CA
Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott. Alessandro Rizzieri Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. ), difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Affannato e domiciliato in Padova presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
(c.f. e p. iva n. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Giovanni Ferrini e domiciliata in
Verona presso lo studio del difensore
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
1
1. Accertarsi e dichiararsi che il conto n. 4914921 intestato al sig. Parte_1
presso la BA Unicredit è un conto attualmente vivo per tutte le ragioni
[...]
sopra evidenziate, ed anche perché non risulta mai data comunicazione con
raccomandata della chiusura del conto in questione;
2. Accertarsi e dichiararsi il diritto del sig. ad ottenere l'estratto Parte_1
conto di liquidazione di chiusura del conto suindicato;
2. Conseguentemente condannare la banca a rendere l'estratto conto CP_1
della liquidazione del conto sopra menzionato con le relative movimentazioni sin
dalla sua apertura;
3. Spese di lite rifuse.
per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria disattesa, così giudicare:
- respingersi perché inammissibile e comunque infondato l'appello proposto dal sig. con l'atto di citazione che ha interessato il presente grado di Parte_1
giudizio;
- condannare il sig. a rifondere a le spese relative Parte_1 CP_1
al giudizio d'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 - 23 ottobre 2020, Parte_1
conveniva, davanti il Tribunale di Verona, affinché, accertato che Controparte_1
egli era titolare del conto corrente n. 4914921, la banca fosse condannata a consegnare gli estratti conto con le relative movimentazioni sin dall'apertura del rapporto.
L'attore narrava di avere aperto il 18.01.1988 il conto corrente n. 675/5/01 con
, filiale di OL EN (detta Controparte_2
2 , garantito dal consorzio UnionFidi, collegato al conto cod. anagr. CP_3
400457. Il 24.12.1999, il correntista concludeva un'apertura di credito in conto corrente sul c/c in essere n. 657501, cui veniva collegato – secondo la tesi dell'attore – un nuovo conto di appoggio con n. 4914921, sul quale erano “versate le somme relative al contratto finanziario di SWAP Convertible n. 1736”. In seguito, veniva incorporata in e il conto corrente n. CP_3 Controparte_1
675/5/01 diveniva conto n. 3848689. Il 2 maggio 2007 la banca informava
UnionFidi che la posizione di era stata “trasferita in sofferenza alla data Parte_1
del 12/04/2007, ed altresì comunicava che il 50% della perdita di competenza dell'UnionFidi, ossia 124.336,41 euro venivano trattenuti a titolo di garanzia in conto sofferenza n. 4914921”. Nel 2007 e poi nel 2013 l'attore, per mezzo di propri familiari, avrebbe compiuto versamenti sul conto in sofferenza e, in data 18
febbraio 2020, chiese alla banca, a mezzo pec, la chiusura del conto n. 4914921 con l'indicazione del saldo residuo e l'invio di copia di tutti gli estratti conto. La richiesta era rifiutata da sul presupposto che il conto fosse già stato Controparte_1
chiuso in data 12.04.2007 e che gli estratti conto non erano più rinvenibili, essendo trascorsi più di 10 anni, e che comunque la posizione debitoria del cliente fosse stata cristallizzata dal decreto ingiuntivo non opposto.
L'attore sosteneva che la banca era in errore, facendo riferimento al conto corrente n. 3848689 e non a quello n. 4914921. Adiva, quindi, l'autorità giudiziaria al fine di ottenere quanto richiesto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. La Controparte_1
convenuta eccepiva l'inesistenza del conto corrente con il numero indicato dall'attore, che era riconducibile a un identificativo della banca ricollegabile al conto corrente n. 675/5/01, diventato n. 3848689 al tempo dalla fusione di in e chiuso già all'epoca della fusione, come confermato CP_3 Controparte_1
dal decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dell'attore e divenuto definitivo nel
2009 perché non opposto.
3 Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 177/2023, depositata il 30 gennaio 2023, rigettava la domanda dell'attore.
Il giudice riteneva che l'unico conto corrente documentato fosse quello aperto in data 18 gennaio 1988, presso la filiale di OL EN della
[...]
, individuato con n. 675/5/01 e poi divenuto n. Controparte_2
3848689, in cui era regolata l'apertura di credito individuata con anagrafica n.
4914921.
Il giudice riteneva, inoltre, che il decreto ingiuntivo n. 4053/09 non opposto
(richiesto da Astra Finance, quale cessionaria del credito di adducendo CP_1
l'intervenuta revoca dell'affidamento ed evidenziando un'esposizione debitoria sul conto corrente n. 3848689 pari ad euro 231.749,37) presupponesse necessariamente la chiusura del rapporto, equivalendo la sua emissione a dichiarazione risolutoria del rapporto a causa dell'inadempimento all'obbligazione restitutoria del correntista.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che i pagamenti effettuati dall'attore (per mezzo della moglie e della madre), successivamente all'emissione del decreto, erano finalizzati al rientro della posizione debitoria, per effetto di una transazione documentata e perfezionata, che prevedeva pagamenti da compiersi su un conto corrente indicato dalla stessa banca, ove l'anagrafica n. 4914921 continuava a indicare il debitore e la causale dei versamenti, ma non l'operatività di un diverso conto corrente bancario.
Si doleva della decisione , domandandone la riforma. Parte_1
L'appellante affermava che fosse errata la decisione del Tribunale, assunta senza tenere conto della documentazione prodotta in atti: in particolare, del doc. 8, ossia della lettera del 20.04.2007 inviata a Unionfidi, in cui la stessa Controparte_1
indicava il conto n. 4914921.
Affermava, ancora, l'appellante che fosse errata la decisione del Tribunale di considerare prescritto il diritto di ricevere la documentazione richiesta.
4 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1
totalmente infondato.
L'appellata ribadiva che le dichiarazioni contenute nella comunicazione del
20.04.2007 (documento n. 8) non potevano essere intese come “confessione” della banca, posto che essa aveva fatto riferimento al codice anagrafico del cliente n.
4914921 e non aveva ammesso alcun fatto inesistente.
L'appellata contestava l'affermazione di controparte, secondo cui, in data
3.12.2012, il conto fosse attivo, ciò desumendo erroneamente dalla missiva di
Unionfidi che faceva riferimento alla posizione di sofferenza del cliente Parte_1
indicato con il codice anagrafico n. 4914921.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2024.
La causa era decisa alla scadenza dei termini di legge previsti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano depositate dalla sola appellata.
1. L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, afferma che il Tribunale avrebbe dovuto trarre la prova dell'esistenza del conto n. 4914921 dai documenti prodotti in causa, e in particolare dalla comunicazione della banca a Unionfidi del
20.04.2007 (doc. 8). Inoltre, non sarebbero stati considerati i “numerosi” pagamenti effettuati sul conto n. 4914921, provati dal doc. 9, con cui era la stessa banca a segnalare a Unionfidi i versamenti compiuti dal correntista, e dal doc. 10, che documentava il versamento di 20.000,00 euro in data 14.07.2007, per l'appunto sul conto 4914921.
Il motivo di impugnazione non è fondato.
1.1. Il Tribunale ha correttamente ritenuto che, in base ai documenti prodotti in giudizio, l'unico contratto di conto corrente di cui è stata provata la conclusione è quello numerato 675/5/01, aperto in data 18.01.1988, cui era associata un'apertura
5 di credito, che, in seguito alla fusione di in assumeva la CP_3 Controparte_1
numerazione 3848689.
Con lettera dell'11 novembre 2004 (doc. 2 fasc. convenuta), la banca revocò
l'affidamento e costituì in mora il correntista. Il conto suddetto passò in sofferenza il 12 aprile 2007, come afferma lo stesso attore e come la banca ebbe a comunicare al consorzio garante.
Dopodiché non venne aperto un nuovo conto.
Aspra Finance s.p.a., rappresentata da Controparte_4
affermandosi cessionaria del credito scaturito dal rapporto predetto, ottenne il 24 luglio 2009 dal Tribunale di Verona decreto ingiuntivo per l'importo di Euro
231.749,37, che non fu opposto.
Nel 2020, tramite il proprio difensore, inviava lettera pec a Parte_1 CP_1
avente ad oggetto: “richiesta chiusura posizione anagrafica
[...] Parte_1
NDG 0000004914921”. Con essa chiedeva “l'estratto di tutte le movimentazioni compiute su detta posizione anagrafica, dalla data di apertura a quella di chiusura”.
