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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
n.r.g. 1824 / 2021
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
All'udienza del 31/01/2025 davanti al Giudice Dr. Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 1824 /2021 e compaiono:
Per avv. PISANI CINZIA in sost. avv. OCCHIUZZO Parte_1
PAOLO ARTURO;
Per IN PERSONA DEL SINDACO L.R.P.T nessuno Controparte_1 compare – contumace -
L'avv. PISANI insiste come da atto introduttivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE
RITENUTA la causa matura per la decisione;
INVITA la parte attrice alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale.
PER l'avv. PISANI precisa le conclusioni come da atto di Parte_1 appello.
Terminata la discussione, l'avv. PISANI a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, all'udienza del 31/01/2025 , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE nel procedimento iscritto al n. 1824 dell'anno 2021, pendente
TRA
Parte_1
avv. OCCHIUZZO PAOLO ARTURO
- PARTE APPELLANTE –
CONTRO
IN PERSONA DEL SINDACO L.R.P.T COMUNE – CP_1
CONTUMACE
- PARTE APPELLATA -
Avente a oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
Sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni di parte appellante Parte_1
“Si chiede che l'On. Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, Voglia riformare la sentenza del GdP di Pontremoli n. 132/21 e per l'effetto dichiarare
Pag. 2 di 6 inefficaci e/o nulli i verbali di violazione del Cds n. 000198/U/21 e n. 001871/T/20 emessi dalla Polizia Municipale del con condanna alle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.”
MOTIVI DELLA DECISIONE proponeva appello avverso la sentenza n. 132/21 del g.d.p. di Parte_1
Pontremoli che respingeva il ricorso presentato dall'appellante avverso due verbali di accertamento emessi dalla Polizia Municipale del Comune di per la violazione CP_1 degli artt. 142, comma 8 (verbale n. 001871/T/20) e 126 bis, comma 2 (verbale n. 000198/U/21) codice della strada.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, avendo il giudice di prime cure dichiarato inammissibile il ricorso avverso il verbale n. 000198/U/21 (violazione art. 142, comma 8 C.d.s.) perché proposto oltre i termini di legge. Secondo il g.d.p., infatti, la notifica del verbale si sarebbe perfezionata in data 3/11/2020, mentre il ricorso è stato depositato il 30/4/2021.
Evidenzia la parte appellante che la notifica del predetto verbale non si sarebbe regolarmente perfezionata, non avendo l'ente impositore prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito dell'atto (c.d. CAD). Anche il secondo verbale (verbale n. 000198/U/21) sarebbe da considerare invalido, in quanto consequenziale al primo.
Il fascicolo era riassegnato con provvedimento di variazione tabellare del 18/10/2022 alla scrivente, la quale dichiarava la contumacia della parte appellata e fissava per la discussione della causa l'udienza del 31/1/2025, nel corso della quale l'appellante procedeva alla discussione orale. Il Giudice, all'esito, emetteva sentenza con motivazione contestuale.
***
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il g.d.p. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso il verbale con cui era contestata la violazione dell'art. 142, comma 8 codice strada, ritenendo che il ricorso non fosse stato tempestivamente depositato, in quanto il verbale era stato notificato al destinatario in data 3/11/2020.
Tuttavia, emerge che la notifica non si è perfezionata, difettando – a fronte della temporanea assenza del destinatario, attestata dall'agente postale - l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa contenente la c.d. CAD. Nel caso in esame, in particolare, l'agente postale ha dato atto della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (cfr. notifica verbale n. 001871/T/20), senza tuttavia fornirne prova.
Ai sensi dell'art. 8, c. 4 l. 890/1982, “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve
Pag. 3 di 6 contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.”
È orientamento consolidato quello secondo il quale "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima" (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 15/04/2021, n. 10012).
Ne consegue che la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, dove sono indicati l'indirizzo del destinatario, la data e la firma dell'effettivo ritiro dell'atto notificando, è adempimento imprescindibile ai fini del perfezionamento della notifica, in quanto “solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa” (Cass. 16601/2019).
Nel caso in questione, non è stata fornita la prova, gravante sull'appellata, della ricezione da parte dell'appellante della raccomandata che attesta l'avvenuto deposito dell'atto, con la conseguenza che la notifica del verbale n. 001871/T/20 non può ritenersi perfezionata.
Il mancato perfezionamento della notificazione inficia la validità del verbale n. 000198/U/21 (violazione dell'art. 126 bis, comma 2 cod. strada) in quanto consequenziale al primo.
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cassazione del 19 dicembre 2022, n. 37164.)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e dei parametri di cui al D.M.
Pag. 4 di 6 55/14 e ss. mm., nonché di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto, operata la dimidiazione di cui all'art. 4 c.1 ult. parte, attesa la non complessità della lite.
Quanto al giudizio di primo grado:
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 68,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 68,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 68,00
Fase decisionale, valore medio: € 142,00
Compenso tabellare (valori medi) € 346,00
RIDUZIONI (50 % sul compenso ex art. 4 c.1 ult. p.)
Compenso al netto delle riduzioni € 173,00
Quanto al giudizio di appello:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 200,00
Fase decisionale, valore medio: € 200,00
Compenso tabellare (valori medi) € 662,00
RIDUZIONI (50 % sul compenso ex art. 4 c.1 ult. p.)
Compenso al netto delle riduzioni € 331,00
Oltre a detti importi, a titolo di onorario, spettano le spese legali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE,
Pag. 5 di 6 definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1824 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione, azione e difesa, sull'appello proposto da Parte_1 ei confronti del , così provvede:
[...] Controparte_1
1. ACCOGLIE l'appello proposto da per l'effetto, Parte_1 annulla i verbali n. 001871/T/20 e n. 000198/U/21 emessi dalla Polizia Municipale del Comune di;
CP_1
2. CONDANNA il alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di he liquida in € 173,00 a titolo di onorario Parte_1 per il giudizio di primo grado e in € 331,00, a titolo di onorario, per il giudizio di appello, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA se dovuta, CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore avv. OCCHIUZZO PAOLO ARTURO del Foro di Paola, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Massa, in data 31/1/2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
sentenza pronunciata all'udienza del 31/1/2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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