Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in persona del G.M. dott.ssa
Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10943 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
(c.f. Codice Fiscale 1 ), rappresentata e difesa, Parte 1
in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Vinciguerra con studio in Napoli
Parco le Palme in Via Macedonia, 11 presso il cui studio è elettivamente domiciliata
ATTORE
E
), rappresentato e difeso, in CP 1 (c.f. C.F. 2
virtù di procura in atti, dall'avv. Carlo Angrisano con studio in Afragola (Na) in via
D. Mocerino, 50, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO Parte 1
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 6.12.2023, con cui,
CP 1 gli intimava il pagamento della complessiva somma di euro
13.485,64 in forza di n. 10 effetti cambiari. L'attore lamentava la nullità del precetto intimato, in virtù di pendenza di altro precetto datato 23.07.2023 iscritto nella procedura Ruolo Generale degli Affari Contenzioso Civile rg. 7528/2023, e la non
Si costituiva CP 1 il quale impugnava la sollevata eccezione di nullità
del precetto azionato, deducendo la declaratoria di cessata materia del contendere in merito al precetto del 23.07.2023 e l'infondatezza dell'eccezione di nullità del calcolo degli interessi.
Rassegnate le proprie conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
In via preliminare, con riferimento all'opposizione proposta - da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nella parte in cui si contesta l'inesigibilità del credito, e come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,
nella parte in cui si contesta l'esistenza del titolo esecutivo alla base dell'atto di precetto va osservato, in via preliminare, che l'atto di precetto impugnato è
-
in favore di fondato su n. 10 cambiali (trascritte) rilasciate da CP 1
Parte 2
L'opposizione va rigettata per i motivi che seguono.
Per quanto concerne, in primis, la doglianza attinente all'inefficacia dell'intimazione di pagamento perché notificata in pendenza di altro precetto va rilevato l'infondatezza della stessa, atteso che la procedura rg. 7528/2023 avente ad oggetto il precetto del 23.07.2023 si è conclusa con sentenza n. 4616/2024 di declaratoria di cessata materia del contendere, che ha fatto venire meno la necessità di una pronuncia di quel giudice (dott.ssa CP_2) su quanto costituiva oggetto di quella controversia (precetto del 23.07.2023).
Relativamente alla nullità degli interessi legali per la mancata indicazione della data di decorrenza degli stessi, è pacifico che in materia di cambiale, “Gli interessi compensativi sulla somma portata da una cambiale, ai sensi del primo comma dell'art. 1282
c.c., sono dovuti dalla data della sua scadenza, anche se la cambiale stessa non sia stata presentata per il pagamento né protestata, per il vantaggio che il debitore ritrae nel trattenere presso di sé le somme che avrebbe dovuto versare al creditore per i crediti liquidi ed esigibili;
perciò, detti interessi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, senza che, contrariamente agli interessi moratori, sia necessaria alcuna indagine sulla colpevolezza o meno del ritardo nel pagamento e senza che occorra da parte del creditore alcun atto di messa in mora. (Cass. 4587/2008).
Sull'ulteriore motivo di doglianza introdotto solo in fase conclusionale e per questo tardivo, in ogni caso occorre precisare che “ ... Ai fini dell'inversione dell'onere della prova, di cui all'art. 1988 cod. civ., al portatore della cambiale è sufficiente l'esibizione del titolo, spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale", così Corte di Cassazione, sentenza n. 5734 del 23/03/2004 (nel medesimo senso,
sentenza n. 15476 del 11/07/2007; sentenza n. 8702 del 13/04/2006). Ed invero, alla luce della disciplina dei titoli di credito, in virtù della idoneità degli stessi alla circolazione, il mero possesso del titolo conferisce al portatore la legittimazione a far valere il credito nello stesso incorporato (cfr. sentenza n. 336 del 12/01/1995).
Ne discende, pertanto, che parte convenuta è dispensata dall'onere di provare il rapporto fondamentale, gravando sul debitore opponente dimostrare l'inesistenza del debito incorporato nel titolo. Non risulta, tuttavia, fornita tale prova.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi dello scaglione di riferimento in base al valore del precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Monica
Marrazzo, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.10943/2023 del
R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna Parte 1 al pagamento in favore CP 1 delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avv. Carlo Angrisano.
Così deciso in Aversa, il 26.03.2025
Il GIUDICE
DOTT.SSA MONICA MARRAZZO