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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/06/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2246/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2246/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 13 giugno 2025 il dott. Pietro Merletti, constata chee :
Per l'avv. COLANGELO LILLA ROSALIA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. DE SANTIS GABRIELE e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per l'avv. DEL TORTO CARLO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Hanno depositato le memorie di partecipazione, con cui hanno precisato le conclusioni, e le memorie conclusionali..
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2246/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLANGELO LILLA Parte_1 C.F._1
ROSALIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Nazionale n. 175 64027 Bellante (TE)presso il difensore avv. COLANGELO LILLA ROSALIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SANTIS CP_1 C.F._2 GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C. COLOMBO 141 MARTINSICUROpresso il difensore avv. DE SANTIS
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL TORTO CARLO e dell'avv. , elettivamente CP_2 domiciliato in Via V. Irelli, 6 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DEL TORTO CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ingegnere che ha svolto prestazioni per ausl, in Parte_1 esito ad azioni per cui fu negata tale tutela giuridica al suo lavoro contro la , svolge azione CP_1 CP_ diretta contro il dirigente e quindi chiede al tribunale di Teramo di condannare
[...]
ed in subordine per indebito arricchimento, di quanto a lui dovuto, € 367.369,78 , CP_1 CP_1 per prestazioni inerenti la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e sicurezza per la realizzazione delle opera di adeguamento per il rispetto della normativa antincendio della struttura denominata primo lotto nel complesso ospedaliero di Villa Mosca;
in quel contenitore non si conobbe della domanda di indebito arricchimento perché ritenuta tardiva;
l'incarico fu ritenuto non validamente conferito in quanto affidato con delibera priva di copertura finanziaria.
[...] si costituisce e afferma che la sua attività non fu deliberativa ma esclusivamente CP_1 amministrativa ed esecutiva. In subordine invoca la prescrizione e afferma che ad essersi pagina 2 di 5 avvantaggiata dell'opera dell'ingegere è stata la Ausl dichiara che malgrado l'azione fu CP_1 respinta in quanto tardiva il giudice nel merito ritenne inammissibile l'azione perché era possibile l'azione contro il dirigente;
invoca la condanna per responsabilità aggravata. Nulla è stato considerato ammissibile come prove costituende e pertanto fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.Effettivamente, le leggi che impongono la copertura di bilancio hanno una cogenza tale per cui non può essere posto l'autore della prestazione resa in base ad un contratto nullo, se non inesistente, essere posto nella stessa condizione in cui sarebbe ove il contratto fosse stato valido. Il contratto fu dichiarato nullo per difetto di previsione di spesa dal Tribunale di Teramo, che quindi respinse la opposizione al decreto ingiuntivo con cui l' recuperò dall'ingegnere quanto a lui CP_1 erogato in virtù del contratto nullo. come ha affermato il Tribunale di Velletri, con decisione
2355/21, Per principio generale, è nullo il contratto d'opera professionale (con conseguente indebitodei relativi compensi) stipulato con una pubblica amministrazione senza il rispetto del requisito della forma scritta, con l'ulteriore precisazione che il requisito formale non è soddisfatto neppure dall'esistenza della delibera dell'ente con la quale venga conferito l'incarico ad un professionista, se manchi un successivo autonomo contratto scritto, tenuto conto che la deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'ente, avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno. Di conseguenza, in mancanza di contratto scitto, alcuna obbligazione può essere ascritta all'ente. Ciò nonostante, il professionista che reclami il pagamento delle proprie spettanze potrà invocare l'art. 194 T.U.E.L., che prevede che nel caso in cui vi sia l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3
(registrazione dell'impegno contabile), il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, (funzionario o dipendente) che hanno consentito la fornitura, che ne risponderanno con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente. In ossequio a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 191 T.U.E.L. secondo cui "nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni" deve ritenersi che sussista una scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra gli Agenti e la Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme c.d. ad evidenza pubblica e responsabilizzazione dell'amministratore o del funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi e lasci che la prestazione venga comunque eseguita. ( tribunale Frosinone 2020/278). L'azione ai sensi dell'articolo. 191 comma 4 decreto legislativo 267/2000 può quindi essere proposta, anche per la formulazione vigente nel 2008, nei confronti del responsabile che ha reso possibile l'erogazione in difetto della copertura, con esclusione quindi dell'azione di indebito arricchimento. Quanto alla azione di indebito arricchimento verso l'ente sanitario locale, invoca la il giudicato. La sentenza sull'opposizione CP_1
a decreto ingiuntivo ha respinto la domanda di indebito arricchimento in quanto tardiva ed in pagina 3 di 5 Part quanto vi è l'azione specifica contro il pubblico dipendente Il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificatamente costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia, salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza dei fatti e situazioni nuove verificatisi dopo la formazione del giudicato. L'accertamento fa stato ai sensi dell'art. 2909 c.c. e costituisce la nuova lex specialis del rapporto giuridico controverso, sostituendosi con effetti novativi alla fattispecie legale da cui deriva la genesi del diritto irretrattabilmente accertato. Il giudicato non è più attaccabile, sulla scorta della tardiva allegazione di fatti giuridici che, in quanto cronologicamente anteriori, sarebbero stati deducibili (ma non sono stati dedotti) nel medesimo processo prima della sua formazione. ( TAR Lombardia 318/2008 ). Nel caso di specie, ove avesse coltivato l'impugnazione, l'odierno attore avrebbe potuto avere ragione sotto il profilo della non tardività dell'azione ( in termini Cassazione 3127/21: Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che aveva ritenuto inammissibile, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata, in via subordinata, con la memoria prevista Part dall'art. 183, comma 6, c.p.c., nei confronti di una per il pagamento di somme relative ad attività di pronto soccorso, terapia intensiva e servizio di urgenza e emergenza medica cd. SUEM).
