Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato, in sede di rinvio dalla cassazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2382/2022 RG vertente
TRA
e in proprio e anche quali Parte_1 Parte_2
eredi di e di , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 Persona_2
Michele Zanotti e dall'avv. Riccardo Zanotti del foro di Livorno;
- attori in riassunzione già appellanti -
E
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Renzo Grassi del foro di Livorno ed elettivamente domiciliato in
Firenze, via Giorgio La Pira, 21, presso lo studio e la persona dell'avv. Luca
Capecchi;
- convenuto in riassunzione già appellato -
All'udienza del 1°.10.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
1
in accoglimento della domanda attrice ed applicando i principi di diritto enunciati dalla
MA TE di Cassazione con ordinanza n. 28930/2022 pubblicata in data 5 Ottobre
2022, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 46/2020 della TE di
Appello di Firenze depositata in Cancelleria il 10 Gennaio 2020 resa nel procedimento
iscritto al n. R.G. 2447 del 2011, e confermata la condanna del a Controparte_1
corrispondere al Dott. Ing. ed al Dott. la somma Parte_1 Parte_2
di Euro 11.845,38, disporre che detta somma di Euro 11.845,38 debba incrementarsi,
trattandosi di debito di valore, della rivalutazione calcolata secondo l'indice FOI
dell'ISTAT dalla data dell'emissione delle singole notule oltre che degli interessi al tasso
legale via via vigente calcolati, con la stessa decorrenza, dapprima sulla somma predetta
e, successivamente, sulla stessa somma annualmente rivalutata secondo il suddetto
indice. Con vittoria di compensi e spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio
di rinvio>>.
Per il < si chiede che la TE di Appello, nel determinare Controparte_1
la data di decorrenza della rivalutazione monetaria dell'importo di € 11.845,38, così come
espressamente richiesto dalla MA TE, stabilisca la non debenza degli interessi
compensativi per il periodo nel quale il dante causa degli attori ha avuto la materiale
disponibilità dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto. Le spese del giudizio di
riassunzione dovranno essere integralmente compensate stante la difesa svolta dall'ente
locale>>.
I FATTI DI CAUSA
Così nella sentenza della MA TE:
<
dell'opposizione a decreto ingiunto proposta dal Parte_3
revocò il decreto con il quale, su istanza dell'ing. veniva Persona_2
ingiunto all'Amministrazione comunale di pagare in favore del ricorrente la
2 complessiva somma di € 26.172,12, di cui € 11.326,74 per prestazioni professionali ed € 14.326,74 per interessi maturati su tale importo sino al 30/4/2002>>.
< e Persona_1 Parte_1 [...]
eredi di la TE di Appello di Firenze, con Parte_2 Persona_2
sentenza nr. 46/2020 del 10/1/2020, in parziale accoglimento dell'appello, ha condannato il a corrispondere agli appellanti la somma di Controparte_1
€ 11.845,38 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. La TE di Appello
ha osservato: a) che la domanda di arricchimento senza causa proposta con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da era ammissibile e tempestiva in quanto Persona_2
conseguenza dell'eccezione di nullità del contratto sollevata dall'ente comunale con l'opposizione a decreto ingiuntivo;
b) che andava accolta l'azione di indebito arricchimento in quanto dagli atti di causa (delibere, relazioni verbali di collaudo) erano emersi elementi probatori circa l'effettuazione da parte del di prestazioni professionali relative ai lavori alla Scuola Parte_2 Parte_4
il cui compenso veniva quantificato, in via equitativa in € 11.845,38>>.
[...]
Avverso la sentenza della TE d'Appello, il Controparte_1
proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi illustrati con memoria.
Gli eredi di svolgevano difese e proponevano ricorso Persona_2
incidentale.
Con ordinanza n. 28930/2022, pubblicata il 5.10.2022, la MA TE:
a) rigettava il primo motivo del ricorso del Controparte_1
reputando che il mutamento dell'originaria domanda di adempimento contrattuale in quella di indebito arricchimento fosse ammissibile alla luce dei principi già enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22404/2018;
b) rigettava anche il secondo motivo del ricorso del Controparte_1
posto che il difetto di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento era
3 ravvisabile solo per le prestazioni effettuate dopo l'entrata in vigore dell'art. 23
del d.l. 66 del 1989, convertito in l. n. 144/1989, mentre per quelle eseguite in epoca anteriore, in difetto di retroattività della citata disposizione normativa,
l'azione di ingiustificato arricchimento era da reputarsi ammissibile;
c) rigettava, infine, anche il terzo motivo del ricorso del CP_1
reputando che correttamente la TE territoriale aveva qualificato
[...]
come credito di valore quello all'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., che andava liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della relativa pronuncia, tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla decisione, a prescindere dalla prova di uno specifico pregiudizio subito dall'interessato, oltre agli interessi compensativi;
d) accoglieva, invece, il motivo del ricorso incidentale proposto dai resistenti Provenziali per violazione degli artt. 1219 e 2041 cod. civ. per avere la
TE d'Appello statuito la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi dall'atto della messa in mora, avvenuta il 1° maggio 2002,
e non dal momento dell'arricchimento verificatosi in epoca ben più risalente.
Rilevava la MA TE che: <in tema di arricchimento senza causa ex art. 2041
c.c., questa TE ha affermato che il diritto del depauperato all'indennizzo, che è credito
di valore, sorge per effetto e dalla data del fatto dell'arricchimento altrui onde a partire da
tale data decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi>> per cui:
<l'impugnata sentenza è incorsa nel vizio denunciato dalla ricorrente in quanto ha
aggiunto all'importo dell'indennizzo liquidato la rivalutazione monetaria e gli interessi
sulla somma via via rivalutata “dal 1.5.2002 (data della ricezione da parte del CP_1
della intimazione di pagamento) anziché calcolare tale accessorio dalla data
dell'arricchimento dell'ente comunale>>.
Su tali premesse la MA TE così statuiva: <rigetta il ricorso
principale; in accoglimento del ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la
4 causa alla TE d'Appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere
anche sulle spese del giudizio di legittimità>>.
Con citazione notificata in data 19.12.2022 e Parte_1 Parte_2
, in proprio e anche quali eredi di
[...] Persona_1 Persona_2
riassumevano la causa dinanzi a questa TE chiedendo che l'importo liquidato in sede di appello a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ. fosse incrementato della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e degli interessi compensativi con decorrenza dall'emissione delle singole notule, concludendo come in epigrafe.
Si costituiva il facendo rilevare che l'ente, siccome il Controparte_1
decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo, aveva subito un'esecuzione per il pagamento portato dal titolo notificato in formula esecutiva il 5.3.2004 e che il relativo ammontare era stato escusso nel corso dell'anno 2009, come risultava dalla determinazione n. 168 del 14.9.2011. Al termine del primo grado del giudizio di opposizione, con l'accoglimento dell'opposizione proposta, l'importo era stato restituito dal all'amministrazione, come da bonifico del Parte_2
7.5.2012. Era pertanto evidente, a dire del che: <per il periodo in cui la CP_1
somma è stata nella materiale disponibilità del dante causa degli odierni attori (dal 2009
al maggio 2012) gli interessi compensativi non saranno dovuti>>. Concludeva come in epigrafe affinché fosse stabilito che gli interessi compensativi non erano dovuti dal 2009 al maggio 2012, con la compensazione delle spese del giudizio di riassunzione.
All'udienza del 1° ottobre 2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod.
proc. civ..
5 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza della TE d'Appello di Firenze n. 46/2020 è stata integralmente confermata dalla MA TE, tranne che per la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, dovuti sull'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. in quanto credito di valore, che questa TE
aveva erroneamente individuata con riguardo alla messa in mora (1.5.2002),
invece che al momento dell'arricchimento del CP_1
L'esplicito riferimento operato dalla MA TE al “momento dell'arricchimento del impone quindi di verificare quando tale CP_1
arricchimento si sia verificato.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso per il pagamento delle seguenti notule (i cui importi vengono riportati al netto dell'iva e degli accessori), tutte inerenti all'incarico conferito all'ing. per la costruzione della nuova Parte_2
scuola media di CP_1
- n. 74/1982 di € 2.180,20 per la perizia di arredamento;
- n. 90/1983 di € 508,83 per la direzione dei lavori;
- n. 113/1984 di € 178,19 per la perizia relativa ai tendaggi;
- n. 123/84 per perizia stralcio relativa all'arredamento;
- n. 189/1989 di € 5.391,41 per il saldo della progettazione;
- n. 190/1989 di € 2.314,39 per il saldo della direzione dei lavori;
- n. 191/1989 di € 426,33 per la contabilità tenuta dal direttore dei lavori;
- n. 192/1989 di € 407,08 per la contabilità della revisione dei prezzi.
