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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/10/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
GI LI Presidente est.
DO NZ IU
Valentina Prudente IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 864 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato nello Parte_1 C.F._1
studio degli Avv.ti Stefano Dell'Amico e Alfonso Ferro, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
) CP_1 C.F._2
non comparsa né rappresentata
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 9.9.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso e per l'effetto: 1) integrare la parte dispositiva del decreto RG 414/2002, riportando i punti 3° (“il regime è l'affidamento
pagina 1 di 5 condiviso con collocazione prevalente presso il padre”) e 3b (“la compartecipazione
al mantenimento della figlia da parte della madre è fissata in € 150,00 mensili con
rivalutazione ISTAT e decorrenza 25.3.2022, data della prima memoria Pt_1
successiva al ricorso ), dando atto che a marzo 2025 la somma dovuta è di € CP_1
4.800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) ammonire il genitore
inadempiente sia per quanto riguarda il rispetto della regole del diritto e della madre
a tenere la figlia con sé, sia per quanto riguarda il pagamento del contributo di
mantenimento; 3) disporre il risarcimento dei danni a favore del padre, nella misura
che si riterrà di giustizia, secondo l'ultimo comma dell'art. 479bis 39; il padre di
impegna sin d'ora a spendere la somma per la figlia;
4) in tema di condanna alle spese
relative al presente procedimento, venga applicato il principio della soccombenza ex
art. 91 cpc, che ha la funzione di garantire l'effettività del diritto di difesa in relazione
all'art. 24 della Costituzione, oppure il principio della causalità rispetto al giudizio ed
anche la violazione dei doveri di probità e lealtà ex art. 88 cpc da parte della sig.ra
. CP_1
FATTO E DIRITTO
1.
, con ricorso ritualmente depositato, esponeva che aveva Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con;
che era nata la figlia CP_1
(18.6.2020); che, a seguito di ricorso proposto dalla per la Per_1 CP_1
regolamentazione in punto di affidamento e di contribuzione al mantenimento, le parti avevano raggiunto un accordo, in sostanziale aderenza alle condizioni esposte dal, padre;
che la aveva successivamente posto in essere gravi CP_1
inadempienze, sia con riferimento al versamento del contributo di mantenimento per la figlia, pari a € 150,00 mensili, posto a suo carico;
che la stessa resistente non aveva rispettato le modalità e i tempi di visita e di permanenza quanto alla figlia;
che il decreto del 18-21.7.2022, che aveva pagina 2 di 5 recepito l'intervenuto accordo tra i genitori, conteneva errori materiali, quanto alla indicazione della collocazione prevalente della figlia, nonché relativamente alla mancata indicazione, nel dispositivo, della somma posta a carico della madre a titolo di contributo al mantenimento;
che era interesse di esso ricorrente ottenere l'integrazione del decreto 414/2022, nonché l'ammonimento della relativamente al rispetto delle statuizioni in ordine al CP_1
mantenimento della figlia e in ordine al regime di visita e di permanenza, nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni nella misura di giustizia.
La parte resistente rimaneva contumace.
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 9.9.2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
La parte ricorrente ha sostanzialmente inteso proporre ricorso ex art. 473bis 38
Cod. proc. civ., diretto a regolare l'attuazione delle statuizioni contenute nel richiamato decreto n. 414/2022.
La parte resistente è rimasta contumace, evidenziando, ai sensi del disposto di cui all'art. 116 Cod. proc. civ., l'assenza di valide ragioni da opporre alle proposte domande.
In tal senso, pertanto, devesi confermare: l'affidamento congiunto della minore, con collocazione prevalente ed anagrafica presso il padre;
il regime di visita previsto nel decreto 414/2022; la misura del contributo di € 150,00 mensili a carico della madre, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi al padre entro il giorno 5 di ciascun mese;
il regime di partecipazione dei genitori alle spese di carattere straordinario nella misura prevista del decreto 414/2025 (parte ricorrente non ha interesse ad una mera pronuncia di accertamento in punto di quantum non versato a titolo di contributo al mantenimento, avendo già idoneo titolo per attivarsi).
pagina 3 di 5 La va ammonita al rispetto delle condizioni di natura economica in CP_1
punto di contribuzione in favore della figlia.
L'ulteriore domanda in punto di rispetto delle condizioni di permanenza e di visita (non risultata adeguatamente provata) va respinta.
Parimenti, essendo sfornita di elementi obiettivi suscettibili di orientare la statuizione richiesta, va respinta la domanda in punto di condanna al risarcimento dei danni.
Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone come da motivazione in punto di: affidamento della minore e collocazione prevalente ed anagrafica della stessa;
diritto di permanenza e di visita in favore della madre;
contributo al mantenimento e regime di partecipazione alle spese straodrinarie;
ammonisce circa il rispetto dell'obbligo di contribuzione in favore CP_1
della figlia;
respinge nel resto la domanda;
condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € CP_1
1.300,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Massa il 19.9.2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
GI LI
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
GI LI Presidente est.
DO NZ IU
Valentina Prudente IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 864 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato nello Parte_1 C.F._1
studio degli Avv.ti Stefano Dell'Amico e Alfonso Ferro, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
) CP_1 C.F._2
non comparsa né rappresentata
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 9.9.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso e per l'effetto: 1) integrare la parte dispositiva del decreto RG 414/2002, riportando i punti 3° (“il regime è l'affidamento
pagina 1 di 5 condiviso con collocazione prevalente presso il padre”) e 3b (“la compartecipazione
al mantenimento della figlia da parte della madre è fissata in € 150,00 mensili con
rivalutazione ISTAT e decorrenza 25.3.2022, data della prima memoria Pt_1
successiva al ricorso ), dando atto che a marzo 2025 la somma dovuta è di € CP_1
4.800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) ammonire il genitore
inadempiente sia per quanto riguarda il rispetto della regole del diritto e della madre
a tenere la figlia con sé, sia per quanto riguarda il pagamento del contributo di
mantenimento; 3) disporre il risarcimento dei danni a favore del padre, nella misura
che si riterrà di giustizia, secondo l'ultimo comma dell'art. 479bis 39; il padre di
impegna sin d'ora a spendere la somma per la figlia;
4) in tema di condanna alle spese
relative al presente procedimento, venga applicato il principio della soccombenza ex
art. 91 cpc, che ha la funzione di garantire l'effettività del diritto di difesa in relazione
all'art. 24 della Costituzione, oppure il principio della causalità rispetto al giudizio ed
anche la violazione dei doveri di probità e lealtà ex art. 88 cpc da parte della sig.ra
. CP_1
FATTO E DIRITTO
1.
, con ricorso ritualmente depositato, esponeva che aveva Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con;
che era nata la figlia CP_1
(18.6.2020); che, a seguito di ricorso proposto dalla per la Per_1 CP_1
regolamentazione in punto di affidamento e di contribuzione al mantenimento, le parti avevano raggiunto un accordo, in sostanziale aderenza alle condizioni esposte dal, padre;
che la aveva successivamente posto in essere gravi CP_1
inadempienze, sia con riferimento al versamento del contributo di mantenimento per la figlia, pari a € 150,00 mensili, posto a suo carico;
che la stessa resistente non aveva rispettato le modalità e i tempi di visita e di permanenza quanto alla figlia;
che il decreto del 18-21.7.2022, che aveva pagina 2 di 5 recepito l'intervenuto accordo tra i genitori, conteneva errori materiali, quanto alla indicazione della collocazione prevalente della figlia, nonché relativamente alla mancata indicazione, nel dispositivo, della somma posta a carico della madre a titolo di contributo al mantenimento;
che era interesse di esso ricorrente ottenere l'integrazione del decreto 414/2022, nonché l'ammonimento della relativamente al rispetto delle statuizioni in ordine al CP_1
mantenimento della figlia e in ordine al regime di visita e di permanenza, nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni nella misura di giustizia.
La parte resistente rimaneva contumace.
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 9.9.2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
La parte ricorrente ha sostanzialmente inteso proporre ricorso ex art. 473bis 38
Cod. proc. civ., diretto a regolare l'attuazione delle statuizioni contenute nel richiamato decreto n. 414/2022.
La parte resistente è rimasta contumace, evidenziando, ai sensi del disposto di cui all'art. 116 Cod. proc. civ., l'assenza di valide ragioni da opporre alle proposte domande.
In tal senso, pertanto, devesi confermare: l'affidamento congiunto della minore, con collocazione prevalente ed anagrafica presso il padre;
il regime di visita previsto nel decreto 414/2022; la misura del contributo di € 150,00 mensili a carico della madre, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi al padre entro il giorno 5 di ciascun mese;
il regime di partecipazione dei genitori alle spese di carattere straordinario nella misura prevista del decreto 414/2025 (parte ricorrente non ha interesse ad una mera pronuncia di accertamento in punto di quantum non versato a titolo di contributo al mantenimento, avendo già idoneo titolo per attivarsi).
pagina 3 di 5 La va ammonita al rispetto delle condizioni di natura economica in CP_1
punto di contribuzione in favore della figlia.
L'ulteriore domanda in punto di rispetto delle condizioni di permanenza e di visita (non risultata adeguatamente provata) va respinta.
Parimenti, essendo sfornita di elementi obiettivi suscettibili di orientare la statuizione richiesta, va respinta la domanda in punto di condanna al risarcimento dei danni.
Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone come da motivazione in punto di: affidamento della minore e collocazione prevalente ed anagrafica della stessa;
diritto di permanenza e di visita in favore della madre;
contributo al mantenimento e regime di partecipazione alle spese straodrinarie;
ammonisce circa il rispetto dell'obbligo di contribuzione in favore CP_1
della figlia;
respinge nel resto la domanda;
condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € CP_1
1.300,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Massa il 19.9.2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
GI LI
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