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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/10/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 80/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina STABILE Giudice dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 80/2025 promossa da:
nata in [...] il [...], eletti- Parte_1 vamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pitisci Francesco che la difende giusta procura in atti
E
nato in [...] il [...], eletti- Controparte_1 vamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pitisci Francesco che lo difende giu- sta procura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Premesso che con ricorso depositato il giorno 10.2.2025 i coniugi Parte_2
[.
e hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti Controparte_1 civili del loro matrimonio alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre, che con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
23.5.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istan- za, insistendo per l'accoglimento della stessa;
rilevato che dai documenti allegati al ricorso emerge che:
1 1) i coniugi hanno contratto matrimonio il 12.9.1992 in Santo AN NA, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 1992 al n. 26, parte II, Serie A;
2) con decreto del Tribunale di Sciacca del 17.10.2011 è stata omologata separa- zione fra gli stessi;
ritenuto che
è, pertanto, ormai maturato il termine d'ininterrotta separazione dei due coniugi, sicché ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge
1.12.1970 n. 898 e succ.mod (art. 1 L.55/2015); ritenuto che non sussistono le condizioni per il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale fra i ricorrenti;
ritenuto che
le pattuizioni fra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Santo AN NA il giorno 12.9.1992 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune Controparte_1 in uso nell'anno 1992 al n. 26, parte II, Serie A;
2) dispone che quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici fra le parti si applichino le pattuizioni meglio specificate in ricorso;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
4) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santo
AN NA di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898 e succ. mod.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 28.10.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tri- coli.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina STABILE Giudice dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 80/2025 promossa da:
nata in [...] il [...], eletti- Parte_1 vamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pitisci Francesco che la difende giusta procura in atti
E
nato in [...] il [...], eletti- Controparte_1 vamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pitisci Francesco che lo difende giu- sta procura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Premesso che con ricorso depositato il giorno 10.2.2025 i coniugi Parte_2
[.
e hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti Controparte_1 civili del loro matrimonio alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre, che con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
23.5.2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istan- za, insistendo per l'accoglimento della stessa;
rilevato che dai documenti allegati al ricorso emerge che:
1 1) i coniugi hanno contratto matrimonio il 12.9.1992 in Santo AN NA, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 1992 al n. 26, parte II, Serie A;
2) con decreto del Tribunale di Sciacca del 17.10.2011 è stata omologata separa- zione fra gli stessi;
ritenuto che
è, pertanto, ormai maturato il termine d'ininterrotta separazione dei due coniugi, sicché ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge
1.12.1970 n. 898 e succ.mod (art. 1 L.55/2015); ritenuto che non sussistono le condizioni per il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale fra i ricorrenti;
ritenuto che
le pattuizioni fra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Santo AN NA il giorno 12.9.1992 tra e Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune Controparte_1 in uso nell'anno 1992 al n. 26, parte II, Serie A;
2) dispone che quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici fra le parti si applichino le pattuizioni meglio specificate in ricorso;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
4) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santo
AN NA di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898 e succ. mod.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 28.10.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tri- coli.
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