciproca dei medesimi. Va inoltre accolta l'eccezione di parte attrice relativa all'illegittimità degli addebiti praticati sull'impugnato rapporto.
Segnatamente sul punto, infatti, andranno espunti dalla rideterminazione del saldo del conto corrente in parte qua tutte le spese e commissioni non derivanti direttamente dalla legge e quantificate correttamente dal TU, nell' elaborato peritale versato in atti, in euro 2.003,94, di cui euro 165,69 addebitati dalla banca tra i movimenti del conto, come da allegato nr. 4 del predetto elaborato, ed euro 1.838,25 addebitati dalla banca trimestralmente ed indicati nel prospetto denominato “elementi per il conteggio delle competenze”.
Meritevole di pieno accoglimento è l'eccezione di parte attrice relativa all'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata al rapporto di conto corrente sopra richiamato.
Dalla documentazione contabile versata in atti, infatti, segnatamente dal contratto di conto corrente n. 566, si evince come la commissione di massimo scoperto contrattualmente prevista non rispetti i requisiti richiesti ai fini della sua validità, atteso che essa risulta indicata solo in percentuale senza l'esplicitazione dei criteri e delle modalità di calcolo della stessa (sul punto
Cass. Civ. sez.I,n. 19825 del 20.06.22).
Tale suesposta evidenza sul punto risulta corroborata anche dall' elaborato peritale versato in atti nel quale il nominato TU ha correttamente provveduto ad espungere, dal ricalcolo del saldo del summenzionato conto corrente, le commissioni di massimo scoperto applicate dall' istituto di credito convenuto, atteso che le stesse non risultano pattuite e sono state applicate sull'utilizzato, il tutto per complessivi Euro 2.283,64.
Per quanto invece concerne la contestazione avanzata da parte attrice relativa all'applicazione dei cd. “giorni valuta”, essa va rigettata.
pagina 7 di 10 Infatti, per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. 154/92 (poi TUB, D.Lgs. 385/93) la contestazione summenzionata è valida se non è provata la specifica pattuizione scritta della clausola dei giorni valuta (ex multis Trib. Udine nr. 1328/13).
Pattuizione che risulta contrattualizzata come si evince dal contratto di conto corrente, e relative condizioni economiche ad esso allegate, ut supra specificato versato in atti.
In via ulteriore poi, relativamente all' eccezione di parte attrice circa un'asserita sussistenza di interessi usurari, va rilevata la fondatezza della medesima con conseguente accoglimento.
Infatti, il nominato TU ha avuto modo di rilevare in sede di elaborato peritale come il T.E.G. trimestrale del conto corrente di cui in causa, nel periodo analizzato , ossia dal 2° trimestre
1997 al 4° trimestre 2005, abbia superato i tassi soglia per l'usura ex legge 108/96 nei seguenti trimestri: 3° e 4° trimestre 2000, 3° trimestre 2003 (per esubero della c.m.s.) e 4° trimestre
2005 (per esubero della c.m.s.).
Venendo, infine, alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata ex art. 96
c.p.c. da parte convenuta, preme rilevare come la domanda in commento non sia suscettibile di accoglimento non avendo la parte istante neppure allegato gli elementi di fatto idonei a consentire una liquidazione, seppur equitativa, del pregiudizio in tesi subito.
Alla luce pertanto delle suesposte considerazioni risultano aritmeticamente corrette entrambe le ipotesi di ricalcolo del saldo del conto corrente in parte qua prospettate dal nominato TU in sede di elaborato peritale.
Tuttavia, con riferimento al calcolo degli interessi creditori maturati dal 4/11/2005 al
3/11/2015 (data di notifica dell'atto di messa in mora), andrà prediletta l'ipotesi di ricalcolo nr.
2 nella quale il TU ha applicato, al saldo ricalcolato alla data del 4/11/2005, il tasso di interesse dello 0,015%, pari al tasso creditore convenzionale riportato nell'ultimo estratto conto del 4/11/2005, addivenendo così ad un saldo finale al 3/11/2015 di euro 15.450,08 a credito del correntista.
Tale ipotesi di ricalcolo va preferita sulla scorta del consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale il tasso legale si applica in difetto di pattuizione certa sulla misura degli interessi convenzionali (ex plurimis Cass. Civ. nr. 24181/21).
Pertanto, essendo stata pattuita la misura del tasso creditore convenzionale, pari allo 0,015%, essa andrà applicata al saldo del conto corrente di cui in causa ricalcolato alla data del pagina 8 di 10 4/11/2005, come correttamente prospettato dal TU nell'ipotesi di ricalcolo rubricata al nr. 2 del proprio elaborato peritale, la quale pertanto va preferita rispetto all' ipotesi rubricata al nr. 1 della predetta relazione, laddove al saldo del conto corrente di cui in causa ricalcolato alla data del 4/11/2005 viene applicato il tasso legale tempo per tempo vigente, con conseguente sua adozione sul punto.
In ragione, dunque, dell'esito complessivo della lite le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta ed in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori medi in € 5.077,00 (€ 919,00 per la fase di studio, €
777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Analogamente andranno poste a carico di parte convenuta le spese dell'espletata TU come liquidate in corso di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Patrizia Carota, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Pt_1 contro
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed
[...]
eccezione, così provvede:
1.Accoglie le domande di parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto,
Ridetermina il saldo del conto corrente nr. 566, in euro 15.450,08 a credito del correntista;
2. Condanna parte convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice, dell'importo di euro
15.450,08 , come sopra;
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da parte convenuta;
4. Condanna parte convenuta alla refusione, delle spese del procedimento che si liquidano in Euro 5.077,00 per compensi , oltre spese di iscrizione a ruolo e di notifica, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e cap come per legge , in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
pagina 9 di 10 5. pone a carico della parte convenuta le spese di TU.
Così deciso in Teramo, lì data del deposito telematico.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
pagina 10 di 10