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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 360/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
AMANTONICO LUIGI, Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1753/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 59.2025.4002 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 1999
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica, 2 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249008449302 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 1999
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920030054200033000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, con ricorso notificato in data 08/10/2025, impugnava l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, notificato in data 13/05/2025, per un credito complessivo di € 33.140,43, limitatamente alla somma di € 27.008,71, nonché gli atti presupposti, ovvero l'intimazione di pagamento n. 05920249008449302000 e la cartella di pagamento n.
05920030054200033000. Eccepiva, in sintesi, l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento, la prescrizione del credito e la decadenza dell'azione di riscossione.
Avverso il suddetto pignoramento, veniva proposta opposizione ex art 615 c.p.c. presso il Tribunale di Lecce
(all.
3 - ricorso in opposizione). - La causa veniva iscritta al numero R.G.E. 1113/2025.
In data 14 luglio 2025, il Giudice adito dell'esecuzione, in ragione delle conclusioni formulate dalle parti costituite, dichiarava:”... non doversi procedere...attesa...l'intervenuta estinzione per effetto il pagamento delle somme pignorate da parte del terzo...concedendo termine alle parti di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione...” (all.
4 - Provvedimento).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate -Riscossione replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Lecce che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
All'udienza del 09/02/2026,il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, poichè intimamente connessi, e sono privi di pregio.
Dalla produzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione risulta, anzitutto, la regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata e ,segnatamente, che l'intimazione di pagamento n.
05920249008449302000 è stata ritualmente notificata in data 27-28/08/2024.
La notifica in parola è avvenuta secondo le modalità di cui all'art. 60, comma 1, lettera e) del DPR n.
600/73 stante l'irreperibilità della destinataria all'indirizzo di residenza di Indirizzo_1
, come attestato dall'Ufficiale notificatore le cui attestazioni (riportate in relata) fanno fede fino a querela di falso. A comprova della dedotta irreperibilità di parte ricorrente, vi è un precedente tentativo di notifica effettuato dall'Agente postale in data 26/07/2024, sempre con esito negativo.
Accertato quanto sopra, è sufficiente osservare che la mancata impugnazione degli atti presupposti ha determinato, oltre all'interruzione del termine di prescrizione, il consolidamento del credito sotteso, nonché l'impossibilità per la controparte di elevare contestazioni avverso l'atto prodromico.
Per quanto precede il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^,
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.000,00 in favore di ciascuna parte resistente.
Lecce, 09/02/2026
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
AMANTONICO LUIGI, Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1753/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 59.2025.4002 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 1999
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica, 2 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249008449302 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 1999
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920030054200033000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, con ricorso notificato in data 08/10/2025, impugnava l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, notificato in data 13/05/2025, per un credito complessivo di € 33.140,43, limitatamente alla somma di € 27.008,71, nonché gli atti presupposti, ovvero l'intimazione di pagamento n. 05920249008449302000 e la cartella di pagamento n.
05920030054200033000. Eccepiva, in sintesi, l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento, la prescrizione del credito e la decadenza dell'azione di riscossione.
Avverso il suddetto pignoramento, veniva proposta opposizione ex art 615 c.p.c. presso il Tribunale di Lecce
(all.
3 - ricorso in opposizione). - La causa veniva iscritta al numero R.G.E. 1113/2025.
In data 14 luglio 2025, il Giudice adito dell'esecuzione, in ragione delle conclusioni formulate dalle parti costituite, dichiarava:”... non doversi procedere...attesa...l'intervenuta estinzione per effetto il pagamento delle somme pignorate da parte del terzo...concedendo termine alle parti di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione...” (all.
4 - Provvedimento).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate -Riscossione replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Lecce che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
All'udienza del 09/02/2026,il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, poichè intimamente connessi, e sono privi di pregio.
Dalla produzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione risulta, anzitutto, la regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata e ,segnatamente, che l'intimazione di pagamento n.
05920249008449302000 è stata ritualmente notificata in data 27-28/08/2024.
La notifica in parola è avvenuta secondo le modalità di cui all'art. 60, comma 1, lettera e) del DPR n.
600/73 stante l'irreperibilità della destinataria all'indirizzo di residenza di Indirizzo_1
, come attestato dall'Ufficiale notificatore le cui attestazioni (riportate in relata) fanno fede fino a querela di falso. A comprova della dedotta irreperibilità di parte ricorrente, vi è un precedente tentativo di notifica effettuato dall'Agente postale in data 26/07/2024, sempre con esito negativo.
Accertato quanto sopra, è sufficiente osservare che la mancata impugnazione degli atti presupposti ha determinato, oltre all'interruzione del termine di prescrizione, il consolidamento del credito sotteso, nonché l'impossibilità per la controparte di elevare contestazioni avverso l'atto prodromico.
Per quanto precede il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^,
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.000,00 in favore di ciascuna parte resistente.
Lecce, 09/02/2026
Il Relatore Il Presidente