Sentenza 26 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2004, n. 7910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7910 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2004 |
Testo completo
AULA "A" 07 9 10 04 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 250541 2304/2001 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Prestipino Dott. Giovanni Presidente Cron. 15260 Spanò Dott. Alberto Cons. Rel. Rep. Dott. Michele De Luca Consigliere Od. 10 di- Dott. Alessandro De Renzis Consigliere cembre 2003 Pasquale Picone ConsigliereDott. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AV CA, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Poma Π. 2, presso l'avv. Sante Assennato che la rappresenta e difende giusta procura notarile depositata il 9 dicembre 2003 pel Notaw E. Otterano di Moshes see 5/12/2003, sep. 42 Shoff;
ricorrente 6541
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Gio- vanna Biondi e Pilerio Spadafora che lo rappresentano e difendono giu- sta delega in atti;
A controricorrente avverso la sentenza n. 289/2000, decisa il 19 ottobre 2000 e pub- blicata il 20 ottobre 2000, resa dal Tribunale di Modica nel pro- cedimento n. 1068/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, ha concluso per la declaratoria di inammissi- bilità e in subordine per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 21 ottobre 1995, AV CA conveniva in giudizio dinanzi Pretore di Modica in funzione di Giudice del La- voro 1'I.N. P.S. al fine di ottenere l'indennità per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro a causa di maternità. Con sentenza n. 4975/99 in data 23 marzo 1999, il Giudice adito respingeva la domanda. Interponeva appello l'attrice e in esito il gravame veniva riget- tato con sentenza n. 289/2000, emessa in data 19 - 20 ottobre 2000 dal Tribunale di Modica. La decisione veniva così motivata. Il Collegio di merito osservava che non era stata fornita la prova dell'effettiva prestazione di lavoro, a ciò non valendo, a fronte di analitica contestazione dell'Istituto fondata su precisi accer- tamenti ispettivi, le deposizioni testimoniali assunte. Osservava ancora che l'assoluzione in sede penale in ordine ad im- 2 Л putazioni connesse all'avvenuta iscrizione negli elenchi dei lavo- ratori in agricoltura non aveva alcun effetto atteso che la sen- tenza non era definitiva e comunque l'Istituto non aveva parteci- pato al giudizio come parte civile. Rilevava altresì che l'attrice era stata cancellata dagli elenchi t dei lavoratori agricoli con effetto esteso agli anni per i quali veniva richiesta la provvidenza in premessa. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per cas- sazione la AV CA con atto notificato in data 16 ottobre 2001, sulla base di un unico complesso motivo. L'I.N.P.S. resiste con controricorso notificato in data 23 novem- bre 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 73 e seguenti RDL 4 ottobre 1935, 4 Decreto Legislativo 9 aprile 1946 n. 212, 13 DPR 25 novembre 1976 n. 1026,, RD 24 settembre 1940 n. 1949, del DL 3 febbraio 1970 n. 7, 421 e 437 cpc, 654 cpp, 2697 CC Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Non viene però indicato, al di là della mera enunciazione della norma invocata, un qualsiasi principio di diritto che sarebbe sta- to violato o erroneamente applicato e pertanto la denuncia va ri- condotta nell'ambito del vizio di motivazione. 3 E neppure si indica un canone logico che sia stato violato nella denunciata sentenza e pertanto la censura si riduce alla contrap- posizione di un giudizio di fatto di segno differente a quello enunciato dal Tribunale. Si nota ancora che non viene criticato l'ulteriore argomento posto * a sostegno della decisione, esser intervenuta la cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli, con effetto retroattivo. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma 11, del DL n. 269 del 30 settembre 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 10 dicembre 2003 IL PRESIDENTENovantovili AlberteIL CONSIGLIERE ESTENSORE سمها IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria og 6 PPR. 2004 CANCELLIERE C1 ILAngELLIERE Glovanni Cantelmo