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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 10393/2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10393/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 28.05.2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] alla I traversa Benedetto C.F._1
Croce, n. 14, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Luca Giordano n.82 presso lo studio dell'avv. Carlo Grasso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: _1
), residente in [...], C.F._2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Caserta al Bravo n.84/C presso lo studio dell'avv. Antonio Giacco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.05.2025 i procuratori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio in SA (NA) il 06 maggio 2006 con _1
[...]
Evidenziava altresì che da tale unione erano nati due figli, (il Per_1
16.10.2006) e (l'11.04.2011), precisando che la primogenita, sebbene Per_2 maggiorenne, alla data dell'instaurazione del presente giudizio non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Rappresentava inoltre che con sentenza n. 2435/2024 emessa il 07.05.2024, il
Tribunale di Napoli Nord poneva a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di mantenimento dei figli minori mediante versamento di un assegno mensile dall'importo pari a 700,00€, (euro 350,00 per ciascun figlio) oltre Istat e spese straordinarie al 50%, nonché della moglie, per un importo pari ad euro 50,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
pag. 2/7 Con la medesima pronuncia, veniva altresì previsto l'affidamento condiviso dei figli, all'epoca entrambi minorenni, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale era assegnata la casa coniugale.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione;
tuttavia, rappresentava che la IG.ra risultava percettrice della misura _1 assistenziale provvisoria del reddito di inclusione pari ad €700,00 mensili e, pertanto, chiedeva la revoca del solo assegno di mantenimento in favore della coniuge.
Incardinato il giudizio, in data 23.04.2025 si costituiva la quale, _1 pur non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva l'accoglimento delle proprie richieste così come articolate nella comparsa di costituzione e risposta.
Segnatamente, nel contestare l'avversa prospettazione dei fatti e deducendo l'assenza di un peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato rispetto all'epoca della pronuncia di separazione giudiziale, chiedeva – alla luce delle mutate eIGenze dei figli – incrementarsi l' importo dell' assegno di mantenimento in proprio favore in euro 150,00 mensili e dell' assegno di mantenimento dei figli e in euro 800,00 mensili. Per_1 Per_2
In data 12.05.2025 le parti depositavano note scritte rappresentando di aver raggiunto, con l'assistenza dei rispettivi procuratori, un accordo, sottoscritto da entrambi i coniugi, volto a disciplinare le condizioni di divorzio.
All'udienza del 28.05.2025 i coniugi comparivano dinnanzi al Giudice Delegato, confermando la comune volontà di divorziare alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, disponendo trasmettersi comunicazione al P.M. per il parere ex artt. 70 e 71 c.p.c., ritualmente effettuata come da annotazione di Cancelleria.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
pag. 3/7 Invero, nel caso di specie si versa nell'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015, essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (ossia il 13.07.2020) nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 2435/2024) pubblicata il
17.05.2024, e passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il
25.11.2024, a seguito di consultazione del registro informatico SICID della Corte
d'Appello di Napoli.
Del pari, appare provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di anni quattro precedenti alla proposizione della domanda di divorzio, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle parti ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 e comunque nel termine previsto dall'attuale normativa.
