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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 8310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8310 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 12057/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/03/2025 da ato a DA EL FR (UD) il 19/01/1965) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]22 20100 MILANO IT con l'Avv. POVIA LAURA
ATTORE
e nata in [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]1 20100 MILANO IT
CONVENUTO CONTUMACE
"in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 16.4.2025
OGGETTO: Controparte_3
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
I'II.mo Tribunale di Milano, espletati gli adempimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti, pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Signori Parte 1 e
Controparte_1 in Milano in data 03/03/1995, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano - Anno 1995, Atto n. 135, Parte I e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere all'iscrizione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile e a tutte le altre formalità di legge. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO ELLA DECISIONE
e Controparte 1Parte 1 hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 03/03/1995 (anno 1995 atto n. 135, parte I serie);
Dal matrimonio è nato il figlio Persona 1 il 23.06.1995, maggiorenne ed economicamente autosufficiente
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 04 novembre 1997 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 14 novembre 1997
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/03/2025 Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
,a cui il ricorso e il decreto di fissazione Controparte 1 dell'udienza sono stati ritualmente notificati (la convenuta ha conferito mandato per la visibilità del fascicolo ad un difensore che è comparso all'udienza), non si è ritualmente costituita in giudizio ed
è stata dichiarata contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 9.10.2025 la difesa dell'attore ha insistito nel ricorso e discusso oralmente la causa
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed ha rimesso la causa in decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio
La domanda è fondata e deve essere accolta
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio: i coniugi si i coniugi si sono separati consensualmente il 04 novembre
1997 e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano il 14 novembre 1997 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 27/03/2025
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato atteso il lungo lasso di tempo trascorso e il comportamento della convenuta la quale ha preso visione del fascicolo e nulla ha eccepito alla domanda di divorzio avanzata (alla quale ha di fatto inteso aderire) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Non vi sono domande accessorie sulle quali il Collegio sia chiamato a statuire dovendosi ritenere che i coniugi siano entrambi economicamente autosufficienti ed in ogni caso ciascuno in grado di provvedere al proprio mantenimento
Sulle spese di lite. visto l'esito del giudizio, considerata la natura necessaria del procedimento e la contumacia della convenuta le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
12057 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, nella contumacia della convenuta così provvede: lo scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra Pt 1
1. Dichiara
[...] Controparte 1 a MILANO il e
03/03/1995 iscritto nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di MILANO anno 1995, atto n. 135, parte 1, Serie;
2. Dichiara irripetibili le spese processuali
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/03/2025 da ato a DA EL FR (UD) il 19/01/1965) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]22 20100 MILANO IT con l'Avv. POVIA LAURA
ATTORE
e nata in [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]1 20100 MILANO IT
CONVENUTO CONTUMACE
"in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 16.4.2025
OGGETTO: Controparte_3
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
I'II.mo Tribunale di Milano, espletati gli adempimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti, pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Signori Parte 1 e
Controparte_1 in Milano in data 03/03/1995, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano - Anno 1995, Atto n. 135, Parte I e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere all'iscrizione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile e a tutte le altre formalità di legge. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO ELLA DECISIONE
e Controparte 1Parte 1 hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 03/03/1995 (anno 1995 atto n. 135, parte I serie);
Dal matrimonio è nato il figlio Persona 1 il 23.06.1995, maggiorenne ed economicamente autosufficiente
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 04 novembre 1997 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 14 novembre 1997
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/03/2025 Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
,a cui il ricorso e il decreto di fissazione Controparte 1 dell'udienza sono stati ritualmente notificati (la convenuta ha conferito mandato per la visibilità del fascicolo ad un difensore che è comparso all'udienza), non si è ritualmente costituita in giudizio ed
è stata dichiarata contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 9.10.2025 la difesa dell'attore ha insistito nel ricorso e discusso oralmente la causa
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed ha rimesso la causa in decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio del matrimonio
La domanda è fondata e deve essere accolta
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio: i coniugi si i coniugi si sono separati consensualmente il 04 novembre
1997 e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano il 14 novembre 1997 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 27/03/2025
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato atteso il lungo lasso di tempo trascorso e il comportamento della convenuta la quale ha preso visione del fascicolo e nulla ha eccepito alla domanda di divorzio avanzata (alla quale ha di fatto inteso aderire) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Non vi sono domande accessorie sulle quali il Collegio sia chiamato a statuire dovendosi ritenere che i coniugi siano entrambi economicamente autosufficienti ed in ogni caso ciascuno in grado di provvedere al proprio mantenimento
Sulle spese di lite. visto l'esito del giudizio, considerata la natura necessaria del procedimento e la contumacia della convenuta le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
12057 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, nella contumacia della convenuta così provvede: lo scioglimento del matrimonio del matrimonio celebrato tra Pt 1
1. Dichiara
[...] Controparte 1 a MILANO il e
03/03/1995 iscritto nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di MILANO anno 1995, atto n. 135, parte 1, Serie;
2. Dichiara irripetibili le spese processuali
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai