Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1967, n. 944
Articolo 2
Versione
10 novembre 1967
Art. 1.
Le Amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature radiologiche, devono istituire, qualora manchi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un ruolo organico di tecnici di radiologia medica.
Entrata in vigore il 10 novembre 1967