). Per quanto riguarda l'azione diretta verso il pubblico funzionario, che interpretando la domanda
è stata svolta in questo contenitore, essa esula dal concetto di indebito arricchimento, e comunque va denotato che con il “ha reso possibile “ si indica la responsabilità diretta del funzionario che, per la carenza di controlli fatti sull'oggetto e sulla copertura del contratto, lo ha reso possibile;
quindi ben è stato individuato il funzionario che ha reso possibile il contratto, e bene anche la sua responsabilità- non può accogliersi la distinzione nominalistica, dipendente pubblico ausl non soggetto alla normativa allora vigente dell'art. 191 primo comma DL 267/2000. Tenuto anche conto delle successive vicende delle unità sanitarie, passate in regime stralcio direttamente ai comuni e alle regioni, non può negarsi una continuità contabile genetica tra loro amministratori e dipendenti Part ed enti locali;
per cui anche ai funzionari si attaglia il regime di responsabilità diretta in caso di contratto nullo;
che la responsabilità della nullità del contratto vada fatta ricadere sul funzionario individuato è palmare, in quanto proprio con i suoi controlli non completi ha consentito la formazione ed esecuzione della delibera di pagamento, successivamente stornata con la vittoriosa azione di decreto ingiuntivo. La domanda è quindi fondata, limitatamente al funzionario
[...] Part
va respinta nei riguardi della Come già è stato fatto per la domanda di opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo, la particolarità della fattispecie impone la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Accoglie la domanda dell'ing. contro , e lo condanna a pagare all'ing. Parte_1 CP_1 la somma di euro 354.398,30, con le medesime decorrenze del decreto ingiuntivo a Parte_1
pagina 4 di 5 suo tempo ottenuto dal Tribunale di Teramo 405/08 successivamente revocato. Respinge la domanda contro la . Spese di lite compensate. CP_1
Teramo, 13 Giugno 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2246/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 13 giugno 2025 il dott. Pietro Merletti, constata chee :
Per l'avv. COLANGELO LILLA ROSALIA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. DE SANTIS GABRIELE e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per l'avv. DEL TORTO CARLO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Hanno depositato le memorie di partecipazione, con cui hanno precisato le conclusioni, e le memorie conclusionali..
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2246/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLANGELO LILLA Parte_1 C.F._1
ROSALIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Nazionale n. 175 64027 Bellante (TE)presso il difensore avv. COLANGELO LILLA ROSALIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SANTIS CP_1 C.F._2 GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C. COLOMBO 141 MARTINSICUROpresso il difensore avv. DE SANTIS
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL TORTO CARLO e dell'avv. , elettivamente CP_2 domiciliato in Via V. Irelli, 6 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DEL TORTO CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ingegnere che ha svolto prestazioni per ausl, in Parte_1 esito ad azioni per cui fu negata tale tutela giuridica al suo lavoro contro la , svolge azione CP_1 CP_ diretta contro il dirigente e quindi chiede al tribunale di Teramo di condannare
[...]
ed in subordine per indebito arricchimento, di quanto a lui dovuto, € 367.369,78 , CP_1 CP_1 per prestazioni inerenti la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e sicurezza per la realizzazione delle opera di adeguamento per il rispetto della normativa antincendio della struttura denominata primo lotto nel complesso ospedaliero di Villa Mosca;
in quel contenitore non si conobbe della domanda di indebito arricchimento perché ritenuta tardiva;
l'incarico fu ritenuto non validamente conferito in quanto affidato con delibera priva di copertura finanziaria.
[...] si costituisce e afferma che la sua attività non fu deliberativa ma esclusivamente CP_1 amministrativa ed esecutiva. In subordine invoca la prescrizione e afferma che ad essersi pagina 2 di 5 avvantaggiata dell'opera dell'ingegere è stata la Ausl dichiara che malgrado l'azione fu CP_1 respinta in quanto tardiva il giudice nel merito ritenne inammissibile l'azione perché era possibile l'azione contro il dirigente;
invoca la condanna per responsabilità aggravata. Nulla è stato considerato ammissibile come prove costituende e pertanto fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.Effettivamente, le leggi che impongono la copertura di bilancio hanno una cogenza tale per cui non può essere posto l'autore della prestazione resa in base ad un contratto nullo, se non inesistente, essere posto nella stessa condizione in cui sarebbe ove il contratto fosse stato valido. Il contratto fu dichiarato nullo per difetto di previsione di spesa dal Tribunale di Teramo, che quindi respinse la opposizione al decreto ingiuntivo con cui l' recuperò dall'ingegnere quanto a lui CP_1 erogato in virtù del contratto nullo. come ha affermato il Tribunale di Velletri, con decisione
2355/21, Per principio generale, è nullo il contratto d'opera professionale (con conseguente indebitodei relativi compensi) stipulato con una pubblica amministrazione senza il rispetto del requisito della forma scritta, con l'ulteriore precisazione che il requisito formale non è soddisfatto neppure dall'esistenza della delibera dell'ente con la quale venga conferito l'incarico ad un professionista, se manchi un successivo autonomo contratto scritto, tenuto conto che la deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'ente, avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno. Di conseguenza, in mancanza di contratto scitto, alcuna obbligazione può essere ascritta all'ente. Ciò nonostante, il professionista che reclami il pagamento delle proprie spettanze potrà invocare l'art. 194 T.U.E.L., che prevede che nel caso in cui vi sia l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3
(registrazione dell'impegno contabile), il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, (funzionario o dipendente) che hanno consentito la fornitura, che ne risponderanno con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente. In ossequio a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 191 T.U.E.L. secondo cui "nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni" deve ritenersi che sussista una scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra gli Agenti e la Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme c.d. ad evidenza pubblica e responsabilizzazione dell'amministratore o del funzionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi e lasci che la prestazione venga comunque eseguita. ( tribunale Frosinone 2020/278). L'azione ai sensi dell'articolo. 191 comma 4 decreto legislativo 267/2000 può quindi essere proposta, anche per la formulazione vigente nel 2008, nei confronti del responsabile che ha reso possibile l'erogazione in difetto della copertura, con esclusione quindi dell'azione di indebito arricchimento. Quanto alla azione di indebito arricchimento verso l'ente sanitario locale, invoca la il giudicato. La sentenza sull'opposizione CP_1
a decreto ingiuntivo ha respinto la domanda di indebito arricchimento in quanto tardiva ed in pagina 3 di 5 Part quanto vi è l'azione specifica contro il pubblico dipendente Il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali sebbene non dedotte specificatamente costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia, salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza dei fatti e situazioni nuove verificatisi dopo la formazione del giudicato. L'accertamento fa stato ai sensi dell'art. 2909 c.c. e costituisce la nuova lex specialis del rapporto giuridico controverso, sostituendosi con effetti novativi alla fattispecie legale da cui deriva la genesi del diritto irretrattabilmente accertato. Il giudicato non è più attaccabile, sulla scorta della tardiva allegazione di fatti giuridici che, in quanto cronologicamente anteriori, sarebbero stati deducibili (ma non sono stati dedotti) nel medesimo processo prima della sua formazione. ( TAR Lombardia 318/2008 ). Nel caso di specie, ove avesse coltivato l'impugnazione, l'odierno attore avrebbe potuto avere ragione sotto il profilo della non tardività dell'azione ( in termini Cassazione 3127/21: Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che aveva ritenuto inammissibile, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata, in via subordinata, con la memoria prevista Part dall'art. 183, comma 6, c.p.c., nei confronti di una per il pagamento di somme relative ad attività di pronto soccorso, terapia intensiva e servizio di urgenza e emergenza medica cd. SUEM).
). Per quanto riguarda l'azione diretta verso il pubblico funzionario, che interpretando la domanda
è stata svolta in questo contenitore, essa esula dal concetto di indebito arricchimento, e comunque va denotato che con il “ha reso possibile “ si indica la responsabilità diretta del funzionario che, per la carenza di controlli fatti sull'oggetto e sulla copertura del contratto, lo ha reso possibile;
quindi ben è stato individuato il funzionario che ha reso possibile il contratto, e bene anche la sua responsabilità- non può accogliersi la distinzione nominalistica, dipendente pubblico ausl non soggetto alla normativa allora vigente dell'art. 191 primo comma DL 267/2000. Tenuto anche conto delle successive vicende delle unità sanitarie, passate in regime stralcio direttamente ai comuni e alle regioni, non può negarsi una continuità contabile genetica tra loro amministratori e dipendenti Part ed enti locali;
per cui anche ai funzionari si attaglia il regime di responsabilità diretta in caso di contratto nullo;
che la responsabilità della nullità del contratto vada fatta ricadere sul funzionario individuato è palmare, in quanto proprio con i suoi controlli non completi ha consentito la formazione ed esecuzione della delibera di pagamento, successivamente stornata con la vittoriosa azione di decreto ingiuntivo. La domanda è quindi fondata, limitatamente al funzionario
[...] Part
va respinta nei riguardi della Come già è stato fatto per la domanda di opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo, la particolarità della fattispecie impone la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Accoglie la domanda dell'ing. contro , e lo condanna a pagare all'ing. Parte_1 CP_1 la somma di euro 354.398,30, con le medesime decorrenze del decreto ingiuntivo a Parte_1
pagina 4 di 5 suo tempo ottenuto dal Tribunale di Teramo 405/08 successivamente revocato. Respinge la domanda contro la . Spese di lite compensate. CP_1
Teramo, 13 Giugno 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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