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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2783/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa Silvia Vitelli, all'esito dell'udienza del 5.06.2025 e previo ritiro in camera di consiglio, ha emesso ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2783 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
( ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Cerrato, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
come da verbale del 5.06.2025 e precedenti atti di causa.
RILEVATO IN FATTO
Con l'odierno giudizio, contesta l'ordinanza dirigenziale n. 130 del Parte_1
19/08/2021 del Comune di Fiumicino relativa al verbale di accertamento di violazione dell'art. 6, comma 5, del d. l.vo 193/2007 e Regolamento CE n. 852/2004 (Allegato II) n.
PTR1106006235 del 24/08/2016 della Polizia Stradale di per il tramite dei quali CP_1
l'Amministrazione convenuta ha ingiunto all'istante di pagare la somma di € 1.211,85, a seguito dei verbali di accertamento redatti dalla Polizia Stradale di in data 24.8.2016, CP_1 con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 193/2007. La sanzione in parola è stata, in particolare, applicata dalla richiamata Amministrazione perché in data
24.8.2016, operatore del settore alimentare (OSA) con l'autotreno targato EW997LK e rimorchio targato FR09367, di proprietà di effettuava l'attività di trasporto Parte_1 di prodotti alimentari, prodotti primari dell'agricoltura assoggettati al Reg. CE 852/04 Kg
29.000 di pomodori per alimentazione umana trasportati in 88 cassoni, presentando gli stessi cassoni privi di qualsiasi copertura e/o protezione per evitare e/o minimizzare il contatto diretto con gli effetti climatici e/o eventuali agenti inquinanti, come possono essere i fumi di scarico di combustibile di veicoli a motore, visto il Reg. di trasporto a cui il veicolo è assoggettato Reg CE 561/06.
A dire della ricorrente, l'ordinanza in parola è illegittima ragion per cui la stessa deve essere annullata perché erroneamente l'amministrazione convenuta aveva ritenuto inammissibili le osservazioni presentate dall'istante e in ogni caso, nel merito, per l'inesistenza della violazione.
L'Amministrazione convenuta rimaneva contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali. All'udienza del 5.06.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale, previo ritiro in camera di consiglio, dava lettura, assenti le parti, del dispositivo con la contestuale motivazione.
Osserva sempre in via preliminare il Tribunale che “l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A. irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. n. 2959/16), nel caso di specie l'ordinanza dell'Amministrazione resistente risulta correttamente motivata anche con riferimento alle controdeduzioni presentate dal ricorrente, atteso che il provvedimento sanzionatorio descrive compiutamente le circostanze di tempo e luogo della condotta contestata, le norme violate, le modalità di accertamento, la sanzione applicata, valutate, altresì, le difese avanzate dagli interessati.
Peraltro, il verbale della Polizia Stradale che ha accertato l'illecito, menzionato nell'ordinanza sanzionatoria, era già stato notificato al ricorrente e, quindi, conosciuto dal medesimo (il quale peraltro aveva presentato, seppur tardivamente, le sue osservazioni).
La Suprema Corte ha, infatti confermato tra gli altri l'ammissibilità della motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione, specificando che “l'obbligo di motivazione si deve ritenere assolto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione” (Cass. Lav. n. 3488 del 21/02/05, Cass. Lav. n. 3489 del 21/02/05, Cass. civ.
n. 519/05, Cass. Civ. Sez. 1, n. 12320/04, Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18469 del
01/09/2014, etc.)
Nel caso di specie dall'ordinanza ingiunzione si evince chiaramente il trasgressore, il fatto contestato, l'infondatezza delle osservazioni di parte ricorrente, ed è altresì indicata la possibilità di proporre impugnazione dinanzi al Tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 22 della l. 689/1981.
Nel merito della contestazione, infatti, risulta non contestato che i 29.000 kg di pomodori trasportati in 88 cassoni dall'opponente fossero privi di copertura e pertanto esposti agli effetti climatici e ai fumi di scarico dei veicoli a motore, in violazione di quanto disposto dall'allegato II cap. IV reg. CE 852/2004 che impone di collocare e proteggere i prodotti alimentari in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione, mantenendo i medesimi in condizioni adeguate di temperatura e consentendo che la temperatura sia controllata.
