Versione
12 dicembre 1973
12 dicembre 1973
Art. 30. (Entrata in vigore)
Salvo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 26, la presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Salvo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 26, la presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.