La banca rispondeva che il rapporto bancario era stato chiuso nel 2007 e che permaneva debitore per oltre Euro 65.000 in forza del decreto ingiuntivo. Parte_1
A quel punto, agì in giudizio, sostenendo l'esistenza di un “conto Parte_1
d'appoggio n. 4914921”.
1.2. La lettera della banca, sulla quale l'appellante basa gran parte della sua difesa,
dimostra il contrario di quanto sostenuto da Parte_1
Nella missiva, di cui al doc. n. 8, si legge:
“Spettabile Unionfidi Verona secondo quanto previsto dalla vigente convenzione,
Vi segnaliamo che la posizione in oggetto è stata trasferita a sofferenza in data
12.04.2007. Precisiamo che il nostro credito alla data di passaggio a sofferenze,
risultava essere il seguente:
-fido in c/c di 70.000,00 euro;
-fido per anticipi fatture di 260.000,00 euro
6 - utilizzo alla data 248.672,83 euro.
In base alla citata convenzione provvederemo ad addebitare il Fondo rischi per la
quota di perdita di Vostra competenza 50% pari ad euro 124.336,41 con valuta
12.04.2007.
La somma verrà trattenuta a titolo di garanzia in conto sofferenza n. 4914921 salvo conguaglio in relazione al risultato dei recuperi che andremo ad esercitare”.
Quello che viene indicato come conto sofferenza n. 4914921 non è un conto corrente sul quale potesse operare. Al più si trattava di un conto tecnico Parte_1
della banca per gestire la posizione debitoria del cliente dopo il passaggio a sofferenza.
E' infatti certo che il numero suddetto individuasse il cliente. Ciò si desume dalla lettera con cui gli fu comunicato che, a causa del suo inadempimento all'accordo transattivo, la situazione debitoria sarebbe stata gestita da Unicredit BA
d'Impresa, alla quale i pagamenti avrebbero dovuto compiersi secondo modalità indicate.
Nella lettera 24 aprile 2007 (secondo foglio, sempre dell'allegato n. 8), che seguiva la lettera del 27 febbraio 2007, con cui la banca contestava al cliente mancati versamenti previsti da un accordo transattivo precedentemente concluso, il cliente veniva così indicato: “ndg 4914921”. Parte_1
Al momento della conclusione del contratto di apertura di conto corrente, avvenuta il 24.12.1999 (doc. 3), era stato indicato il numero di conto corrente cui l'apertura accedeva (n. 657/5/01) e il codice anagrafico del cliente (“Cod. Anagrafico
4914921”), che da allora identificò nel rapporto con la banca, Parte_1
quantomeno in relazione al finanziamento garantito dal . Parte_2
Anche gli estratti conto (doc. 2, 4 e 5) mostrano esattamente il contrario di quanto sostenuto dall'attore.
Non vi sono movimentazioni verso o da un ipotetico conto corrente n. 4914921.
7 L'estratto del maggio 1997 del conto corrente n. 657/5/01 (doc. 2) indica l'addebito di una commissione “Comm. Ader. Cod. Anagr. ”. Il codice CP_5 P.IVA_2
anagrafico, tuttavia, mutò dopo l'apertura di credito suddetta del dicembre 1999, in cui – come si è già visto – venne indicato con il numero 4914921.
L'estratto conto gennaio-febbraio 2020 del conto corrente n. 657/5/01 espone l'addebito di una commissione connessa all'operazione di credito garantita
“COMM.ADER.GAR COD. ANAG. 4914921”; l'estratto conto dal 31.08.2001 al
28.09.2001, sempre relativo al conto corrente n. 657/5/01, riporta un addebito con la seguente dicitura: “Swap Convertible N. OP. 1736 CODICE CLIENTE
4914921”. Il contratto di Swap (doc. 6) espone in alto a destra il n. 4914921 quale
“cod. anagrafico”.
Il 21 gennaio 2013, , moglie e fideiussore di concluse un Controparte_6 Parte_1
accordo transattivo con la banca (doc. 9 fasc. attore). In esso si legge che, in merito
“alla posizione debitoria in oggetto indicata” e cioè “NDG0000000004914921 /
UCCMB già UGC BANCA SPA (da citare sempre nella corrispondenza)
– rapporto n. 000830010003848689 ex C/C”, Parte_1 CP_6
avrebbe compiuto versamenti di denaro alla creditrice, indicando nella causale dei pagamenti il codice anagrafico 4914921. Il conto sul quale i pagamenti dovevano compiersi era intestato a UGC BA e corrispondeva al n. 41150079. Vennero
consegnati alla banca due assegni circolari ad essa intestati.
E' poi documentato un versamento effettuato, nel 2015, da madre Persona_1
dell'attore, non su un conto n. 4914921, bensì su un conto della banca con numero
10606616, come si desume dall'iban indicato nella disposizione di bonifico, mentre il numero “NDG n. 4914921” veniva riportato nella causale allo scopo d'individuare il soggetto per conto del quale i versamenti erano effettuati (v. doc.
12).
Le mail scambiate tra la banca e Unionfidi nel 2013 per regolare il loro rapporto
(doc. 9) non fanno menzione di versamenti compiuti su un conto n. 4914921.
8 Ancora una volta il predetto numero, riportato nell'oggetto delle mail accanto al nome di non identifica un conto corrente, ma esclusivamente il debitore Parte_1
garantito dal consorzio.
In sintesi, non vi è prova alcuna dell'esistenza di un conto corrente n. 4914921, mentre è dimostrato dai documenti prodotti in causa dall'attore che il n. 4914921 lo identificava a seguito dell'operazione di credito del 1999, garantita da Unionfidi.
2. Con il secondo motivo di appello, afferma che il Tribunale non Parte_1
avrebbe dovuto dichiarare prescritto il diritto del correntista alla consegna della documentazione bancaria richiesta a Secondo l'appellante, “trattasi Controparte_1
di affermazione errata in quanto la chiusura di cui alla domanda giudiziale era
relativa al conto 3848689 e non a quello in sofferenza n. 4914921, così come
indicato dalla BA all'unionfidi nella missiva del 20.04.2007 (doc.08), e dove dovevano confluire le somme per i dovuti conguagli” e “quel conto in sofferenza era tale anche alla data del 03/12/2012 ove espressamente la banca nella missiva inviata all'Unionfidi e di cui al doc.11 – espressamente indica nell'oggetto il
n.4914921 e nel testo della seconda pagina si legge testualmente: “vi
comunichiamo che sulla posizione in oggetto attualmente classificata a
sofferenza”.
Inoltre, sempre secondo l'appellante, l'esistenza del rapporto si evinceva anche dal versamento effettuato sul conto n. 4914921, in data 21.04.2015, da Persona_1
madre del correntista (doc. 12). Pertanto, nessuna prescrizione poteva dirsi compiuta, essendo provato che il rapporto era ancora esistete.
Il motivo non può essere accolto.
Circa il versamento di già si è detto che fu compiuto su conto intestato a Per_1
(e non a , individuato dall'iban che aveva come ultimi Controparte_1 Parte_1
numeri 10606616, mentre il n. 4914921 è riportato solamente nella causale per individuare il soggetto a favore del quale il pagamento viene compiuto.
9 Pertanto, l'appellante travisa, con evidente mala fede, il contenuto del documento esibito in causa.
Ciò detto, si osserva che il Tribunale di Verona ha dichiarato l'inesistenza di un conto corrente n. 4914921 e prescritto il diritto di ottenere la consegna della documentazione relativa al rapporto bancario da cui era scaturito il debito di
Tale ultima dichiarazione è invero superflua, poiché l'attore Parte_1
aveva domandato la condanna della banca solamente alla consegna “dell'estratto conto di liquidazione di chiusura del conto n. 4914921”.
In definitiva, la posizione debitoria di discendeva dal conto Parte_1
corrente affidato n. 675/5/01, poi divenuto n. 3848689. L'attore non ha chiesto copia della documentazione relativa a tale rapporto, che riconosce cessato dal 2007,
allorché fu passato in sofferenza (il pagamento del debito fu ingiunto con decreto divenuto definitivo addirittura nel 2009).
Poiché non esiste un conto corrente n. 4914921, l'attore non è titolare di alcun diritto alla consegna di un'inesistente estratto conto “di liquidazione di chiusura”.
3. In conclusione, l'appello di dev'essere respinto con integrale Parte_1
conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022, previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, escludendo un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 418/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da Parte_3
10
[...] (appellante) nei confronti di (appellato), ogni contraria Pt_1 Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) dichiara tenuto a condannare l'appellante a rifondere Parte_1
all'appellata le spese processuali del grado che liquida in Controparte_1
complessivi Euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 9 gennaio 2025
Il Presidente est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott. Alessandro Rizzieri Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. ), difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Affannato e domiciliato in Padova presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
(c.f. e p. iva n. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Giovanni Ferrini e domiciliata in
Verona presso lo studio del difensore
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
1
1. Accertarsi e dichiararsi che il conto n. 4914921 intestato al sig. Parte_1
presso la BA Unicredit è un conto attualmente vivo per tutte le ragioni
[...]
sopra evidenziate, ed anche perché non risulta mai data comunicazione con
raccomandata della chiusura del conto in questione;
2. Accertarsi e dichiararsi il diritto del sig. ad ottenere l'estratto Parte_1
conto di liquidazione di chiusura del conto suindicato;
2. Conseguentemente condannare la banca a rendere l'estratto conto CP_1
della liquidazione del conto sopra menzionato con le relative movimentazioni sin
dalla sua apertura;
3. Spese di lite rifuse.
per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria disattesa, così giudicare:
- respingersi perché inammissibile e comunque infondato l'appello proposto dal sig. con l'atto di citazione che ha interessato il presente grado di Parte_1
giudizio;
- condannare il sig. a rifondere a le spese relative Parte_1 CP_1
al giudizio d'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 - 23 ottobre 2020, Parte_1
conveniva, davanti il Tribunale di Verona, affinché, accertato che Controparte_1
egli era titolare del conto corrente n. 4914921, la banca fosse condannata a consegnare gli estratti conto con le relative movimentazioni sin dall'apertura del rapporto.
L'attore narrava di avere aperto il 18.01.1988 il conto corrente n. 675/5/01 con
, filiale di OL EN (detta Controparte_2
2 , garantito dal consorzio UnionFidi, collegato al conto cod. anagr. CP_3
400457. Il 24.12.1999, il correntista concludeva un'apertura di credito in conto corrente sul c/c in essere n. 657501, cui veniva collegato – secondo la tesi dell'attore – un nuovo conto di appoggio con n. 4914921, sul quale erano “versate le somme relative al contratto finanziario di SWAP Convertible n. 1736”. In seguito, veniva incorporata in e il conto corrente n. CP_3 Controparte_1
675/5/01 diveniva conto n. 3848689. Il 2 maggio 2007 la banca informava
UnionFidi che la posizione di era stata “trasferita in sofferenza alla data Parte_1
del 12/04/2007, ed altresì comunicava che il 50% della perdita di competenza dell'UnionFidi, ossia 124.336,41 euro venivano trattenuti a titolo di garanzia in conto sofferenza n. 4914921”. Nel 2007 e poi nel 2013 l'attore, per mezzo di propri familiari, avrebbe compiuto versamenti sul conto in sofferenza e, in data 18
febbraio 2020, chiese alla banca, a mezzo pec, la chiusura del conto n. 4914921 con l'indicazione del saldo residuo e l'invio di copia di tutti gli estratti conto. La richiesta era rifiutata da sul presupposto che il conto fosse già stato Controparte_1
chiuso in data 12.04.2007 e che gli estratti conto non erano più rinvenibili, essendo trascorsi più di 10 anni, e che comunque la posizione debitoria del cliente fosse stata cristallizzata dal decreto ingiuntivo non opposto.
L'attore sosteneva che la banca era in errore, facendo riferimento al conto corrente n. 3848689 e non a quello n. 4914921. Adiva, quindi, l'autorità giudiziaria al fine di ottenere quanto richiesto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. La Controparte_1
convenuta eccepiva l'inesistenza del conto corrente con il numero indicato dall'attore, che era riconducibile a un identificativo della banca ricollegabile al conto corrente n. 675/5/01, diventato n. 3848689 al tempo dalla fusione di in e chiuso già all'epoca della fusione, come confermato CP_3 Controparte_1
dal decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dell'attore e divenuto definitivo nel
2009 perché non opposto.
3 Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 177/2023, depositata il 30 gennaio 2023, rigettava la domanda dell'attore.
Il giudice riteneva che l'unico conto corrente documentato fosse quello aperto in data 18 gennaio 1988, presso la filiale di OL EN della
[...]
, individuato con n. 675/5/01 e poi divenuto n. Controparte_2
3848689, in cui era regolata l'apertura di credito individuata con anagrafica n.
4914921.
Il giudice riteneva, inoltre, che il decreto ingiuntivo n. 4053/09 non opposto
(richiesto da Astra Finance, quale cessionaria del credito di adducendo CP_1
l'intervenuta revoca dell'affidamento ed evidenziando un'esposizione debitoria sul conto corrente n. 3848689 pari ad euro 231.749,37) presupponesse necessariamente la chiusura del rapporto, equivalendo la sua emissione a dichiarazione risolutoria del rapporto a causa dell'inadempimento all'obbligazione restitutoria del correntista.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che i pagamenti effettuati dall'attore (per mezzo della moglie e della madre), successivamente all'emissione del decreto, erano finalizzati al rientro della posizione debitoria, per effetto di una transazione documentata e perfezionata, che prevedeva pagamenti da compiersi su un conto corrente indicato dalla stessa banca, ove l'anagrafica n. 4914921 continuava a indicare il debitore e la causale dei versamenti, ma non l'operatività di un diverso conto corrente bancario.
Si doleva della decisione , domandandone la riforma. Parte_1
L'appellante affermava che fosse errata la decisione del Tribunale, assunta senza tenere conto della documentazione prodotta in atti: in particolare, del doc. 8, ossia della lettera del 20.04.2007 inviata a Unionfidi, in cui la stessa Controparte_1
indicava il conto n. 4914921.
Affermava, ancora, l'appellante che fosse errata la decisione del Tribunale di considerare prescritto il diritto di ricevere la documentazione richiesta.
4 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1
totalmente infondato.
L'appellata ribadiva che le dichiarazioni contenute nella comunicazione del
20.04.2007 (documento n. 8) non potevano essere intese come “confessione” della banca, posto che essa aveva fatto riferimento al codice anagrafico del cliente n.
4914921 e non aveva ammesso alcun fatto inesistente.
L'appellata contestava l'affermazione di controparte, secondo cui, in data
3.12.2012, il conto fosse attivo, ciò desumendo erroneamente dalla missiva di
Unionfidi che faceva riferimento alla posizione di sofferenza del cliente Parte_1
indicato con il codice anagrafico n. 4914921.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 ottobre 2024.
La causa era decisa alla scadenza dei termini di legge previsti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano depositate dalla sola appellata.
1. L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, afferma che il Tribunale avrebbe dovuto trarre la prova dell'esistenza del conto n. 4914921 dai documenti prodotti in causa, e in particolare dalla comunicazione della banca a Unionfidi del
20.04.2007 (doc. 8). Inoltre, non sarebbero stati considerati i “numerosi” pagamenti effettuati sul conto n. 4914921, provati dal doc. 9, con cui era la stessa banca a segnalare a Unionfidi i versamenti compiuti dal correntista, e dal doc. 10, che documentava il versamento di 20.000,00 euro in data 14.07.2007, per l'appunto sul conto 4914921.
Il motivo di impugnazione non è fondato.
1.1. Il Tribunale ha correttamente ritenuto che, in base ai documenti prodotti in giudizio, l'unico contratto di conto corrente di cui è stata provata la conclusione è quello numerato 675/5/01, aperto in data 18.01.1988, cui era associata un'apertura
5 di credito, che, in seguito alla fusione di in assumeva la CP_3 Controparte_1
numerazione 3848689.
Con lettera dell'11 novembre 2004 (doc. 2 fasc. convenuta), la banca revocò
l'affidamento e costituì in mora il correntista. Il conto suddetto passò in sofferenza il 12 aprile 2007, come afferma lo stesso attore e come la banca ebbe a comunicare al consorzio garante.
Dopodiché non venne aperto un nuovo conto.
Aspra Finance s.p.a., rappresentata da Controparte_4
affermandosi cessionaria del credito scaturito dal rapporto predetto, ottenne il 24 luglio 2009 dal Tribunale di Verona decreto ingiuntivo per l'importo di Euro
231.749,37, che non fu opposto.
Nel 2020, tramite il proprio difensore, inviava lettera pec a Parte_1 CP_1
avente ad oggetto: “richiesta chiusura posizione anagrafica
[...] Parte_1
NDG 0000004914921”. Con essa chiedeva “l'estratto di tutte le movimentazioni compiute su detta posizione anagrafica, dalla data di apertura a quella di chiusura”.
La banca rispondeva che il rapporto bancario era stato chiuso nel 2007 e che permaneva debitore per oltre Euro 65.000 in forza del decreto ingiuntivo. Parte_1
A quel punto, agì in giudizio, sostenendo l'esistenza di un “conto Parte_1
d'appoggio n. 4914921”.
1.2. La lettera della banca, sulla quale l'appellante basa gran parte della sua difesa,
dimostra il contrario di quanto sostenuto da Parte_1
Nella missiva, di cui al doc. n. 8, si legge:
“Spettabile Unionfidi Verona secondo quanto previsto dalla vigente convenzione,
Vi segnaliamo che la posizione in oggetto è stata trasferita a sofferenza in data
12.04.2007. Precisiamo che il nostro credito alla data di passaggio a sofferenze,
risultava essere il seguente:
-fido in c/c di 70.000,00 euro;
-fido per anticipi fatture di 260.000,00 euro
6 - utilizzo alla data 248.672,83 euro.
In base alla citata convenzione provvederemo ad addebitare il Fondo rischi per la
quota di perdita di Vostra competenza 50% pari ad euro 124.336,41 con valuta
12.04.2007.
La somma verrà trattenuta a titolo di garanzia in conto sofferenza n. 4914921 salvo conguaglio in relazione al risultato dei recuperi che andremo ad esercitare”.
Quello che viene indicato come conto sofferenza n. 4914921 non è un conto corrente sul quale potesse operare. Al più si trattava di un conto tecnico Parte_1
della banca per gestire la posizione debitoria del cliente dopo il passaggio a sofferenza.
E' infatti certo che il numero suddetto individuasse il cliente. Ciò si desume dalla lettera con cui gli fu comunicato che, a causa del suo inadempimento all'accordo transattivo, la situazione debitoria sarebbe stata gestita da Unicredit BA
d'Impresa, alla quale i pagamenti avrebbero dovuto compiersi secondo modalità indicate.
Nella lettera 24 aprile 2007 (secondo foglio, sempre dell'allegato n. 8), che seguiva la lettera del 27 febbraio 2007, con cui la banca contestava al cliente mancati versamenti previsti da un accordo transattivo precedentemente concluso, il cliente veniva così indicato: “ndg 4914921”. Parte_1
Al momento della conclusione del contratto di apertura di conto corrente, avvenuta il 24.12.1999 (doc. 3), era stato indicato il numero di conto corrente cui l'apertura accedeva (n. 657/5/01) e il codice anagrafico del cliente (“Cod. Anagrafico
4914921”), che da allora identificò nel rapporto con la banca, Parte_1
quantomeno in relazione al finanziamento garantito dal . Parte_2
Anche gli estratti conto (doc. 2, 4 e 5) mostrano esattamente il contrario di quanto sostenuto dall'attore.
Non vi sono movimentazioni verso o da un ipotetico conto corrente n. 4914921.
7 L'estratto del maggio 1997 del conto corrente n. 657/5/01 (doc. 2) indica l'addebito di una commissione “Comm. Ader. Cod. Anagr. ”. Il codice CP_5 P.IVA_2
anagrafico, tuttavia, mutò dopo l'apertura di credito suddetta del dicembre 1999, in cui – come si è già visto – venne indicato con il numero 4914921.
L'estratto conto gennaio-febbraio 2020 del conto corrente n. 657/5/01 espone l'addebito di una commissione connessa all'operazione di credito garantita
“COMM.ADER.GAR COD. ANAG. 4914921”; l'estratto conto dal 31.08.2001 al
28.09.2001, sempre relativo al conto corrente n. 657/5/01, riporta un addebito con la seguente dicitura: “Swap Convertible N. OP. 1736 CODICE CLIENTE
4914921”. Il contratto di Swap (doc. 6) espone in alto a destra il n. 4914921 quale
“cod. anagrafico”.
Il 21 gennaio 2013, , moglie e fideiussore di concluse un Controparte_6 Parte_1
accordo transattivo con la banca (doc. 9 fasc. attore). In esso si legge che, in merito
“alla posizione debitoria in oggetto indicata” e cioè “NDG0000000004914921 /
UCCMB già UGC BANCA SPA (da citare sempre nella corrispondenza)
– rapporto n. 000830010003848689 ex C/C”, Parte_1 CP_6
avrebbe compiuto versamenti di denaro alla creditrice, indicando nella causale dei pagamenti il codice anagrafico 4914921. Il conto sul quale i pagamenti dovevano compiersi era intestato a UGC BA e corrispondeva al n. 41150079. Vennero
consegnati alla banca due assegni circolari ad essa intestati.
E' poi documentato un versamento effettuato, nel 2015, da madre Persona_1
dell'attore, non su un conto n. 4914921, bensì su un conto della banca con numero
10606616, come si desume dall'iban indicato nella disposizione di bonifico, mentre il numero “NDG n. 4914921” veniva riportato nella causale allo scopo d'individuare il soggetto per conto del quale i versamenti erano effettuati (v. doc.
12).
Le mail scambiate tra la banca e Unionfidi nel 2013 per regolare il loro rapporto
(doc. 9) non fanno menzione di versamenti compiuti su un conto n. 4914921.
8 Ancora una volta il predetto numero, riportato nell'oggetto delle mail accanto al nome di non identifica un conto corrente, ma esclusivamente il debitore Parte_1
garantito dal consorzio.
In sintesi, non vi è prova alcuna dell'esistenza di un conto corrente n. 4914921, mentre è dimostrato dai documenti prodotti in causa dall'attore che il n. 4914921 lo identificava a seguito dell'operazione di credito del 1999, garantita da Unionfidi.
2. Con il secondo motivo di appello, afferma che il Tribunale non Parte_1
avrebbe dovuto dichiarare prescritto il diritto del correntista alla consegna della documentazione bancaria richiesta a Secondo l'appellante, “trattasi Controparte_1
di affermazione errata in quanto la chiusura di cui alla domanda giudiziale era
relativa al conto 3848689 e non a quello in sofferenza n. 4914921, così come
indicato dalla BA all'unionfidi nella missiva del 20.04.2007 (doc.08), e dove dovevano confluire le somme per i dovuti conguagli” e “quel conto in sofferenza era tale anche alla data del 03/12/2012 ove espressamente la banca nella missiva inviata all'Unionfidi e di cui al doc.11 – espressamente indica nell'oggetto il
n.4914921 e nel testo della seconda pagina si legge testualmente: “vi
comunichiamo che sulla posizione in oggetto attualmente classificata a
sofferenza”.
Inoltre, sempre secondo l'appellante, l'esistenza del rapporto si evinceva anche dal versamento effettuato sul conto n. 4914921, in data 21.04.2015, da Persona_1
madre del correntista (doc. 12). Pertanto, nessuna prescrizione poteva dirsi compiuta, essendo provato che il rapporto era ancora esistete.
Il motivo non può essere accolto.
Circa il versamento di già si è detto che fu compiuto su conto intestato a Per_1
(e non a , individuato dall'iban che aveva come ultimi Controparte_1 Parte_1
numeri 10606616, mentre il n. 4914921 è riportato solamente nella causale per individuare il soggetto a favore del quale il pagamento viene compiuto.
9 Pertanto, l'appellante travisa, con evidente mala fede, il contenuto del documento esibito in causa.
Ciò detto, si osserva che il Tribunale di Verona ha dichiarato l'inesistenza di un conto corrente n. 4914921 e prescritto il diritto di ottenere la consegna della documentazione relativa al rapporto bancario da cui era scaturito il debito di
Tale ultima dichiarazione è invero superflua, poiché l'attore Parte_1
aveva domandato la condanna della banca solamente alla consegna “dell'estratto conto di liquidazione di chiusura del conto n. 4914921”.
In definitiva, la posizione debitoria di discendeva dal conto Parte_1
corrente affidato n. 675/5/01, poi divenuto n. 3848689. L'attore non ha chiesto copia della documentazione relativa a tale rapporto, che riconosce cessato dal 2007,
allorché fu passato in sofferenza (il pagamento del debito fu ingiunto con decreto divenuto definitivo addirittura nel 2009).
Poiché non esiste un conto corrente n. 4914921, l'attore non è titolare di alcun diritto alla consegna di un'inesistente estratto conto “di liquidazione di chiusura”.
3. In conclusione, l'appello di dev'essere respinto con integrale Parte_1
conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022, previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, escludendo un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 418/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da Parte_3
10
[...] (appellante) nei confronti di (appellato), ogni contraria Pt_1 Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) dichiara tenuto a condannare l'appellante a rifondere Parte_1
all'appellata le spese processuali del grado che liquida in Controparte_1
complessivi Euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 9 gennaio 2025
Il Presidente est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
11