Sul punto, va evidenziato che le parti hanno confermato dinnanzi al Giudice delegato che la convivenza non è più ripresa e che è cessata ogni unità di affetti e di vita.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- l'abitazione familiare sita in Casandrino (NA) alla via Sele n.2, compreso il mobilio e le suppellettili ivi esistenti, resta assegnata in uso alla IG.ra _1
, quale affidataria del figlio minore che l'abiterà unitamente al
[...] Per_2
figlio minore ed alla figlia maggiorenne ad oggi studentessa ed Per_2 Per_1
economicamente non autosufficiente;
- il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori in regime di Persona_3
affido condiviso e coabiterà abitualmente con la madre presso _1 la casa ad essa assegnata in Casandrino (NA) alla via Sele n.2, ove viene a
pag. 4/7 determinarsi la sua collocazione prevalente;
- le modalità di visita del figlio minore da parte del padre sono regolate Per_2
secondo quanto statuito tra i coniugi nella sentenza di separazione e ribadito dai coniugi medesimi nel calendario individuato ed illustrato nell'allegato piano genitoriale redatto secondo lo schema elaborato dalla Commissione per il diritto di famiglia del C.N.F. In particolare, salvo diversi accordi tra i coniugi, il padre potrà tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì, dalle 16.00 alle 20.00, nonché a fine settimana alterni, dalle ore
19.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, il tutto compatibilmente con le eIGenze del minore;
il figlio durante le festività natalizie ad anni alterni sarà con il padre dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le festività pasquali, il figlio minore sarà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, mentre nel periodo estivo trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, compatibilmente con le eIGenze di entrambi, o 15 giorni nel mese di luglio o 15 giorni nel mese di agosto, con le modalità che verranno concordate previo avviso scritto entro il 31 maggio di ogni anno. Le feste di compleanno e di onomastico del figlio minore saranno trascorse, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, mentre la Festa del Papà la trascorrerà con il padre e la Festa della Mamma con la madre;
- il IG. verserà alla IG.ra entro il giorno 5 di Parte_1 _1 ogni mese la somma mensile di € 50,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile e contributo al mantenimento della medesima, secondo quanto statuito nella sentenza di separazione ed in continuità di quanto il IG. già versa in forza di tale provvedimento Parte_1
giudiziale;
- il IG. verserà alla IG.ra , quale genitore Parte_1 _1
collocatario del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese la Persona_3 somma mensile di € 350,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
pag. 5/7 quale contributo al mantenimento del figlio minore sino al Per_2 raggiungimento della maggiore età ovvero della indipendenza economica dello stesso, secondo quanto statuito nella sentenza di separazione ed in continuità di quanto il IG. già versa in forza di tale provvedimento Parte_1
giudiziale, avuto riguardo alle eIGenze del figlio, al tenore di vita da egli goduto in costanza di matrimonio ed ai tempi di permanenza del medesimo presso la madre;
- il IG. verserà alla IG.ra , quale genitore Parte_1 _1 coabitante con la figlia maggiorenne , entro il giorno 5 di Persona_4
ciascun mese la somma mensile di € 350,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento di essa figlia
che, seppur maggiorenne, è ad oggi studentessa, priva di occupazione Per_1
lavorativa e coabitante con la madre, secondo quanto statuito nella sentenza di separazione ed in continuità di quanto il IG. già versa in forza Parte_1
di tale provvedimento giudiziale, tanto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa ovvero del concretarsi di opportunità di lavoro in di lei favore;
- i IGg.ri e parteciperanno ciascuno nella _1 Parte_1 misura del 50% alle spese scolastiche, ludico-ricreative e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale sostenute e concordate nell'interesse dei figli, purchè comprovate da idonea documentazione;
- i IGg.ri e si impegnano ad adottare Parte_1 _1 reciprocamente ogni iniziativa, decisione che comunque risultasse utile per mantenere, istruire ed educare i figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
- la IG.ra percepirà il 100% dell'assegno unico universale _1
spettante per i figli e con essa conviventi;
Per_1 Per_2
- entrambe le parti prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio.
pag. 6/7 Ciò posto, il Collegio reputa che le predette condizioni non siano in contrasto con norme imperative e risultino conformi all'interesse della prole;
pertanto, possono essere recepite nella presente sentenza.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, si ritiene che ricorrano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SA (NA) il 06 maggio 2006 (atto n. 13, parte II, serie A, Atti di matrimonio dell'anno 2006) tra Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il _1
15.04.1985) alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art.10 L. 898/1970, come riformato.
Così deciso in Aversa nella Camera di ConIGlio del 14.07.2025
Il ConIGliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 10393/2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10393/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 28.05.2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] alla I traversa Benedetto C.F._1
Croce, n. 14, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Luca Giordano n.82 presso lo studio dell'avv. Carlo Grasso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: _1
), residente in [...], C.F._2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Caserta al Bravo n.84/C presso lo studio dell'avv. Antonio Giacco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.05.2025 i procuratori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2024 esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio in SA (NA) il 06 maggio 2006 con _1
[...]
Evidenziava altresì che da tale unione erano nati due figli, (il Per_1
16.10.2006) e (l'11.04.2011), precisando che la primogenita, sebbene Per_2 maggiorenne, alla data dell'instaurazione del presente giudizio non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Rappresentava inoltre che con sentenza n. 2435/2024 emessa il 07.05.2024, il
Tribunale di Napoli Nord poneva a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di mantenimento dei figli minori mediante versamento di un assegno mensile dall'importo pari a 700,00€, (euro 350,00 per ciascun figlio) oltre Istat e spese straordinarie al 50%, nonché della moglie, per un importo pari ad euro 50,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
pag. 2/7 Con la medesima pronuncia, veniva altresì previsto l'affidamento condiviso dei figli, all'epoca entrambi minorenni, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale era assegnata la casa coniugale.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione;
tuttavia, rappresentava che la IG.ra risultava percettrice della misura _1 assistenziale provvisoria del reddito di inclusione pari ad €700,00 mensili e, pertanto, chiedeva la revoca del solo assegno di mantenimento in favore della coniuge.
Incardinato il giudizio, in data 23.04.2025 si costituiva la quale, _1 pur non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva l'accoglimento delle proprie richieste così come articolate nella comparsa di costituzione e risposta.
Segnatamente, nel contestare l'avversa prospettazione dei fatti e deducendo l'assenza di un peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato rispetto all'epoca della pronuncia di separazione giudiziale, chiedeva – alla luce delle mutate eIGenze dei figli – incrementarsi l' importo dell' assegno di mantenimento in proprio favore in euro 150,00 mensili e dell' assegno di mantenimento dei figli e in euro 800,00 mensili. Per_1 Per_2
In data 12.05.2025 le parti depositavano note scritte rappresentando di aver raggiunto, con l'assistenza dei rispettivi procuratori, un accordo, sottoscritto da entrambi i coniugi, volto a disciplinare le condizioni di divorzio.
All'udienza del 28.05.2025 i coniugi comparivano dinnanzi al Giudice Delegato, confermando la comune volontà di divorziare alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, disponendo trasmettersi comunicazione al P.M. per il parere ex artt. 70 e 71 c.p.c., ritualmente effettuata come da annotazione di Cancelleria.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
pag. 3/7 Invero, nel caso di specie si versa nell'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015, essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli Nord (ossia il 13.07.2020) nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 2435/2024) pubblicata il
17.05.2024, e passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il
25.11.2024, a seguito di consultazione del registro informatico SICID della Corte
d'Appello di Napoli.
Del pari, appare provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di anni quattro precedenti alla proposizione della domanda di divorzio, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle parti ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987 e comunque nel termine previsto dall'attuale normativa.
Sul punto, va evidenziato che le parti hanno confermato dinnanzi al Giudice delegato che la convivenza non è più ripresa e che è cessata ogni unità di affetti e di vita.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- l'abitazione familiare sita in Casandrino (NA) alla via Sele n.2, compreso il mobilio e le suppellettili ivi esistenti, resta assegnata in uso alla IG.ra _1
, quale affidataria del figlio minore che l'abiterà unitamente al
[...] Per_2
figlio minore ed alla figlia maggiorenne ad oggi studentessa ed Per_2 Per_1
economicamente non autosufficiente;
- il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori in regime di Persona_3
affido condiviso e coabiterà abitualmente con la madre presso _1 la casa ad essa assegnata in Casandrino (NA) alla via Sele n.2, ove viene a
pag. 4/7 determinarsi la sua collocazione prevalente;
- le modalità di visita del figlio minore da parte del padre sono regolate Per_2
secondo quanto statuito tra i coniugi nella sentenza di separazione e ribadito dai coniugi medesimi nel calendario individuato ed illustrato nell'allegato piano genitoriale redatto secondo lo schema elaborato dalla Commissione per il diritto di famiglia del C.N.F. In particolare, salvo diversi accordi tra i coniugi, il padre potrà tenere con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì, dalle 16.00 alle 20.00, nonché a fine settimana alterni, dalle ore
19.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, il tutto compatibilmente con le eIGenze del minore;
il figlio durante le festività natalizie ad anni alterni sarà con il padre dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le festività pasquali, il figlio minore sarà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, mentre nel periodo estivo trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, compatibilmente con le eIGenze di entrambi, o 15 giorni nel mese di luglio o 15 giorni nel mese di agosto, con le modalità che verranno concordate previo avviso scritto entro il 31 maggio di ogni anno. Le feste di compleanno e di onomastico del figlio minore saranno trascorse, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, mentre la Festa del Papà la trascorrerà con il padre e la Festa della Mamma con la madre;
- il IG. verserà alla IG.ra entro il giorno 5 di Parte_1 _1 ogni mese la somma mensile di € 50,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile e contributo al mantenimento della medesima, secondo quanto statuito nella sentenza di separazione ed in continuità di quanto il IG. già versa in forza di tale provvedimento Parte_1
giudiziale;
- il IG. verserà alla IG.ra , quale genitore Parte_1 _1
collocatario del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese la Persona_3 somma mensile di € 350,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
pag. 5/7 quale contributo al mantenimento del figlio minore sino al Per_2 raggiungimento della maggiore età ovvero della indipendenza economica dello stesso, secondo quanto statuito nella sentenza di separazione ed in continuità di quanto il IG. già versa in forza di tale provvedimento Parte_1
giudiziale, avuto riguardo alle eIGenze del figlio, al tenore di vita da egli goduto in costanza di matrimonio ed ai tempi di permanenza del medesimo presso la madre;
- il IG. verserà alla IG.ra , quale genitore Parte_1 _1 coabitante con la figlia maggiorenne , entro il giorno 5 di Persona_4
ciascun mese la somma mensile di € 350,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento di essa figlia
che, seppur maggiorenne, è ad oggi studentessa, priva di occupazione Per_1
lavorativa e coabitante con la madre, secondo quanto statuito nella sentenza di separazione ed in continuità di quanto il IG. già versa in forza Parte_1
di tale provvedimento giudiziale, tanto sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa ovvero del concretarsi di opportunità di lavoro in di lei favore;
- i IGg.ri e parteciperanno ciascuno nella _1 Parte_1 misura del 50% alle spese scolastiche, ludico-ricreative e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale sostenute e concordate nell'interesse dei figli, purchè comprovate da idonea documentazione;
- i IGg.ri e si impegnano ad adottare Parte_1 _1 reciprocamente ogni iniziativa, decisione che comunque risultasse utile per mantenere, istruire ed educare i figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
- la IG.ra percepirà il 100% dell'assegno unico universale _1
spettante per i figli e con essa conviventi;
Per_1 Per_2
- entrambe le parti prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio.
pag. 6/7 Ciò posto, il Collegio reputa che le predette condizioni non siano in contrasto con norme imperative e risultino conformi all'interesse della prole;
pertanto, possono essere recepite nella presente sentenza.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, si ritiene che ricorrano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SA (NA) il 06 maggio 2006 (atto n. 13, parte II, serie A, Atti di matrimonio dell'anno 2006) tra Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il _1
15.04.1985) alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art.10 L. 898/1970, come riformato.
Così deciso in Aversa nella Camera di ConIGlio del 14.07.2025
Il ConIGliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 7/7