Le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato appaiono, inoltre, ispirate al principio di ragionevolezza che deve guidare l'Amministrazione pubblica nell'applicazione delle norme legislative. La norma violata dispone che "i prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione trasmessa per via aerea” e precisa che “ove necessario i vani di carico dei veicoli
e/ o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata”. Il legislatore europeo pur non prescrivendo comportamenti specifici al trasportatore di prodotti alimentari, gli impone un dovere di diligenza qualificata nell'espletamento della sua attività professionale. Egli deve adottare le massime cautele possibili per evitare che i prodotti alimentari possano subire deterioramenti dovuti all'intervento di agenti atmosferici, alla variazione di temperatura e alle contaminazioni connesse a tutte le componenti chimiche inquinanti presenti nell'aria. Le modalità di trasporto descritte nel verbale di accertamento dal quale trae origine la sanzione in oggetto non appaiono attuative dell'obbligo imposto dal legislatore comunitario. I cassoni nel quale erano conservati i pomodori erano privi di qualsiasi copertura. L'assenza totale di uno schermo tra i prodotti alimentari e l'esterno espone gli stessi al rischio contaminazioni e denota un'assenza totale di precauzioni. Considerata la lunga durata dei viaggi e le lunghe soste imposte dalla normativa di settore è ragionevole ritenere che i pomodori fossero stati soggetti a esposizione solare prolungata, alla grandine e ai fumi delle vetture e dei camion presenti sulle strade percorse. Non possono essere prese in considerazioni le contestazioni avanzate dall'opponente circa la possibilità che coprire i pomodori con i teli avrebbe potuto farli marcire e che comunque i prodotti erano destinati all'utilizzo industriale quindi sarebbero stati sterilizzati a destinazione. La sanzione irrogata non trova giustificazione nella mancata copertura dei pomodori con i teli, ma in generale nella mancata protezione degli stessi con modalità idonee allo scopo. Inoltre, si osserva che l'obbligo di protezione della merce imposta dal legislatore comunitario riguarda la sola fase del trasporto e i rischi ad essa connessi, rimanendo del tutto indifferente ai trattamenti che i prodotti riceveranno una volta giunti a destinazione.
Lo stesso della CP_2 Controparte_3
(DGISAN) ha chiarito, proprio con riferimento al caso di specie, che il
[...] trasporto di pomodori su veicoli privi di copertura e protezione non sia conforme alla predetta disposizione comunitaria, precisando che le successive operazioni di controllo, lavaggio, sterilizzazione e pastorizzazione dei pomodori descritte nella nota di ANICAV vanno effettuate indipendentemente dalle modalità di trasporto, rientrando tra gli obblighi che gli OSA devono assolvere per il mantenimento della sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, obblighi sanciti dal regolamento CE 852/2004 [cfr. nota del Ministero della Salute DGSIA del 28.10.2016 in atti].
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, in quanto infondato in ragione delle predette valutazioni ed emergenze istruttorie.
Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili, nonostante la soccombenza del ricorrente, stante la contumacia dell'Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 21.08.2021 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 130/2021, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- RIGETTA il ricorso;
- NULLA sulle spese.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice designato dott.ssa Silvia Vitelli, all'esito dell'udienza del 5.06.2025 e previo ritiro in camera di consiglio, ha emesso ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2783 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
( ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Cerrato, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
come da verbale del 5.06.2025 e precedenti atti di causa.
RILEVATO IN FATTO
Con l'odierno giudizio, contesta l'ordinanza dirigenziale n. 130 del Parte_1
19/08/2021 del Comune di Fiumicino relativa al verbale di accertamento di violazione dell'art. 6, comma 5, del d. l.vo 193/2007 e Regolamento CE n. 852/2004 (Allegato II) n.
PTR1106006235 del 24/08/2016 della Polizia Stradale di per il tramite dei quali CP_1
l'Amministrazione convenuta ha ingiunto all'istante di pagare la somma di € 1.211,85, a seguito dei verbali di accertamento redatti dalla Polizia Stradale di in data 24.8.2016, CP_1 con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 193/2007. La sanzione in parola è stata, in particolare, applicata dalla richiamata Amministrazione perché in data
24.8.2016, operatore del settore alimentare (OSA) con l'autotreno targato EW997LK e rimorchio targato FR09367, di proprietà di effettuava l'attività di trasporto Parte_1 di prodotti alimentari, prodotti primari dell'agricoltura assoggettati al Reg. CE 852/04 Kg
29.000 di pomodori per alimentazione umana trasportati in 88 cassoni, presentando gli stessi cassoni privi di qualsiasi copertura e/o protezione per evitare e/o minimizzare il contatto diretto con gli effetti climatici e/o eventuali agenti inquinanti, come possono essere i fumi di scarico di combustibile di veicoli a motore, visto il Reg. di trasporto a cui il veicolo è assoggettato Reg CE 561/06.
A dire della ricorrente, l'ordinanza in parola è illegittima ragion per cui la stessa deve essere annullata perché erroneamente l'amministrazione convenuta aveva ritenuto inammissibili le osservazioni presentate dall'istante e in ogni caso, nel merito, per l'inesistenza della violazione.
L'Amministrazione convenuta rimaneva contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali. All'udienza del 5.06.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale, previo ritiro in camera di consiglio, dava lettura, assenti le parti, del dispositivo con la contestuale motivazione.
Osserva sempre in via preliminare il Tribunale che “l'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A. irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. n. 2959/16), nel caso di specie l'ordinanza dell'Amministrazione resistente risulta correttamente motivata anche con riferimento alle controdeduzioni presentate dal ricorrente, atteso che il provvedimento sanzionatorio descrive compiutamente le circostanze di tempo e luogo della condotta contestata, le norme violate, le modalità di accertamento, la sanzione applicata, valutate, altresì, le difese avanzate dagli interessati.
Peraltro, il verbale della Polizia Stradale che ha accertato l'illecito, menzionato nell'ordinanza sanzionatoria, era già stato notificato al ricorrente e, quindi, conosciuto dal medesimo (il quale peraltro aveva presentato, seppur tardivamente, le sue osservazioni).
La Suprema Corte ha, infatti confermato tra gli altri l'ammissibilità della motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione, specificando che “l'obbligo di motivazione si deve ritenere assolto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione” (Cass. Lav. n. 3488 del 21/02/05, Cass. Lav. n. 3489 del 21/02/05, Cass. civ.
n. 519/05, Cass. Civ. Sez. 1, n. 12320/04, Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18469 del
01/09/2014, etc.)
Nel caso di specie dall'ordinanza ingiunzione si evince chiaramente il trasgressore, il fatto contestato, l'infondatezza delle osservazioni di parte ricorrente, ed è altresì indicata la possibilità di proporre impugnazione dinanzi al Tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 22 della l. 689/1981.
Nel merito della contestazione, infatti, risulta non contestato che i 29.000 kg di pomodori trasportati in 88 cassoni dall'opponente fossero privi di copertura e pertanto esposti agli effetti climatici e ai fumi di scarico dei veicoli a motore, in violazione di quanto disposto dall'allegato II cap. IV reg. CE 852/2004 che impone di collocare e proteggere i prodotti alimentari in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione, mantenendo i medesimi in condizioni adeguate di temperatura e consentendo che la temperatura sia controllata.
Le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato appaiono, inoltre, ispirate al principio di ragionevolezza che deve guidare l'Amministrazione pubblica nell'applicazione delle norme legislative. La norma violata dispone che "i prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione trasmessa per via aerea” e precisa che “ove necessario i vani di carico dei veicoli
e/ o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata”. Il legislatore europeo pur non prescrivendo comportamenti specifici al trasportatore di prodotti alimentari, gli impone un dovere di diligenza qualificata nell'espletamento della sua attività professionale. Egli deve adottare le massime cautele possibili per evitare che i prodotti alimentari possano subire deterioramenti dovuti all'intervento di agenti atmosferici, alla variazione di temperatura e alle contaminazioni connesse a tutte le componenti chimiche inquinanti presenti nell'aria. Le modalità di trasporto descritte nel verbale di accertamento dal quale trae origine la sanzione in oggetto non appaiono attuative dell'obbligo imposto dal legislatore comunitario. I cassoni nel quale erano conservati i pomodori erano privi di qualsiasi copertura. L'assenza totale di uno schermo tra i prodotti alimentari e l'esterno espone gli stessi al rischio contaminazioni e denota un'assenza totale di precauzioni. Considerata la lunga durata dei viaggi e le lunghe soste imposte dalla normativa di settore è ragionevole ritenere che i pomodori fossero stati soggetti a esposizione solare prolungata, alla grandine e ai fumi delle vetture e dei camion presenti sulle strade percorse. Non possono essere prese in considerazioni le contestazioni avanzate dall'opponente circa la possibilità che coprire i pomodori con i teli avrebbe potuto farli marcire e che comunque i prodotti erano destinati all'utilizzo industriale quindi sarebbero stati sterilizzati a destinazione. La sanzione irrogata non trova giustificazione nella mancata copertura dei pomodori con i teli, ma in generale nella mancata protezione degli stessi con modalità idonee allo scopo. Inoltre, si osserva che l'obbligo di protezione della merce imposta dal legislatore comunitario riguarda la sola fase del trasporto e i rischi ad essa connessi, rimanendo del tutto indifferente ai trattamenti che i prodotti riceveranno una volta giunti a destinazione.
Lo stesso della CP_2 Controparte_3
(DGISAN) ha chiarito, proprio con riferimento al caso di specie, che il
[...] trasporto di pomodori su veicoli privi di copertura e protezione non sia conforme alla predetta disposizione comunitaria, precisando che le successive operazioni di controllo, lavaggio, sterilizzazione e pastorizzazione dei pomodori descritte nella nota di ANICAV vanno effettuate indipendentemente dalle modalità di trasporto, rientrando tra gli obblighi che gli OSA devono assolvere per il mantenimento della sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, obblighi sanciti dal regolamento CE 852/2004 [cfr. nota del Ministero della Salute DGSIA del 28.10.2016 in atti].
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, in quanto infondato in ragione delle predette valutazioni ed emergenze istruttorie.
Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili, nonostante la soccombenza del ricorrente, stante la contumacia dell'Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 21.08.2021 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 130/2021, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- RIGETTA il ricorso;
- NULLA sulle spese.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli