Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2024, n. 5967
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Sentenza 5 marzo 2024

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L'art. 53 della l. n. 234 del 2012, come anche il previgente art. 14 bis, comma 2, della l. n. 11 del 2005, si interpreta nel senso che non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne quando, nella regolazione di medesimo caso, quelle disposizioni comportino al contempo un pregiudizio ai danni del cittadino italiano ed un vantaggio al cittadino dell'Unione Europea, in tal modo realizzando in concreto un effetto discriminatorio ai danni del primo. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza impugnata correggendone la motivazione, ha escluso che fosse stata allegata la concretezza di un rischio di discriminazione "alla rovescia", rispetto a medici "transfrontalieri" provenienti da Paesi dell'Unione europea, con riferimento al mancato riconoscimento ad un medico italiano, assunto da un'Azienda sanitaria, dell'anzianità pregressa maturata come medico militare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2024, n. 5967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5967
    Data del deposito : 5 marzo 2024

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