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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/10/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Eleonora Pappalettere – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 254/2020 promosso da:
in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore e, personalmente, i soci sig.ra Parte_2
e sig. tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sabatina
[...] Parte_1
Mogavero - come da procura in atti
- appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- appellata non costituita–
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
Conclusioni come da atto di appello.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
nonché i suoi soci Parte_1 Parte_2
e (quali fideiussori per la società) proponevano
[...] Parte_1 opposizione al D.I. n. 5552/2016 emesso dal Tribunale di Torino in favore di e recante l'intimazione di pagamento della somma di euro Controparte_1
369.922,04 a titolo di saldo negativo di conto corrente, sollevando diverse eccezioni sulla carenza documentale e sull'inesattezza degli importi ingiunti e lamentando che il conto corrente prodotto da controparte non contenesse le condizioni economiche dovute.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando le eccezioni degli Controparte_1 opponenti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con la sentenza n. 4823/2019 pubblicata in data 23.10.2019, il Tribunale di
Torino, condividendo il ricalcolo operato in sede di CTU dal consulente incaricato nella fase istruttoria, revocava il D.I. opposto e condannava gli opponenti a pagare a la minor somma di euro 299.812,18, oltre interessi e a gran parte delle CP_1 spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio.
4. La società ed i signori Parte_1 [...]
e impugnavano la suddetta sentenza con Parte_2 Parte_1 appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 21.02.2020, contestando principalmente la validità di specifici documenti bancari prodotti da in CP_1 primo grado (in quanto non costituenti prova valida del credito) e chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione procedurale o, in subordine, la riforma della condanna in punto spese per errata ripartizione delle spese legali, in virtù della fondatezza delle eccezioni iniziali che avevano ridotto drasticamente il debito.
5. L'udienza di comparizione dinanzi alla Corte d'Appello di Torino veniva fissata per il
23 marzo 2021.
6. Nelle more della celebrazione di tale udienza e prima della costituzione della convenuta precisamente in data 3 febbraio 2021, parte appellante Controparte_1 depositava nel fascicolo telematico un'istanza di interruzione del giudizio stante il fallimento della società Parte_1 dichiarato dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 176/2020
[...]
pagina 2 di 3 pubblicata in data 09.11.2020. La Corte provvedeva quindi dichiarando l'interruzione del procedimento con ordinanza del 10.02.2021.
7. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c., operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
8. Non c'è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e, personalmente, dai soci
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. Parte_2 Parte_1
4823/2019 pubblicata in data 23.10.2019 e notificata il 14/01/2020 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa.
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello del 14 ottobre 2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Eleonora Pappalettere – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 254/2020 promosso da:
in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore e, personalmente, i soci sig.ra Parte_2
e sig. tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sabatina
[...] Parte_1
Mogavero - come da procura in atti
- appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- appellata non costituita–
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
Conclusioni come da atto di appello.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
nonché i suoi soci Parte_1 Parte_2
e (quali fideiussori per la società) proponevano
[...] Parte_1 opposizione al D.I. n. 5552/2016 emesso dal Tribunale di Torino in favore di e recante l'intimazione di pagamento della somma di euro Controparte_1
369.922,04 a titolo di saldo negativo di conto corrente, sollevando diverse eccezioni sulla carenza documentale e sull'inesattezza degli importi ingiunti e lamentando che il conto corrente prodotto da controparte non contenesse le condizioni economiche dovute.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando le eccezioni degli Controparte_1 opponenti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con la sentenza n. 4823/2019 pubblicata in data 23.10.2019, il Tribunale di
Torino, condividendo il ricalcolo operato in sede di CTU dal consulente incaricato nella fase istruttoria, revocava il D.I. opposto e condannava gli opponenti a pagare a la minor somma di euro 299.812,18, oltre interessi e a gran parte delle CP_1 spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio.
4. La società ed i signori Parte_1 [...]
e impugnavano la suddetta sentenza con Parte_2 Parte_1 appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 21.02.2020, contestando principalmente la validità di specifici documenti bancari prodotti da in CP_1 primo grado (in quanto non costituenti prova valida del credito) e chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione procedurale o, in subordine, la riforma della condanna in punto spese per errata ripartizione delle spese legali, in virtù della fondatezza delle eccezioni iniziali che avevano ridotto drasticamente il debito.
5. L'udienza di comparizione dinanzi alla Corte d'Appello di Torino veniva fissata per il
23 marzo 2021.
6. Nelle more della celebrazione di tale udienza e prima della costituzione della convenuta precisamente in data 3 febbraio 2021, parte appellante Controparte_1 depositava nel fascicolo telematico un'istanza di interruzione del giudizio stante il fallimento della società Parte_1 dichiarato dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 176/2020
[...]
pagina 2 di 3 pubblicata in data 09.11.2020. La Corte provvedeva quindi dichiarando l'interruzione del procedimento con ordinanza del 10.02.2021.
7. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c., operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
8. Non c'è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e, personalmente, dai soci
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. Parte_2 Parte_1
4823/2019 pubblicata in data 23.10.2019 e notificata il 14/01/2020 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa.
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello del 14 ottobre 2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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