La minore somma riconosciuta a titolo di arricchimento senza causa dalla
TE d'appello (con statuizione sulla quale si è ormai formato il giudicato interno) rispetto a quella ingiunta in via monitoria non ha escluso nessuna di tali prestazioni, pur decurtandole degli accessori (quali l'Iva e il contributo integrativo).
6 La medesima sentenza della TE d'appello ha considerato tutte le prestazioni rese dall'ing. relative alle citate notule come rientranti in Parte_2
un unico incarico, inerente alla nuova scuola media di conferito prima CP_1
dell'entrata in vigore del d.l. 66 del 1989, convertito in l. n. 144/1989, che si è
protratto nel tempo e che è terminato solo nel 1993 con la redazione del collaudo dell'opera pubblica (v. pag. 11 della sentenza di appello: <dalla documentazione
allegata in primo grado era emerso che per il lavoro alla scuola media di erano CP_1
stati depositate copie delle delibere numeri: a. 119 del 26.9.1968 dalla quale era emerso
l'inizio del rapporto terminato tra il 27.1. ed il 16.2.1993 quando il Direttore dei lavori
ing. il tecnico del comune di Persona_2 Parte_5 Parte_6
il rappresentante dell'impresa “Ingg. ” sig. Controparte_2 Persona_3
avevano sottoscritto la Relazione – Verbale di Visita e Certificato di Collaudo della Scuola
Media di Marciana …>>).
Trattasi di incarico che ha avuto uno svolgimento protratto nel tempo,
rispetto al quale le notule “in sospeso” di cui l'ing. ha chiesto il Parte_2
pagamento costituiscono la liquidazione finale sia con riguardo all'attività di progettazione che alla direzione dei lavori e all'arredo.
Il fatto che l'incarico conferito all'ing. abbia avuto natura Parte_2
sostanzialmente unitaria (progettazione e direzione dei lavori e perizia per l'arredo) trova riscontro anche nella corrispondenza intercorsa tra l'ing.
e il Comune di ove il primo, nel sollecitare, con numerose Parte_2 CP_1
diffide, il pagamento delle notule ancora in sospeso, relative ad una pluralità di incarichi ricevuti dall'amministrazione (sistemazione della strada Guatella,
strade interne Pomonte, cimitero del Procchio, cimitero di e frazione di CP_1
Poggio e Pomonte, scuola elementare di Pomonte, scuola elementare di Procchio,
ecc.), pur precisandone le singole voci, ha indicato unitariamente il compenso
7 dovuto per l'opera professionale prestata in relazione alla nuova scuola media di considerandolo anch'egli come incarico sostanzialmente unitario. CP_1
Né, del resto, neppure nei pregressi gradi di giudizio si è fatto riferimento ad una pluralità di incarichi ricevuti dall'ing. rispetto alla nuova Parte_2
scuola media di e gli stessi attori in riassunzione, nella citazione in CP_1
appello, hanno espressamente allegato che: <il rapporto professionale tra l'ing.
e il Comune opponente relativo alla scuola media di è Persona_2 CP_1
sorto intorno agli anni sessanta del secolo scorso (a dimostrazione si richiama la
deliberazione della giunta municipale n. 118 del Comune di del 26 settembre CP_1
1968 ..) e si può ritenere sia terminato solamente nell'anno 1993, anno in cui (più
precisamente in data 27 gennaio – 16 febbraio) il Direttore dei Lavori, ing. Per_2
… provvedevano a sottoscrivere il verbale di visita e Certificato di Collaudo
[...]
della scuola Media di . CP_1
Di conseguenza, come già ritenuto dalla TE d'Appello con accertamento che non ha costituito specifico oggetto di ricorso per cassazione,
l'arricchimento del può reputarsi definitivamente Controparte_1
verificatosi alla data del 16.2.1993, quando il rapporto tra il professionista e l'amministrazione relativo alla scuola media di si è definitivamente CP_1
concluso con la verifica e l'accettazione dell'opera da parte dell'amministrazione completa di tutte le prestazioni eseguite dall'ing. inerenti la Parte_2
progettazione, la direzione dei lavori e gli arredi.
Tale momento segna dunque l'epoca in cui è definitivamente terminato l'incarico del per la nuova scuola media di e, al tempo Parte_2 CP_1
stesso, quello in cui si è consolidato l'arricchimento del rispetto a tutte CP_1
le prestazioni rese dall'ing. Parte_2
Va, conseguentemente, disatteso l'assunto sostenuto dagli attori in riassunzione secondo cui gli accessori del credito dovrebbero decorrere
8 dall'emissione di ogni singola notula, poiché tale criterio, che potrebbe in ipotesi operare laddove fosse stato instaurato un valido rapporto contrattuale con l'amministrazione, non è destinato a disciplinare il diverso rapporto ex art. 2041
cod. civ., quando, come nel caso di specie è rimasta definitivamente accertata l'invalidità del contratto per difetto di forma e tutte le prestazioni professionali unitariamente rese dall'ing. con riguardo alla scuola media di Parte_2
sono indennizzabili solo a titolo di indebito arricchimento. CP_1
Pertanto, è da tale momento, ossia dal 16.2.1993, che decorrono la rivalutazione monetaria <> sull'intera somma di
€ 11.845,38 e gli interessi compensativi: <al tasso legale via via vigente calcolati, con
la stessa decorrenza, dapprima sulla somma predetta e, successivamente, sulla stessa
somma annualmente rivalutata secondo il suddetto indice>> come già statuito dal giudice d'appello (pur con erronea decorrenza) senza motivi di ricorso per cassazione sul punto.
Va, invece disattesa l'argomentazione sollevata dal Controparte_1
secondo cui gli interessi compensativi non potrebbero essere riconosciuti per il periodo, dal 2009 al maggio 2012, in cui l'ing. ebbe la materiale Parte_2
disponibilità delle somme oggetto del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
La questione pare preclusa dal giudicato interno che si è formato sul punto, trattandosi di vicenda anteriore alla stessa pronuncia della sentenza di primo grado che non è stata prospettata in appello, né ha poi costituito oggetto di ricorso per cassazione, nonostante che questa TE avesse riconosciuto la debenza degli accessori del credito dal 2002, senza alcuna distinzione rispetto agli interessi maturati dal 2009 al 2012.
Ne consegue che vanno mantenute ferme le statuizioni pronunciate dalla
TE d'appello con la sentenza cassata che non sono state annullate dalla
9 MA TE (con particolare riguardo alla revoca del decreto ingiuntivo opposto ed alla condanna del a corrispondere agli eredi di Controparte_1
la somma di € 11.845,38 ex art. 2041 cod. civ.) mentre la Persona_2
decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, va individuata alla data del 16.2.1993 invece che dalla messa in mora del 1°.5.2002.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate per metà (come peraltro già statuito da questa TE
con la sentenza cassata senza motivi di censura sul punto), mentre la restante metà va posta a carico del la cui soccombenza è Controparte_1
preponderante. Alla liquidazione si provvede come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, esclusa per il grado di appello e per il presente giudizio di rinvio la fase istruttoria perché non tenuta.
PQM
La TE d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, così provvede:
1) ferme le restanti statuizioni della sentenza della TE d'Appello n.
46/2020, indica alla data del 16.2.1993 la decorrenza della rivalutazione monetaria da computarsi secondo gli indici Foi dell'Istat sulla somma di € 11.845,38, oltre agli interessi compensativi da computarsi al tasso legale via via vigente, calcolati,
con la stessa decorrenza, dapprima sulla somma predetta e, successivamente,
sulla stessa somma annualmente rivalutata secondo il suddetto indice;
2) compensa per metà le spese di tutti i gradi di giudizio e condanna il al rimborso, in favore di e di Controparte_1 Parte_2
, in solido, della restante metà di dette spese che, nell'intero, Parte_1
liquida, per il primo grado in € 4.150 (di cui € 1.350 per diritti ed € 2.800 per onorari), per l'appello in € 3.991,00 (di cui € 214 per spese ed il resto per
10 compensi), per il giudizio di legittimità in € 3.000,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva.
Firenze, 5.5.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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