Sentenza 22 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03650/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02121/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2121 del 2025, proposto da
RI GN, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Lorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo de' Paoli” Vizzini – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Caltagirone, Sez. Lavoro (R.G. 830/2017) n. 259/2017, divenuto definitivamente esecutivo a seguito di Sentenza n. 153/2025 del 18/02/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. ST OV SA UM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto Ingiuntivo n. 259/2017 del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro, divenuto definitivamente esecutivo a seguito di Sentenza n. 153/2025 del 18/02/2025 del medesimo Tribunale, notificata ai fini dell’esecuzione in data 03/04/2025, l'OPERA PIA CASA DI RIPOSO “S. Vincenzo De' Paoli” VIZZINI – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza è stata condannata al pagamento in favore della Sig.ra RI GN:
1) della somma lorda di Euro 29.601,33;
2) degli interessi e la rivalutazione come da domanda;
3) le spese della procedura monitoria, liquidate in Euro 1.305,00 per compensi professionali, oltre il 15% dei compensi per spese forfettarie, oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Nonostante la notifica della sentenza sopra indicata in data 03/04/2025, l'OPERA PIA CASA DI RIPOSO “S. Vincenzo De' Paoli” VIZZINI – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza non ha ancora pagato alla Sig. RI GN quanto in base ad essa dovutole.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Sig.ra RI, GN, con ricorso notificato il 29 settembre 2025, ha agito per ottenere l’ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 259/2017 del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro, divenuto definitivamente esecutivo a seguito di Sentenza n. 153/2025 del 18/02/2025 del medesimo Tribunale.
L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Il giorno 18/12/2025 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio rileva esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (qui avvenuta in data 03/04/2025) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 29/09/2025, dopo 179 giorni dall’avvenuta notifica della Sentenza n. 153/2025 del 18/02/2025 del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro, che ha determinato la definitiva esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 259/2017 del medesimo Tribunale. Per quanto poi attiene alla prova del passaggio in giudicato della sentenza che ha reso definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 259/2017 del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro, necessaria ogni qual volta non venga in questione, così come nel caso di specie, l’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905), essa è stata data con produzione, in allegato al ricorso, di una attestazione di segreteria rilasciata in data 24 marzo 2025.
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nel Decreto Ingiuntivo sopra indicato. Il collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato di pagare alla ricorrente:
1) la somma lorda di Euro 29.601,33;
2) gli interessi e la rivalutazione come da domanda;
3) le spese della procedura monitoria, liquidate in Euro 1.305,00 per compensi professionali, oltre il 15% dei compensi per spese forfettarie, oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Vizzini, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio – da effettuare, ove si ritenga di doverlo fare, con atto formale da adottare entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza e da comunicare alla segreteria della Sezione -, affinchè assicuri la ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 259/2017 del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro, divenuto definitivamente esecutivo a seguito di Sentenza n. 153/2025 del 18/02/2025 del medesimo Tribunale, entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Per quella parte della domanda che attiene alla richiesta di misure ex lettera e) del quarto comma dell’art. 114 c.p.a., il Collegio osserva quanto segue. Poiché, da un lato, la operata nomina di un commissario ad acta garantisce adeguatamente l’esecuzione in forma specifica della presente sentenza di condanna, mentre dall’altro le previsioni del Decreto Ingiuntivo ottemperando assicurano la conservazione del valore economico reale del credito del ricorrente (mediante implementazione della somma lorda a debito, a titolo di “ interessi e la rivalutazione come da domanda” ) , il giudice adito ritiene manifestamente iniqua una condanna del l’intimato Comune di Furnari (anche) a norma della lettera e) del quarto comma dell’art. 114 c.p.a
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore del difensore della parte ricorrente – il quale dichiara in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato di pagare alla ricorrente:
1) la somma lorda di Euro 29.601,33;
2) gli interessi e la rivalutazione come da domanda;
3) le spese della procedura monitoria, liquidate in Euro 1.305,00 per compensi professionali, oltre il 15% dei compensi per spese forfettarie, oltre I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Vizzini, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio – da effettuare, ove si ritenga di doverlo fare, con atto formale da adottare entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza e da comunicare alla segreteria della Sezione -, affinchè assicuri la ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 259/2017 del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro, divenuto definitivamente esecutivo a seguito di Sentenza n. 153/2025 del 18/02/2025 del medesimo Tribunale, entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 1.100,00 (millecento/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae in favore del patrocinatore antistatario della ricorrente, in persona dell’Avv. Antonio Lorito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA RZ, Presidente
ST OV SA UM, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST OV SA UM | DA RZ |
IL SEGRETARIO