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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/11/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO _____________________________________________________
- SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lagonegro, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito dell'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato e pubblicato ex art. 127 ter cpc la presente SENTENZA
Nella causa civile contraddistinta dal n. 999 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022;
TRA
nata in [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giovanni Castellucci, giusta procura a margine del ricorso per Atpo, con il quale elettivamente domicilia, come in atti;
RICORRENTE
e
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Luzi, giusta procura generale alle liti;
P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
, ritenendo di averne i presupposti, in data 10.01.2020, ha presentato Parte_1 doman cimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, della legge 12 giugno 1984 n. 222. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistente il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta. Veniva, pertanto, trasmesso ricorso al Comitato Provinciale in data 02.03.2020, anch'esso infruttuoso.
Quindi, l'istante, a mezzo del suo procuratore, ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.G. 999/2022; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott. con relazione depositata in Persona_1 data 05.03.2022, ha ritenuto non sussistente una riduzione d i lavoro della ricorrente, di professione bracciante agricola, a meno di 1/3.
Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento nei termini ex art. 195 c.p.c., la parte ricorrente formulava puntuale dichiarazione di dissenso e promuoveva, nei termini, ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo la relazione depositata non rispondente al quadro clinico accertato e mancante della comparazione tra esame obiettivo ed accertamenti sanitari. Eccepiva l'omessa descrizione della gravità delle patologie interessanti l'apparato osteoarticolare e del residuo impegno funzionale, della funzione prensile, deambulatoria e rachidea. Deduceva la sussistenza di un complesso invalidante fortemente incidente sull'attività lavorativa disimpegnata, ad alto contenuto energetico e comportante vari rischi per la salute. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di l'accertamento del Parte_2 CP_ sopra descritto stato di salute e la condanna dell' al pagamento . In via istruttoria, alla luce delle evidenziate carenze, formulava espressa richiesta di rinnovo della CTU. CP_ L' si è costituito chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e nullità del ricorso proposto e, nel merito, il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto e in diritto. Disposta integrazione peritale, alla udienza del 14.10.2025 la scrivente che sostituisce la dott.ssa giusta decreto n. 2/2025 e successive Per_2 proroghe, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 127 ter cpc.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 dispone che si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Sussiste, altresì, diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 1, L. 222/1984, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
Il consulente medico di ufficio, Dott. nominato nel corso del procedimento per Persona_1 l'accertamento tecnico preventivo, con rela ata il 05.03.2022, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della misura economica invocata. Pur considerando l'effetto invalidante delle patologie riscontrate, non ha ritenuto superata la soglia di oltre due terzi prevista per la concessione del beneficio de quo. Non ha rilevato limitazioni articolari significative agli arti superiori ed alla colonna vertebrale, la deambulazione e i passaggi posturali sono risultati autonomi, l'ipertensione arteriosa è in buone condizioni emodinamiche attuali, in assenza di dispnea, sia a riposo che per ordinaria attività fisica, e in assenza di edemi declivi agli arti inferiori. Tutte condizioni che, nel loro complesso, consentono alla periziata di espletare le proprie mansioni. Confermava il proprio giudizio anche a seguito delle osservazioni formulate ex art. 195 c.p.c.
A seguito dell'instaurazione della fase di opposizione, all'esito dell'udienza del 04.10.2023, il GdL onerava il CTU di depositare breve relazione integrativa, tenendo conto delle contestazioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio e, in particolare, delle patologie della ricorrente, così come risultanti dalla documentazione medica allegata, in rapporto all'attività concretamente svolta.
In ossequio a tale richiesta, il CTU specificava quanto segue: “La diagnosi medico-legale è la Parte_1 seguente: Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in buon compenso emodinamico attuale. ica e psoriasica in trattamento corticosteroideo ed immunosoppressivo, con buon controllo sintomatologico e funzionale. Sindrome depressiva reattiva.
- Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in buon compenso emodinamico attuale: all'esame clinico eseguito durante la visita medico legale la periziata non presentava dispnea sia a riposo che per normale attività fisica, non si rilevavano edemi declivi ed i polsi arteriosi erano validi. Tale esame obiettivo era sovrapponibile a quelli in atti, infatti delle visite cardiologiche in atti la prima, del 29/7/2019 riporta una buona funzione contrattile, con una FE pari al 58% mentre la seconda riporta una funzione contrattile solo lievemente ridotta, con una FE pari al 46-47%. Si deduce che la patologia cardiaca, probabilmente la principale minorazione nel quadro clinico, incide senza dubbio sulla capacità lavorativa della periziata, senza però limitarle di molto.
- Artropatia artrosica e psoriasica in trattamento corticosteroideo ed immunosoppressivo, con buon controllo sintomatologico e funzionale. L'esame obiettivo osteoarticolare eseguito in sede di visita medica per la ctu è dettagliato e particolareggiato per i vari distretti osteoarticolari ed infatti ho riportato: “la deambulazione è autonoma ed avviene in modo regolare. Il mignolo della mano destra è atteggiato in lieve flessione, un po' dolente. All'esame funzionale non si rilevano limitazioni degne di nota agli arti, sia superiori che inferiori, ed alla colonna vertebrale. Movimento di accosciamento possibile;
riesce ad alzarsi sulle punte dei piedi e sui talloni. Lasègue negativa, bilateralmente. Non si rilevano lesioni psoriasiche cutanee nelle sedi di solito interessate: gomiti e ginocchia ma anche nelle altre parti superficiali corporee. Si rileva al piede sinistro una piccola formazione ossea in corrispondenza del I metatarso, poco avanti ed al di sotto del malleolo mediale sinistro, un po' dolente alla digito-pressione.” E pertanto ho parlato di “artrite psoriasica in buon controllo sintomatologico e funzionale” attuale, non riscontrando le limitazioni descritte nelle visite ortopediche agli atti, l'ultima delle quali (21/10/2019) precedente di circa due anni dalla visita medica per la ctu.
- Sindrome depressiva reattiva. All'esame obiettivo ho scritto in relazione: “soggetto vigile, collaborante, ben orientata nel tempo e nello spazio. Non si rilevano deficit cognitivi ed il tono dell'umore appare normale.” Francamente e a dirla tutta Per non ho rilevato quanto descritto nelle visite psichiatriche agli atti, redatte peraltro da uno stesso psichiatra (dr. ) e senza una cartella di presa in carico da parte del DSM di competenza per territorio. Ho ritenuto in generale, come sempre, di non dover assumere acriticamente per vero quanto descritto nei referti di visita e di doverlo al contrario vagliare e riscontrare obiettivamente nel colloquio clinico con la periziata. E nel caso in specie l'obiettività era scarsa.
E dunque nella valutazione del quadro clinico della periziata, la patologia cardiaca è probabilmente la principale, con una classe NYHA I-II, nello svolgimento delle attività di tipo manuale della periziata. Delle altre due: la patologia osteoarticolare, per quanto detto sopra, ha una incidenza modesta mentre la sindrome depressiva un'incidenza marginale”. Confermava, quindi, il giudizio medico-legale già espresso.
Alla luce della puntuale disamina delle contestazioni mosse, questo Giudice ritiene pienamente condivisibili ed esaustive le conclusioni rassegnate dal CTU nella fase di atp, confermate nell'emarginato giudizio. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018). Il requisito della riduzione a meno di un terzo impone di tenere conto dell'età e della formazione professionale del soggetto, come si evince dal richiamo della norma alle attitudini, valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata (Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 23522 del 18/11/2016). Dall'analisi della relazione peritale non si rinviene un complesso morboso tale da determinare un grado di invalidità idoneo ad inficiare o impedire del tutto la capacità lavorativa dell'istante nell'attività svolta o in altre a lei confacenti. Dall'esame obiettivo condotto non sono risultati rilievi degni di nota ai fini che qui ci occupano. Il CTU ha dato conto dell'intero complesso morboso rilevato, in contrasto con quanto eccepito in merito alla lacunosità dell'indagine peritale condotta. Il consulente incaricato ha chiarito che dall'esame obiettivo condotto non vi è il riscontro delle limitazioni descritte nei certificati ortopedici agli atti, peraltro redatti in epoca antecedente di due anni rispetto alla visita medico legale. Anche in relazione alla patologia psichiatrica il CTU ha precisato di non aver rilevato quanto descritto nella documentazione allegata. Anche in sede di chiarimenti, ha ribadito le motivazioni che hanno condotto ad escludere una significativa incidenza del complesso patologico esaminato, sottolineando le ragioni per cui non sono emersi elementi idonei a sovvertire il giudizio reso in termini di meritevolezza del beneficio.
Le censure della parte ricorrente, dunque, non appaiono condivisibili poiché cristallizzate sulla sottovalutazione, da parte del consulente, del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta e della sua incidenza sulla capacità lavorativa. L'analisi della documentazione prodotta, nonché l'esame obiettivo condotto sulla persona dell'istante, non ha consentito al CTU di elaborare un giudizio di meritevolezza. È doveroso rammentare che le conclusioni cui il consulente d'ufficio addiviene sono il frutto di un'indagine composita, strutturata sul raffronto tra quanto risultante dalla documentazione allegata a sostegno della pretesa e quanto emergente dalla diretta osservazione del soggetto. Tale ultimo segmento di analisi ha consentito al dott. di escludere i presupposti per l'accesso alla misura Per_1 economica negata, non essendovi un riscontro obiettivo della sintomatologia descritta che possa condurre al giudizio auspicato. L'esame obiettivo resta un elemento cardine nella consulenza medico-legale e non può che prevalere anche rispetto ad eventuali elementi difformi contenuti nella certificazione depositata che, nel caso di specie, si è dimostrata scarna. Pertanto, la valutazione del CTU deve considerarsi rispondente alle reali condizioni di salute del ricorrente, il cui quadro patologico non è tale da integrare il presupposto sanitario necessario per l'accesso all'assegno ordinario di invalidità.
Sotto plurimi profili, dunque, le contestazioni mosse devono essere considerate prive di fondamento poiché l'ausiliario nominato ha compiutamente fornito risposta alle eccezioni sollevate, dimostrandone l'infondatezza. Pertanto, non è possibile discostarsi dalle conclusioni rese dal CTU in fase di atp, confermate nella presente fase, circa il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'accesso al beneficio auspicato. Per costante orientamento della Suprema Corte, l'eventuale rinnovazione delle indagini peritali costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale del giudice. Gli elementi di convincimento per disattendere una richiesta della parte in tal senso devono essere tratti dalle risultanze probatorie già acquisite: nel caso de quo la parte formula contestazioni dirette alla rinnovazione di una indagine meramente esplorativa e, pertanto, inammissibile nell'ambito del procedimento de quo. Si ricordi, inoltre, che l'accertamento richiesto non è finalizzato a valutare il grado di autonomia conservato dall'istante nello svolgimento delle attività considerate essenziali, ma l'incidenza delle disfunzioni accertate sulla sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, escludendo dall'indagine ogni elemento che travalica tale perimetro di ricerca.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente liquidate con separato CP_ decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto.
Lagonegro, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
- SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lagonegro, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito dell'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato e pubblicato ex art. 127 ter cpc la presente SENTENZA
Nella causa civile contraddistinta dal n. 999 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022;
TRA
nata in [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giovanni Castellucci, giusta procura a margine del ricorso per Atpo, con il quale elettivamente domicilia, come in atti;
RICORRENTE
e
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Luzi, giusta procura generale alle liti;
P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
, ritenendo di averne i presupposti, in data 10.01.2020, ha presentato Parte_1 doman cimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, della legge 12 giugno 1984 n. 222. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistente il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta. Veniva, pertanto, trasmesso ricorso al Comitato Provinciale in data 02.03.2020, anch'esso infruttuoso.
Quindi, l'istante, a mezzo del suo procuratore, ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.G. 999/2022; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott. con relazione depositata in Persona_1 data 05.03.2022, ha ritenuto non sussistente una riduzione d i lavoro della ricorrente, di professione bracciante agricola, a meno di 1/3.
Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento nei termini ex art. 195 c.p.c., la parte ricorrente formulava puntuale dichiarazione di dissenso e promuoveva, nei termini, ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo la relazione depositata non rispondente al quadro clinico accertato e mancante della comparazione tra esame obiettivo ed accertamenti sanitari. Eccepiva l'omessa descrizione della gravità delle patologie interessanti l'apparato osteoarticolare e del residuo impegno funzionale, della funzione prensile, deambulatoria e rachidea. Deduceva la sussistenza di un complesso invalidante fortemente incidente sull'attività lavorativa disimpegnata, ad alto contenuto energetico e comportante vari rischi per la salute. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di l'accertamento del Parte_2 CP_ sopra descritto stato di salute e la condanna dell' al pagamento . In via istruttoria, alla luce delle evidenziate carenze, formulava espressa richiesta di rinnovo della CTU. CP_ L' si è costituito chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e nullità del ricorso proposto e, nel merito, il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto e in diritto. Disposta integrazione peritale, alla udienza del 14.10.2025 la scrivente che sostituisce la dott.ssa giusta decreto n. 2/2025 e successive Per_2 proroghe, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 127 ter cpc.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 dispone che si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Sussiste, altresì, diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 1, L. 222/1984, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
Il consulente medico di ufficio, Dott. nominato nel corso del procedimento per Persona_1 l'accertamento tecnico preventivo, con rela ata il 05.03.2022, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della misura economica invocata. Pur considerando l'effetto invalidante delle patologie riscontrate, non ha ritenuto superata la soglia di oltre due terzi prevista per la concessione del beneficio de quo. Non ha rilevato limitazioni articolari significative agli arti superiori ed alla colonna vertebrale, la deambulazione e i passaggi posturali sono risultati autonomi, l'ipertensione arteriosa è in buone condizioni emodinamiche attuali, in assenza di dispnea, sia a riposo che per ordinaria attività fisica, e in assenza di edemi declivi agli arti inferiori. Tutte condizioni che, nel loro complesso, consentono alla periziata di espletare le proprie mansioni. Confermava il proprio giudizio anche a seguito delle osservazioni formulate ex art. 195 c.p.c.
