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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/01/2024, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 10 bis
Verbale di udienza del 24.1.2024, davanti al Giudice Onorario, dott.ssa
Elisabetta Artino I. nel procedimento n° 423/2023 R.G. vertente tra nato a [...], il [...], C.F.: Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.F._1
“ , con sede in Castell'Umberto (ME), via Controparte_1
Sirico n. 54, p. iva: rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe P.IVA_1
Carianni;
E
, C.F./P. IVA con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, in persona del sig. in qualità di Responsabile Atti Controparte_3
Introduttivi del Giudizio , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Org_1
Visalli;
, elettivamente domiciliato in Controparte_4
Via Ugo Bassi is. 116 n. 103/a - rappresentato e difeso dal Dirigente CP_4
dell' - Arch. ; Controparte_4 Persona_1
Sono comparsi: l'avv. Caputo in sostituzione dell'avv. CARIANNI GIUSEPPE per parte ricorrente e l'avv. VISALLI FRANCESCO per parte resistente i quali si riportano alle rispettive posizioni processuali ed insistono in quanto chiesto dedotto ed eccepito.
L'avv. Caputo insiste nella riunione del presente fascicolo al n. Rg 735/2021.
L'avv. Visalli insiste nell'eccezione di inammissibilità del ricorso.
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_2
IL GOP Rigetta l'istanza di riunione del presente giudizio a quello n RG 735/2021, trovandosi i due procedimenti in fasi procedurali diverse e ritenuta la causa matura per la decisione procede alla definizione della stessa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 10 bis in persona del giudice onorario Elisabetta Artino I., ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A avente a oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. 295 2021 00334592 02
000
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in proprio e nella sopra spiegata qualità, proponeva ai sensi dell'art. Parte_1
22 L. 689/81 e dell'art. 6 del D.lgs 150/2011, ricorso avverso l'atto esattoriale in oggetto, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 5.010,86, a titolo di sanzioni amministrative, emesse con le ordinanze ingiunzioni n.19/0792 e n.19/0791 dell , già Parte_2 impugnate con il ricorso iscritto al n. RG 735/2021, pendente davanti a questo Gop, sul presupposto che la pretesa creditoria portata nelle ordinanze ingiunzioni fosse infondata, immotivata e comunque che non sussistesse la violazione contestata in materia di lavoro sommerso.
Si costituivano tanto il Concessionario della Riscossione quanto l'Ente creditore che ha irrogato le sanzioni sottese, i quali rilevavano preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, comunque l'infondatezza dei motivi di opposizione e rispetto all
[...]
anche il difetto di legittimazione passiva, non afferendo le contestazioni CP_5 all'operato del medesimo ente. Il ricorso così come proposto è inammissibile e come tale va rigettato.
Parte ricorrente propone l'azione prevista dall'art. 6 del D.gls n. 150/2011.
Il comma 6 del detto articolo dispone che ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
In atti la prova che il provvedimento opposto è stato notificato a mezzo pec il
2.2.2023, mentre il ricorso risulta depositato in Cancelleria il 9.3.2023 e dunque oltre il termine di legge.
Il mancato rispetto del termine di gg 30 per proporre ricorso ex art. 6 Dlg già citato determina l'inammissibilità dello stesso.
Va altresì rilevato che, ove l'azione intrapresa dovesse, diversamente da quanto rubricato in ricorso, qualificarsi come domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. comma 1, in questo caso di opposizione all'atto esattoriale, senza alcun intento di recuperare l'azione di opposizione avverso gli atti presupposti, costituiti dalle ordinanze ingiunzioni emesse dall , la stessa, comunque, Controparte_4 andrebbe dichiarata inammissibile.
Ed invero le doglianze dell'opponente risultano rivolte esclusivamente agli atti presupposti, le ordinanze ingiunzione sottese alla cartella di pagamento, già per altro impugnate con precedente ricorso e già sottoposte alla valutazione del giudice, e non anche a motivi, a fatti ed ad atti successivi ai titoli esecutivi emessi dall CP_4
a seguito del verbale di contestazione della violazione amministrativa
[...] connessa all'impiego di lavoratori in nero.
Ebbene nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'indagine del giudice è limitata all'accertamento dell'esistenza e della validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia, sia nel caso in cui il titolo sia di formazione giudiziale o comunque sia già stato sottoposto alla valutazione del giudice di merito competente.
Tanto basta per rigettare il ricorso e disporre in ordine alle spese sulla base del principio della soccombenza, ex DM 55/2014 come smi, nei soli confronti del
, essendo l Organizzazione_2 Organizzazione_3 Parte_2 resistente costituito in giudizio a mezzo del proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del GOP, dott.ssa Elisabetta Artino I., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede: - rigetta il ricorso per inammissibilità dello stesso;
- Condanna parte ricorrente in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della “ “ al pagamento delle spese di Controparte_1
lite nei confronti dell' , nell'importo Controparte_2
di € 850,00 (secondo I parametri medi dello scaglione sino ad € 5.200,00 per le sole fasi di studio ed introduttiva) oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Compensa interamente le spese di lite tra parte ricorrente e l' Org_4
in ragione della costituzione dell'Ente irrogante a mezzo del proprio
[...]
funzionario (Cass. n. 9900/2021).
Così deciso in Patti, 24.1.2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Elisabetta Artino I.
SEZIONE 10 bis
Verbale di udienza del 24.1.2024, davanti al Giudice Onorario, dott.ssa
Elisabetta Artino I. nel procedimento n° 423/2023 R.G. vertente tra nato a [...], il [...], C.F.: Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della C.F._1
“ , con sede in Castell'Umberto (ME), via Controparte_1
Sirico n. 54, p. iva: rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe P.IVA_1
Carianni;
E
, C.F./P. IVA con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, in persona del sig. in qualità di Responsabile Atti Controparte_3
Introduttivi del Giudizio , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Org_1
Visalli;
, elettivamente domiciliato in Controparte_4
Via Ugo Bassi is. 116 n. 103/a - rappresentato e difeso dal Dirigente CP_4
dell' - Arch. ; Controparte_4 Persona_1
Sono comparsi: l'avv. Caputo in sostituzione dell'avv. CARIANNI GIUSEPPE per parte ricorrente e l'avv. VISALLI FRANCESCO per parte resistente i quali si riportano alle rispettive posizioni processuali ed insistono in quanto chiesto dedotto ed eccepito.
L'avv. Caputo insiste nella riunione del presente fascicolo al n. Rg 735/2021.
L'avv. Visalli insiste nell'eccezione di inammissibilità del ricorso.
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_2
IL GOP Rigetta l'istanza di riunione del presente giudizio a quello n RG 735/2021, trovandosi i due procedimenti in fasi procedurali diverse e ritenuta la causa matura per la decisione procede alla definizione della stessa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 10 bis in persona del giudice onorario Elisabetta Artino I., ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A avente a oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. 295 2021 00334592 02
000
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in proprio e nella sopra spiegata qualità, proponeva ai sensi dell'art. Parte_1
22 L. 689/81 e dell'art. 6 del D.lgs 150/2011, ricorso avverso l'atto esattoriale in oggetto, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 5.010,86, a titolo di sanzioni amministrative, emesse con le ordinanze ingiunzioni n.19/0792 e n.19/0791 dell , già Parte_2 impugnate con il ricorso iscritto al n. RG 735/2021, pendente davanti a questo Gop, sul presupposto che la pretesa creditoria portata nelle ordinanze ingiunzioni fosse infondata, immotivata e comunque che non sussistesse la violazione contestata in materia di lavoro sommerso.
Si costituivano tanto il Concessionario della Riscossione quanto l'Ente creditore che ha irrogato le sanzioni sottese, i quali rilevavano preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, comunque l'infondatezza dei motivi di opposizione e rispetto all
[...]
anche il difetto di legittimazione passiva, non afferendo le contestazioni CP_5 all'operato del medesimo ente. Il ricorso così come proposto è inammissibile e come tale va rigettato.
Parte ricorrente propone l'azione prevista dall'art. 6 del D.gls n. 150/2011.
Il comma 6 del detto articolo dispone che ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
In atti la prova che il provvedimento opposto è stato notificato a mezzo pec il
2.2.2023, mentre il ricorso risulta depositato in Cancelleria il 9.3.2023 e dunque oltre il termine di legge.
Il mancato rispetto del termine di gg 30 per proporre ricorso ex art. 6 Dlg già citato determina l'inammissibilità dello stesso.
Va altresì rilevato che, ove l'azione intrapresa dovesse, diversamente da quanto rubricato in ricorso, qualificarsi come domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. comma 1, in questo caso di opposizione all'atto esattoriale, senza alcun intento di recuperare l'azione di opposizione avverso gli atti presupposti, costituiti dalle ordinanze ingiunzioni emesse dall , la stessa, comunque, Controparte_4 andrebbe dichiarata inammissibile.
Ed invero le doglianze dell'opponente risultano rivolte esclusivamente agli atti presupposti, le ordinanze ingiunzione sottese alla cartella di pagamento, già per altro impugnate con precedente ricorso e già sottoposte alla valutazione del giudice, e non anche a motivi, a fatti ed ad atti successivi ai titoli esecutivi emessi dall CP_4
a seguito del verbale di contestazione della violazione amministrativa
[...] connessa all'impiego di lavoratori in nero.
Ebbene nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'indagine del giudice è limitata all'accertamento dell'esistenza e della validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia, sia nel caso in cui il titolo sia di formazione giudiziale o comunque sia già stato sottoposto alla valutazione del giudice di merito competente.
Tanto basta per rigettare il ricorso e disporre in ordine alle spese sulla base del principio della soccombenza, ex DM 55/2014 come smi, nei soli confronti del
, essendo l Organizzazione_2 Organizzazione_3 Parte_2 resistente costituito in giudizio a mezzo del proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del GOP, dott.ssa Elisabetta Artino I., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede: - rigetta il ricorso per inammissibilità dello stesso;
- Condanna parte ricorrente in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della “ “ al pagamento delle spese di Controparte_1
lite nei confronti dell' , nell'importo Controparte_2
di € 850,00 (secondo I parametri medi dello scaglione sino ad € 5.200,00 per le sole fasi di studio ed introduttiva) oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Compensa interamente le spese di lite tra parte ricorrente e l' Org_4
in ragione della costituzione dell'Ente irrogante a mezzo del proprio
[...]
funzionario (Cass. n. 9900/2021).
Così deciso in Patti, 24.1.2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Elisabetta Artino I.