Art. 1.
Le Amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature radiologiche, devono istituire, qualora manchi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un ruolo organico di tecnici di radiologia medica.
Le Amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature radiologiche, devono istituire, qualora manchi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un ruolo organico di tecnici di radiologia medica.