A seguito dell'instaurazione della fase di opposizione, all'esito dell'udienza del 04.10.2023, il GdL onerava il CTU di depositare breve relazione integrativa, tenendo conto delle contestazioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio e, in particolare, delle patologie della ricorrente, così come risultanti dalla documentazione medica allegata, in rapporto all'attività concretamente svolta.
In ossequio a tale richiesta, il CTU specificava quanto segue: “La diagnosi medico-legale è la Parte_1 seguente: Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in buon compenso emodinamico attuale. ica e psoriasica in trattamento corticosteroideo ed immunosoppressivo, con buon controllo sintomatologico e funzionale. Sindrome depressiva reattiva.
- Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in buon compenso emodinamico attuale: all'esame clinico eseguito durante la visita medico legale la periziata non presentava dispnea sia a riposo che per normale attività fisica, non si rilevavano edemi declivi ed i polsi arteriosi erano validi. Tale esame obiettivo era sovrapponibile a quelli in atti, infatti delle visite cardiologiche in atti la prima, del 29/7/2019 riporta una buona funzione contrattile, con una FE pari al 58% mentre la seconda riporta una funzione contrattile solo lievemente ridotta, con una FE pari al 46-47%. Si deduce che la patologia cardiaca, probabilmente la principale minorazione nel quadro clinico, incide senza dubbio sulla capacità lavorativa della periziata, senza però limitarle di molto.
- Artropatia artrosica e psoriasica in trattamento corticosteroideo ed immunosoppressivo, con buon controllo sintomatologico e funzionale. L'esame obiettivo osteoarticolare eseguito in sede di visita medica per la ctu è dettagliato e particolareggiato per i vari distretti osteoarticolari ed infatti ho riportato: “la deambulazione è autonoma ed avviene in modo regolare. Il mignolo della mano destra è atteggiato in lieve flessione, un po' dolente. All'esame funzionale non si rilevano limitazioni degne di nota agli arti, sia superiori che inferiori, ed alla colonna vertebrale. Movimento di accosciamento possibile;
riesce ad alzarsi sulle punte dei piedi e sui talloni. Lasègue negativa, bilateralmente. Non si rilevano lesioni psoriasiche cutanee nelle sedi di solito interessate: gomiti e ginocchia ma anche nelle altre parti superficiali corporee. Si rileva al piede sinistro una piccola formazione ossea in corrispondenza del I metatarso, poco avanti ed al di sotto del malleolo mediale sinistro, un po' dolente alla digito-pressione.” E pertanto ho parlato di “artrite psoriasica in buon controllo sintomatologico e funzionale” attuale, non riscontrando le limitazioni descritte nelle visite ortopediche agli atti, l'ultima delle quali (21/10/2019) precedente di circa due anni dalla visita medica per la ctu.
- Sindrome depressiva reattiva. All'esame obiettivo ho scritto in relazione: “soggetto vigile, collaborante, ben orientata nel tempo e nello spazio. Non si rilevano deficit cognitivi ed il tono dell'umore appare normale.” Francamente e a dirla tutta Per non ho rilevato quanto descritto nelle visite psichiatriche agli atti, redatte peraltro da uno stesso psichiatra (dr. ) e senza una cartella di presa in carico da parte del DSM di competenza per territorio. Ho ritenuto in generale, come sempre, di non dover assumere acriticamente per vero quanto descritto nei referti di visita e di doverlo al contrario vagliare e riscontrare obiettivamente nel colloquio clinico con la periziata. E nel caso in specie l'obiettività era scarsa.
E dunque nella valutazione del quadro clinico della periziata, la patologia cardiaca è probabilmente la principale, con una classe NYHA I-II, nello svolgimento delle attività di tipo manuale della periziata. Delle altre due: la patologia osteoarticolare, per quanto detto sopra, ha una incidenza modesta mentre la sindrome depressiva un'incidenza marginale”. Confermava, quindi, il giudizio medico-legale già espresso.
Alla luce della puntuale disamina delle contestazioni mosse, questo Giudice ritiene pienamente condivisibili ed esaustive le conclusioni rassegnate dal CTU nella fase di atp, confermate nell'emarginato giudizio. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018). Il requisito della riduzione a meno di un terzo impone di tenere conto dell'età e della formazione professionale del soggetto, come si evince dal richiamo della norma alle attitudini, valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata (Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 23522 del 18/11/2016). Dall'analisi della relazione peritale non si rinviene un complesso morboso tale da determinare un grado di invalidità idoneo ad inficiare o impedire del tutto la capacità lavorativa dell'istante nell'attività svolta o in altre a lei confacenti. Dall'esame obiettivo condotto non sono risultati rilievi degni di nota ai fini che qui ci occupano. Il CTU ha dato conto dell'intero complesso morboso rilevato, in contrasto con quanto eccepito in merito alla lacunosità dell'indagine peritale condotta. Il consulente incaricato ha chiarito che dall'esame obiettivo condotto non vi è il riscontro delle limitazioni descritte nei certificati ortopedici agli atti, peraltro redatti in epoca antecedente di due anni rispetto alla visita medico legale. Anche in relazione alla patologia psichiatrica il CTU ha precisato di non aver rilevato quanto descritto nella documentazione allegata. Anche in sede di chiarimenti, ha ribadito le motivazioni che hanno condotto ad escludere una significativa incidenza del complesso patologico esaminato, sottolineando le ragioni per cui non sono emersi elementi idonei a sovvertire il giudizio reso in termini di meritevolezza del beneficio.
Le censure della parte ricorrente, dunque, non appaiono condivisibili poiché cristallizzate sulla sottovalutazione, da parte del consulente, del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta e della sua incidenza sulla capacità lavorativa. L'analisi della documentazione prodotta, nonché l'esame obiettivo condotto sulla persona dell'istante, non ha consentito al CTU di elaborare un giudizio di meritevolezza. È doveroso rammentare che le conclusioni cui il consulente d'ufficio addiviene sono il frutto di un'indagine composita, strutturata sul raffronto tra quanto risultante dalla documentazione allegata a sostegno della pretesa e quanto emergente dalla diretta osservazione del soggetto. Tale ultimo segmento di analisi ha consentito al dott. di escludere i presupposti per l'accesso alla misura Per_1 economica negata, non essendovi un riscontro obiettivo della sintomatologia descritta che possa condurre al giudizio auspicato. L'esame obiettivo resta un elemento cardine nella consulenza medico-legale e non può che prevalere anche rispetto ad eventuali elementi difformi contenuti nella certificazione depositata che, nel caso di specie, si è dimostrata scarna. Pertanto, la valutazione del CTU deve considerarsi rispondente alle reali condizioni di salute del ricorrente, il cui quadro patologico non è tale da integrare il presupposto sanitario necessario per l'accesso all'assegno ordinario di invalidità.
Sotto plurimi profili, dunque, le contestazioni mosse devono essere considerate prive di fondamento poiché l'ausiliario nominato ha compiutamente fornito risposta alle eccezioni sollevate, dimostrandone l'infondatezza. Pertanto, non è possibile discostarsi dalle conclusioni rese dal CTU in fase di atp, confermate nella presente fase, circa il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per l'accesso al beneficio auspicato. Per costante orientamento della Suprema Corte, l'eventuale rinnovazione delle indagini peritali costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale del giudice. Gli elementi di convincimento per disattendere una richiesta della parte in tal senso devono essere tratti dalle risultanze probatorie già acquisite: nel caso de quo la parte formula contestazioni dirette alla rinnovazione di una indagine meramente esplorativa e, pertanto, inammissibile nell'ambito del procedimento de quo. Si ricordi, inoltre, che l'accertamento richiesto non è finalizzato a valutare il grado di autonomia conservato dall'istante nello svolgimento delle attività considerate essenziali, ma l'incidenza delle disfunzioni accertate sulla sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, escludendo dall'indagine ogni elemento che travalica tale perimetro di ricerca.
La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente liquidate con separato CP_ decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto.
Lagonegro, 13.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo