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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 9633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9633 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 4062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4062 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - scioglimento matrimonio - promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. LUBRANO EVA presso la quale elettivamente domicilia in
Quarto (NA) alla Via E. De Nicola n.6
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Napoli alla via Don Pino Puglisi n. 110
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 , premesso che aveva contratto Parte_1
matrimonio con in Napoli in data 24.05.1975, che dalla loro unione erano Controparte_1
nati tre figli: ( 5.08.1976), ( 15.12.1981) e (3.07.1988) tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, che le parti si erano separate con decreto di omologa n. 989/2017 reso dall'intestato Tribunale in data 07.02.2017 e che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli ( 20.12.2016) la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza dell'8.10.2024 il ricorrente, comparso personalmente, confermava la volontà di divorziare dalla resistente, la quale, benchè regolarmente evocata in giudizio non si costituiva.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla resistente, invitava il difensore presente alla discussione orale e riservava la decisione della causa al
Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti ed in mancanza di ulteriori richieste, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Passando alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio e rilevato che non è stata fornita la prova di aver tentato una soluzione stragiudiziale della controversia, sussistono i presupposti per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
-pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 [...]
a NAPOLI il 24.05. 1975 (atto n.68 ,parte I , reg. Atti Matrimonio anno 1975 ); CP_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
-dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25.10.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino