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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con ordinanza del 09/06/2026, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 14/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico,
fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 62 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il 09/03/1978 (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Lorenzo C.F._1
Iannone ed elettivamente domiciliata in Roccadaspide (SA), al Parco della Concordia, n.22,
presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
22/03/2024 per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con questi Persona_1
elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
1 PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: invalidità in misura pari o superiore al 67% (opposizione ad A.T.P.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 07/01/2025, esponeva che Parte_1
il 20/05/2021 veniva sottoposta a visita da parte Commissione Medica I.N.P.S. competente per territorio e riconosciuta invalida nella misura del 67%, di conseguenza, aveva ottenuto la concessione dei benefici previsti dalla legge, tra cui quelli previsti dal D.L. n.119 del 18
luglio 2011.
In data 05/03/2024, tuttavia, era stata sottoposta a visita medico legale di revisione da parte dell' la quale aveva negato la ricorrenza a detta data dei presupposti sanitari per la CP_1
concessione dei benefici connessi all'invalidità richiesta, sicché la stessa aveva chiesto nuovamente l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle citate provvidenze.
In ragione delle non soddisfacenti – per la ricorrente – risultanze dell'A.T.P., la medesima proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del suo diritto alle prestazioni richieste, valutando debitamente l'aggravamento delle condizioni di salute della parte, come da certificati medici allegati.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Con memoria depositata il 18/04/2025 si costituiva in giudizio l il quale CP_1
concludeva per l'improcedibilità della domanda, nonché per l'infondatezza e per la carenza
2 di interesse ad agire della ricorrente ed il rigetto nel merito della stessa. Il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
3. Nel corso del giudizio la ricorrente depositava ulteriore documentazione medica comprovante l'aggravamento delle sue condizioni di salute e veniva disposta l'integrazione della C.T.U. con conferimento dell'incarico al medesimo Consulente per l'effettuazione di un supplemento di perizia volto ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 14/11/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è in parte fondata e va accolta, pur dovendo essere fissata una data di decorrenza del beneficio diversa da quella richiesta da parte opponente e successiva allo svolgimento della consulenza svolta in sede di A.T.P.
2. In rito, sono infondate le eccezioni preliminari sollevate dall'istituto resistente, emergendo dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'A.T.P., la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui
3 all'art. 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
3. Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito nel corso del presente giudizio, ha concluso, con percorso logico chiaro, scientificamente basato sulla migliore scienza ed esperienza del momento e del tutto condivisibile, nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante (“Postumi di mastectomia sinistra (10-04-2019) successiva a precedente
quadrantectomia (10-12-2018) per Ca. duttale infiltrante NAS G2 trattata dopo con
applicazione di espansore successivamente rimosso per rigetto, con C.H.T. (chemioterapia)
e R.T. (radioterapia) ed in attuale trattamento con anticorpi monoclonali semestralmente.
Osteoporosi secondaria. Artrosi polidistrettuale, con lieve impegno funzionale. Incontinenza
urinaria iniziale, con cistite cronica.”) globalmente considerato sia attualmente tale da determinare una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 71%, e tale condizione di invalidità determina, quindi, il possesso in capo alla ricorrente del requisito sanitario oggetto della domanda, sotto il profilo dell'invalidità civile necessaria per il conseguimento dei benefici ricollegati alla suddetta invalidità.
E, infatti, l'indagine clinica eseguita sulla persona della parte ricorrente ha consentito di verificare una ingravescenza delle patologie sofferte dalla stessa.
In particolare, il C.T.U. ha evidenziato che “Dal confronto tra l'attuale diagnosi, che si legge
in alto, e quella del precedente ATP, posta in data 22.10.2024 “Postumi di mastectomia
sinistra (10-04-2019) successiva a precedente quadrantectomia (10-12-2018) per Ca.
duttale infiltrante NAS G2 trattata successivamente con applicazione di espansore
successivamente rimosso per rigetto, con C.H.T. (chemioterapia) e R.T. (radioterapia) ed
in attuale trattamento con anticorpi monoclonali semestralmente. Osteoporosi secondaria”,
compaiono due patologie, l'artrosi polidistrettuale e l'incontinenza urinaria, che all'epoca del
primo giudizio non avevano particolare evidenza clinica e pertanto medico-legale o
addirittura, per la seconda, non se ne sapeva la presenza. Per quanto riguarda la patologia
4 artrosica, l'esame clinico praticato nel corso della visita del 22.7.24, aveva unicamente
evidenziato scrosci articolari alle ginocchia (dx>sn) ed un dolore riferito nei movimenti
passivi della spalla sinistra, con lieve riduzione del tono-trofismo muscolare del cingolo
scapolo-omerale sinistro, obiettività così sfumata da non comportare alcun rilievo medico-
legale in senso invalidante. Evidentemente, successivamente alla visita del primo giudizio,
la ricorrente ha iniziato ad accusare una sintomatologia riferibile ad una artrosi interessante
più distretti articolariche le indagini radiografiche all'uopo praticate (vedi pagina 10) hanno
accertato di natura degenerativa artrosica, come d'altronde confermato dalle visite
fisiatriche del 13.12.2024 (vedi pagina 8) e quella molto recente del 18.6.2025 (vedi pagine
11-12)… Passando alla patologia urologica, rappresentata dalla incontinenza urinaria, che
si associa ad una cistite cronica, trattasi di una affezione molto, molto recente, se in ambito
di visite precedenti (visita di riconoscimento del 67% del 2021, di revisione del CP_1 CP_1
2024 e la nostra ancora più recente, datata 22.10.2024, la ricorrente non ha mai accennato
a tali disturbi, né ha esibito indagini e/o visite specialistiche a conferma di una incontinenza
urinaria. Ne deduciamo che il tutto risale a pochi mesi fa (visita fisiatrica del 13.12.24 – vedi
pagina 1 - e successiva visita ginecologica del 20.2.25 - vedi pagina 2), per cui trattasi di
una incontinenza urinaria iniziale, che in senso medico-legale, ha un ICD9-CM 625.6 con
un grado di invalidità tabellata fissa pari al 10% (vedi pagina 13), in questo caso valutabile,
perché pur ammettendo che le menomazioni valutabili dall'1% al 10%, se non in
concorrenza con altre dello stesso apparato organo-funzionale, non possono essere
inserite nel calcolo complessivo, è anche presente la contestuale e concorrente presenza
di una cistite cronica ricorrente, che sicuramente rappresenta un fattore peggiorativo e
sfavorevole, nonché ulteriormente condizionante la vita di relazione della signora
”. Parte_1
Quanto alla decorrenza del beneficio, con considerazioni anch'esse meritevoli di piena condivisione, il Consulente ha precisato che in base all'evoluzione delle malattie, desumibile
5 dalla documentazione sanitaria acquisita e da lui esaminata, le condizioni cliniche della ricorrente sono divenute tali da fondare il diritto al beneficio solo a decorrere dal mese di gennaio 2025; revisione consigliata a luglio 2026.
Di conseguenza il quadro patologico idoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato si è concretizzato, a parere del C.T.U., dal mese di gennaio 2025, cioè in epoca successiva non soltanto alla domanda amministrativa ed alla visita della Commissione
medica dell' ma anche al deposito della C.T.U. in sede di A.T.P. (deposito avvenuto CP_1
il 09/12/2024).
La conclusione in parola è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Invero, come già detto, il C.T.U. ha evidenziato come rispetto alla pregressa e sostanzialmente condivisibile valutazione di insussistenza dei presupposti per riconoscere il beneficio invocato si sia avuta un'evoluzione, in senso peggiorativo, del quadro patologico che ha portato ad un maggior grado di compromissione dello stato di salute della ricorrente e ad un peggioramento del quadro clinico odierno, che fonda il diritto attuale ad ottenere il beneficio richiesto.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va in parte qua
accolta.
4. Quanto alle spese del giudizio, stante il solo parziale accoglimento della domanda per effetto della ritenuta decorrenza del requisito sanitario da epoca successiva alla valutazione tecnica opposta, deve essere disposta l'integrale compensazione tra le parti delle medesime.
Per quanto attiene, invece, alle spese della C.T.U. espletata nel presente giudizio, che saranno liquidate con separato decreto, esse, stante il sostanziale accoglimento della prospettazione di parte ricorrente, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
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P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 62 del ruolo generale dell'anno 2025, promosso da Parte_1
contro l in persona del Presidente e Controparte_2
l.r.p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente invalida al 71% ai fini del riconoscimento di tutti i benefici previsti dalla legge in relazione al grado di invalidità
riconosciuto (in primis esenzione dal ticket), con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
revisione consigliata a luglio 2026;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3) pone a carico dell' il pagamento delle spese della C.T.U., da liquidarsi con CP_1
separato decreto.
Salerno, 20.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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