Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 360
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha accertato la regolare notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta secondo le modalità previste dalla legge stante l'irreperibilità del destinatario.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartella e intimazione) abbia determinato il consolidamento del credito e l'impossibilità di sollevare contestazioni avverso gli atti prodromici, escludendo di fatto la prescrizione come motivo di opposizione in questo contesto.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione di riscossione

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartella e intimazione) abbia determinato il consolidamento del credito e l'impossibilità di sollevare contestazioni avverso gli atti prodromici, escludendo di fatto la decadenza come motivo di opposizione in questo contesto.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha accertato la regolare notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta secondo le modalità previste dalla legge stante l'irreperibilità del destinatario.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartella e intimazione) abbia determinato il consolidamento del credito e l'impossibilità di sollevare contestazioni avverso gli atti prodromici, escludendo di fatto la prescrizione come motivo di opposizione in questo contesto.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione di riscossione

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartella e intimazione) abbia determinato il consolidamento del credito e l'impossibilità di sollevare contestazioni avverso gli atti prodromici, escludendo di fatto la decadenza come motivo di opposizione in questo contesto.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha accertato la regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, ritenendo che l'intimazione sia stata ritualmente notificata e che la mancata impugnazione degli atti presupposti abbia precluso contestazioni.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartella e intimazione) abbia determinato il consolidamento del credito e l'impossibilità di sollevare contestazioni avverso gli atti prodromici, escludendo di fatto la prescrizione come motivo di opposizione in questo contesto.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione di riscossione

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (cartella e intimazione) abbia determinato il consolidamento del credito e l'impossibilità di sollevare contestazioni avverso gli atti prodromici, escludendo di fatto la decadenza come motivo di opposizione in questo contesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 360
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 360
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo