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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/05/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 742 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Lucà, giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del , rappresentato e
[...] Controparte_2
difeso dagli Avv.ti Patrizia Paola Cianci e A. Manuela Nucera in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio da Catanzaro. Persona_1
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 marzo 2025, l'esponente deduceva di aver lavorato dal
02/07/20218 sino al 24/06/2023 alle dipendenze della con mansioni di Controparte_3
autista; adduceva che, oltre a guidare il furgone aziendale per le consegne giornaliere presso i punti vendita, si occupava anche del carico e scarico dei cartoni contenenti le merci, attività che necessitando continui e ripetuti movimenti delle braccia e delle spalle, aveva determinato l'insorgere della malattia professionale “lesione degenerativa della cuffia dei rotatori della spalla.
1 Affermava, altresì, che durante l'orario di lavoro, in data 21.11.2022, mentre attendeva al carico del furgone, riportava la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra per cui ha subito un intervento chirurgico e ha effettuato visite specialistiche ed esami strumentali.
Presentava, pertanto, in data 7 luglio 2023 denuncia di malattia professionale all' CP_1
che negava la tutela assicurativa escludendo la sussistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia professionale denunciata. Proponeva in data 28/10/2024 ricorso amministrativo avverso il mancato riconoscimento della malattia denunciata, esitato nell'archiviazione della pratica.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare la natura professionale della patologia: Lesione degenerativa della cuffia dei rotatori delle spalle, con conseguente condanna dell' a corrispondere al ricorrente la prestazione economica spettante ex CP_1
Dlgs.38/2000.
L' istituto assicurativo, costituitasi tempestivamente in giudizio, contestava sotto vari profili la domanda, chiedendone il rigetto.
In particolare, parte resistente eccepiva la nullità della domanda per genericità,
l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della prestazione richiesta;
nel merito evidenziava il difetto di documentazione atta a provare l'esistenza del rischio lavorativo nell'ambiente di lavoro, la mancanza di prova delle caratteristiche morbigene delle lavorazioni svolte e della natura delle affezioni lamentate che, a parere dell , piuttosto CP_1
che essere determinate da fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro, costituiscono piuttosto la naturale evoluzione di un quadro degenerativo, comune nella popolazione.
La causa istruita solo con la produzione documentale offerta dalle parti, viene decisa.
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, articolata da parte resistente nella memoria di costituzione.
Al riguardo occorre precisare che, nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove;
ne consegue che, ove il ricorso sia privo della esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il Giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente la nullità del ricorso, senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lavoro n. 896/2014, Cass. Sez. lav. n.
2732/2008). Ciò premesso l'eccezione è infondata nei limiti di seguito indicati.
2 Si deve innanzitutto richiamare il principio più volte affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in senso formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione “attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile anche d'ufficio con apprezzamento del giudice di merito (si vedano in questo senso Cass. n. 3143/2019; Cass. n. 7199/2018; Cass. 6610/2017; Cass. 2519/99;
Cass. Sez. Civ. 817/99 tra le altre). La ratio di tale orientamento è ravvisabile nel fatto che l'esposizione dettagliata e precisa dei fatti posti a fondamento della domanda, costituisce requisito indispensabile al fine di consentire al resistente di approntare le proprie difese in maniera puntuale, alla luce di quanto previsto – a pena di decadenza – dal 2° comma dell'art. 416 cpc;
ne consegue che, siffatta nullità è ravvisabile solo allorché, attraverso una interpretazione dell'atto introduttivo della lite, è impossibile individuare esattamente la pretesa dell'attore, a svantaggio del convenuto che, per la riscontrata violazione della regola di effettività del contraddittorio, non è messo in condizione di apprestare una compiuta difesa. Ipotesi, questa, che va pertanto ben distinta da quella in cui l'esposizione dei fatti non sia corredata dalle necessarie richieste di mezzi istruttori a suffragio della stessa. In tal caso, infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “non si versa in ipotesi di nullità della domanda per impossibilità di individuazione della pretesa dell'attore, bensì di carenza probatoria in relazione alle domande proposte” (cfr. Cass. 3143/2019).
Ritiene il Tribunale che nel caso de quo, non risulta affatto omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, sia in relazione agli elementi di fatto sia in ordine alle ragioni di diritto che lo supportano, risultando adeguatamente specificate tanto la tipologia di mansioni svolte dal ricorrente (autista) quanto le patologie che riteneva conseguenza di tale attività per poi concludere che per tali patologie egli chiedeva il riconoscimento della prestazione economica prevista dalla legge.
Peraltro, va aggiunto che l , oltre a depositare tempestivamente la memoria di CP_1
costituzione, ha articolato nel proprio atto introduttivo puntuali e dettagliate considerazioni sul fondamento della domanda di riconoscimento della malattia professionale: circostanza, questa, ad avviso del Tribunale incompatibile con la paventata impossibilità di effettuare una valutazione di merito della pretesa.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Nel merito il ricorso non è fondato.
3 È noto che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non specificamente tabellate, CP_1
purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo.
Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità; nei casi di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass. 3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
In particolare, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità.
L'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, senza dover provare l'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già
l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini.
In caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione di nesso causale, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e, dunque, che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia.
Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.
In altre parole, è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente.
4 Ai fini della presunzione legale il lavoratore non può limitarsi a provare la mera contrazione della malattia tabellata, ma deve dimostrare anche “lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia”, in quanto “... solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore” (Corte di Cassazione civile – sez. lavoro. n. 39751 del
13.12.2021).
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale è quella denunciata, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di “probabilità qualificata”, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico” (v. Cass. 24 novembre 2015,
n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634).
La suprema Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti”
(v. Cass., n. 23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438).
Ora, nella vicenda esaminata, viene in rilievo una patologia sicuramente a eziologia multifattoriale:
23) MALATTIE DA SVORACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI
a) TENDINITE DELLA SPALLA, DEL GOMITO, DEL POLSO, DELLA MANO, per il riconoscimento della quale la tabella richiede che derivi da lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza.
5 In tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga di aver subito un'infermità in occasione del lavoro, ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata all'attività lavorativa espletata.
A parere del decidente parte ricorrente non adempiuto all'onere di allegazione e di prova posto a carico di chi rivendica il riconoscimento di un diritto in ordine alla fondatezza ed all'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere.
Va infatti osservato che al di là delle tabellazioni occorre che il ricorrente offra CP_1
elementi idonei a valutare il rischio effettivo lavorativo, carenti nel caso di specie ove, le allegazioni in ricorso circa le mansioni espletate non risultano sostenute da riscontri probatori, non avendo il ricorrente allegato documentazione idonea o chiesto di provare per testimoni le concrete modalità dell'attività lavorativa.
Dai documenti prodotti non emerge se non la qualifica professionale (UNILAV- conducente di furgoni) e la retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro (busta paga di giugno
2023), senza che dagli stessi, in difetto di ulteriore produzione documentale, possano ricavarsi elementi circa l'attività lavorativa effettivamente espletata, le modalità di esecuzione delle attività richieste, l'esposizione al rischio morbigeno, la durata, frequenza ed intensità delle posture che si allega di aver assunto durante l'espletamento dell'attività di lavoro.
Dell'attività di carico e scarico della merce descritta in ricorso e del luogo (piazzale dell'azienda) ove si sarebbe verificata la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra, non vi è traccia documentale né è stato richiesto di provare per testimoni le suddette circostanze e le altre allegate in ricorso.
Nulla che consenta la conferma probatoria delle allegazioni di parte ricorrente circa l'esposizione al rischio che va necessariamente contestualizzato con le reali condizioni di lavoro e con le mansioni in concreto svolte dal lavoratore (cfr. Cass. Civ., sez. L. n. 17127
2002).
L'onere della prova grava, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'assicurato che agisce in sede giudiziaria per essere indennizzato, contestando le conclusioni negative raggiunte dall' all'esito degli accertamenti da questo esperiti in CP_1
sede amministrativa.
Nel caso che ci occupa, dunque, difetta proprio la prova dell'origine professionale della patologia denunciata;
pertanto, il giudice non ha strumenti per procedere alla verifica degli elementi costitutivi della domanda.
6 Con conseguente impossibilità di espletare un approfondimento mediante consulenza medico legale la quale potrebbe soltanto stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica ma non può sopperire all'assenza di elementi utili a far ritenere, almeno in ipotesi, la sussistenza dell'esposizione al rischio;
consulenza tecnica che risulterebbe davvero esplorativa in assenza di prove da valutare.
Il ricorso va pertanto, rigettato.
Parte ricorrente soccombente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite in favore del resistente avendo depositato dichiarazione di esonero ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta la domanda;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Palmi lì 22 maggio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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