Ordinanza cautelare 6 febbraio 2019
Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/12/2022, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02050/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00880/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA VI, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Cofano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio SI NG in Lecce, via G. Garibaldi n. 39;
contro
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
nei confronti
MA RD, non costituita in giudizio;
AN AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Andriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- con il ricorso introduttivo:
- dell'avviso pubblico di mobilità volontaria del Comune di Ostuni, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm., per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo - contabile, Categoria “C”, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ostuni il 7 maggio 2018;
- dell'avviso pubblico di mobilità volontaria del Comune di Ostuni, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm., per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di agente di Polizia Locale, Categoria “C”, a tempo pieno, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ostuni il 15 giugno 2018;
- dell'avviso pubblico di mobilità volontaria del Comune di Ostuni, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm., per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di agente di Polizia Locale Categoria “C” - part time verticale al 50 % pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ostuni il 15 giugno 2018;
- delle Determinazioni adottate dal Dirigente del Settore “Polizia Locale” del Comune di Ostuni n. 833 dell'11 giugno 2018 e n. 865 del Reg. del 14 giugno 2018, recante rispettivamente l'approvazione e l'integrazione “con riserva” degli elenchi degli ammessi;
- di ogni atto connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo;
- con i motivi aggiunti depositati il 22 novembre 2018:
- della determinazione adottata dal Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Ostuni n. 1242 del Reg. in data 10 agosto 2018, avente ad oggetto approvazione verbale dei lavori della Commissione esaminatrice della procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di istruttore amministrativo - contabile, Categoria “C” - elenco degli idonei;
- della determinazione adottata dal Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Ostuni n. 1292 del Reg. in data 23 agosto 2018, avente ad oggetto approvazione verbale dei lavori della Commissione esaminatrice della procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di agente di Polizia Locale, Categoria “C” - elenco degli idonei;
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ostuni n. 257 del 20 settembre 2018, avente ad oggetto modifica del Piano Occupazionale 2018-2020, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 366 del 18 dicembre 2017;
- della determinazione adottata dal Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Ostuni n. 1621 del Reg. in data 17 ottobre 2018, avente ad oggetto immissione nei ruoli organici dell’Ente, a seguito di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001, limitatamente per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di istruttore amministrativo – contabile, Categoria “C” - approvazione schema di contratto - impegno di spesa;
- e di tutti gli atti ad essi preordinati, conseguenziali e, comunque, connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Ostuni e AN AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Sono impugnati gli epigrafati Avvisi pubblici emessi tra maggio e giugno del 2018, con i quali il Comune di Ostuni ha avviato le procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. 165/2011 per la copertura di alcuni posti di categoria C (a tempo pieno ovvero part-time).
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Violazione dei più comuni principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. - Eccesso di potere per difetto di motivazione - per illogicità manifesta e per sviamento di potere - per falsità del presupposto - e travisamento dei fatti - Irragionevolezza e contraddittorietà della stessa Amministrazione - Ingiustizia manifesta - Violazione dei principi di proporzionalità. Disparità di trattamento – Nullità degli avvisi di mobilità per difetto assoluto di motivazione. Violazione di legge – Disparità di trattamento. Mancato scorrimento della graduatoria.
1.2. Il 24.08.2018 si è costituito in giudizio il Comune di Ostuni eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
1.3. La ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti, depositati il 22.11.2018, impugnando, in via derivata, il procedimento di approvazione dei lavori delle commissioni esaminatrici e le relative graduatorie, censurando la scelta successiva dell’Amministrazione che, nel rivalutare le esigenze assunzionali del comparto amministrativo, modificava parzialmente il piano occupazionale, non nel quantum (stesso numero di assunti rispetto a quello previsto dal fabbisogno del personale regolarmente approvato e mai contestato), e tantomeno nei soggetti destinatari degli stessi provvedimenti di assunzione (i medesimi idonei nelle graduatorie di concorso), ma esclusivamente nella collocazione finale (a fronte di n. 2 istruttori amministrativi, n. 4 Agenti di P. L., Cat. C a tempo pieno e n. 4 Agenti di P.L., Cat. C a part-time (per un totale quindi di n. 10 assunzioni).
1.4. Il 23.11.2018 si è costituito in giudizio il controinteressato AR AN, eccependo che la ricorrente ometteva di notificare in uno col ricorso per motivi aggiunti anche il ricorso introduttivo del presente giudizio.
1.5. Con ordinanza collegiale n.80/2019 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Successivamente le parti hanno ribadito e ulteriormente illustrato le rispettive posizioni.
All’udienza di smaltimento del 24 novembre 2022 svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato e deve essere respinto; può pertanto, per ragioni di economia processuale, prescindersi dall’esaminare le eccezioni in rito sollevate dalla difesa delle parti costituite.
2.1. Ritiene, il Tribunale, di confermare integralmente il contenuto della citata ordinanza cautelare, con la quale si è ritenuta l’infondatezza del ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, “ in quanto (a prescindere da ogni questione inerente all’integrità del contraddittorio): con riferimento al ricorso introduttivo : “- da un lato, la ricorrente non ha impugnato la nota prot. n. 56387 del 13 dicembre 2017, a firma del Sindaco del Comune di Ostuni, di rigetto dell’istanza di stabilizzazione dalla stessa presentata, ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 75/2017;- e, dall’altro, la mobilità esterna, ex art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., ha la precedenza (anche) sullo scorrimento della graduatoria concorsuale degli idonei - peraltro, nella fattispecie concreta in esame, di altro Comune - (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, 14 giugno 2018, n. 1225; T.A.R., Campania, Napoli, Sezione Quinta, 28 aprile 2017, n. 2282; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sezione Prima, 25 luglio 2017, n. 251); - riguardo ai motivi aggiunti, fermo restando quanto innanzi esposto, non sembra che la ricorrente vanti alcun titolo legittimante per sindacare la legittimità delle scelte discrezionali dell’Amministrazione Comunale di modifica del Piano Occupazionale del civico Ente.”
2.2. A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.
In particolare, la mancata tempestiva impugnativa della nota prot. 56387 del 31.12.2017 con la quale il Comune resistente, comunicava l’impossibilità di stabilizzare la ricorrente in considerazione del divieto in tal senso introdotto a carico delle Amministrazioni per le quali non vi era certezza del rispetto dei vincoli di finanza pubblica nel quinquennio 2012-2016, impedisce alla ricorrente di censurare gli avvisi di mobilità impugnati nella parte in cui gli stessi non hanno previamente provveduto alla sua stabilizzazione (il cui diniego è oramai divenuto incontestabile).
Quanto alla censura con la quale la ricorrente deduce che il Comune intimato, anziché procedere alla copertura dei posti previsti dalla programmazione del personale mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, avrebbe dovuto condividere la graduatoria del concorso per Agente di Polizia Municipale svolto dal Comune di Brindisi, nella quale la stessa risulterebbe utilmente graduata, per effettuarne lo scorrimento, rileva il Tribunale (in disparte l’assenza di alcun obbligo in capo a una Amministrazione Comunale di attingere per l’assunzione di proprio personale da graduatorie disposte da altre Amministrazioni) che assume valore dirimente rilevare che la prevalenza delle procedure di mobilità emerge dalla disciplina dettata dall'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui le Amministrazioni " prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione dicomando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio ".
Tale disposizione, peraltro, esprime un principio di carattere generale, fondato essenzialmente sulla preminente esigenza di conseguire il miglior impiego delle risorse pubbliche (quelle del personale dipendente e, di riflesso, quelle finanziarie), come sottolineato anche dalla giurisprudenza del giudice ordinario (cfr.: Cass. civ.. Sez. Lavoro, 18 maggio 2017, n. 12559, che - con riferimento all'art. 30, comma 2-bis D.Lgs. n. 165 del 2001 - evoca " un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale, che non può non riverberarsi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie; anche in quest'ultimo caso, infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista "aggiuntiva" di nuove risorse umane, al contrario dell'altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un'ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio ").
Invero, in base a consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale "dall'art. 30 comma 2-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - secondo cui le Amministrazioni, prima di procedere all'indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre Amministrazioni pubbliche - si desume agevolmente la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità esterna rispetto alle selezioni concorsuali e perciò anche rispetto allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate e tale prevalenza della mobilità rispetto al concorso ed allo scorrimento della graduatoria non risulta illogica, dal momento che risponde ad esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa preferire l'utilizzazione di personale con esperienza acquisita nell'esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, per aver già svolto la specifica funzione per un rilevante lasso di tempo continuativo, e perché si tratta di un lavoratore già stabilmente inserito nell'organizzazione della Pubblica amministrazione, non da reclutare mediante un'assunzione ex novo" (così T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 27/09/2018, n. 1338; cfr. anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 14/06/2018, n. 1225; TAR Bologna, Sez. I, 4.12.2017 n. 794; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 10.10.2017 n. 1465; Cass. Civ., Sez. lav., 18.05.2017 n. 12559; Consiglio di Stato, sez. III, 13/12/2016, n. 5231).
3. In definitiva, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso e nei motivi aggiunti proposti in corso di causa, i quali devono, conseguentemente, essere respinti.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (in ragione della peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO