Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 02/04/2025.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
l'avv. DI IO ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 26/09/2024 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
chiedendo …..accertare l'illegittimità del mod. TE08 del 28.02.2022 per le motivazioni innanzi CP_2 te e per l'effetto disapplicarlo al caso di specie;
nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna istante alla liquidazione in suo favore degli arretrati pensionistici di € 1.334,24 oltre interessi legali dalla data del mod. TE08 del 28.02.2022 e sino all'effettivo soddisfo-
Lamentava che, nella liquidazione degli arretrati della prestazione cat. IR n. 016-310031034994 con decorrenza 01.05.2021, quantificando arretrati per il periodo01.05.2021/28.02.2022 nell'importo complessivo lordo di € 7.162,60, di cui rispettivamente € 5.801,12 per il 2021 ed € 1.361,48 per il 2022 (cfr. pag. 2 del mod. TE08 del 28.02.2022 , l resistente operava delle CP_1 trattenute irpef sul conguaglio per gli anni precedenti di € 1 (cfr. cedolino mensilità marzo 2022 all. n. 2) ed in sostanza, in sede di pagamento degli arretrati quantificati col suddetto mod. TE08, l'Ente pensionistico compensava delle somme spettanti a titolo di arretrati di pensione con la presunta dovuta tassazione sugli arretrati medesimi, applicando il principio di cassa e non pure quello- più favorevole, di competenza (il quale avrebbe determinato una minore aliquota da corrispondersi all'Erario a titolo di IPRPEF), ai sensi dell'art. 17 lett. b) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – il c.d. Testo unico delle imposte sui redditi.
1
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Il ricorrente è titolare di una pensione cat. IR (codice attribuito a pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e lamenta che l' nel corrispondere gli arretrati, non abbia correttamente applicato il CP_1 principio di c enza, il quale impone la scissione degli importi riconosciuti a titolo di arretrati anno per anno senza che gli stessi arretrati devono essere valutati nel loro importo complessivo (ciò che altrimenti determina applicazione di una più alta aliquota fiscale).
Trattasi quindi di erogazione collegata al reddito.
In via pregiudiziale di rito, deve essere affermata la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario.
Ed invero, l'odierno ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna dell' CP_1 alla restituzione dell'indebita trattenuta a titolo di Irpef operata sugli arretra prestazione pensionistica.
Si tratta, pertanto, di una controversia tra sostituito e sostituto d'imposta, avente ad oggetto la legittimità della c.d. ritenuta alla fonte, in assenza di un atto di accertamento tributario, che deve essere decisa tra le parti dinanzi al Giudice Ordinario (Cass. S.U. n. 26820/2009, Cass. Sez. Un. n. 15031/2009).
Sussiste, poi, la legittimazione passiva dell' posto che l' ha operato la trattenuta CP_1 CP_1 sulla liquidazione e, pertanto, per l'accert to della sua ità non può che essere chiamato lo stesso Ente erogatore.
Nei casi in cui l'erogazione di benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito (eccettuati quelli in cui sia prevista un'esplicita esclusione da specifiche norme di legge, come nel caso dell'assegno sociale), la determinazione di tale limite si effettua considerando anche gli emolumenti arretrati percepiti in ritardo e soggetti a tassazione separata, ma non nel loro importo complessivo (criterio di cassa), bensì nelle quote maturate per ciascun anno di competenza.
In linea di principio lo scrivente non ha motivo di disattendere il proprio precedente orientamento (cfr. sent. 645/2023): L'obiettivo della disposizione è ….. quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva.
L'applicazione del regime di tassazione separata, invero, potrebbe essere esclusa solo qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello della loro maturazione possa considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi, cfr. Cass. Sez. V, sent. 20.08.2004, n. 16467, e Cass. Sez. V, sent. 25.05.2002, n. 7677” .
Tali principi vanno poi coordinati, all'interno del procedimento giudiziale, con quelli che regolano la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova sul piano processuale. In particolare, è stato affermato che in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo
2 che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr Cassazione Sezioni Unite nr. 18046 del 2010). La situazione non muta quando sia il contribuente ad agire in giudizio per ottenere la restituzione della somma trattenuta dall a titolo di CP_1 ritenuta fiscale, giacché è sempre su di lui che incombe l'onere di provare ere diritto all'intero emolumento di cui assume di essere creditore.
Tale onere va valutato alla luce della mutata disciplina introdotta con il DPR 917/86, la quale, pur mantenendo, per gli arretrati di cui all'art. all'art. 17 lette b), il sistema della tassazione separata per gli arretrati, (che era stato giudicato incostituzionale con la sentenza n. 104/851), disciplinato dall'art. 21, ha introdotto, al comma 4 dello stesso art. 21, la previsione specifica che anche agli arretrati si applichi il sistema delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 (v., ex plurimis, Corte appello Reggio Calabria sez. II, 31/12/2021 n. 470).
Attraverso tale sistema, si ottiene l'esenzione dall'imposta di coloro i cui redditi non abbiano superato il minimo imponibile e si rende quindi la normativa conforme ai principi fissati dalla pronuncia della Corte Costituzionale.
Poste tali premesse, parte ricorrente lamenta che la trattenuta per cui è causa è stata effettuata a titolo di ritenute fiscali sulle somme versate dall' a titolo di arretrati sulla CP_1 prestazione con decorrenza 1° maggio 2021 (a fini fiscali è e rato al reddito da lavoro giusta l'art. 49, comma 2, TUIR, che espressamente prevede che “sono redditi da lavoro dipendente … a) le pensioni di qualsiasi genere”).
Ed a ciò si deve aggiungere la decisiva allegazione secondo la quale Nel caso di specie, il ricorrente possedeva per il 2021 un reddito personale imponibile di € 740,00 (cfr. mod. PF2022 all. n. 3 voce RN4) che sommato agli arretrati previdenziali di cui al mod. TE08 all. n. 1, distinti per anno di competenza (e dunque € 5.801,12 per il 2021), costituivano il reddito posseduto inferiore alla soglia reddituale della no tax area. Per il 2021 dunque il reddito complessivo imponibile del ricorrente (ossia quello di cui in dichiarazione sommato agli arretrati pensionistici) non risulta aver superato il limite della no tax area, con la conseguenza diretta della non assoggettabilità degli arretrati pensionistici quantificati nel mod. TE08 del 28.02.2022 all. 1 ad ogni sorta di trattenuta, men che meno fiscale, e di conseguenza sussiste il legittimo diritto della pensionata a percepire gli arretrati pensionistici trattenuti dall'Ente previdenziale ed imputati a trattenute sul conguaglio (cfr. cedolino mensile all. n. 2).
E ciò in quanto in applicazione dei principi sopra esposti in materia di riparto dell'onere della prova ed alla luce del regime vigente, dettato dal DPR 917/86, è onere del ricorrente allegare e dimostrare che le proprie condizioni reddituali sono tali da escludere l'applicazione della ritenuta fiscale da parte del soggetto erogatore.
Tanto premesso non è dato condividere la difesa dell' secondo il quale All'epoca della CP_1 domanda amministrativa, l ha conteggiato un numero di settimane contributive CP_1 considerate insufficienti per a ire alla erogazione della prestazione. Sicché, gli emolumenti percepiti per effetto di regolarizzazione contributiva e successivo riesame amministrativo sono soggetti, alla stregua del dettato normativo ex art. 17 D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), a tassazione separata secondo il principio di cassa. Pertanto, in sede di liquidazione degli arretati pensionistici in favore della ricorrente a seguito di riesame, l CP_1 non è incorso in errore.
Delle due l'una: o la parte ricorrente non aveva- per questioni contributive o per qualunque altro motivo- diritto alla erogazione, ed allora non si pone alcun problema relativo alla tassazione degli arretrati oppure- anche a seguito di regolarizzazione- ne era titolare;
ed
3 allora, all'atto della liquidazione, andava applicato il principio di competenza e considerata la c.d. no tax area.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, con aumento del 10% per i collegamenti ipert. (€ 1.310,00 come da tariffa + 10%).
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto dell'odierna istante alla liquidazione in suo favore degli arretrati pensionistici di € 1.334,24 oltre interessi legali dalla data del mod. TE08 del 28.02.2022 e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1443,20 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge.
Foggia, 02/04/2025.
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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